Come è noto, l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 119/2011, individua i familiari che hanno diritto a due anni di congedo a titolo di assistenza per ciascuna persona in situazione di handicap grave.
Come è noto, l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 119/2011, individua i familiari che hanno diritto a due anni di congedo a titolo di assistenza per ciascuna persona in situazione di handicap grave.
Il 18/7/2013, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma suddetta nella parte in cui:
- non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ed alle condizioni stabilite, il parente o l’affine entro terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti previsti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo.