XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3350
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del
consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
dal ministro dell'economia
e delle finanze
(TREMONTI)
dal ministro dello
sviluppo economico
(SCAJOLA)
e dal ministro per la
semplificazione normativa
(CALDEROLI)
di concerto con il
ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(MATTEOLI)
Conversione in legge
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori
Presentato il 26 marzo
2010
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1.
È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma
dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione
dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno
della domanda in particolari settori;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19
marzo 2010;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
emana
il seguente
decreto-legge:
Articolo
1.
(Disposizioni in materia di
contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»).
1.
Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee
sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia
delle entrate, secondo modalità e termini definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate
o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273
del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia
e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non
regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con
lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di
frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti
non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari
tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle
comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto
degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1o
maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica
degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle
società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la
comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia
delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui
ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della
navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con
riferimento a quest'ultima il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti
dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai
tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l'intero
ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui
le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi
dovuti all'IPSEMA di cui
all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo
comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare
fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta
agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti
pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo
le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali
adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in
diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta
ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.
Articolo
2.
(Disposizioni in materia di
potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di
imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario).
1.
In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin
del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:
a)
all'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo
quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante
spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo
della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In
mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con
avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o
variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso
di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al
primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non
residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della
loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione
degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le
successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione
operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti:
«; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti
si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2.
Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in
materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si
considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica
ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non
precedentemente previsti in forma espressa e regolati
negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di
tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite
dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali
ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti
fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a
garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi
di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della
gravità dell'inadempimento, nonché l'introduzione di meccanismi tesi alla
migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di
decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto
dall'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di
applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche
di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali
che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli
indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle
regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di
razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e
rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli
importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano
stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater
del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il
termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al
28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo
3.
(Deflazione del contenzioso e
razionalizzazione della riscossione).
1.
Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone
quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in
essere e accelerarne la riscossione:
a)
all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e, dopo le
parole: «dell'originale notificato,», sono inserite
le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per
posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per
raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di
ricevimento»;
b)
all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole:
«previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate
successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e,
coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono
inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;
c)
il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali,
si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria
centrale.
3. In caso di crisi di
società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che,
singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno
esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di
cinquanta enti locali e che siano cancellate, con
deliberazione ancorché non dotata di definitività,
dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del
1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11
settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società
ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette società per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario
è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle
procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei
riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali
immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di
cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di
riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla
medesima data di cancellazione. Su istanza degli enti locali, creditori di
somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può
certificare, secondo modalità e termini di
attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di
consentire all'ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. I
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto
legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in
particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di
assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in
funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto
che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il
medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le
funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997, nonché dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo
in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto.
Articolo
4.
(Fondo per interventi a
sostegno della domanda in particolari settori).
1.
È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il
sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul
lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il
fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per
50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui
all'articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili
iscritte in conto residui e che a tale fine vengono
versate all'entrata per essere riassegnate al
medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma
236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le
modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo
un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo
la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.
2. È escluso dall'imposizione
sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro,
il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo finalizzate alla realizzazione di
campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni
13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino
alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in
sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo
di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta
successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF
e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d'importanza minore fino all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità
di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse
stanziate.
5. Fermo restando quanto
previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio
2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste disponibili nel
bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti
finalità:
a)
realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie
duali;
b)
interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti
di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c)
interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonché per l'avvio di attività di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio
2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
l'ultimo periodo è soppresso.
6.
È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
«Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il
Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al
fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8,
una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate
all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7,
ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle
Autorità portuali.
7. È revocato il
finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema
di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta
salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo
del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo
scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente
generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a
valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto
di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua
ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento
erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma.
8. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la
quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle
risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta
integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di
riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici.
Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte
del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento
del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel
contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le
corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le
finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al
soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto
di mutuo rimasto in essere.
9. Agli oneri derivanti dal
comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal
comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede
mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di
euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore
quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno
2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012
viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui
all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La
restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.
Articolo
5.
(Attività edilizia libera).
1.
L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) - (Attività
edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo
3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c)
gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;
e)
i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f)
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque,
entro un termine non superiore a novanta giorni;
g)
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attività agricola;
h)
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale;
i)
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l)
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2.
Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi
per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato
in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine
previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio
degli interventi di cui al comma 1, lettere b),
f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica
all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli
interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Articolo
6.
(Entrata in vigore).
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 25 marzo 2010.
NAPOLETANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Scajola, Ministro dello sviluppo economico.
Calderoli, Ministro per la semplificazione
amministrativa.
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Visto, il
Guardasigilli: Alfano.
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