Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
CIRCOLARE n. 34 Roma, 1 aprile 2014
A00DIPT Prot.n. 930
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
al Gabinetto del Ministro
SEDE
OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2014/2015 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.
Come è noto alle SS.LL., la determinazione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituiscono adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico. Ciò premesso, codesti Uffici procederanno, con la massima sollecitudine, alla definizione dell’incombenza di propria competenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e dell’allegato schema di decreto, sottoscritto dal Ministrodell’Istruzione, Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni, per l’anno scolastico 2014/2015, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.
Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. e degli Uffici dipendenti sull’esigenza che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse di organico alle singole province, anche nell’ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e localizzazione delle istituzioni scolastiche e l’attribuzione delle risorse, tenendo altresì conto anche delle esigenze connesse all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne promossa dal Ministero per lo sviluppo economico e a cui questo Ministero ha aderito (vedi il sito http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/index.html). Analoga attenzione le SS.LL. vorranno riservare ai rapporti con le OO.SS..
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81,sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili.
Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro chiaro e organico di riferimenti, si richiamano di seguito le norme e gli atti che presiedono alla costituzione degli organici:
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Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, avente ad oggetto “le norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
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Decreto legge n. 112 del 26 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, in materia di “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
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Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, recante, tra l’altro, la previsione nella scuola primaria di classi con un unico insegnante, funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;
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Piano programmatico in attuazione dell’art. 64 succitato e delle relative norme applicative, riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica;
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D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, concernentela riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;
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D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
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D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, relativo all’assetto organico della scuola secondaria di I grado e alla definizione delle cattedre in applicazione del DPR n. 89/2009;
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D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, su “riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento di “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 contenente “indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”;
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Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014 regolante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2014/15;
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Intesa stipulata il 16.12.2010 in sede di Conferenza unificata, relativa all’adozione di linee guida per disciplinare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
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Decreti Interministeriali del 24.4.2012 e Decreto Interministeriale del 7.10.2013 che hanno definito le ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici e professionali in un numero contenuto di opzioni;
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Art. 19, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111.
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Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n.52, relativo al Liceo ad indirizzo sportivo;
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Art.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all’ora di geografia;
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Art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo ai posti di sostegno;
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Art.15, comma 3 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, relativo all’area unica sostegno II grado.
Com’è noto, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111 all’art. 19, comma 7 ha previsto che “A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.”
Ne consegue che anche per l’ anno scolastico 2014/2015le dotazioni organiche sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l’anno 2011/2012.
Pertanto, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, la quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2013/2014, dell’entità della popolazione scolastica riferita all’anno 2014/15 rilevata dall’anagrafe degli alunni, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009.
La ripartizione a livello regionale dell’organico complessivamente definito in ambito nazionale è stata effettuata, come precisato dall’art. 1, comma 2 dello schema di D.I. citato in oggetto, sulla base dei dati e degli elementi concorrenti alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell’istruzione, nelle sue diverse articolazioni, tenendo conto delle specificità relative ai comuni montani, alle piccole isole, alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché ai territori con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Fermo restando il contingente di organico regionale assegnato, rimane ferma la facoltà delle SS.LL. di modificare i parametri tra i vari gradi di istruzione o tra le province allo scopo di rispettare l’organico di diritto dell’anno 2013/2014.
Si ricorda, fin d’ora, che dall’anno scolastico 2014-2015il riordino del I e del II ciclo attuato in applicazione dell’art. 64, interesserà tutte le classi dell’istruzione primaria nonché quelle dell’istruzione secondaria di secondo grado.
Ferme restando le istruzioni e le indicazioni di cui alla presente circolare, le SS. LL. porranno in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali, nonché, tenendo in debita considerazione le scelte delle scuole, valuteranno la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità dei servizi e dell’offerta formativa.
Un ruolo importante, ai fini della corretta e puntuale attuazione delle istruzioni e indicazioni di cui alla presente circolare, spetta alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione, da parte delle stesse, della quota di autonomia prevista dal D.P.R. n. 275/99 e successive modifiche e integrazioni (vedi i regolamenti concernenti il II ciclo). Sarà cura, pertanto, dell’istituzione scolastica, una volta avuta contezza delle proprie risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e modalità che consentano il migliore impiego delle risorse, l’ampliamento del servizio e l’incremento dell’offerta formativa; il tutto valorizzando le potenzialità proprie dall’autonomia organizzativa e didattica.
Sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli operatori impegnati nelle operazioni di definizione e gestione degli organici, sull’esigenza che siano valutate in maniera puntuale le risorse da destinare ad ogni segmento di istruzione e a ciascuna istituzione scolastica, onde evitare situazioni di squilibrio e/o di svantaggio.
Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si ricorda che il 7 dicembre 2011 è stata rilasciata la procedura per l’invio telematico dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento di tali attività che restato regolati dalle disposizioni e dai chiarimenti fino ad ora forniti (nota n. 26482 del 7 marzo 2011).
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell’infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.
Pertanto, come prima accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni, con gli Enti Locali provvederanno alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale, valutandole esigenze relative alle tipologie dei diversi ordini e gradi di istruzione e alle condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche di competenza, nonché alle innovazioni introdotte dai provvedimenti applicativi del citato art. 64.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.
Prima della ripartizione delle risorse di organico, le SS.LL. definiranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali, prevista dall’art. 2 dello schema di decreto più volte citato.
Nel contempo le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai responsabili degli Uffici scolatici territoriali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, confronti, approfondimenti e interlocuzioni dirette. Inoltre evidenzieranno la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo il Sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici, secondo i nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado edella scuola secondaria di II grado.
E’ di tutta evidenza che il processo di determinazione degli organici non potrà prescindere dalla corretta e attenta formazione delle classi. In tale ottica è fatto divieto di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di successiva ricomposizione delle stesse in organico di fatto.
Inoltre, al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i dirigenti scolastici provvederanno alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i dirigenti medesimi eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione.
Si ricorda che la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. E’ opportuno che nella composizione delle classi si tenga in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA.
Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro rispondenza ai contenuti e alle prescrizioni della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei provvedimenti conseguenti all’applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive.
Scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo cicloapprovato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio,sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2013/2014.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2014, il terzo anno di età.
Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014 (iscrizioni per l’a.s. 2014/15), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2015, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico - didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.
Gli anticipi, di cui al comma precedente, nella scuola dell’infanzia trovano fondamento soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l’attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.
Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.
Nella tabella A sono compresi i 610 posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall’art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l’attuazione degli anticipi.
Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2014. Inoltre, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. “sezioni primavera”, il cui funzionamento, com’è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).
Eventuali incrementi di posti, finalizzati all’estensione del servizio, possono essere autorizzati nell’ambito delle risorse complessive assegnate. Il contingente assegnato, invece, può essere ridotto solo in assenza di richieste o di liste di attesa.
Scuola primaria
Com’è noto, la scuola primaria è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento sul primo ciclo,approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2014. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2015.
Com’è noto, le famiglie possono operare le loro scelte tra i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall’art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l’organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base del’orario di 27 ore settimanali.
Le economie derivanti dal passaggio dalle 30 alle 27 ore settimanali per il trascinamento dell’attuazione della riforma, relative alla classi quarte e quinte, sono riassegnate nell’organico della scuola primaria e vanno prioritariamente utilizzate nella stessa scuola per il mantenimento del tempo scuola funzionante; in subordine per l’ampliamento dell’offerta formativa e del tempo pieno.
Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.
Eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell’ impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l’offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offertaformativa.
Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l’orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l’assegnazione di due docenti per classe e l’obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa.
Condizione essenziale per l’attivazione del tempo pieno rimane la disponibilità di strutture idonee e di risorse all’interno della scuola. L’attivazione è effettuata nei limiti dell’organico autorizzato e, comunque, nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.
Si prevede l’utilizzo anche nella scuola primaria degli “spezzoni orario”, che, unitamente alle ore residuate dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l’insegnamento dell’inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell’ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell’istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere “arrotondate” a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l’eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residuate siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.
Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento del modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell’orario delle lezioni seguite nell’anno precedente.
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
In conformità dell’Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.
Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle disposizioni e delle istruzioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinatiall’integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto. Si ricorda che gli eventuali spezzoni di orario debbono rientrare nel novero delle complessive dotazioni assegnate in organico.
L’istituzione scolastica, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento residuate dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l’offerta formativa della scuola.
Istruzione secondaria di I grado
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo cicloapprovato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).
Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili.
Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall’art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo contributo orario relativo all’approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.
Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le eventuali economie derivanti dall’organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento delloStrumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Al fine di assicurare il mantenimento dell’insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre.
Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.
L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 212 dell’8 luglio 2005 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.
Istruzione secondaria di II grado
Com’è noto, con l’a.s. 2014/2015, il riordino dell’istruzione secondaria di II grado, operato con i già citati DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e n. 89/2010 relativo ai licei, andrà a regime e interesserà tutte e cinque le classi.
Come previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un’ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l’insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l’ora è stata inserita nelle classi del primo anno, mentre l’istituzione scolastico, nella propria autonomia, potrà scegliere a quale delle due classi del biennio farla impartire.
Poiché l’ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge 8.11.2013 n.128, la somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi, sono da considerare come posti aggiuntivi in quanto non ricompresi nella dotazione che è stata assegnata ad ogni regione ( posti quantificati, a livello nazionale, dalla relazione tecnica in 287 unità).
Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme appena citate,ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.
In attuazione dell’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale (che con la presente si trasmette) gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e/o del settore tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e/o del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.
In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico,le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.
I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
Con l’a.s. 2014/2015 prende avvio la sezione del Liceo sportivo previsto dal DPR 5 marzo 2013, n.52, che “disciplina l’organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei . La sezione - codificata al sistema LI15 - potrà essere attivata solo dalla prima classe ed esclusivamente per una sola sezione . Il piano orario dell’indirizzo LI15 prevede, nelle attività e insegnamenti obbligatori, le materie “Scienze motorie e sportive e Discipline sportive” riconducibili alla classe di concorso A029, con il seguente orario: 6 nel primo e nel secondo anno, 5 ore nel terzo, quarto e quinto anno, un orario quindi diverso dalle previste due ore settimanali per Scienze motorie e sportive.
Il sistema informativo elaborerà l’organico per tutte le materie presenti nell’indirizzo LI15, tranne per le materie riconducibili alla classe di concorso A029. Il sistema informativo prospetterà una funzione con la quale sarà possibile acquisire i contributi orari e gli Uffici provinciali dovranno procedere all’acquisizione puntuale dei dati di organico di diritto per la classe di concorso A029. Ovviamente, trattandosi del primo anno solo le 6 ore previste. Ore che contribuiranno a costituire le cattedre della A029.
Per le classi iniziali del secondo biennio(classe terzadel liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici,linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane e per le classi terzedegli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da unbiennio) continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/o articolazioni/opzioni.
Ne consegue che, qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei ciclinon consenta l’attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell’istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici nel senso del mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando comunque duplicazioni di quelli di analogo tipo. Al fine poi di garantire un’offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l’insegnamento dell’inglese, non è consentito formare classi prime con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal POF della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall’utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna,non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Si ricorda che, al fine di evitare esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell’assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.
Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a25.E’ consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.
Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell’anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.
Le classi iniziali dei corsi serali sono costituite secondo quanto previsto dall’art. 16 del DPR n.81/2009, tenendo altresì conto della seria storica delle iscrizioni.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.Fannoeccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d’ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.
Come per i decorsi anni, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.
Relativamente all’Ufficio tecnico, l’art. 8, comma 4, del regolamento relativo all’istruzione tecnica e l’art. 8, comma 7, del regolamento relativo all’istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni.
Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l’a.s. 2014/2015 lo consentano, è possibile istituire l’Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti n. 87 e 88/2010, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso eche la scelta della classe di concorso cui assegnare l’Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell’esubero nella scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va inoltrata con le consuete modalità previste per l’attivazione dei nuovi indirizzi.
a) classi di concorso
In attesa dell’emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell’organico di diritto vengono confermate, per le classi dell’intero quinquenniointeressate al riordino del secondo ciclo, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l’elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai cinque anni dei corsi di studio degli istituti di II grado.
Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati “atipici”. Pertanto, la relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica e una volta individuata dovrà essere mantenuta per tutto l’anno scolastico. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. Ovviamente nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nella scuola.
In assenza di titolari da “tutelare” l’attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (come è avvenuto, ad esempio, nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati sia per le supplenze annuali che per le immissioni in ruolo). Per ulteriori precisazioni si rinvia alla nota n. 3119 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative all’intero di corso degli istituti di secondo grado.
b) Opzioni
Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali del secondobiennioai quali continua ad applicarsi l’attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni. Dall’a.s. 2014/2015 sarà presente una ulteriore opzione “Tecnologia del legno” nell’ indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione meccanica e meccatronica.
c) quota riservata all’autonomia
Com’è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l’eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Poiché l’utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull’intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a ”regime”, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.
Si segnala, ad ogni buon fine, la necessità del rispetto delle condizioni di attuazione della quota di autonomia previste dai Regolamenti di riordino degli istituti secondari superiori, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di riduzione e l’impossibilità di sostituzione integrale delle singole discipline.
C) Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle23 qualifiche professionali (vedi l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 19- 1 -2012 recepito con Decretointerministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012)sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell’ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale):
- tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 22qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati.A tal fine, in attuazione dell’accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all’indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest’ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;
- tipologia B “offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall’attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali. Per consentire la realizzazione di tali percorsi il sistema informativo di questo Ministero sta predisponendo una funzione che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2della citata intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti, che consentirà di effettuare l’attribuzione dell’insegnamento alle classi di concorso finalizzate all’acquisizione degli standard formativi ela regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP. Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.
La realizzazione dell’offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell’attivazione dell’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l’offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell’offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio prima descritto. L’organico dell’istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.
In effetti l’organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell’istituzione scolastica, nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.
d) Ulteriori disposizioni
Per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio, potranno essere utilizzate eventuali risorse aggiuntive che fondatamente si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione agli istituti delle dotazioni organiche o, in sede di definizione dell’organico di fatto, per effetto dell’impiego di personale docente eventualmente in soprannumero.
Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell’organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per le altre operazioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali eviteranno il ricorso al frazionamento delle cattedre.
Si ritiene, infine, di dover far presente che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e distribuzione delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l’istruzione secondaria di II grado, di attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.
Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)
A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 2; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all’art.9, comma 3.
L’organico dei percorsi, di cui all’art.4, comma 1, lettere a) e c) è determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti, individuato sulla base dell’organico già previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 20 luglio 1977, n.455; le n. 8 risorse docenti previste dalla citata O.M. sono integrate, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto del Ministro delle Pubblica Istruzione in data 25 ottobre 2007, da n. 2 risorse di scuola secondaria di 1° grado. Tali risorse sono riferite ciascuna ad uno degli assi culturali dei percorsi di primo livello, per insegnamenti scelti nel Piano dell’offerta formativa, in relazione alla specificità dell’assetto organizzativo e didattico dei centri. Le risorse fanno riferimento alla Tabella B – Scuola Primaria e alla Tabella C – Scuola Secondaria di I grado del Contingente di organico per l’anno scolastico 2014/2015. Eventuali variazioni conseguenti dagli adempimenti previsti dagli Accordi Quadro al quale sono convenuti il Ministero dell’interno e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’11.11.10 e il 07.08.12, relativi al rilascio del permesso di soggiorno CE, da eventuali casi di analfabetismo, nonché dai compiti attribuiti, nell’ambito degli accordi di rete, alle Commissioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.P.R. n.263/2012, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.
A partire dell'anno scolastico 2014-2015 la dotazione organica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 263/2012 e' definita per i percorsi di secondo livello, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, tenuto conto che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli studenti iscritti con riferimento alla Tabella D – Scuola Secondaria di II grado del Contingente di organico per l’anno scolastico 2014/2015 allegata.
In considerazione della complessità della materia e dei necessari approfondimenti, con distinta e specifica circolare, che verrà emanata a breve, verranno fornite istruzioni per l’attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti, di primo livello [ar.4, co. 1, lett. a)], di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana [ar.4, co. 1, lett. c)] e di secondo livello [ar.4, co. 1, lett. d)], cui al DPR 263/12.
I docenti in servizio nell’a.s. 2013/2014 presso i Centri Territoriali Permanenti che nell’a.s. 2014/2015 sono ricondotti nei CPIA, permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti medesimi, e le dotazioni organiche per l’istruzione degli adulti rimangono confermate nelle quantità previste nell’a.s. 2013/2014.
Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello (ex-corsi serali), che rimangono incardinati presso gli istituti di secondo grado, la prevista riduzione dei quadri orari, il cui monte ore sarà pari al 70% dei corrispondenti corsi diurni, non competerà riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo dei percorsi di secondo livello e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito per evidenti problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.
Per la Consulta, la scelta di sopprimere la deroga che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova giustificazione nel nostro ordinamento, posto che attraverso la deroga è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione dei disabili gravi.
In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga sono attribuiti in organico di fatto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni nella apposita specifica circolare, che dovrà scaturire obbligatoriamente da confronti con i vari soggetti istituzionali interessati alla soluzione del delicato problema.
L’ art.15, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, ha previsto “al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all’art.2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n.244” (nel triennio 2008- 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007), “la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016”. Il tutto, a regime, comporterà una dotazione di organico di diritto pari a 90.032 posti.
Mentre la prima quota pari a 4.447 posti a livello nazionale è andata ad incrementare l’organico di diritto dell’a.s. 2013/2014, la tabelle E allegata al Decreto riporta, ripartita a livello regionale, la seconda quota di incremento pari a 13.342 posti a livello nazionale.
Il riparto della quota, come per quella dell’anno scolastico 2015/2016, è stato effettuato tenendo conto della disposizione di cui all’art. 15, comma 2-bis, della citata legge 128/2013, e cioè assicurando “equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto di sostegno percentualmente uguale nei territori”.
Come per il decorso anno, si ritiene comunque opportuno riportare nella colonna D della suddetta Tabella E il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2014/2015, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di fatto.
Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna D vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni .
È stata inoltre prevista, ai sensi dell’art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell’ 8 novembre 2013, l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04). Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree disciplinari fino all’a.s. 2016/17 ultimo anno di vigenze delle prossime graduatorie ad esaurimento.
Scuole con insegnamento in lingua slovena
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’art. 16 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo.Le tabelle “A”, “B”, “C” e “D” riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovenae sono comprensive anche dei posti dell’I.C. di S. Pietro al Natisone, con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
Istituzioni educative
Per le istituzioni educative si rinvia all’apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione pari a quella dell’a.s. 2013/2014 .
Scuole presso le carceri e gli ospedali
Nell’ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli istituti di pena e presso gli ospedali.
Indicazioni finali
Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell’anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della apposita struttura costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail gildo.deangelis@istruzione.it) e alla Direzione Generale del personale della scuola (e-mail mariaassunta.palermo@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.
Si confida nella sperimentata professionalità e nel senso di responsabilità delle SS.LL. e degli operatori dei rispettivi Uffici e si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to Luciano Chiappetta