Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -
Prot. n. AOODGPER 13000
Roma, 03/12/2013
AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
Allegati
OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013.
Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.
La suddetta norma dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Tuttavia, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
La norma dispone, altresì, che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà. In esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente.
Ove, viceversa, venga confermata l’inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.
Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell’ipotesi in cui l’istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.
Con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, applicativo delle norme sopra richiamate, viene precisato che l’istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.
L’immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza ovvero in altra provinciaa domanda, con priorità rispetto alla preferenza indicata dall’interessato.
L’immissione in ruolo del personale su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di inquadramento procederà alla verifica dell’effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.
Stante quanto sopra, le SS.LL. provvederanno ad attivare le procedure necessarie al fine di assicurare che, così come disposto dalla normativa vigente, entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’inidoneità.
Tuttavia, nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell’ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato alla presente entro il 15 dicembre p.v.
Il personale che, viceversa, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l’allegato modello B.
Sarà cura delle SS.LL. rendere noto, con cortese sollecitudine, a questa Direzione Generale l’entità delle istanze pervenute ai fini del transito nei profili professionali dei ruoli A.T.A., distinte per provincia e profilo professionale di assistente amministrativo e di assistente tecnico, nonché il numero delle istanze pervenute ai fini dell’utilizzazione, in aggiunta alle attività per le quali può essere utilizzato, anche nelle iniziative sopra richiamate nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale utilizzando l’allegato modello C.
Il modello C sopra indicato dovrà essere restituito debitamente compilato agli indirizzi di posta elettronica giovanna.lorido@istruzione.it e gianna.diberardino@istruzione.it.
Si unisce, altresì, alla presente, copia della circolare n. 966 del 19/11/2013 inoltrata dal Ministero dell’Economia e Finanze concernente l’ accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola.
In adempimento a quanto disposto dalla suindicata circolare si invitano le SS.LL. a designare, quale rappresentante del Ministero chiamato ad integrare le commissioni mediche ai fini della dichiarazione di inidoneità, prioritariamente, un dirigente tecnico o, in subordine, un dirigente scolastico in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno (preferibilmente proveniente dal ruolo dei docenti di sostegno) ovvero in possesso dei titoli accademici o professionalizzanti in materia di disabilità.
Infine, questo Ministero ritiene, allo stato, di non doversi esprimere in merito al ruolo ed ai limiti di tale figura in sede alla Commissione medica di verifica rimettendo alle stesse ogni valutazione in merito.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Allegati
Modelli A, B, C
Decreto MIUR vers. 3-12-2013
Decreto Int. MIUR-MEF vers. 3-12-2013
Circolare MEF n. 966/2013
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gildo De Angelis
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