Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per
l’Autonomia Scolastica
Segreteria
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
ALLEGATI
MIURAOODGOS Prot. n.8670
Roma, 30
novembre 2010
All’On.le
Ministro
SEDE
OGGETTO: Parere su: “Schema di
regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’art.
64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
ADUNANZA
DEL 29 NOVEMBRE 2010
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la lettera prot. n. 2543
del 6 ottobre 2009 con la quale il Capo Dipartimento dell’ istruzione ha
chiesto il parere del C.N.P.I sull’argomento indicato in oggetto;
Visto il documento di prima
valutazione deliberato dal C.N.P.I. nell’adunanza del 16 dicembre 2009;
Visto il parere espresso dal
C.N.P.I. nell’adunanza del 26 agosto 2010;
Vista la lettera prot. n. 9140
dell’11 ottobre 2010 con la quale il Direttore Generale per il Personale
Scolastico ha chiesto al C.N.P.I. di elaborare un unico parere avente ad
oggetto la documentazione trasmessa con la sopra citata nota prot. 2543 del 6
ottobre 2009;
Visti gli artt. 24 e 25
del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994,
Visto il parere istruttorio
emesso dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e
agli istituti di Istruzione Artistica in seduta congiunta del 23 novembre
2010;
dopo ampio e approfondito
dibattito;
ESPRIME
IL PRORIO PARERE NEI SEGUENTI TERMINI:
Premessa
Con riferimento alla nota
pervenuta in data 11/10/2010 di cui al prot. N. AOODGPER9140 inerente la
richiesta di unificazione dei pareri espressi dal CNPI nelle adunanze del
26/8 e del 6/10/2010 e l’emanazione del prescritto parere sul testo
originario approvato dal CdM in prima lettura il 12 giugno 2009, il CNPI
precisa innanzitutto che detti pareri non possono essere riproposti alla
lettera in quanto riferiti a una “bozza aggiornata di regolamento” inviata al
CNPI in data 30/06/10 con prot. N. AOODGPER5288 e contenente profonde
modifiche.
Tuttavia, il percorso compiuto
da Ottobre 2009 ad oggi non può essere né sottaciuto, né tanto meno
vanificato, per cui le principali intese già raggiunte nel corso delle
audizioni con l’Amministrazione saranno riprese, così come saranno riproposti
i rilievi rappresentati e le richieste di modifica già sollecitate, ferma
restante la puntuale analisi delle norme regolamentari e dei relativi
allegati cui rinvia la citata nota dell’11/10/2010 .
Per quanto attiene invece
l’articolazione del parere, il CNPI precisa che essa prevede tre sezioni: la
prima destinata a questioni di natura trasversale, la seconda all’esame del
regolamento, la terza alla disamina degli allegati, con l’avvertenza che
all’interno della seconda e della terza sezione saranno riportati in modo
distinto, i punti di intesa già raggiunti con l’Amministrazione e le
richieste avanzate, ma non accolte.
1. Questioni di natura trasversale
Il CNPI ritiene che il rinnovato
profilo professionale dei docenti imponga la riconsiderazione delle politiche
per la formazione e che queste debbano interessare sia la formazione iniziale
che quella in servizio, essendo indispensabile assicurare a tutti gli
aspiranti alla docenza una preparazione di profilo accademico ed ai docenti
in servizio l’opportunità di aggiornare le proprie competenze professionali
alla luce dei percorsi di studio delineati con la recente riforma
ordinamentale.
Il CNPI rileva invece che il
Regolamento in esame mostra chiari limiti circa le politiche per la
formazione in quanto non solo non ridefinisce i titoli di accesso agli
insegnamenti in considerazione dell’emanando regolamento sulla formazione
iniziale, ma glissa anche in materia di formazione in servizio. Infatti
nell’articolato non si riscontra alcun richiamo sia in ordine all’esigenza di
consentire agli insegnanti di cui alla tabella C, con
incarico a tempo indeterminato ed in possesso del solo diploma di scuola
superiore, di conseguire, qualora lo volessero, una formazione di livello
universitario, sia sulla necessità di prevedere un piano di spesa a sostegno
della formazione in servizio di tutti i docenti e, in particolare, di quelli
che, per effetto della introduzione delle nuove classi di concorso, possono
essere destinati ad altro insegnamento. Al riguardo, si chiede il riesame dei
titoli rilasciati sia dall’Università che dall’A.F.A.M., con riferimento alla
tabella A; mentre,
relativamente alla tabella C, si
chiede la previsione dei titoli di accesso a livello post-secondario.
Il CNPI non può inoltre esimersi
dal rilevare che il regolamento, in assenza di una collocazione delle nuove
classi di concorso nel più ampio quadro delle trasformazioni che interessano
il ruolo sociale della scuola appare alquanto approssimativo nei suoi
enunciati, ma anche evasivo, se non addirittura elusivo, in ordine al
rapporto che si ritiene debba invece essere assicurato tra insegnamenti,
titoli di accesso e formazione delle cattedre.
E’ appena il caso di far notare
che, venuto meno ogni riferimento alla composizione delle cattedre, le
confluenze e gli accorpamenti previsti appaiono alquanto sprovvisti delle
garanzie di una stabile e certa loro efficacia, così come il mancato raccordo
tra titoli di accesso, abilitazioni e materie di insegnamento rischia non
solo di mettere a dura prova la professionalità dei docenti, ma pare
destinata a generare equivoci e disorientamento all’atto della definizione
degli organici.
Il CNPI ritiene di conseguenza
indispensabile una integrazione delle norme regolamentari e, nel contempo,
sottolinea l’urgenza di prevedere già nel regolamento una azione di
monitoraggio finalizzata alla rilevazione dell’efficacia degli insegnamenti
sulla base della rinnovata articolazione delle cattedre e dei titoli di
accesso all’insegnamento, sulle cui modalità di conduzione e valutazione
chiede il pieno coinvolgimento.
Sarebbe altresì opportuno
regolamentare anche aspetti meramente tecnici, quali quelli connessi agli
insegnamenti cosiddetti atipici ed alla gestione delle graduatorie di classi
di concorso oggetto di accorpamento.
Infine una valutazione di merito
ed una raccomandazione.
In riferimento alla ventilata
previsione di introdurre nel testo del provvedimento una norma relativa
all’anagrafe dei docenti, il CNPI evidenzia innanzitutto che una sua
eventuale collocazione nel Regolamento in esame non troverebbe alcuna
espressione di legittimità. Esprime, inoltre, la sua contrarietà circa una
eventuale introduzione di detta anagrafe, se destinata ad un utilizzo in
contesti esterni all’Amministrazione, anche in altri provvedimenti.
Per quanto attiene invece la
raccomandazione, Il CNPI, in considerazione dei tempi indispensabili per la
definitiva approvazione del provvedimento e di quelli previsti per la
definizione degli organici di diritto, rappresenta l’opportunità di rinviare
all’anno scolastico 2012/13 l’applicazione delle nuove classi di concorso.
Peraltro, una siffatta decisione consentirebbe di raccordare gli accorpamenti
e le confluenze degli insegnamenti con l’emanando regolamento sulla
formazione iniziale dei docenti e predisporre un organico piano di
monitoraggio a garanzia della qualità dell’istruzione ed a tutela dei diritti
del personale docente.
2. Il Regolamento: analisi dell’articolato.
Il CNPI, come già ha avuto modo
di precisare, ha ottenuto da parte dell’amministrazione l’impegno a portare
al testo del regolamento alcune variazioni in termini di integrazioni,
cancellazioni e puntualizzazioni. Tuttavia, la diversa scrittura dei testi di
riferimento impone la rappresentazione di detta intesa (di detto impegno) in
termini di richieste, la cui elencazione, onde evitare qualsivoglia equivoco,
è tenuta comunque distinta da quella riportante ulteriori suggerimenti,
proposte e richieste che questo consiglio ritiene di dover avanzare.
2.1 Richieste già condivise
dall’Amministrazione
Il CNPI chiede :
§
la salvaguardia
dell’unitarietà d’impianto delle classi di concorso, a prescindere dalla
circostanza che riguardino gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali o
i Licei;
§
la previsione in regolamento di una norma che faccia salva
la spendibilità di tutti i titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di
accesso all’insegnamento attualmente riconosciuti, in modo da tutelare
quanti, pur in possesso di detti titoli di studio, potrebbero vedere eluse le
loro aspettative, una volta approvato il regolamento sulla formazione
iniziale dei docenti;
§
l’indicazione di modalità atte a salvaguardare la
titolarità sia dei docenti la cui classe di concorso confluisca con altre,
per accorpamento, entro una classe di concorso più ampia, sia di quelli la
cui materia sia assegnata a diversa classe di concorso.
§
La precisazione che il termine “ad esaurimento” vada
rapportato agli insegnamenti a tutela e garanzia dei docenti a tempo
indeterminato con esplicito riferimento:
a) all’attuale titolarità;
b) all’esubero provinciale;
c) alla mobilità territoriale, limitatamente ai
soprannumerari (al riguardo il CNPI chiede che in sede di stesura definitiva
del testo, nonostante l’amministrazione abbia rappresentato alcune riserve,
sia soppressa la dizione ‘limitatamente ai soprannumerari’);
§
l’inserimento di una specifica norma che garantisca la
tutela delle legittime aspettative dei docenti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento;
§
il superamento, per quanto attiene il sostegno negli
istituti del secondo ciclo del sistema dell’istruzione, delle Aree
disciplinari, a cominciare dalle graduatorie di istituto di II e III fascia,
ferma restante l’esigenza di accompagnare tale processo con opportuni momenti
di verifica, anche al fine di evitare eventuali effetti di squilibrio nella
distribuzione delle competenze afferenti alle diverse aree disciplinari;
§
le garanzie a tutela del mantenimento dell’equipollenza
delle abilitazioni;
§
la esplicita conferma delle atipicità attualmente
operanti;
§
l’introduzione di una fase transitoria volta ad
accompagnare l’introduzione dell’insegnamento nell’ultimo anno della scuola
del secondo ciclo, ove previsto, di
una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), anche per
garantire il diritto dei docenti alla relativa formazione in servizio;
§
il depennamento dell’art. 4. Il regolamento in esame,
infatti, all’art. 4 fissa le priorità
da rispettare in materia di utilizzazione del personale docente a tempo
indeterminato che, ultimate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei
posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso o posto di
insegnamento nella provincia di titolarità. Al riguardo, il CNPI fa notare
innanzitutto che le modalità di utilizzazione del personale docente sono
oggetto di contrattazione e che come tali vanno trattate in sede negoziale, a
livello prima nazionale e poi regionale, senza alcuna ulteriore interferenza.
Sembra pertanto alquanto impropria, se non addirittura infondata, sul piano
della mera legittimità, la declinazione, posta addirittura in termini
coattivi, delle priorità in materia di utilizzazione, tanto più che la
procedura prefigurata esula dall’impianto stesso del regolamento che, per sua
destinazione di scopo, è volto alla razionalizzazione delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento e non certo alla elencazione di
modalità operative in presenza di esuberi. Per detti motivi, il CNPI ritiene
che l’intero articolo 4 del regolamento debba essere depennato, anche al fine
di evitare equivoci ed eventuali contestazioni di merito in sede giudiziale;
§
la reimpaginazione della Tabella “A”, assicurando un ordine che vada dalla classe di
concorso meno estesa a quella più estesa;
§
la unificazione in una unica nota di tutte le
puntualizzazioni concernenti le equipollenze delle abilitazioni presenti
nella colonna degli Indirizzi di studi;
§
il riconoscimento, in analogia a quanto già operante nelle
altre classi di concorso, comprese per ambiti disciplinari dell’equipollenza
tra le classi di concorso A-50 e A-51, creando un ambito su “strumento
musicale”.
2.2 Ulteriori richieste
IL CNPI chiede inoltre:
§
l’impegno ad un piano di spesa da destinare esplicitamente
alla riconversione professionale. Appare, infatti, alquanto riduttivo il
richiamo di cui all’art. 6 ad iniziative di riconversione professionale
vincolate alle disponibilità finanziarie iscritte annualmente a bilancio per
la formazione docenti;
§
la previsione, con apposita norma di salvaguardia, di
poter modificare e/o integrare il regolamento, previo parere del CNPI, in
presenza di eventuali anomalie che si dovessero riscontare in fase operativa,
fatta salva la possibilità di rivedere le aggregazioni delle classi di
concorso, a fronte di mutamenti strutturali che dovessero interessare o gli
ordinamenti o gli stessi piani di studio;
§
il differimento, per i motivi già addotti in precedenza,
della introduzione delle nuove classi di concorso all’anno scolastico
2012/13;
§
l’individuazione esplicita delle classi di concorso per le
quali prevedere le forme contrattuali di riconversione;
§
l’allineamento, nella colonna relativa ai nuovi indirizzi
di studio, delle dizioni degli insegnamenti a quelle dei DD.PP.RR. n.
87/10, n. 88/10 e 89/10 di
riforma del secondo ciclo di istruzione e relativa rimozione degli
insegnamenti ora non più previsti;
§
l’inserimento, nelle nuove classi di concorso, degli
insegnamenti attivabili nelle scuole sulla base del POF, di cui alla Tabella H
allegata al DPR n. 89/10;
§
la revisione, stante la specificità del territorio, ove il
numero delle classi è estremamente limitato ed articolato su più scuole, e
considerata la difficoltà ad una organica costituzione delle cattedre nelle
scuole slovene, degli insegnamenti delle varie classi di concorso in modo da
ridurre il numero degli spezzoni orario.
Allegati
Tabella A
Tabella B
Tabella C
3. Gli Allegati (Tabelle A, B, C)
In merito alle classi di
concorso il CNPI propone quanto segue:
modifiche TABELLE A, B, C
IL
SEGRETARIO
Maria
Rosario Cocca
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IL VICE
PRESIDENTE
Mario
Guglietti
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