XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1634-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione
(BRUNETTA)
Conversione in legge del decreto-legge 1o settembre
2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università
Presentato il 1o settembre 2008
(Relatore: APREA)
NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura,
scienza e istruzione), il 24 settembre 2008, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto
di essere autorizzata a riferire oralmente.
TESTO
della Commissione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia
di istruzione e università.
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008.
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di
insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi
costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità
scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare
all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i
tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione
primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole
di specializzazione medica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
agosto 2008;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Cittadinanza e Costituzione).
1. A decorrere dall'inizio
dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di
sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione
nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle
competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per
le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di
promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta
costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti
regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del
presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).
1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli
studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche
in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La
votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente
disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del
comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali
modalità applicative del presente articolo.
Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).
1.
Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione
di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico
sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2.
Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione
dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti
numerici espressi in decimi.
3. Sono
ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis.
Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L'esito
dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva
in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di
competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno;
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non
inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3
dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si
provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli
studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e
della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori
modalità applicative del presente articolo.
Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).
1. Nell'ambito degli
obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del
medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un
unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita
sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definito il trattamento economico dovuto
per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di
insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali
l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel
quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di
aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza
di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con
cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti
l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni
vigenti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).
1. Nei termini e con le
modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1,
commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX
ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno
conseguito il titolo abilitante possono iscriversi, a domanda, nelle predette
graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.
2.
Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti
che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato
alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso
31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di
concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono
inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro
che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in
scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della
musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi
risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento
dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali
indicati nel presente comma.
4. I
docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono
chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a
coloro che vi si trovano già iscritti.
Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione
primaria).
1. L'esame di laurea
sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria
istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle
attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di
esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella
scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.
2. Le
disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione
primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia).
1. Il comma 433 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per
l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e
chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il
concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a
condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività
professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle
attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso
espletato».
Articolo 8.
(Norme finali).
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 1o settembre 2008.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
Visto, il Guardasigilli: Alfano.
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