INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 05/06/2014
Circolare n. 73
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici.
SOMMARIO:
1. Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
2. Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014
2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013
2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
3 Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
3.1 Regime generale
3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011
3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale
4 Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe
4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo
4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione
5 Adeguamento delle applicazioni gestionali
1. Le nuove regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr, introdotte dall’art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
L’art. 1, commi 484 e 485 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio.
In particolare, il comma 484 del citato articolo 1, ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1, modificando il comma 2 dell’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ha elevato a 12 mesi il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.
Acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota pr. 7787 del 26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
2. Pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr ai dipendenti che cessano dal servizio a partire dal 1° gennaio 2014
2.1 Dipendenti che maturano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:
in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
2.2 Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013
Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
È appena il caso di rammentare che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013.
3. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto
La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è contenuta nell’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche apportate dal decreto legge 138/2011 e dalla legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici. Per chiarezza espositiva si descrivono innanzitutto le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione. A seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013.
3.1 Regime generale
È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 è stato ribadito che l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione;
cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).
Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).
Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
3.2 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011
Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
6 mesi per tutte le altre casistiche.
In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e delle Afam) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi.
3.3 Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della scuola e dell’Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
Non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall’articolo 1, comma 484, della legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; per le ragioni esposte nel punto 3.1 si ribadisce che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;
cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).
Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.
3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale
Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.
4. Chiarimenti sulla nozione di maturazione dei requisiti per il pensionamento connesso alle deroghe
A seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione “maturazione dei requisiti per il pensionamento” usata nelle norme in esame e collegata alle deroghe viste nei precedenti paragrafi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
4.1 Possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione necessari per l’esercizio dell’opzione da parte delle lavoratrici per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo
Il solo possesso dei 57 anni di età e dei 35 di contribuzione, necessari per le donne per l’esercizio dell’opzione per ottenere il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema contributivo, non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, pertanto, non è idoneo a determinare l’applicazione delle deroghe previste dalle norme sopra citate.
Per poter costituire motivo di deroga ai termini di pagamento, introdotti dall’art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 e dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013, nonché alle modalità di rateizzazione modificate da quest’ultima norma non è sufficiente che le lavoratrici abbiano raggiunto i 57 anni di età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 agosto (o il 31 dicembre per le dipendenti della scuola) 2011 ovvero entro il 31 dicembre 2013, ma occorre che siano cessate dal servizio entro le stesse date, in quanto solo con la cessazione la facoltà dell’opzione può ritenersi esercitata allo scopo di ottenere il diritto alla pensione calcolata secondo il sistema contributivo. La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
4.2 Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 95/2012 per il personale soprannumerario di pubbliche amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione
L’art. 2 del decreto legge n. 95/2012, come successivamente modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta “spending review”) che presentano personale in soprannumero, ha previsto l’utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti. In particolare la lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del decreto legge 95/2012, come modificato dal decreto legge 101/2013 prevede che il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Monti Fornero).
Per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall’art. 1, comma 484, della legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo regime). Resta fermo che, ai sensi del citato art. 2, comma 11, lett a) del decreto legge 95/2012, come successivamente modificato, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del decreto legge 201/2011.
5. Adeguamento delle applicazioni gestionali
Si fa riserva di successiva comunicazione sul rilascio in esercizio degli adeguamenti delle procedure applicative SIN TFS e SIN TFR connessi alle novità normative in argomento.
Il Direttore Generale
Nori