MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002855 - 23/12/2013 - USCITA
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Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Oggetto: D.M. 1058 del 23/12/2013. Cessazioni dal servizio personale scolastico 1 settembre 2014. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
Si trasmette il D.M. di cui all'oggetto,che fissa la data entro la quale il personale della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.
Si indicano i requisiti necessari per il diritto al trattamento di pensione:
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. C del D.lgs. n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.
In tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2014 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti entro il 31 dicembre 2013. Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti, della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, della L. 148/2011.
Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'art. 24 della legge 22.12.2011 n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 101/2013 convertito nella legge 125/2013, tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dall'1.1.2012.
Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio (salvo trattenimento in servizio).
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l'anno 2014 le regole da applicarsi sono:
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento d'ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2014 in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, c.9 della l. 449/97, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento.
Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l'art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni.
Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dallo settembre 2014.
A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. n. 1058 fissa, all'art. 1, il termine finale del 7 febbraio 2014 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 7 febbraio 2014 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1.9.2014.
Sempre entro la medesima data del 7 febbraio 2014 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 7 febbraio 2014 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
> Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;
> il personale della province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.
Il sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da parte di coloro per i quali opera il recesso dell'Amministrazione dal contratto.
Gestione delle istanze.
Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis, decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l'apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedi bile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Applicazione dell'art. 72, comma 7, della legge n. 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA). Trattenimenti in servizio.
L'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 509, comma 5, del D. Lgs n. 297/1994, a nuove assunzioni che, pertanto, dovranno essere ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai medesimi trattenimenti.
Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono essere applicati in maniera puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo per evitare esuberi, ma anche nell'ottica di non vanificare le aspettative occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l'apprezzamento delle situazioni di esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto dell'a.s. 2013/2014, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per l'a.s. 2014/2015.
Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di trattenimento devono essere valutate sia in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal processo di dimensionamento della rete scolastica che alle immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del superamento delle procedure concorsuali.
AI fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2014 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2014 negli altri casi.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2014, secondo un prospetto che verrà reso successivamente disponibile.
La normativa sopra richiamata ha modificato l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 503/1992 recepito dall'art. 509, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. In particolare, nel 2014 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2014 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Con la riforma viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dall'1.1.2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. L'Amministrazione può altresì procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2014, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
In merito si deve in ogni caso tenere presente che l'art. 6 comma 2 quater del d.1. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 2012 e la legge n. 124/2013 hanno disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma l, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, c.11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall'1.9.2014
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza.
- recesso dei dirigenti:
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Previdenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta