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29-07-2010 - Atto Camera

Argomenti trattati: Atto Camera,
DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
DDl di riforma Universitaria 29 luglio 2010

XVI LEGISLATURA

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3687

 

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 1905)

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GELMINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

con il ministro per i rapporti con le regioni

(FITTO)

con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

(BRUNETTA)

e con il ministro della gioventù

(MELONI)

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 2 agosto 2010

 

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

 

Art. 1.

(Princìpi ispiratori della riforma).

 

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, diverse da quelle indicate nell’articolo 2 e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica. Il Ministero, con Decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

4- bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

 

Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle università).

 

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione edi organi di governo dell’Ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all’Ateneo con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

1) rettore;

2) senato accademico;

3) consiglio di amministrazione;

4) collegio dei revisori dei conti;

5) nucleo di valutazione;

5 bis) direttore generale;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. Il mandatodei rettori in carica al momento dell’adozionedello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell’anno accademicosuccessivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste al momento dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi, di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica delle attività; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del Senato accademico l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) e dell’art.21 comma 3;

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

i-bis) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla vita pubblica.

l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con Decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;

q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 1; attribuzione in raccordo con l’attività dell’ANVUR, delle funzioni di cui all’art.14 del Decreto legislativo 150/09 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dal l’articolo 6, comma 1, del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;

l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca anche attraverso l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all’ateneo di cui all’articolo 2, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Le università che ne fossero prive adottano entro 180 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con Decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.

10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) ed l), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

10bis. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l’eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

11. Il rispetto dei princìpi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

Art. 3.

(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa).

 

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei princìpi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l’iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano : I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restano nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio Decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

ART. 3 bis

1. L’Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

 

 

TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

 

Art. 4.

(Fondo per il merito).

 

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati,per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con Decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. A partire dai 2012, tali versamenti sono deducibili all’imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell’80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da Ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio Decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri , dei donatori e degli studenti.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

 

Art. 5.

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai princìpi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria e attraverso l’attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartite in lingua straniera;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi aderenti all’Area Europea dell’Istruzione Superiore.

d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito Decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell’impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di Decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo Decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

 

ART. 5-bis.

(Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico).

 

1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:

a) finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all’articolo 17, di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall’inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 13, del Decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche;

b) valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 90 milioni di euro per l’anno 2011, 263 milioni di euro per l’anno 2012, 400 milioni di euro per l’anno 2013, 253 milioni per l’anno 2014, 333 milioni per l’anno 2015, 413 milioni per l’anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l’università. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 sono definiti con Decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6.

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).

 

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari. All’articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli ».

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per l’autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con Decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11 del presente articolo.

8. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività, anche con retribuzione, di valutazione e di refertaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza.

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con Decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’attivazione delle convenzioni.

10. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

11. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

 

Art. 7.

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).

 

1. I professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Con Decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

 

Art. 8.

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

 

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale in misura almeno pari all’attuale classe quarta;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 9.

(Fondo per la premialità).

 

01. All’articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, quarto periodo, dopo le parole: « Ai professori a tempo pieno » sono inserite le seguenti: ed ai ricercatori.

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con Decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

 

Art. 10.

(Competenza disciplinare).

 

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

 

Art. 11.

(Interventi perequativi per le università statali).

 

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario, per quanto compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 5.

2. Il Ministro provvede con proprio Decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

 

Art. 12.

(Università non statali legalmente riconosciute).

 

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con Decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con Decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

 

Art. 13.

(Misure per la qualità del sistema universitario).

 

1. All'articolo 2 del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».

 

Art. 14.

(Disciplina di riconoscimento dei crediti).

 

1. All'articolo 2, comma 147, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente». Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto e campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

2. Con Decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

3. Con il medesimo Decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

ART. 14-bis.

(Esonero dalle tasse universitarie).

 

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall’Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell’ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un’istituzione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell’esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. Alla copertura dell’onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO

 

Art. 15.

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari).

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio Decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia

3. Con il Decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

 

Art. 16.

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).

 

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con Decreto del Ministro;

a-bis) la possibilità che il Decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.

b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito Decreto ministeriale;

c) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con Decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;

m) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 2;

n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 17.

 

Art. 17.

(Chiamata dei professori).

 

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano nel rispetto del codice etico la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal Decreto di cui all’articolo 16, comma 3,lettera a-bis) e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 21, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

 

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 20;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

 

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1. L’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

 

« 2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con Decreto del Ministro su proposta dell’ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell’articolo 50 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo Decreto del Ministro, previo parere dell’ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso ».

2. All’articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole:« comunque non inferiore alla metà dei dottorandi » sono soppresse e dopo le parole: « borse di studio » sono inserite le seguenti: « e dei contratti di apprendistato».

3. All’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « è collocato a domanda », sono inserite le seguenti: « compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione ».

4. All’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti».

 

Art. 18.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca).

 

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

 

Art. 18-bis

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

 

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall’articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con Decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal vice presidente del CEPR, dal presidente dell’European Research Council, dal presidente dell’European Science Foundation.

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all’articolo 3 comma 1 del Decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.

3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell’ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.

4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo.

5. In sede di prima applicazione della presente disposizione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

 

Art. 19.

(Assegni di ricerca).

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo,ente o istituzione del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini di carriera e pensionistici, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca ,ente o istituzione seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca,ente o istituzione.

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, in misura comunque non inferiore a euro 20.000 lordi annui. Tale importo minimo è rideterminato con Decreto del Ministro.

7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

 

Art. 20.

(Contratti per attività di insegnamento).

 

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale , che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.

2. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

3. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo,nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 21.

(Ricercatori a tempo determinato).

 

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, secondo parametri e criteri definiti con Decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui Giovedì 7 ottobre 2010 — 36 — Commissione VII al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

5. Nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 17,comma1 lettera d). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 22.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori).

 

1. L'articolo 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

 

Art. 23.

(Disciplina dei lettori di scambio).

 

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con Decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

2-bis. L’articolo 1, comma 1, del Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge, con modificazioni, 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell’articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d’instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal Decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 24.

(Anagrafe degli studenti).

 

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.

 

Art. 25

(Norme transitorie e finali)

 

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino all’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 17, comma 1.

2-bis. All’articolo 1, comma 4, del Decreto- legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».

3. Coloro che hanno conseguito l’idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell’idoneità stessa previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all’esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell’articolo 4-bis, comma 16, del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell’università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire Decreto di nomina e presa di servizio dell’idoneo, in mancanza dei quali quest’ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l’università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.

4. I contratti di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con Decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l’offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

6. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: « triennio » sono inserite le seguenti: « o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» e, dopo la parola: «universitarie » sono inserite le seguenti: « o di ricerca »; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « A tali fini ».

7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all’articolo 17 della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l’articolo 4 della legge 30 novembre1989, n. 398;

b) l’articolo 3 della legge 3 luglio1998, n. 210;

c) l’articolo 1, commi 8, 10 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l’articolo 51, comma 6, della legge27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

10. 10. Fino all’anno 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all’articolo 21.

10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

10-ter. All’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono inserite le seguenti: « e quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi ».

10-quater. Ai titolari dei contratti di cui all’articolo 21 della presente legge e all’articolo1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

10-quinquies. All’articolo 2, comma 140, lettera b), del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: « e le relative indennità », è inserito il seguente periodo: « Il compimento del settantesimo anno di età comporta l’automatica cessazione dalla carica di Presidente o componente dell’organo direttivo ».

10-sexies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all’articolo 16, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente compostaai sensi della lettera g) del medesimo articolo e comma.

10-septies. All’articolo 17, comma 30, del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli enti di ricerca ».

10-octies. All’articolo 66, comma 13, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari».

11. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro per l’anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All’onere derivante dall’articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’importo dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. All’articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scadenze di: dicembre 2024