Come è noto, l’art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.
In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
Inoltre, il suddetto comma 484 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
L’INPS con la circolare n. 73 del 5/6/2014, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ricostruito il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.