Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici
e per l’Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione
MIURAOODGOS Prot. n.
6055
Roma, 26.8.2010
All’On.le
Ministro
SEDE
OGGETTO: Parere sullo
schema di regolamento recante le disposizioni per la razionalizzazione e
l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
da adottarsi ai sensi dell’art. 64, comma
4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
ADUNANZA DEL 26 AGOSTO 2010
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la lettera prot. n. 2543 del 6 ottobre
2009 con la quale il Capo Dipartimento dell’Istruzione ha chiesto il parere del
CNPI sull’argomento indicato in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25
del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994,
Visto il documento di prima valutazione deliberato
da questo Consiglio nell’adunanza del 16 dicembre 2009;
Viste le successive lettere del Direttore
Generale del Personale Scolastico prot. nn.6288 e 7040, rispettivamente
datate 30 giugno e 26 luglio 2010 con le quali è stata trasmessa una nuova
documentazione e sono stati forniti chiarimenti alle osservazioni e richieste
formulate dai Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore
e agli Istituti d’Istruzione Artistica;
Visto il parere istruttorio emesso dai
Comitati Orizzontali relativi alla Scuola Secondaria Superiore e agli
Istituti d’Istruzione Artistica;
dopo ampio ed approfondito dibattito;
E S P R I M E
Il proprio parere nei seguenti termini:
Premessa
Il CNPI evidenzia innanzitutto come lo schema
di regolamento sia stato oggetto in fase di sua elaborazione di significative
e rilevanti modifiche, sicché avverte l’obbligo di precisare che ai fini della
formulazione del prescritto parere prenderà in esame il testo pervenuto in
data 30 Giugno 2010 con prot. N. AOODGPER. 6288, corredato, per effetto
dell’audizione del 21 luglio 2010 dalla
integrazione di cui alla nota del 26 luglio 2010, con prot. AOODGPER
7040.
Il CNPI rileva, inoltre, come la materia in
oggetto, sia per mole che per complessità, meriti un esame puntuale e
circoscritto nonché distesi tempi di lavoro, per cui assume la decisione di
analizzare gli articoli del regolamento e si riserva di valutare
successivamente gli allegati, per farne oggetto di specifico parere.
In tale ottica, i principi ed i criteri che
ispirano il regolamento diventano l’asse portante di un’analisi volta a
verificare la compatibilità esistente tra le materie d’insegnamento e le
professionalità individuate per la qualificazione dell’offerta formativa,
nonché tra le esperienze maturate sul campo dai docenti e la salvaguardia dei
loro inalienabili diritti.
Nel contempo, il CNPI, nel ritenere che la
razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento richieda ulteriori provvedimenti di natura legislativa,
afferma il proprio “diritto – dovere” ad un pieno coinvolgimento già in fase
istruttoria, in modo da formulare i prescritti pareri con il conforto di una
ampia e puntuale documentazione.
1. Una questione di merito
Il regolamento in esame all’art.5 fissa le
priorità da rispettare in materia di utilizzazione del personale docente a
tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di
assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso o
posto di insegnamento nella provincia di titolarità.
Al riguardo, il CNPI fa notare innanzitutto
che le modalità di utilizzazione del personale docente sono oggetto di
contrattazione e che come tali vanno trattate in sede negoziale, a livello
prima nazionale e poi regionale, senza alcuna ulteriore interferenza.
Sembra pertanto alquanto impropria, se non addirittura infondata,
sul piano della mera legittimità, la declinazione, addirittura in termini
coattivi, delle priorità in materia di
utilizzazione, tanto più che la procedura prefigurata esula dall’impianto
stesso del regolamento che, per sua destinazione di scopo, è volto alla
razionalizzazione delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnamento e non certo alla elencazione di
modalità operative in presenza di esuberi.
Per detti motivi, il CNPI ritiene che l’intero
articolo 5 del regolamento debba
essere depennato, anche per evitare equivoci ed eventuali contestazioni di
merito in sede giudiziale.
2. Sui Titoli di accesso
Il CNPI ritiene indispensabile la previsione
in regolamento di una norma che faccia salva la spendibilità di tutti i
titoli già dichiarati equipollenti ai titoli di accesso all’insegnamento
attualmente riconosciuti, in modo da tutelare anche le legittime aspettative
di quanti, pur in possesso di un apposito titolo di studio, potrebbero
vederle eluse una volta approvato il regolamento sulla formazione iniziale
dei docenti.
Il CNPI fa notare, altresì, come nella
documentazione trasmessa non è contemplato il profilo accademico quale titolo
di accesso per le classi di concorso a posti di insegnamenti di cui alla
tabella C e che per tale motivo si registra una certa incongruenza nell’impianto
del regolamento, atteso che, a fronte della stessa funzione e degli stessi
doveri professionali, si prevedono titoli di accesso di differente grado.
Sarebbe, pertanto, opportuno che in
regolamento fosse prevista una formazione iniziale di profilo accademico per
tutti i docenti, e che, fermo restando i diritti acquisiti, anche agli
insegnanti della tabella C, attualmente in servizio ed in possesso del solo
diploma di scuola superiore, fosse offerta l’opportunità di una formazione in
servizio di livello universitario.
Il CNPI ritiene, infine, necessaria la
ridefinizione dei titoli di accesso relativi alle tabelle A, B e C a seguito
dell’approvazione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e, al
riguardo, chiede che tale provvedimento venga sottoposto al parere del CNPI.
3. La salvaguardia della titolarità
Il regolamento fissa all’art.7 le modalità
atte a salvaguardare la titolarità dei docenti le cui materie d’insegnamento
dovessero confluire in più ampie classi di concorso, ma nulla dice al
riguardo di coloro le cui materie di insegnamento sono attribuite ad altra
classe di concorso.
Il COSSS-COIIA nel corso dell’ultima audizione
ha sostenuto l’esigenza di prevedere norme a garanzia dei docenti titolari di
materie cosiddette ad esaurimento ed ha registrato una certa disponibilità
dell’amministrazione ad accogliere le richieste avanzate a loro tutela.
Tuttavia, fatta salva la nota di chiarimento
trasmessa in data 26/07/10 con la quale l’Amministrazione precisa che in
presenza di confluenza di più classi di concorso “la salvaguardia della
titolarità è completa perché il titolare permane negli insegnamenti indicati
sino alla cessazione dal servizio o all’ottenimento della mobilità”, nel
regolamento non compare ancora alcuna norma a salvaguardia della titolarità
dei docenti in parola, sicché il CNPI ribadisce la propria richiesta e decide
di subordinare la valutazione di merito sul regolamento anche
alle decisioni che l’Amministrazione assumerà in materia.
4. Riconversione professionale e monitoraggio
Il CNPI fa notare come la razionalizzazione e
l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre postuli la definizione di
un sistemico ed articolato piano di formazione da destinare soprattutto a
quei docenti tenuti ad impartire nuove materie d’insegnamento.
Appare pertanto alquanto riduttivo il richiamo
di cui all’art.7 ad iniziative di riconversione professionale vincolate alle
disponibilità finanziarie iscritte annualmente in bilancio per la formazione
docenti, ovvero tali da non comportare ulteriori o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Il CNPI ritiene inoltre indispensabili azioni
di monitoraggio atte a rilevare
l’efficacia degli insegnamenti alla luce della rinnovata articolazione
delle cattedre e dei titoli di accesso all’insegnamento, per cui, nel
considerare alquanto labile la previsione di cui all’art. 7, comma 7 del
regolamento, sollecita l’introduzione nel testo in esame di una norma di
salvaguardia che consenta di apportare modifiche ed integrazioni a seguito di
eventuali anomalie che si dovessero riscontare in fase operativa, fatta salva
la possibilità di rivedere le aggregazioni delle classi di concorso, a fronte
di mutamenti strutturali che dovessero interessare o gli ordinamenti o gli
stessi piani di studio.
Conclusioni
Il CNPI ritiene che un approccio sistemico
alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso avrebbe
assicurato all’articolato quella unitarietà d’impianto richiesta dalla
complessità della materia.
In assenza, invece di chiari e condivisibili
principi e criteri, il regolamento appare alquanto approssimativo nei suoi
enunciati, come si evince peraltro dalle numerose richieste di chiarimento
avanzate dal COSSS COIIA in sede di audizioni.
E’ appena il caso di far notare che, venuto
meno ogni riferimento alla composizione delle cattedre, le confluenze e gli
accorpamenti previsti appaiono alquanto sprovvisti delle garanzie di una
stabile e certa loro efficacia, così come il mancato raccordo tra titoli di
accesso, abilitazioni e materie di insegnamento rischia non solo di mettere a
dura prova la professionalità dei docenti, ma pare soprattutto destinata a
generare equivoci e disorientamento all’atto della definizione degli
organici.
Sarebbe, pertanto, opportuno una
rielaborazione del regolamento per focalizzare e portare a soluzione anche
aspetti meramente tecnici, quali quelli connessi agli insegnamenti cosiddetti
atipici ed alla gestione delle graduatorie di classi di concorso oggetto di
accorpamento.
Appare, inoltre, ineludibile la necessità di
riconsiderare gli accorpamenti e le confluenze alla luce dell’emanando
regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di monitorare la
cosiddetta fase di transizione anche ai fini dell’emanazione di provvedimenti
a garanzia della qualità dell’istruzione ed a tutela dei diritti del
personale docente.
ll CNPI per detti motivi subordina,
limitatamente all’articolato, il proprio parere favorevole all’accoglimento
delle richieste avanzate.
IL SEGRETARIO
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IL VICE PRESIDENTE
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Maria Rosario Cocca
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Mario Gulietti
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