XVI LEGISLATURA
Senato della Repubblica N.
1603
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori
VICARI e PITTONI
COMUNICATO ALLA
PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009
Modifica dell’articolo 36
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di graduatorie permanenti con
riserva dei docenti
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 36 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1-bis
sono aggiunti i seguenti:
«1-ter.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, i docenti abilitati e non abilitati, anche
con contratto a tempo determinato o indeterminato, che sono
stati ammessi con riserva ai corsi di specializzazione o di abilitazione o di
idoneità all’insegnamento, indetti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sia a seguito di provvedimenti giurisdizionali
che con atto amministrativo adottato in autotutela,
ed abbiano superato l’esame conclusivo dei medesimi corsi, sono abilitati a
pieno titolo. Si intende conseguentemente sciolta la
riserva di cui al primo periodo.
1-quater. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità conseguita a pieno titolo che
non hanno presentato domanda per l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento
possono chiedere l’inclusione nelle predette graduatorie, entro il termine del
30 giugno 2009, già previsto per coloro che conseguono il titolo di
abilitazione entro la medesima data, o comunque all’atto della prima riapertura
utile dei termini per l’aggiornamento delle stesse, successiva alla data di
entrata in vigore della presente disposizione».