XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2459
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA,
IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA 7a
COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
il 19 maggio 2009
(v. stampati Senato nn. 1006-1036)
d'iniziativa dei
senatori
VITTORIA FRANCO,
BARBOLINI, BASTICO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MONGIELLO, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, SOLIANI, AMATI,
BASSOLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, DELLA MONICA, LEOPOLDO DI GIROLAMO, FIORONI, GARRAFFA,
INCOSTANTE, LEGNINI, LIVI
BACCI, MARINARO, IGNAZIO ROBERTO MARINO, PORETTI,
SBARBATI, VITA, VITALI, ANTEZZA; ASCIUTTI, POSSA,
ADERENTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, CARRARA, DE ECCHER, DE FEO, FERRARA, FIRRARELLO, PASTORE, PICCIONI, PITTONI,
POLI BORTONE, GIANCARLO
SERAFINI, SIBILIA, SPADONI URBANI, VALDITARA, VETRELLA
Nuove
norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento
Trasmessa dal
Presidente del Senato della Repubblica
il 20 maggio 2009
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).
1. La
presente legge riconosce la dislessia,
la disgrafia/disortografia
e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento,
che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non
trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.
3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una
difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei
segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un
disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente
scorrette.
5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia,
la disgrafia/disortografia
e la discalculia possono sussistere separatamente o
insieme.
7. Le DSA
impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di
lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione
importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.
Art. 2.
(Finalità).
1. La
presente legge persegue le seguenti finalità:
a)
garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
b)
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli
alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione
sociale e culturale;
c)
ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
d)
assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli
alunni con DSA;
e) adottare forme di verifica e di
valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
f)
sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle
problematiche legate alle DSA;
g)
assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, anche a partire dalla
scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione
scolastica.
Art. 3.
(Diagnosi e
riabilitazione).
1. È
compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione
alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i
casi sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante
adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche,
presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA
è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal
Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla
famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
4. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca può promuovere, anche mediante iniziative da
realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a
rischio di DSA. L'esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.
Art. 4.
(Formazione nella scuola).
1. Al
personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata
formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA,
nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle
disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto
scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.
2. La formazione degli insegnanti deve
garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative
alle DSA, una sensibilizzazione per
l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche
adeguate.
Art. 5.
(Misure educative e
didattiche di supporto).
1.
Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA
hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di
istruzione.
2. Agli alunni con DSA
le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia
didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le
misure utili a:
a)
favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme
efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di
caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b)
coltivare negli alunni una struttura positiva di
apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di
benessere;
c)
favorire il successo scolastico;
d)
prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle
tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento
alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nonché misure dispensative
da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da
apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione
di quelli ordinari;
e)
prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua
straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo
anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero dall'insegnamento della
seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento
degli obiettivi.
4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli
altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di
produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque
garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la
possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero
l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.
5. Le misure di cui al presente articolo
sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Misure per l'attività
lavorativa e sociale).
1.
Alle persone con DSA sono assicurate uguali
opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e
professionale.
2. I familiari fino al primo grado di alunni del primo ciclo con DSA
impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire
di orari di lavoro flessibili.
3. Le modalità di esercizio
del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi
nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).
1.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare
linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da
stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione
precoce di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua
le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di
cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di
verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio
degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4.
Art. 8.
(Competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome).
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti
e alle relative norme di attuazione nonché alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).
1.
Dall'attuazione della presente legge non devono comunque
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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