Senato della
Repubblica XVI LEGISLATURA
Disegno di legge N. 2968
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro
dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2012)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1.
Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l’anno 2012 e del
ricorso al mercato finanziario nonché i livelli minimi del saldo netto da impiegare
per gli anni 2013 e 2014, in termini di competenza, di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2012, 2013 e 2014, sono indicati nell’allegato n. 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2.
(Gestioni previdenziali)
1.
Nell’allegato n. 2 sono indicati:
a)
l’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
per l’anno 2012;
b)
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2012 in
conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);
c) l’importo dei
trasferimenti dovuti dallo Stato per l’anno 2012 ai sensi del comma 4,
lettera a).
2.
Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell’allegato n. 2 sono, inoltre,
indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;
b)
alla gestione speciale minatori;
c) all’Ente nazionale
di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico (ENPALS).
3.
Nell’allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri,
per l’anno 2010, a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b)
gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla
lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per l’anno 2010, trasferite
alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi.
4.
È istituita presso l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui
finanziamento è assunto dallo Stato. Nell’ambito del bilancio dell’INPDAP,
sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al
primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano
trattamenti pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della gestione di
cui al primo periodo:
a) una quota parte di
ciascuna mensilità di pensione erogata dall’INPDAP. Tale somma è annualmente
adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell’indice
nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
impiegati calcolato dall’Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b)
tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti
da specifiche disposizioni di legge.
5.
All’articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di
garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto
dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1. Tale apporto è erogato
su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità
finanziarie della citata gestione, riferite al singolo esercizio
finanziario». È abrogato l’articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 3.
(Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri)
1.
Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza
e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 1 allegato alla presente
legge.
Art. 4.
(Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri)
1.
Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall’anno 2012, l’autorizzazione di
spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967,
n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1
della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata dall’articolo 1, comma
566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a
decorrere dal 2012.
5. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di
euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano
altresì, limitatamente all’anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti
misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del
personale all’estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a)
residenze di servizio. Il canone dovuto ai sensi del comma secondo
dell’articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro
Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche,
nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è
aumentato dal 15 al 20 per cento dell’indennità personale;
b)
indennità di sistemazione. L’indennità prevista dall’articolo 175 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché
dall’articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come sostituito dall’articolo 29 del decreto legislativo
27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del
personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento
rispetto all’importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50
per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di
residenze di servizio ai sensi dell’articolo 177 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) indennità di
richiamo dal servizio all’estero. L’indennità prevista dall’articolo 176 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta
nella misura del 20 per cento rispetto all’importo attuale;
d) con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse
relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché
all’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto
previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei
posti-funzione all’estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo
pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa per
l’attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a
27.313.157 euro;
e) per l’anno 2012,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31
marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall’anno 2013, la
medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di
un’organica revisione tramite regolamento ai sensi dell’articolo 31 della
legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del
trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell’articolo
199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le
parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle
seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5
dell’articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere
effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere
effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma
dell’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 è soppresso.
7.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dell’interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8.
Gli stanziamenti iniziali per l’anno 2012 delle spese di vitto per il
personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico
fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio
di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell’interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per
ciascun capitolo.
9. All’articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall’anno 2005
la somma di due milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni dal 2005 al 2011 la somma di 2 milioni di euro e a decorrere dall’anno
2012 la somma di un milione di euro».
10. La spesa per la retribuzione del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari
ad euro 57.448.387 per l’anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall’anno
2013.
11. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla
seguente:
«a)
in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale motivate dall’autorità competente che opera il richiamo;».
12. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in
servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze
operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo
conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31
dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli
appositi elenchi.
14.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed
attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui
all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli
oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati
dall’Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica
fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 10 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure
concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo
reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31
dicembre 2013.
16. All’articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 2011-2013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso
all’Unione italiana ciechi ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 gennaio
1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso all’Unione italiana
ciechi ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379,
come modificato dal comma 10 dell’articolo 11-quaterdecies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall’anno 2012 è
fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per l’alimentazione del Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell’usura, di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma
11 dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1,
lettera a), dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in
euro 1.027.385.
20. Lo stanziamento per il miglioramento delle
prestazioni economiche di cui all’articolo 5 della legge 4 marzo 1987,
n. 88, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle
regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.
21. All’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui
ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al
comma 3».
22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più
dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate,
entro il 30 giugno 2012, all’entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all’erario.
23. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 611
del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è ridotta per l’importo di 50 milioni a decorrere dall’anno
2013.
24. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è
soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo
168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in
materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
26. Il meccanismo di allineamento stipendiale
previsto dall’articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il
quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si
applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale
maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione è fatto divieto di
corrispondere somme in applicazione dell’articolo 41, comma 5, del citato
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente
conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le
disposizioni di cui ai commi da 28 a 57.
28. All’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 10, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere
si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.»;
b)
al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri
derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a
euro 150.000.000 per l’anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal
2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29.
Al comma 4 dell’articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall’anno
2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all’anno 2011. A decorrere
dall’anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si
provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.».
30.
All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa e di euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione delle
dichiarazioni in forma congiunta».
31. All’articolo 18, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai
professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di
cui all’articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il
compenso di cui all’articolo 38, comma 2».
32. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente l’adozione
di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997
possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a quelle contenute nella presente legge regolino la materia, a meno che la
legge successiva non lo escluda espressamente.
33. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e
2013 non si procede all’adeguamento dei compensi previsto nell’articolo 38
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.
34. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.
35. All’articolo 39 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono
abrogati.
36. Fatto salvo quanto previsto dal comma 33, le disposizioni
di cui ai commi da 30 a 35 si applicano con riferimento alle attività svolte
a decorrere dall’anno 2012.
37. All’articolo 13 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2:
1)
l’alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in
piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della
commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione è compresa la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate,
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2)
la lettera b) è abrogata;
b)
al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
38. La disposizione del comma 37 ha effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono
gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
39.
L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito della propria
autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre
le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura
obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a
decorrere dall’esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
40. Tutti i candidati risultati idonei all’esito del
concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle
commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella
sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli
stessi entrano a comporre l’organico della commissione tributaria prescelta a
misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale
momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero
il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione
agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per
effetto di trasferimento, entrano a comporre l’organico di una sede di
commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni. Dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. I trasferimenti dei componenti delle commissioni
tributarie sono disposti all’esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi
vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai
fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie
sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche
ovvero, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica, computate fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei
componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico,
sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di
concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La
lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui
all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione
tributaria non è soggetto all’obbligo di residenza nella regione in cui ha
sede la commissione tributaria in cui presta servizio.
42. La sottoscrizione dei contratti di programma e di
servizio, relativi agli anni 2010-2012 tra lo Stato e ENAV s.p.a., non può
essere differita oltre il 31 gennaio 2012. Il contratto deve prevedere
l’applicazione del tasso di efficientamento fissato dal CIPE nella seduta del
22 luglio 2010, in misura non inferiore al 3 per cento annuo con recupero
dell’eventuale mancato efficientamento per l’anno 2010 nelle annualità
successive del contratto.
43. I contratti di programma e di servizio relativi
agli anni 2007-2009 si intendono approvati con le prescrizioni deliberate dal
CIPE nella seduta del 22 luglio 2010 in esito alla sottoscrizione.
44. A decorrere dal 1º luglio 2012, all’articolo 5
del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il coefficiente unitario di tassazione di
terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale
«CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso
degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio
inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione
della tariffa sull’intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle
unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell’anno di
applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in
funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A
decorrere dal 1º luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di
terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi
previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in
termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto
per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale. Al fine
di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo
di terminale prestato dall’Aeronautica militare a favore dei voli civili, i
relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente
quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di
programma tra lo Stato e l’ENAV s.p.a. di cui all’articolo 9 della legge 21
dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito
programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.»;.
b) il comma 5 è
abrogato;
c)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di
programma dell’ENAV s.p.a. che, a decorrere dall’anno 2012 non potranno
essere superiori, per l’anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere
dall’anno 2013, ad euro 18.173.983.».
45. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che la stessa costituisce norma speciale rispetto al
regime generale delle Agenzie fiscali.
46.
Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei
settori di competenza, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia
ogni iniziativa utile per addivenire con i competenti organi, ed in
particolare con l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, alla
definizione, anche in via transattiva e comunque con abbandono di ogni
controversia pendente, di tutti i rapporti controversi in materia di
totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche nonché delle
quote di prelievo di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
47. Il comma 1-bis dell’articolo 5 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
48. Dopo l’articolo 152 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è
inserito il seguente: «Art. 152-bis. – Nelle liquidazioni delle spese
di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se
assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis del
codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati,
con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La
riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione
di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
49.
All’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «fasce di merito»
sono inserite le seguenti: «; tutte le impugnazioni concernenti le progressioni
all’interno della stessa area, l’ammissione e la partecipazione alle
medesime, nonché la validità, l’interpretazione e l’applicazione dei relativi
atti presupposti, devono essere proposte, a pena di decadenza, entro
centoventi giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura». La
disposizione di cui al presente comma si applica alle graduatorie pubblicate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
50.
Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, la domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale derivante da provvedimenti
dell’amministrazione è proposta in via autonoma, entro il termine di
decadenza di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della
sentenza. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica
alle domande già proposte nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
51. La prescrizione del diritto al risarcimento del
danno derivante da mancato recepimento nell’ordinamento dello Stato di
direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni
caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la
direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente
verificato.
52. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli
18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati
dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L’indennità di prima
sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta
esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente
a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.
Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non
si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico.
53. Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo
per la copertura delle spese della procedura. L’importo è fissato con il
bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.
54. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di
locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni,
livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di
trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse
finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi
del tesoro.
55. All’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall’anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni,
è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell’Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra
le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
56. Al personale delle amministrazioni pubbliche come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga
posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere
erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri
emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto
al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale
dei rispettivi ruoli.
57. Le disposizioni di cui al comma 56 si applicano
anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole
difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la
disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle
Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.
58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali le disposizioni di cui ai commi dal 59 al 61.
59. L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA)
S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, è autorizzato a versare all’entrata del bilancio
dello Stato la somma di 32,4 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la
somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni
di euro entro il 31 gennaio 2014.
60. L’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010,
di riparto delle risorse di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l’anno 2012 di euro 1.570.659.
61. I benefici di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60
per cento per l’anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall’anno 2013.
62. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi dal 63 al 70.
63. A decorrere dall’anno 2012 gli oneri previsti
dall’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093.
64. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l’anno 2012.
65. Per l’anno 2012 il contributo previsto
dall’articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro
950.000.
66. Gli oneri previsti dall’articolo 32, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono
ridotti di euro 135.000 a decorrere dall’anno 2012.
67. A decorrere dall’anno 2012 le assegnazioni
finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa,
determinate nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 3, comma 33, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
68. Il fondo previsto dall’articolo 26, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è
ridotto di euro 6.000.000 per l’anno 2012 e di euro 2.000.000 per l’anno 2013.
69. I finanziamenti autorizzati dall’articolo 9-bis
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012
sono ridotti di euro 3.873.427.
70. Per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 39, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166,
è ridotta di euro 8.000.000.
71. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
disposizione di cui al comma 72.
72. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti
l’INPS, l’INPDAP e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria autonomia, adottano
misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di
saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per
l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell’importo
di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il
medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il
predetto decreto ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
73. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca le disposizioni di cui ai commi dal 74 al 89. Le riduzioni degli
stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previste dall’articolo 3 e dai commi di cui
al primo periodo operano in deroga all’articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
74. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è
sostituita dalla seguente: «trecento».
75. All’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola:
«300» è sostituita dalla seguente: «400».
76. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche
autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto
di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è
assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra
detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una
indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo
del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
77. Il riscontro di regolarità amministrativa e
contabile presso le istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, di
cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da
due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e designati uno dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di
Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica
l’articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
L’incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione
artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per
i funzionari dello Stato.
78.
Per l’anno 2012 si applica l’articolo 48, comma 1-ter, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
79. Per il personale degli enti, accademie ed
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali
(AFAM), il periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
80. Il personale docente del comparto dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e
di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico,
compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni e senza
riduzione dell’impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro di comparto.
81. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni
contrattuali non goduti entro l’anno accademico 2010-2011 non sono più
cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di
trenta giorni per anno accademico.
82. L’assenza del docente per i periodi di permesso
di cui ai commi 80 e 81 non può essere coperta con contratti di lavoro a
tempo determinato.
83. I permessi eventualmente già autorizzati per
l’anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo
di cui al comma 81.
84. Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e
di cui all’articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere
concesse al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore
ad un anno accademico in un decennio e non oltre il compimento del
trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le
autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento
dell’Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica
sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
85. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 84 non
possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
86. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei
docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione
artistica, musicale e coreutica individuano, nell’ambito della propria
dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile
alla copertura a tempo determinato per l’intera durata dell’incarico.
87. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza
tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di
secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
88. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle
economie di spesa recate dai commi da 80 a 87 e non destinate al
conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte
corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione
scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4
milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato
alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e
della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità
si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
89. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse
finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una
specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale
per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di
finanza pubblica».
90. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le
disposizioni di cui ai commi 91 e 92.
91. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione
dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per
i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono
versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un
importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo
pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di
verifica.
92. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «alle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»
sono inserite le seguenti: «e alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi
3, lettera b), e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,»;
b)
dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle
assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività
culturali procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di
validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una
graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di
merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica
nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere
la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole
graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la
collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno
concorso.».
93.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 94 a 100.
94.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro,
per l’anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
95. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi
collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e
il personale sanitario per l’assistenza al personale navigante, di cui
all’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di
previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di
euro per l’anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
96. A decorrere dall’anno 2013 le competenze in
materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
97. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di
cui al comma 96 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;
b)
prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in
materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute
con contestuale trasferimento delle relative risorse;
c) prevedere che con
accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro della salute, si provvede a garantire l’indirizzo ed il
coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante
ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale e all’estero;
d) disciplinare il
trasferimento alle regioni del personale dipendente di ruolo del Ministero
della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di
assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle
relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e
delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;
e) disciplinare il
trasferimento alle regioni dei rapporti convenzionali relativi al personale
convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi
e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia
medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle
relative risorse finanziarie;
f) disciplinare il
trasferimento alle regioni dei vigenti rapporti convenzionali con i medici
generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie;
g) disciplinare il
conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse
strumentali;
h) i criteri per la
ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse
finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate
dal presente comma.
98.
A decorrere dal 1º gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
99.
A decorrere dall’anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale è incrementato dell’importo pari ai complessivi importi indicati
per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 96 a 98 nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute che viene
corrispondentemente rideterminato.
100. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma
96, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai
rispettivi statuti di autonomia.
101. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai
commi da 102 a 105.
102. All’articolo 797 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 3 sono aggiunte, in fine, i seguenti:
«3-bis.
Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare
continuità nell’alimentazione del personale militare in servizio permanente,
il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i
contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di
sergenti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, eventualmente
ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le
medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e
le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella
Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto
con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
103.
Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello
compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso
altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il
trasferimento è condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero
della difesa e all’accettazione da parte dell’amministrazione di destinazione
ed è autorizzato secondo le modalità e nei limiti delle facoltà assunzionali
annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti.
Al personale trasferito, che viene inquadrato nell’area funzionale del
personale non dirigenziale individuata dall’amministrazione di destinazione
sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per
il personale non dirigente vigenti nel comparto dell’amministrazione di
destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione di
destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della
riserva.
104.
Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è
sostituito dal seguente:
«4.
L’indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all’estero
ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell’articolo 1808 del
codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, all’atto del rientro in Italia.».
105. Il personale appartenente alle amministrazioni
statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni
all’interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego
per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l’alloggio, delle
apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e
disponibili.
106.
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del
Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 107 a
110.
107. Per l’anno 2012 l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
ridotta di euro 100 milioni.
108. Le risorse disponibili per gli interventi di cui
all’articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall’anno 2012. Le risorse
disponibili relative all’articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, sono ridotte, a decorrere dall’anno 2012, di 19,55 milioni.
109. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b)
al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le
seguenti: «gli enti locali».
110.
All’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le
parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono
inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
b)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis.
Le aziende speciali create dalle camere di commercio industria artigianato e
agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla
vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione
di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle
rispettive camere.».
Art. 5.
(Disposizioni diverse)
1.
La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 1.235 milioni di
euro per l’anno 2012 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, tra le finalità indicate nell’elenco n. 2 allegato alla
presente legge.
2.
Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con
indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite
sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all’articolo
10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata
una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l’anno 2015 per il periodo di
programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di
interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza
di edifici scolastici, per l’edilizia sanitaria, per il dissesto
idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli
giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti
nell’ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti
interventi sono individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione
economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al
singolo intervento.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è, fermo restando quanto previsto dall’articolo
4, comma 64, ridotta di ulteriori 4.798 milioni di euro per l’anno 2012.
5. La dotazione del fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è rideterminata in
termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l’anno 2012, di 587
milioni per l’anno 2013, di 475 milioni per l’anno 2014 e di 450 milioni a
decorrere dall’anno 2015.
6. Una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta,
esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l’anno 2013, è versata
all’entrata del bilancio dello Stato.
7. All’articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo
periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto
alla stima di cui al presente comma sono riassegnate per il 50 per cento al
fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; il restante 50 per cento è
riassegnato nell’anno 2011, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della
difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del
comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero
dell’interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili
della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco,
quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il
potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100
milioni di euro al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di
euro al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto
a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il
finanziamento del fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266». Il presente comma entra in vigore alla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
8. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per
l’anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto
merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le
risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi già previsti a
legislazione vigente e con le esigenze del settore.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2012 con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche
all’esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al
predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010,
da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a 2013. Le risorse complessive
destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell’anno 2012 sono
quantificate nell’importo di euro 400 milioni.
10. In attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012
sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del
lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126. L’agevolazione di cui al primo periodo trova
applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263
milioni nell’anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine
del rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, è stabilito
l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite
massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire
dell’agevolazione di cui al presente articolo.
11. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni
2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011
e 2012». Ai fini dell’applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate è da riferire all’anno
2011.
12. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e
dal datore di lavoro previsto dall’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, è concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012,
con i criteri e le modalità di cui all’articolo 1, commi 67 e 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine
per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma
68, della citata legge n. 247 del 2007.
13. Per il finanziamento di interventi in favore del
sistema universitario e per le finalità di cui al Fondo per il finanziamento
ordinario delle università è autorizzata la spesa, per il 2012, di 400
milioni di euro.
14. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 635,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 2, comma 47, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 242 milioni di
euro per l’anno 2012.
15. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2012.
16. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012
della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è incrementata di 700 milioni di euro per l’anno 2012.
17. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2012, il piano di impiego di cui
all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1,
2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è
autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l’anno 2012, con specifica
destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente,
per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo
24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009.
18. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro
1.000 milioni per l’anno 2012.
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali ed in attuazione dell’intesa Stato regioni e province autonome del 20
aprile 2011, per l’anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 24,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga
alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti
di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di
proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di
proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel
caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
20. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso
a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai
lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in
deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di
cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento
ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di
cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si
considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima
impresa presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai
sensi dell’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite
dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e
2012».
21. È prorogata, per l’anno 2012, l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di
euro per l’anno 2012, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modificazioni. L’intervento di cui all’articolo
19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 è prorogato per
l’anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7
dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive
modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
22. L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2012 nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto
decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».
L’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato nell’anno 2012 nel limite
di spesa di 30 milioni di euro con le modalità definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
23. Gli interventi a carattere sperimentale di cui
all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive proroghe, sono prorogati per l’anno 2012 con modalità
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e finanze, e nel limite di importi
definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti
conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2011 e comunque
non superiori a quelli stabiliti per l’anno 2010.
24. Gli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 sono
posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
25. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147,
è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2012.
Art. 6.
(Fondi speciali e tabelle)
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e
del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni
legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle quote destinate a gravare su
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate
nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono
assumere impegni nell’anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, la presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2012.
Seguono: elenchi e tabelle e prospetto di
copertura e tabelle (in formato PDF)
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