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10-06-2009 - Atto Senato

Argomenti trattati: Atto Senato,
A.S. 1603/2009: Modifica dell’art. 36 della L. 27/2/2009 n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori VICARI e PITTONI - COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009

XVI LEGISLATURA

XVI LEGISLATURA

Senato della Repubblica   N. 1603

 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VICARI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009

 

Modifica dell’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con riserva dei docenti

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

 

1. All’articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

 

«1-ter. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di idoneità all’insegnamento, indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali che con atto amministrativo adottato in autotutela, ed abbiano superato l’esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la riserva di cui al primo periodo.

 

1-quater. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che non hanno presentato domanda per l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere l’inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del 30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di abilitazione entro la medesima data, o comunque all’atto della prima riapertura utile dei termini per l’aggiornamento delle stesse, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

 

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