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20-06-2014 N. 486 - DECRETO MINISTERIALE

termine entro il quale i docenti, già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2014-2015

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Allegati

Prot. n. 0000486·20/06/2014

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, rintegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante nonne per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 6, comma 3 bis, che detta disposizioni in materia di accertamento di invalidità civile o handicap per i soggetti con patologie oncologiche;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 97 del 2004 in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008. n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 32;

VISTO decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, e in particolare l'articolo 1, commi 4-octies e 4-novics, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 luglio 2010, n. 165;;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, e in particolare l'articolo 9, comma 20, che ha stabilito l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 20 Il, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 10 settembre 2010, n. 249 concernente regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'articolo 15, comma 17;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° aprile 2014. n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e d educativo per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017, e in particolare l'articolo 9, comma 6, che rinvia ad apposito provvedimento la definizione di termini e modalità per il conseguimento dell'abilitazione e del titolo di specializzazione per il sostegno ai fini, rispettivamente, dello scioglimento della riserva e per l'inclusione negli elenchi di sostegno;

CONSIDERATA la necessità di fissare per l'anno scolastico 2014-2015 un termine congruo in relazione sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di aggiornare le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo detenni nato per il citato anno scolastico;

DECRETA

Art. 1

Scioglimento della riserva

1. II termine entro il quale i docenti, già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e in attesa del conseguimento del titolo abilitante, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2014-2015 è fissato al 18 luglio 2014. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 2 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 2

Inclusione negli elenchi di sostegno

l. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi è fissato al 18 luglio 2014. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 4 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Inserimento titolo di riserva dei posti

l. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge n. 68 del 1999 e al decreto-legge n. 4 del 2006, articolo 6, comma 3-bis è fissato al 18 luglio 2014. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 4.

2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8, della legge n. 68 del 1999, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di scioglimento della riserva (modello 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (modello 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (modello 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 18 luglio 2014, esclusivamente via internet secondo le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, descritte all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235 del 2014, al quale si rinvia.

2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento per il sostegno agli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, secondo lo schema del modello medesimo.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle nonne citate in premessa e in particolare quelle contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 235 del 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante.

2. Il presente decreto è affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sulla rete intranet.

 

IL MINISTRO

Stefania Giannini

Modello 2

Modello 3

Modello 4

Scadenze di: settembre 2024