Senato della Repubblica N. 1905
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (GELMINI)
di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro per i
rapporti con le regioni (FITTO)
con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)
e con il Ministro della
gioventù (MELONI)
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2009
Norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario
TITOLO
I
ORGANIZZAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 1.
(Princìpi ispiratori della
riforma)
1.
Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione
della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica,
per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2.
In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al Titolo V della
Parte II della Costituzione, ciascuna università
opera ispirandosi a princìpi di autonomia e di
responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla
base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».
3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria
per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero
programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del
diritto allo studio e la valorizzazione del merito.
4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di
insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i
risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito,
anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale,
garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli
obiettivi e indirizzi, nonché ai risultati conseguiti.
Art. 2.
(Organi e articolazione
interna delle università)
1.
Sono organi delle università statali:
a)
il rettore;
b)
il consiglio di amministrazione;
c) il senato
accademico;
d) il collegio dei
revisori dei conti;
e) il nucleo di
valutazione.
2.
Le università statali, nel quadro del complessivo
processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i
propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell’articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, secondo princìpi di semplificazione,
efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) attribuzione al
rettore della rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di
indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e
didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità
dell’università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e
meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione
strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, del bilancio di
previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
b)
determinazione delle modalità di elezione del
rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso
università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di
gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della
ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto
del Presidente della Repubblica;
c) durata della carica
di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero
sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;
d) attribuzione al
senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia
di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di
coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al
comma 3, lettera c);
e) costituzione del
senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti
di ruolo dell’università e, comunque, da un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il
rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
f) attribuzione al
consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di
approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del
personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle
attività; della competenza a deliberare l’attivazione o la soppressione di
corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione
e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto
consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle
finanze, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione
strategica di cui alla lettera a);
g) composizione del
consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi
il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità
previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità
italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale
e di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno
il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai
tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico;
elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti
dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente
della Repubblica;
h) durata in carica
del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata
quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli
studenti, di durata biennale; rinnovabilità del
mandato per una sola volta;
i) sostituzione della
figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e
comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da
parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore,
dell’incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni
rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore
generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato:
«Ministro», di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa
senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento
dell’incarico a dipendente pubblico;
l) attribuzione al
direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi,
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo;
partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del
consiglio di amministrazione;
m) composizione del
collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei
revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di
cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente
designati dal Ministero dell’economia e delle finanze tra dirigenti e
funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati
dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un
componente effettivo da parte dell’università; nomina dei componenti con
decreto rettorale; rinnovabilità
dell’incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima università;
n) composizione del
nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con
soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all’ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla
valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;
o) attribuzione al
nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e
dell’efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui
al comma 3, lettera g), del presente articolo;
p) divieto per i
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico; di essere componente di altri organi dell’università
salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di
natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore
o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre
università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri
che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del
consiglio d’amministrazione;
q) attuazione del
principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, di
quello di accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.
3.
Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le
università modificano, altresì, i propri statuti in tema di
articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) semplificazione
dell’articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento
delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle
attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività
rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie;
b)
riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un
numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a
mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della
facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri
di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole,
con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e
di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la
programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle
proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento
del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l’attivazione o la
soppressione di nuovi corsi di studio;
d) previsione della
proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c)
alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell’ateneo,
fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei,
nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente,
inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore
a tremila unità, e superiore a tremila unità;
e) previsione della
possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori
di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di
darsi un’articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono
attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
f) istituzione di un
organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove
esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da
almeno un coordinatore di corso di studio di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella
struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una
rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente
dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto
dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo
statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità
della stessa per una sola volta e incompatibilità dell’incarico con le
funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di
area didattica o di dottorato;
g) istituzione in
ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c)
ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti per l’assicurazione della qualità
della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta
formativa, contribuendo, altresì, alla valutazione dei risultati della
stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di
studio;
h) garanzia di una
rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2,
lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f)
del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,
laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata biennale di
ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
i) introduzione di
misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di
accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per
l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
4.
Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,
proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2,
lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g),
h) ed i).
5.
Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare
situazioni di conflitto di interesse e predisporre
opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico.
6. In prima applicazione, lo statuto contenente le
modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo
istituito con decreto rettorale senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i
quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione.
Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti
non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di
amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del
consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 2, il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per
adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il
Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una
commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di
adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie
modifiche statutarie.
8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del
presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo
previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro
centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la
costituzione dei nuovi organi statutari.
10. Gli organi delle università decadono automaticamente
al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli
organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.
11. Ai fini del computo della durata massima del
mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento
della data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
12. Il rispetto dei princìpi
di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo
rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini
dell’allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro, su proposta dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo,
perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f),
della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b)
l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.
(Federazione e fusione di atenei e
razionalizzazione dell’offerta formativa)
1.
Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività
didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi
universitarie e di ottimizzare l’utilizzazione delle strutture e delle
risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad
alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
2.
La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni
operanti nei settori della ricerca e dell’alta formazione.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla
base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli
obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell’organico e delle strutture in coerenza
con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite
da componenti degli organi accademici delle
università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai
competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto
all’esame del Ministero per l’approvazione, sentita l’ANVUR,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e delle
amministrazioni interessate.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di
fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone,
altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei
ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per
i professori e i ricercatori, l’eventuale trasferimento avviene previo
espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati.
In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può
provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato
disponendo, altresì, in ordine all’eventuale concessione agli interessati di
incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresì, a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta
formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.
TITOLO
II
NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED
EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art. 4.
(Fondo per il merito)
1.
È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo speciale
per il merito, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere
l’eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove
nazionali standard. Il fondo è destinato a:
a)
erogare premi di studio;
b)
fornire buoni studio, una quota dei quali deve
essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai
risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;
c) garantire prestiti
d’onore.
2.
Il Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di
natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di
accesso alle prove nazionali standard;
b)
i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e
dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) le cartteristiche, l’ammontare dei premi e dei buoni e i
criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
d) l’ammontare massimo
garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle
diverse tipologie di studenti;
e) i requisiti di
merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere
il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
f) le modalità di
utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le caratteristiche
dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all’1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento
delle rate rimborsate;
h) i criteri e le
modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo
stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
i) la predisposizione
di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a
studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di
cui al presente articolo.
3.
Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici
e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo
modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina,
altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione
alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
4.
La gestione della operatività del fondo e dei
rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo
modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri
competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:
a)
gestire l’operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università
e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;
b)
predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi
ministeriali;
c) monitorare, con
idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei
finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché
l’esposizione del fondo;
d) selezionare con
procedura competitiva l’istituto o gli istituti finanziari fornitori delle
provviste finanziarie.
5.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie
dei fondo stesso.
6.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo
per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:
a)
versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti
e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a
specifici usi;
b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche
disposizioni;
c) i corrispettivi di
cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al
comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui
al comma 2, lettera g), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di
cui al comma 5.
8.
Il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina
con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i
soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche
costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo
formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.
9.
All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,»
sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».
Art. 5.
(Delega in materia di
interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
a)
valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse
pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle università;
b)
revisione della disciplina concernente la
contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica
triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire
l’individuazione della esatta condizione patrimoniale dell’ateneo e
l’andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
stessi;
c) valorizzazione e
qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale
accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e
valutazione dei risultati conseguiti;
d) introduzione di un
sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli
atenei;
e) revisione, in
attuazione del titolo V della Parte II della
Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio
e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano l’accesso all’istruzione superiore.
2.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) del presente
articolo, il Governo si attiene ai princìpi di
riordino di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione di un
sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di
studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di specifici
indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del
possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali,
organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
b)
introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti
nell’ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle
loro articolazioni interne;
c) potenziamento del
sistema di autovalutazione
della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle
università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei
contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera g);
d) previsione di
meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei
risultati di cui alla lettera b), nell’ambito delle risorse
disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo
annualmente predeterminate.
3.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo
si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) introduzione della
contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di princìpi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),
in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri
autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;
b)
adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la
sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
c) la previsione che
gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati
della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo
complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di
un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la
consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed
il numero dei professori e ricercatori di cui all’articolo 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione
che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la
non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di
personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di
un limite massimo all’incidenza complessiva delle spese per l’indebitamento e
delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive
dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del
costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato
secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui
collegare l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di fondo
di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso;
g) previsione della
declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l’università non
può garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili,
nell’ipotesi in cui l’ateneo non può fare fronte ai debiti liquidi ed
esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle
conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell’inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un
termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre
all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione
delle modalità di controllo periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i
casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa
o incompleta attuazione del piano, del commissariamento
dell’ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo,
su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, della delibera di commissariamento e di
nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un
fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.
4.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) determinazione
dell’impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei
regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in
relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e
alle connesse attività professionali, sentiti l’ANVUR
e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
b)
disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro regime di cui
alla lettera a);
c) disciplina
dell’impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a
tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento
con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con
quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo richiedono,
compresa l’attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e
di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli
studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di
duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;
d) disciplina delle
modalità di verifica dell’effettivo svolgimento da parte dei docenti dei
compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di
verifica dell’impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo
pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la
relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei
ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di
abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di
Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
e) individuazione dei
casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore
universitario e l’esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei
criteri generali per l’assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di
insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione
scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque
salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione;
individuazione dei casi in cui l’assunzione di incarichi esterni o
istituzionali comporta l’obbligo dell’aspettativa con o senza assegni;
f) disciplina
dell’obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una
relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e
gestionali svolte, anche ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale
di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;
g) previsione di
meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario
per le università (FFO) volti a favorire la
mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso
di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori
a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da
soggetti diversi dall’università di appartenenza conservano la titolarità dei
progetti e dei relativi finanziamenti;
h) previsione di
procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo
svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti
e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;
i) revisione della
disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli
articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione
biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima;
l) revisione del
trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato,
nel primo anno di attività;
m) rimodulazione, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei
relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori
assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo
di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima
fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di
ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
n) possibilità, per i
professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente,
di optare per il regime di cui alla lettera m);
o) attribuzione di una
quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a
meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei,
fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro
inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in
servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di dottorato e di post-dottorato
nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri
atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili
scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
5.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo
si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definire i livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), anche con
riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli
strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di
tutti gli studenti dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano l’accesso ed il
conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi;
b)
garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in
relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio
universitario;
c) definire i criteri
per l’attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di
borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre
1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse
istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di
potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la
stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell’erogazione degli interventi;
f) disciplinare, da
parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l’accreditamento dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione
del finanziamento statale.
6.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e,
con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il
Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono
adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di cui al comma 1, o successivamente, quest’ultimo
termine è prorogato di sessanta giorni.
7.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative
e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
Art. 6.
Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1.
All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la
parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere effettuato
esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente.
Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».
2.
Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le
eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento
al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari
esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti
i Ministri competenti.
TITOLO
III
NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA
DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
Art. 7.
(Revisione dei settori
scientifico-disciplinari)
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non
regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei
settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza
di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta
salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in
presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori
scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori
scientifico-disciplinari.
Art. 8.
(Istituzione dell’abilitazione
scientifica nazionale)
1.
È istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata:
«abilitazione». L’abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta
la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera m), requisito necessario per
l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono
disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a)
l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla
valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed
espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;
b)
meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri
e parametri di cui alla lettera a) e di
revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
c) l’indizione, con
frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;
d) i termini e le
modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per
settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità, anche
informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque
mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi
espressi dalle commissioni giudicatrici;
e) l’istituzione per
ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di un’unica commissione nazionale di durata biennale
per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di
seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una
lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e
sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in
servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
f) che della
commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un
commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso
atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla
ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio
all’estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non
regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
g) l’effettuazione del
sorteggio di cui alla lettera e) all’interno di liste, una per ciascun
settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi
inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività
scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio;
l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi
dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum,
reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui
alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
h) l’integrazione
delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia
appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore
candidati ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei
professori afferenti al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili ai
sensi della lettera g), sia inferiore a cinquanta, assicurando
comunque un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;
i) il divieto per i
commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni
per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore
scientifico-disciplinare;
l) la preclusione, in
caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure
indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel
triennio per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche
se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
m) le apposite
modalità per il riconoscimento dell’abilitazione a studiosi italiani o
stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le
misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di
abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;
n) la valutazione
dell’abilitazione come titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti
di insegnamento di cui all’articolo 11, comma 2;
o) lo svolgimento
delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università
dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto
di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.
Art. 9.
(Reclutamento e progressione di
carriera del personale accademico)
1.
Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione
triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e di cui all’articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) della presente
legge. La programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo
degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti
dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla
dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione
assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’eventuale rinnovo dei contratti di cui all’articolo 12, commi 4 e 6,
della presente legge.
2.
Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e
seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo
determinato di cui all’articolo 12, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica
basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum
complessivo dei candidati e disciplinate da apposito
regolamento in conformità ai princìpi enunciati
dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della
Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e
specificamente ai seguenti criteri:
a)
pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del Ministero e
dell’Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e
sul trattamento economico e previdenziale spettante;
b)
ammissione alle procedure per la copertura di posti
di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso
dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni
oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali
funzioni presso altro ateneo;
c) istituzione, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque
membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i
professori ordinari della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero,
qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza
eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a
ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori
associati confermati della medesima struttura afferenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un
terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione;
detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura
afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il
numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo per
il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a
cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri
atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del
medesimo settore di altri atenei scelti all’interno della lista di cui all’articolo
8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della
commissione dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g);
previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni all’ateneo;
d) disciplina delle
modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione
pubblica nella sede dell’ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di
prove scritte o orali;
e) facoltà per la
commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di
candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun
candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
f) formulazione della
proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della
maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori
di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia
relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta,
corredata del parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta
motivata del rettore;
g) nelle procedure di
selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta
giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il
vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione,
entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento
un’altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
h) facoltà di
prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e
ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa
stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale;
i) facoltà per gli
istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare
autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c),
nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero
minimo di cinque componenti.
3.
Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) almeno un quinto
dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è
programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui
all’articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui
al comma 2 del presente articolo;
b)
almeno un terzo dei posti di professore di prima
fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori
che non hanno prestato servizio presso l’università banditrice nei precedenti
tre anni.
4.
Nei cinque anni successivi all’attivazione, da parte dei singoli atenei,
delle procedure di selezione di cui all’articolo 12,
le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) una percentuale non
superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda
fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da
ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), può
essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in
servizio nell’ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all’interno
dell’ateneo;
b)
almeno un terzo dei posti di professore di prima e
di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna
struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da
professori che non hanno prestato servizio presso l’università banditrice nei
precedenti tre anni.
5.
Le proposte di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di
cui al comma 2, lettere c), e), f), primo periodo, h) ed i) del
presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12,
comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2,
lettere c), d), e), f), h) ed i) del presente articolo.
6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti
dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Art. 10.
(Assegni di ricerca)
1.
Le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono
conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi
pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e
dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento
economico e previdenziale spettante.
2.
Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con
esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi
soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente
conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di
specializzazione di area medica corredato da una
adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l’ammissione al bando.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero,
l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi,
non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto
non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica,
in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza
assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Le università disciplinano le modalità di
conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la
possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a)
pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse
dell’ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei
progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da
parte di un’unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni all’ateneo, e che formula, sulla base dei
punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b)
pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure
stabilite dall’ateneo.
5.
Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
6.
L’importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato
dall’ateneo, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 5, della
presente legge.
7. Il Ministro destina annualmente una quota del
finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire
con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori
scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di
ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, scelti all’esito di procedura avviata con
apposito bando. I vincitori possono scegliere l’università e la struttura ove
svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei
vincitori è affidata a una o più commissioni i cui
componenti sono designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR
nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e
si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l’adeguatezza della sede
prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso al ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con
i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni
caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
10. La disposizione di cui al comma 9, limitatamente
alla durata complessiva dei rapporti, si applica, altresì, agli assegni di
ricerca conferiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della citata legge n.
449 del 1997.
Art. 11.
(Contratti per attività di
insegnamento)
1.
Le università, anche sulla base di specifiche
convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo
gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti
contratti sono stipulati dal rettore, su proposta
dei competenti organi accademici.
2.
Le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso
di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del
personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica,
ovvero dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo
espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei
predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 12.
(Ricercatori a tempo determinato)
1.
Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola, altresì, le
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue,
e delle attività di ricerca.
2.
I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui
all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della
laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico
professionale adatto allo svolgimento di attività di
ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.
3. Ai fini della selezione, la commissione di cui
all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico
accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle
pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti
con decreto del Ministro.
4. I contratti hanno durata triennale e possono
essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di
modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.
5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono
partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri
atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata
pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al
massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.
6. Le università, secondo quanto previsto
dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei
destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro
e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle
funzioni di professore associato, di cui all’articolo 8. I soggetti chiamati
ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono
inquadrati nel ruolo dei professori associati.
7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al
ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i
titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo
onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo
del 30 per cento.
9. Il Ministro destina annualmente una quota del
finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base
nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani
studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti
di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La
selezione dei vincitori è affidata a una o più
commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal
Ministro su proposta dell’ANVUR nel rispetto dei
criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei
programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e
stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di
valutazione, altresì, l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo
svolgimento del programma di ricerca presentato.
10. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma
1.
11. La valutabilità delle
attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell’ammissione a
concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione.
Art. 13.
(Collocamento a riposo dei
professori e dei ricercatori)
1.
La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai professori e ricercatori
universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie
nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica
triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter
del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 5, comma 3, lettere d) ed e).
Art. 14.
(Disciplina dei lettori di
scambio)
1.
In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo
reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in
possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali
rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della
lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione
internazionale.
2.
Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici
competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento
economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare
esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.
2.
All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, come sostituito dall’articolo 1-bis del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola:
«triennio» sono inserite le seguenti: «o nell’ambito di specifici programmi
di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca».
3. Ai fini delle procedure di cui all’articolo 9,
comma 2, della presente legge l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, è equipollente all’abilitazione limitatamente al periodo
di durata della stessa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g),
della predetta legge. Alle procedure per la copertura di posti di
professore di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 9, comma 2,
possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di
seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati:
a)
l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
b)
l’articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
c) l’articolo 1, commi
10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
5.
All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: «Le
università,» sono soppresse.
6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all’articolo 8, comma 2, della presente legge, è
abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
7. All’onere derivante dall’applicazione
dell’articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l’anno 2010 ed in 1 milione di euro per l’anno
2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione delle rimanenti
disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
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