XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3687
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 luglio 2010 (v. stampato Senato
n. 1905)
presentato dal ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
(GELMINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle
finanze
(TREMONTI)
con il ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)
con il ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
(BRUNETTA)
e con il ministro della gioventù
(MELONI)
Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
Trasmesso dal Presidente del Senato
della Repubblica il 2 agosto 2010
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Princìpi ispiratori della riforma).
1. Le università sono sede primaria
di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze;
operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 33 e al
titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera
ispirandosi a princìpi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi
di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la
stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel
campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e
costituzione degli organi di governo, diverse da quelle indicate
nell’articolo 2 e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della
ricerca su base policentrica. Il Ministero, con Decreto di natura non
regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le
modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle
competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli
ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione
del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per
gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano
iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro
percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della
libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e
indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per
quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di
qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori
esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle
risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività
svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale,
nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.
4- bis. La distribuzione delle
risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e
gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.
5. Sono possibili accordi di
programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero
al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità
dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle
condizioni di sviluppo regionale.
Art. 2.
(Organi e articolazione interna delle
università).
1. Le università statali, nel quadro
del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione,
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione edi
organi di governo dell’Ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia
di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia,
trasparenza dell’attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni
relative all’Ateneo con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
5 bis) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento
delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del
perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel
rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del
merito; della funzione di proposta del documento di programmazione
triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter
del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato
accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione
annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché
di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste
dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalità di elezione del rettore
tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane;
d) durata della carica di rettore per un
unico mandato di sei anni, non rinnovabile. Il mandatodei rettori in carica al
momento dell’adozionedello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al
termine dell’anno accademicosuccessivo. Sono comunque fatte salve le scadenze
dei mandati in corso previste al momento dell’elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i
quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, stanno
espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale
proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
e) attribuzione al senato accademico della competenza a
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica e di
ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'articolo 1-ter
del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi,
di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica delle attività;
ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al
comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di
almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore
non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad
esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto
consuntivo dell'università;
f) costituzione del senato accademico su base elettiva,
in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non
superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza
elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di
ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in
modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo
di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle
funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla
sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo
parere del Senato accademico l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità,
nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli
aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e
triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero
e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione
annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire
l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente
comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la
proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera d) e dell’art.21 comma 3;
i) composizione del consiglio di amministrazione nel
numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto,
ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli
altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi
pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto
livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni
precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero
di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di
amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in
cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo
dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti
all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli
dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo
non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di
garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
i-bis) previsione, nella nomina dei
componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna
componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e
donne nell’accesso alla vita pubblica.
l) durata in carica del consiglio di amministrazione per
un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per
quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del
mandato per una sola volta;
m) sostituzione della figura del direttore amministrativo
con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni
dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su
proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non
superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico
spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con
Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per
tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a
dipendente pubblico;
n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili,
di cui all'articolo 16 del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di
voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
o) composizione del collegio dei revisori dei conti in
numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili
e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti
dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con Decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro
anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento
dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di
almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della
legge 19 ottobre
1999, n. 370,
con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo
dell'ateneo;
q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione
di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla
base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo,
nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o
professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo
20, comma 1; attribuzione in raccordo con l’attività dell’ANVUR, delle
funzioni di cui all’art.14 del Decreto
legislativo 150/09 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con
modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale;
r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per
il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di
dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a
farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del
consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per
la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non
statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al
finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e
nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di
amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di
appartenenza;
s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività
amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni
relative all'ateneo.
2. Per le medesime finalità ed entro
lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì,
i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei
seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative,
nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a
ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta
nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a
tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti,
raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di
raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di
attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi
comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si
affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei
limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità
delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalità del numero
complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni
dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare
dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque
essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilità, per le università con un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione
organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente
le funzioni di cui alle lettere a), e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture
di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei
dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli
studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con
modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei
dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero
tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura,
ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un
professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della
carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità
dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di
corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo
di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica
docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta
formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e
la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione
paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti
negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle
lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto
previsto dal l’articolo 6, comma
1, del Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo
agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata
biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente
normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi
integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività
di studio e di ricerca anche attraverso l’attivazione di insegnamenti, di
corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera.
3. Gli istituti di istruzione
universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione nel rispetto dei
principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività
amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all’ateneo di cui
all’articolo 2, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, comma
9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le università che ne fossero
prive adottano entro 180 giorni dalla data della entrata in vigore della
presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal
personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli
studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della
comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti
individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti
dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della
comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di
abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà
intellettuale.
5. In prima applicazione, lo statuto
contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da
apposito organo istituito con Decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con
funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal
senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione
all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e
dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del
senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le
modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo
parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del
termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale
termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in
possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le
necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei
commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il
controllo previsto all'articolo 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai
commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti
nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le
procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi delle università
decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto.
Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori
eletti o in carica il cui mandato scade successivamente dalla data di entrata
in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei
rettori che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
10. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere
d), g) ed l), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
10bis. L’elettorato passivo per le
cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a
riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e l’eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono
comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all’articolo
2, comma 1, lettera d).
11. Il rispetto dei princìpi di
semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed
efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione
delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo
criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
12. A decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del
presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 16,
comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17,
comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell'offerta formativa).
1. Al fine di migliorare la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di
razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei princìpi
ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più università
possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o
strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione può avere luogo,
altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della
ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di
cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
nonché all'articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87,
e all'articolo 2, comma
4, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88,
sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le
specificità dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione
ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le
motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le
proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve
prevedere le modalità di governance della federazione, l’iter di
approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di
governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance
delle istituzioni che si federano : I fondi risultanti dai
risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei
restano nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3,
deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è
sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre
mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di
coordinamento di cui all’articolo 3, del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di
federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al
comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei
professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento
avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli
interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro
può provvedere, con proprio Decreto, al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di
incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5
si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione
dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell'articolo 1-ter
del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
ART. 3 bis
1. L’Agenzia
del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili
già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli
immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da
tasse.
2. I trasferimenti a titolo di
contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali
legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da
diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal
reddito del soggetto erogante.
TITOLO II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED
EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito).
1. È istituito presso il Ministero un
fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere
l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea
magistrale individuati,per gli iscritti al primo anno per la prima volta,
mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni
successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo
è destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche
alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di
ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota,
determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a
partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito
percepito. Sono esclusi dall’obbligo della restituzione gli studenti che
hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o
magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del
corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui
al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1
sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e
le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e
i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e
dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di
cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in
base al reddito percepito nell'attività lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni
e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente
per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono
rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e
finanziamenti garantiti;
g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e
finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un
contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme
erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la
ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma
1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di
divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in
merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti
informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del
rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;
n) le modalità di selezione con procedura competitiva
dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste
finanziarie.
4. Il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard
tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità
individuate con Decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il
contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,
con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di
predisposizione e svolgimento delle stesse.
5. Gli oneri di gestione e le spese
di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse
finanziarie del fondo stesso.
6. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, determina secondo criteri di mercato, il
corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati.
7. Il fondo è alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da
privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità
del fondo, a specifici usi. A partire dai 2012, tali versamenti sono
deducibili all’imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell’80
per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari
a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del
Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da Ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche
disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in
via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e
al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.
8. Il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite
convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio Decreto di natura
non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare
allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri , dei
donatori e degli studenti.
9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo
per il merito degli studenti universitari».
Art. 5.
(Delega in materia di interventi per
la qualità e l'efficienza del sistema universitario).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema
universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante,
anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle
università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita
disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini
della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei
ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio
nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilità,
al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di
ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione
della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo
della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di
dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla
base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l'accesso all'istruzione superiore.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a),
b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l),
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d),
dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui
al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
princìpi di riordino di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al Decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, fondato
sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR
per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle
attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria e
attraverso l’attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartite
in lingua straniera;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR,
dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della
ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università,
anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti
dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
c-bis) definizione del sistema di
valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida
adottate dai Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi aderenti all’Area
Europea dell’Istruzione Superiore.
d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b),
nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario
delle università allo scopo annualmente predeterminate;
e) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale,
di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi
educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale,
logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e
successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da
almeno cinque anni; rinvio ad apposito Decreto ministeriale della disciplina
delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti
statali riservati ai collegi accreditati;
f) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto
del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui
al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale
e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi contabili
e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente e in
coerenza con i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; estensione ai dipartimenti e ai
centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista
vigente;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale
al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla
presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d);
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale,
dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario
nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica;d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e
secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza
del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei
professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano
comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle
unità di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di
ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa,
sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle
diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici,
territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare
l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di
finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1;
individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario
nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle
proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi
ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario
con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e
sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel
limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo
periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata
approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del
commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte
del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina
di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di
provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto
ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento
ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli
atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti
dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e
coperti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui
al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del
fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati
su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla
loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia
nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che
non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato
nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili
scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui
al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di
merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali
borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla
cultura, alloggi, per il conseguimento del pieno successo formativo degli
studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei
più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta
in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la
concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che
concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma
dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni,
nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione
di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle
stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al
comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, e sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche
in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di
cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni.
7-bis. In attuazione di
quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità
della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1,
nell’impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari
dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali
derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie. A ciascuno schema di Decreto legislativo è allegata una relazione
tecnica, predisposta ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo Decreto
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
8. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
ART. 5-bis.
(Misure per la valorizzazione dei
ricercatori di ruolo e del merito accademico).
1. È istituito un fondo per la
valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata, secondo le
modalità di cui all’articolo 17, di millecinquecento professori di seconda
fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall’inizio di ciascun
anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza
universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 66, comma 13, del Decretolegge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modifiche;
b) valorizzare, nel triennio 2011-2013,
il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati
nella prima progressione economica.
2. La dotazione finanziaria del
fondo è pari a 90 milioni di euro per l’anno 2011, 263 milioni di euro per
l’anno 2012, 400 milioni di euro per l’anno 2013, 253 milioni per l’anno 2014,
333 milioni per l’anno 2015, 413 milioni per l’anno 2016 e di 480 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo
di finanziamento ordinario per l’università. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. I criteri per la ripartizione
del fondo di cui al comma 2 sono definiti con Decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo).
1. Il regime di impegno dei
professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle
attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti
preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i
professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i
ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attività di
ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità
stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti
didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in
regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. Ciascuna università, nei limiti
delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti
con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori
di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari. All’articolo 1, comma
11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « per il periodo di
durata degli stessi corsi e moduli » sono sostituite dalle seguenti: « per
l’anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è
conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell’anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli ».
4. L'opzione per l'uno o l'altro
regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto
della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro
regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio
dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
5. Le modalità per l’autocertificazione
e verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con
regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti
didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del
docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta
salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o
negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce
criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini
del comma 6.
6. In caso di valutazione negativa ai
sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico,
nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
7. La posizione di professore e
ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria
fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin
off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3
del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito
responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia
dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento
adottato con Decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività
libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e
15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 11 del presente articolo.
8. I professori e i ricercatori a
tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente attività, anche con retribuzione, di
valutazione e di refertaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale,
attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno
possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni
didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di
appartenenza e purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a
condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività
didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di
appartenenza.
9. I professori e i ricercatori a
tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento
di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con
l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei
dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle
modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il
secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In
tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e
delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è
ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno
di essi. Con Decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l’attivazione delle convenzioni.
10. I professori e i ricercatori a
tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di
interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce
eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito
rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica
e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione
del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi
istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca
e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è
considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso
nell'ateneo di appartenenza.
11. Entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con
il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle
convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per
regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.
12. I professori e i ricercatori sono
tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche,
di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello
scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38
del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in
materia dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno
didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti
triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione
negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo
che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la
premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Norme in materia di mobilità dei
professori e dei ricercatori).
1. I professori universitari possono,
a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche
consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso
soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede
internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e
previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di
cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi
4, 5 e 6, del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. È
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato,
ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato
presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilità
interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che
prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella
della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di
programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui
all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
4. In caso di cambiamento di sede, i
professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi
dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei
relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del
committente di ricerca.
Con Decreto del Ministro sono
stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che
hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di
procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione del trattamento economico
dei professori e dei ricercatori universitari).
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle
disposizioni recate in materia dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, adotta un regolamento
ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina
del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in
servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e
39 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme
regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi
e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. È abrogato il comma 3
dell'articolo 3-ter del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della
progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i
professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le
seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di
conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di
seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di
carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale in misura almeno
pari all’attuale classe quarta;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati
secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente
articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
(Fondo per la premialità).
01. All’articolo 1, comma 16 della
legge 4 novembre 2005, quarto periodo, dopo le parole: « Ai professori a tempo
pieno » sono inserite le seguenti: ed ai ricercatori.
1. È istituito un Fondo di ateneo per
la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma
16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui
all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme
possono essere attribuite a ciascuna università con Decreto del Ministro, in
proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il
Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi
delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal
caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi
aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce
all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei
limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 10.
(Competenza disciplinare).
1. Presso ogni università è istituito
un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari
in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere
conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel
rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi
spese.
2. L'avvio del procedimento
disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo
all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste
dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui
al regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando
motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi
il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore
sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore
sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in
relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di
amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il
procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla
ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione
ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere
espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la
decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni
dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il
termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero
del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare
funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un
periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione,
ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per
motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste
istruttorie avanzate dal collegio.
6. È abrogato l'articolo 3 della
legge 16 gennaio 2006, n. 18.
Art. 11.
(Interventi perequativi per le
università statali).
1. A decorrere dal 2011, allo scopo
di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto
conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di
personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari
almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali
assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata
ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze
percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del
2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento
rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento
ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema
universitario, per quanto compatibile con le disposizioni di cui
all’articolo 5.
2. Il Ministro provvede con proprio Decreto
alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.
Art. 12.
(Università non statali legalmente
riconosciute).
1. Al fine di incentivare la
correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di
risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una
quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali
legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è
ripartita sulla base di criteri, determinati con Decreto del Ministro, sentita
l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma
1, del Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1
2. Gli incrementi di cui al comma 1
sono disposti annualmente, con Decreto del Ministro, in misura compresa tra il
2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi
alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
Art. 13.
(Misure per la qualità del sistema
universitario).
1. All'articolo 2 del Decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in
considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle
risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti
di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui
al comma 1 sono disposti annualmente, con Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2
per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina di riconoscimento dei
crediti).
1. All'articolo 2, comma
147, del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:
«dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve
essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da
ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente». Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi,
entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia
olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto,
campione europeo assoluto e campione italiano assoluto nelle discipline
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano
Paralimpico.
2. Con Decreto del Ministro, adottato
ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono
definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle
disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di
crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di
studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché
alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia
concorso.
3. Con il medesimo Decreto di cui al
comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici
superiori di cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati
con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della
presente legge.
ART. 14-bis.
(Esonero dalle tasse universitarie).
1. Al fine di favorire le attività
di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall’Anno
Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea
magistrale o conseguito nell’ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre
1999, n. 509 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un’istituzione
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base
reddituale, dell’esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri
aggiuntivi ai fini dell’immatricolazione, iscrizione e frequenza di un
ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell’onere
derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO
DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 15.
(Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari).
1. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio Decreto di
natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN),
definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai
quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui
all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori
concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto
previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge, nonché per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17,
commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali
afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di
prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia
3. Con il Decreto di cui al comma 1
sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi
settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.
Art. 16.
(Istituzione dell'abilitazione
scientifica nazionale).
1. È istituita l'abilitazione
scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore
di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di
espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in
conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2
prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio
fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con Decreto
del Ministro;
a-bis) la possibilità che il Decreto di cui
alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione,
anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non
inferiore a dodici.
b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione
o adeguamento degli stessi con apposito Decreto ministeriale;
c) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
d) i termini e le modalità di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione
di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle
stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli
atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle
disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di
durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno
di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e
sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese
aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;
f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e)
faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità
che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta,
parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della
programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la
corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato
con Decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i
nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno
presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli
professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ed in
possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma,
riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura
che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale
afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire
pareri scritti pro veritate sull'attività scientifica dei candidati da
parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera
g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
i) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni
dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo
per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla
funzione superiore;
m) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui
all'articolo 20, comma 2;
n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e
l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università
prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri
relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto
nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione
scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università
al di fuori delle procedure previste dall'articolo 17.
Art. 17.
(Chiamata dei professori).
1. Le università, con proprio
regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168,
disciplinano nel rispetto del codice etico la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle
Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito
dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione
per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda
fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di
seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate
ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum
degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire
il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal Decreto
di cui all’articolo 16, comma 3,lettera a-bis) e accertare, oltre alla
qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche
necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze
didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di
prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori
di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e
approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di
bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei
contratti di cui all'articolo 21, di ciascun ateneo statale sono effettuati
sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter
del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4,
lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la
sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri
derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali
e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione
assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'articolo 21, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata
di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'articolo 21 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di
soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui
all'articolo 21, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto
per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale,
nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata
di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai
progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati
esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo
19;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche
attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 20;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a
tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di
ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione
dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli
eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di
ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,
internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si
applicano le norme previste dai relativi bandi.
ART. 17-bis.
(Disposizioni in materia di dottorato
di ricerca)
1. L’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210, è sostituito dal seguente:
« 2. Le università, gli istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni
italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri
e parametri determinati con Decreto del Ministro su proposta dell’ANVUR,
disciplinano con proprio regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato, le
modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed
il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l’accesso e la
frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di
studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell’articolo 50 del Decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al
comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere
altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca
pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo Decreto del
Ministro, previo parere dell’ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di
accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso ».
2. All’articolo 4, comma
5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole:« comunque non inferiore
alla metà dei dottorandi » sono soppresse e dopo le parole: « borse di studio »
sono inserite le seguenti: « e dei contratti di apprendistato».
3. All’articolo 2, comma
1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52,
comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « è collocato a
domanda », sono inserite le seguenti: « compatibilmente con le esigenze
dell’amministrazione ».
4. All’articolo 2, comma 1, della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52, comma 57, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici
dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i
pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i
connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente
legge sono mantenuti».
Art. 18.
(Valutazione tra pari per la
selezione dei progetti di ricerca).
1. Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il
Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di
tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari,
svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti
all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati
a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di
una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, di cui all'articolo 5 del Decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi
814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 2, commi
313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel
rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i
vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in
favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.
2. All'articolo 2, comma 313, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono
inserite le seguenti: «in maggioranza».
Art. 18-bis
(Comitato nazionale dei garanti per
la ricerca).
1. Al fine di promuovere la
qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di
valutazione tra pari previste dall’articolo 18, è istituito il Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette
studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica
internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali
almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un
elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da
un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con Decreto del
Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno
ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal
vice presidente del CEPR, dal presidente dell’European Research Council, dal
presidente dell’European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali
per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione
le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l’Italia aderisce
in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati
di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti;
subentra alla commissione di cui all’articolo 3 comma 1 del Decreto
ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 nonché alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette
commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del
CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli
oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all’espletamento delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti
pubblici o privati. Nell’esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività
contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento
del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione
dei progetti di ricerca è compresa nell’ambito dei fondi riguardanti il
finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non
superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il Decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR
determina le indennità spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie
regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il
presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti
pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I
componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano
automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno
dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il
componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso
elenco di cui al secondo periodo.
5. In sede di prima applicazione
della presente disposizione, previo sorteggio, sono individuati due componenti
del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica
tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull’attività svolta e una
relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al
Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNGR.
Art. 19.
(Assegni di ricerca).
1. Le università, le istituzioni e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,
nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via
telematica sui siti dell'ateneo,ente o istituzione del Ministero e
dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico
e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli
assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di
ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che
il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per
i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato
da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio
per l'ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una
durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non
può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui
l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite
massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non
è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia
o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, utile
ai fini di carriera e pensionistici, per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1
disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le
seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per
attività di ricerca ,ente o istituzione seguito dalla presentazione
direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e
dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e
che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna
delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi
di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto
che intende conferire assegni per attività di ricerca,ente o istituzione.
5. Agli assegni di cui al presente
articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi
26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in
materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di
congedo per malattia, l'articolo 1, comma
788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
6. L'importo degli assegni di cui al
presente articolo è determinato dall'ateneo, in misura comunque non inferiore
a euro 20.000 lordi annui. Tale importo minimo è rideterminato con Decreto del
Ministro.
7. Gli assegni non danno luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
8. La durata complessiva dei rapporti
instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali,
non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente
articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano
i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.
Art. 20.
(Contratti per attività di
insegnamento).
1. Le università, anche sulla base di
specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all'articolo 8 del regolamento di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a
titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi
della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale , che siano dipendenti da
altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero
lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a
quarantamila euro lordi.
2. I predetti contratti sono
stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I
contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con
soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi
restando i requisiti richiesti.
3. Fermo restando l'affidamento a
titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e
ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti
a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare
fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione,
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo
preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti
sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti
di ateneo,nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico
spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 21.
(Ricercatori a tempo determinato).
1. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università
possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il
contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di
svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti nonché delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante
procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento
ai sensi della legge 9 maggio
1989, n. 168,
nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui
alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11
marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli
del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e
di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti
definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a
tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o
come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di
una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;
c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum
complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle
pubblicazioni presentati dai candidati, secondo parametri e criteri definiti
con Decreto del Ministro;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di
prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti
tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due
anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche
e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri
definiti con Decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3,
lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui Giovedì 7 ottobre 2010 — 36 — Commissione VII al comma 3, lettera
b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L’impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo
pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nel terzo anno di contratto di cui
al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo
17,comma1 lettera d). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare
del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei
professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito
regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministro.
La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura la disponibilità
delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di
valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione
ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.
6. Nell'ambito delle risorse
disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo
17, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere
utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di
professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio
nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di
cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili
di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di
professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19, comma 8.
8. Il trattamento economico spettante
ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), è pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime
di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b),
il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del
30 per cento.
9. I contratti di cui al presente
articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L’espletamento
del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale
nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 22.
(Collocamento a riposo dei professori
e dei ricercatori).
1. L'articolo 16 del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari.
I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma
decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di
quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.
Art. 23.
(Disciplina dei lettori di scambio).
1. In esecuzione di accordi culturali
internazionali che prevedono l'utilizzo di lettori, le università possono
conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata
professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività
finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e
alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1
sono conferiti con Decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici
competenti. Con Decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento
economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
2-bis. L’articolo 1, comma 1, del Decreto
legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge, con modificazioni, 5 marzo
2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza
pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001
nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle
università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento
economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in
misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere
attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre
lingua straniera a norma dell’articolo 28 del Decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d’instaurazione del
nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 della
legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei
diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti
linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo
individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione
percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati
dal Decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva
loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di
comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236.
Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 24.
(Anagrafe degli studenti).
1. All'articolo 1-bis,
comma 1, alinea, del Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono
soppresse.
Art. 25
(Norme transitorie e finali)
1. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono
avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le università continuano ad
avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di assunzione in servizio, fino all’adozione dei
regolamenti di cui all’articolo 17, comma 1.
2-bis. All’articolo 1, comma 4,
del Decreto- legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il
seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell’ipotesi in cui il
numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare
oggetto del bando è inferiore a quattro».
3. Coloro che hanno conseguito
l’idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque
essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell’idoneità stessa previsto dall’articolo 1, comma
6, della legge4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di
idoneità conseguita all’esito delle procedure di valutazione comparativa,
bandite ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell’articolo 4-bis,
comma 16, del Decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla
deliberazione, da parte dell’università che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire Decreto di nomina e presa di servizio
dell’idoneo, in mancanza dei quali quest’ultimo può essere chiamato da altre
università, ferma restando la possibilità per l’università che ha indetto il
bando di ripetere la chiamata.
4. I contratti di cui all’articolo
21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal
medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei
contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma
14, della legge n. 230 del 2005.
5. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con Decreto
adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla
rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in
medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine
di riequilibrare l’offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale
medico del bacino territoriale di riferimento.
6. All’articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: « triennio »
sono inserite le seguenti: « o nell’ambito di specifici programmi di ricerca
finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» e,
dopo la parola: «universitarie » sono inserite le seguenti: « o di ricerca »;
il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: « A tal fine »
sono sostituite dalle seguenti: « A tali fini ».
7. Ai fini dei procedimenti di
chiamata dei professori di cui all’articolo 17 della presente legge l’idoneità
conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata
all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell’articolo
1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.
8. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l’articolo 4 della
legge 30 novembre1989, n. 398;
b) l’articolo 3 della legge 3
luglio1998, n. 210;
c) l’articolo 1, commi 8, 10 e 14 della
legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l’articolo 51, comma 6, della legge27
dicembre 1997, n. 449.
9. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2, della
presente legge, è abrogato il Decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
10. 10. Fino all’anno 2015, la
laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido
per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai
contratti di cui all’articolo 21.
10-bis. Fino alla definizione dei
criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in materia.
10-ter. All’articolo 6, comma
12, quarto periodo, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « compiti ispettivi
» sono inserite le seguenti: « e quella effettuata dalle università e dagli
enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano
posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi ».
10-quater. Ai titolari dei
contratti di cui all’articolo 21 della presente legge e all’articolo1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati
all’estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un
periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane, ai sensi del comma 9
della stessa legge n. 230 del 2005, è riconosciuta per intero ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della
carriera, l’attività effettivamente prestata ai sensi delle predette
disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
10-quinquies. All’articolo 2, comma
140, lettera b), del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: « e le relative
indennità », è inserito il seguente periodo: « Il compimento del settantesimo
anno di età comporta l’automatica cessazione dalla carica di Presidente o
componente dell’organo direttivo ».
10-sexies. Nella prima tornata
delle procedure di abilitazione di cui all’articolo 16, qualora l’ANVUR non
abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in
servizio all’estero di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e), in relazione a
uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a
tale settore, è integralmente compostaai sensi della lettera g) del medesimo
articolo e comma.
10-septies. All’articolo 17,
comma 30, del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: « Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli
enti di ricerca ».
10-octies. All’articolo 66,
comma 13, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: « Ciascuna università destina tale somma per una
quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una
quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari».
11. All’onere derivante
dall’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite
massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2010 e di 1 milione di euro per l’anno
2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma
1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All’onere derivante dall’articolo
19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2010,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’importo dei rimborsi di cui all’articolo
1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. All’articolo 1, comma
6, della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.