Atto Camera: 2459 - approvato il 9 giugno 2010 dalla VII Comm. Camera
Proposta
di legge: S. 1006 - 1036. -
Senatori FRANCO VITTORIA e altri; Senatori ASCIUTTI e altri: "Nuove
norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento" (approvata,
in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato) " (v. testo
originale 2459)
Nuove norme in
materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico
(C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a
Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994
Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli).
TESTO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia).
1. La presente legge riconosce la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano
in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella
correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo
specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione
grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo
specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi
linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo
specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono
sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene
conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2.
(Finalità).
1. La presente legge persegue, per le
persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche
di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti
delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia,
scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito
sociale e professionale.
Art. 3.
(Diagnosi).
1. La diagnosi dei DSA è effettuata
nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio
sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia
alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non
sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti
o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico
mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie
interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di
DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo
7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi
di DSA.
Art. 4.
(Formazione nella scuola).
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito
dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole
di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una
adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata
ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la
conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e
valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come
determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno
diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli
studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse
specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di
apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi
graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la
possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono
essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e
il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti
con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione
scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione,
anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università
nonché gli esami universitari.
Art. 6.
(Misure per i familiari).
1. I familiari fino al primo grado di
studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza
alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di
lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate
dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non
devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali,
da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione
precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto
di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione
finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di
comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine
alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione
nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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