Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale Personale della Scuola
Ufficio Sesto
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012335 - 14/11/2013 - USCITA
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OGGETTO: organizzazione dei corsi linguistici di cui al decreto di impegno del Direttore generale per la politica finanziaria e per il bilancio relativo al piano per la formazione linguistico metodologica della scuola primaria - Cap. 2173/2 e.f. 2012.
1. Premessa
L'iniziativa di cui all'oggetto si inserisce nel piano pluriennale di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese dei docenti della scuola primaria per dotare questo segmento del percorso formativo di docenti specializzati nell'insegnamento della lingua inglese (livello finale atteso B1 certificato del QCER) in grado di soddisfare la domanda e il dettato legislativo che, contemporaneamente, prevede anche la graduale eliminazione della figura del docente specialista.
I dirigenti scolastici degli istituti in indirizzo, gestori dei fondi del decreto in oggetto, hanno ricevuto il finanziamento per lo svolgimento di corsi di lingua inglese destinati ai docenti delle scuole primarie dei propri territori.
A tal fine si forniscono le indicazioni necessarie all' avvio delle attività di cui sopra, sulla scorta delle quali potranno essere avviati i corsi di formazione.
1. Organizzazione e struttura dei corsi
• corso standard: come previsto dalla nota di questa Direzione Generale prot. n. 1188 del 20.02.2012, il percorso linguistico-comunicativo è suddiviso in tre moduli e prevede un corso della durata complessiva di 100 ore, di cui 60 in presenza, per i livelli da A0 ad A1 o da A1 ad A2, ovvero di 140 ore di cui 60 in presenza, per il livello da A2 a B1, destinato ad un numero non superiore a 25 unità. Di norma rappresenta un percorso che conduce l'apprendente da un livello di competenza X ad uno Y. Nelle lingue straniere si fa rimando al Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per posizionare gli apprendenti da un livello di competenza iniziale 0, per esempio, al primo livello, A1. Sono previsti posizionamenti intermedi altrettanto codificati. Al termine di un corso standard si deve poter valutare il percorso raggiunto e la classificazione su uno dei livelli;
• corso di integrazione/recupero: si tratta di un corso di un numero di ore inferiore che si può organizzare in vista di un obiettivo che richiede, in previsione, un minore numero di ore rispetto ad un corso standard. Un test diagnostico, per esempio, potrebbe indicare che un numero di apprendenti necessita di poche ore (30/50 o altra misura oraria con relativa proporzione di corso a distanza) per raggiungere un livello successivo di competenza linguistica. E' evidente che in questa ipotesi si possono organizzare corsi con una struttura più agile, breve e funzionale allo scopo;
• esiti intermedi: al termine di ciascun corso, comunque, il soggetto che eroga la formazione rilascia un attestato di competenza che dia conto della collocazione su uno dei livelli QCER o che declini le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali;
• esito finale: al raggiungimento della competenza prevista B1, i docenti sono tenuti obbligatoriamente a sostenere una prova per il conseguimento della attestazione/certificazione/ del livello di competenza raggiunto. Tale documento può essere conseguito presso i Centri linguistici di Ateneo (CLA) che attestano le competenze raggiunte ovvero presso gli enti certificatori, di cui al DM 7 marzo 2012, che certificano il raggiungimento delle competenze. L'Amministrazione assumerà l'onere per la certificazione/attestazione B1;
• calendario: si suggerisce di articolare il calendario delle attività formative prevedendo due incontri settimanali.
2. Destinatari - criteri di scelta
Sulla base dei finanziamenti ricevuti, e nelle more della disponibilità delle somme previste nel DM prot. n. AOOUFGAB. 821 dell’11.10.2013, in corso di registrazione, gli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici delle scuole capofila, d'intesa con i Dirigenti delle scuole interessate, determinano il numero dei corsi che è possibile attivare in ciascun territorio, in base ai parametri economici di seguito indicati e al numero di 25 corsisti per ciascun corso. I medesimi individuano il numero di docenti da avviare ai corsi per ciascuna scuola, tenendo presente la dimensione delle scuole stesse, nonché altri parametri da determinare in relazione alle specificità delle situazioni.
Nell'ipotesi che il numero delle richieste dei docenti, in ogni singola istituzione scolastica, non possa essere soddisfatto dagli attuali fondi a disposizione delle scuole capofila, la scelta dei destinatari dei corsi sarà effettuata dai dirigenti delle singole scuole interessate in base a criteri individuati preventivamente, a fini di trasparenza amministrativa, di concerto con gli Uffici scolastici regionali e i dirigenti delle scuole capofila, al fine di assicurare l'opportuna omogeneità di trattamento in tutte le situazioni. Si suggeriscono, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
1. competenza iniziale A2 o superiore, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile il gradino di competenza utile per l'impiego del docente nelle attività didattiche nella propria classe;
2. competenza iniziale A1 o superiore;
3. docenti considerati falsi principianti;
4. docenti con nessuna competenza.
Inoltre, fermi restando i profili di competenza di cui sopra, sono reclutati con criterio di priorità:
a) docenti di istituzioni scolastiche all'interno delle quali sono presenti docenti specialisti;
b) docenti neo immessi in ruolo;
c) docenti con minore età anagrafica.
È il caso di far presente che il piano di formazione esaurisce la propria azione nei prossimi anni, per cui i docenti che non entreranno in questo percorso di formazione potrebbero non godere delle stesse opportunità formative .
E' bene ricordare che la figura del docente specialista è destinata a scomparire come previsto dal DPR n. 81/2009, articolo 10, comma 5, relativo al razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
Al fine dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie i docenti che si sono iscritti e che si iscriveranno volontariamente ai corsi sono tenuti alla frequenza degli stessi; i docenti neoassunti non in possesso della necessaria competenza per l'insegnamento della lingua inglese sono obbligati alla frequenza dei corsi in forza del contratto individuale di lavoro sottoscritto.
3. La logistica
I dirigenti delle scuole capofila, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, sentite le istituzioni individuate come destinatarie dell' azione di formazione, individuano le province nelle quali attivare le iniziative di cui trattasi e le istituzioni scolastiche idonee e opportunamente attrezzate, per lo svolgimento delle attività di formazione.
E' di tutta evidenza che lo sforzo di tutta l'Amministrazione è teso a realizzare iniziative formative quanto più vicine possibile ai luoghi dove il personale docente presta il proprio servizio di insegnamento al fine di favorirne la partecipazione corale e convinta.
4. Soggetti erogatori dei corsi di lingua
1. Le strutture universitarie sono i soggetti istituzionali cui far riferimento in prima istanza.
2. In secondo luogo, ferme restando le procedure amministrative in vigore, possono essere soggetti utili per l'erogazione del servizio le istituzioni private diffuse su tutto il territorio nazionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• certificazioni europee (ISO o altra certificazione, per esempio, per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso delle tecnologie informatiche, la capacità logistica, altro) attinenti all'insegnamento delle lingue straniere;
• essere sede accreditata di certificazione per gli esami di competenza riferiti a Enti certificatori riconosciuti (cfr DM 7 marzo 2012);
• know how tecnologico con relativo hardware adeguato e uso sistematico delle TIC nella propria prassi didattica;
• capacità/competenza di gestire la formazione on-line, avuto riguardo alla specifica destinazione di questo tipo di attività. Essa, infatti, può essere impiegata per sostenere l'apprendimento, ampliarne gli orizzonti o per offrire una mera occasione di esercizio, tenuto conto che l'utenza è costituita da docenti già in attività di servizio. Infine potrebbe trattarsi di uno spazio tutoriale per chi sentisse di averne bisogno. La determinazione di tale modalità di formazione deve essere progettata in anticipo e di concerto con le indicazioni che il dirigente scolastico e l'USR vorranno fornire alla singola scuola;
• capacità di organizzare l'apprendimento in isole di cooperazione. L'alto numero dei partecipanti, infatti, (25 per corso) comporta quasi necessariamente una simile articolazione che rispetta, nei fatti, l'organizzazione laboratoriale che i docenti stessi mettono in essere con i propri allievi;
• la disponibilità ad inviare propri insegnanti di lingua nelle sedi indicate dall'amministrazione;
• la dichiarazione di disponibilità a creare dei materiali originali dedicati ad apprendenti adulti professionisti essi stessi dell'insegnamento.
3. Associazioni dei docenti di lingua straniera qualificate, associazioni accreditate dal Ministero o dagli stessi UU.SS.RR., per le attività di formazione in lingua straniera;
4. Docenti interni al sistema scolastico con esperienze dimostrate nel campo di cui trattasi e in grado di garantire il servizio appena descritto.
5. Costi
Il costo massimo per un corso standard non può superare la cifra di €. 5.500 e €. 6.500 per i corsi di 60 e 80 ore rispettivamente.
Le SS. LL. individueranno i costi proporzionalmente adeguati per corsi di durata inferiore.
Preme sottolineare che attenzione primaria deve essere prestata alla natura e alla qualità del servizio offerto. Inoltre, si vorrà prevedere un monitoraggio leggero legato alla customers’ satisfaction nelle more di individuare uno strumento più raffinato quando saranno disponibili maggiori dati circa l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
I costi per la gestione delle iniziative non possono eccedere i14% dell'affidamento.
6. Calendario degli adempimenti
I dirigenti scolastici delle scuole capofila chiedono ai dirigenti scolastici delle scuole primarie del proprio ambito di competenza di segnalare i nominativi dei docenti individuati, in base ai criteri di cui al par. 2, per la frequenza dei corsi e da sottoporre al test diagnostico e acquisiscono i nominativi dei docenti stessi entro il 25 novembre.
I dirigenti scolastici delle scuole capofila acquisiscono la disponibilità delle strutture universitarie
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entro il 27 novembre p.v.
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Nel caso non sia stato possibile acquisire la disponibilità di una struttura universitaria, si richiede e si acquisisce un progetto culturale e organizzativo dai soggetti indicati al par. 4, nonché un preventivo di costo per i singoli corsi o per più corsi
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entro il 29 novembre p.v.
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Decisione di assegnazione dell'incarico di attuazione dei corsi
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entro il 2 dicembre p.v.
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Svolgimento dei test diagnostici per i docenti
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dal 4 dicembre p.v.
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Inizio dei corsi di lingua (data ultima)
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16 dicembre p.v.
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per IL DIRETTORE GENERALE
(Il Dirigente Vicario)
Gildo De Angelis