Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di Istruzione e per
l’Autonomia Scolastica – Ufficio VIII –
Segreteria
del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
MIURAOODGOS
Prot. n. 13047
Roma, 17
dicembre 2008
Al Sig.
Ministro
S E D E
OGGETTO:
Parere su “Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.”
Adunanza del 17 dicembre
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la
nota AOODGOS prot. n. 12576 del 4/12/2008, con la quale la Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici ha richiesto il parere del C.N.P.I. circa
l’argomento in oggetto citato;
VISTA la
relazione della Commissione consiliare istituita per l’esame istruttorio in
merito all’argomento specificato;
VISTI gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
dopo ampio
e approfondito dibattito
ESPRIME
il proprio
parere nei seguenti termini:
PREMESSA
La determinazione del CNPI , conseguente alla decisione
assunta dall’Ufficio di Presidenza di integrare l’o.d.g. della seduta plenaria,
già convocata per il 17 e 18 dicembre 2008, con la richiesta del parere in
epigrafe, pervenuta in data 4 dicembre 2008, è motivata non solo dalla volontà
di adempimento di un compito istituzionale al quale, comunque, non si intende
venir meno, ma soprattutto dalla consapevolezza dell’obiettiva urgenza di farsi
carico, per quanto di propria competenza, della procedura di adozione di un
provvedimento amministrativo molto atteso e sollecitato dalle scuole, essendo
ormai prossima la scadenza della prima valutazione periodica degli alunni del
primo e del secondo ciclo di istruzione.
La portata
innovativa della reintroduzione nella scuola primaria e secondaria di primo
grado della valutazione periodica ed annuale degli alunni mediante
l’attribuzione di voti espressi in decimi, unitamente ad altre importanti
disposizioni, riferite a tutti i cicli d’istruzione, quali – ad esempio- quelle
inerenti la valutazione del comportamento e la certificazione delle competenze,
legislativamente disposte attraverso la decretazione d’urgenza e decorrenti fin
dall’attuale anno scolastico 2008/2009, pone l’esigenza di fornire modalità
applicative omogenee ai docenti, alle famiglie e agli studenti, destinate
sicuramente ad incidere su pratiche e comportamenti consolidati.
La delicatezza della materia oggetto dell’intervento
legislativo e dei conseguenti vincoli dai quali si ritiene non possano
prescindere le scelte ordinamentali che il Parlamento ha demandato al MIUR e
dei quali il CNPI, in sede di adozione del richiesto parere non può che
prendere atto, avrebbe necessitato per la sua formulazione di tempi più distesi
di riflessione e di analisi critica e propositiva. Tuttavia, il CNPI ha scelto
di non assumersi la responsabilità di ritardare i tempi di perfezionamento
formale del provvedimento e, conseguentemente, di fornire all’Amministrazione,
pur nella ristrettezza dei tempi, contributi emendativi finalizzati al
miglioramento del testo.
Proprio in
ragione di ciò, preso atto dei numerosi rinvii a successivi atti di
decretazione secondaria contenuti nello schema di Regolamento sottoposto a
parere, alcuni dei quali direttamente discendenti dalla norma primaria, il CNPI
invita l’Amministrazione a procedere tempestivamente alla relativa adozione al
fine di completare il quadro di riferimento normativo concernente la rinnovata
disciplina valutativa e a verificarne, immediatamente dopo la fase di prima
applicazione o nel corso della stessa, la coerenza con l’autonomia
organizzativa e didattica riconosciuta alle istituzioni scolastiche dall’art. 21 della legge 59/97 e dalle norme attuative declinate
dal D.P.R. 275/99.
Tale invito
mantiene tutta la sua tensione propositiva – anzi, ne viene ulteriormente
motivata- dalla recentissima emanazione ( intervenuta proprio contestualmente
alla fase istruttoria del presente parere) della Circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008, avente
per oggetto : “prime informazioni sui processi di attuazione del D.L. n° 137 del 1° settembre 2008, convertito
con modificazioni nella legge 30 ottobre
2008, n° 169” che si limita a fornire alle scuole sintetiche e
generiche “informazioni”circa i contenuti prescrittivi della suddetta Legge e
preannuncia la predisposizione dei relativi provvedimenti e l’avvio delle
iniziative necessarie, tra i quali l’adozione di un “ …apposito regolamento di
coordinamento delle disposizioni normative e di applicazione dell’art. 3 della
stessa legge… definito e inviato al Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione per il previsto parere”
In
premessa, il CNPI precisa che il presente parere è circoscritto all’oggetto
della specifica richiesta dell’Amministrazione, relativa ai contenuti dello
“Schema di Regolamento per la valutazione degli studenti” il cui dettato, per
esplicito mandato dell’art. 3, comma 5, della più volte richiamata legge 169/2008, di
conversione del D.L. 137/2008, concerne:
a) il
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti;
b) la definizione di ulteriori modalità applicative del
medesimo art. 3.
Rispetto al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, il CNPI
rileva che nel Preambolo del provvedimento sono omessi riferimenti normativi,
tuttora vigenti, dei quali occorre tener conto nelle procedure valutative. Ci
si riferisce, in particolare, alle norme primarie e secondarie concernenti
l’innalzamento a dieci anni dell’obbligo di istruzione disposto dall’art. 1, comma 622, della legge 296/2006 e al D.M . di attuazione 22 agosto 2007, n. 139 e al
relativo Allegato Tecnico sugli Assi Culturali e le competenze-chiave di
cittadinanza.
Analogamente
deve essere fatto esplicito riferimento al contesto normativo riguardante lo
Statuto degli studenti e delle studentesse, inizialmente adottato con D.P.R. 249/98,
successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007.
A parere
del CNPI, la citazione del D.P.R 275/99 va
completata con il riferimento agli artt. 4, 6, 8 e 11, al fine di rendere esplicite – in tema di valutazione- le
competenze che attengono al MIUR e
quelle demandate alle istituzioni scolastiche in quanto prerogative proprie dei
docenti, sia a livello individuale che in sede collegiale.
In
particolare, il CNPI evidenzia che lo schema di regolamento in esame, per le
finalità che persegue, non sembra possa prescindere dal richiamare le
disposizioni vigenti in materia di certificazione delle competenze e questo per
un triplice ordine di motivi :
·
le competenze stanno ad indicare, come si precisa
nell’ambito delle raccomandazioni di cui al Quadro europeo delle qualifiche e
dei titoli, la comprovata capacità di usare conoscenze , abilità e capacità
personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale. Esse si configurano pertanto come
l’espressione dell’esigenza di raccordare l’offerta formativa con la domanda
sociale;
·
la certificazione delle competenze incrocia e soddisfa il
diritto della persona a costruire in piena autonomia e consapevolezza, il
proprio percorso di studi, nei modi e nei termini sanciti dalla nostra Carta
Costituzionale e ripresi dalla legislazione scolastica corrente; come si evince
alla luce delle disposizioni di cui all’art.4 del D.M 22 Agosto 2007 ( regolamento recante norme
in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione), all’ art.2, comma 1, lett i della legge 28 Marzo 2003, n. 53,(
riconoscimento del diritto degli studenti a cambiare indirizzo all’interno del
sistema dei licei ed al passaggio dal sistema dell’istruzione a quello della
formazione professionale e viceversa ) ed all’art 20 , comma 1, lett b del Dlgs n.226/05
(indicazione dei livelli essenziali della valutazione e certificazione delle
competenze nei percorsi di istruzione e formazione professionale ;
·
la certificazione delle competenze trova un esplicito
richiamo nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europei del 7
settembre 2006, rende possibile il processo di equiparazione delle qualifiche e
dei diplomi su scala europea, nonché l’aggiornamento del libretto formativo del
cittadino di cui all’art 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276.
Il CNPI
rivendica, altresì, la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli
insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto
delle sue vocazioni ed attitudini , in modo da evitare inaccettabili
differenziazioni, tra gli insegnati di educazione fisica e religione e gli
altri insegnanti.
Ferma
restando l’abrogazione “implicita”, lo schema di Regolamento, inoltre, secondo
quanto indicato dall’art. 17, comma 2, della legge 400/88, deve
contenere la ricognizione puntuale e dettagliata delle norme abrogate, proprio
per fornire alle scuole impegnate nella concreta gestione dell’innovazione
introdotta dalla legge 169/2008 di
conversione del D.L.137/2008 e
disciplinato dall’emanando Regolamento, il quadro di riferimento normativo il
più possibilmente chiaro, esaustivo e comprensibile da tutti, quale condizione
imprescindibile a garantire la piena legittimità dei comportamenti e ad evitare
conflitti interprofessionali e contenziosi con le diverse componenti.
NEL MERITO
A) Scuola
primaria
Il
riferimento al processo e alle finalità ultime della valutazione, soprattutto
nella sua accezione formativa, diventa insieme alla collegialità decisionale
dei docenti, elemento importante per i diversi ordini e gradi di scuola e
ribadisce quelle scelte, da anni operate nella scuola primaria di correlazione
stretta con la programmazione delle attività e degli obiettivi di
apprendimento, di osservazione continua e sistematica degli apprendimenti
(formali e informali), di documentazione della maturazione dell’identità
personale e di pratiche di autovalutazione dei comportamenti e dei percorsi di
apprendimento dell’alunno.
La valutazione ha assunto nel tempo un processo più ampio
legato allo sviluppo formativo, cognitivo, sociale ed affettivo del bambino in
una dimensione globale che comprende aspetti legati alla complessa personalità
umana nei percorsi di apprendimento.
La
preoccupazione del CNPI, pur nella condivisione delle finalità di principio
riportate nei vari comma dell’art. 1 del Regolamento, è legata al possibile
rischio di ricadere nei limiti di un modello di valutazione meramente numerica
nella scuola primaria che, di fatto, potrebbe facilmente indurre alla eccessiva
semplificazione delle strategie valutative.
Nella Premessa
(art. 1), infatti, si dà rilievo alle finalità formative della valutazione ( si
parla di “valutare l’efficacia dell’insegnamento”, valutare per migliorare gli
apprendimenti e per il successo formativo”), ma non si fa mai riferimento
esplicito alla “valutazione formativa” .Il rischio è che la scuola primaria
possa trasferire tutti i comportamenti valutativi del processo su un unico
versante: quello sommativo, centrato sul prodotto. Ciò è evidente soprattutto
laddove si afferma che “gli insegnanti ne estendono l’uso [voti in decimi] alla
pratica quotidiana” [comma 8, art. 1]. Si eccepisce, per la scuola primaria,
che questa precisazione, a parere del CNPI improponibile, va oltre la stessa legge 169/2008 che, con l’art. 3 interviene esclusivamente
sulla valutazione “periodica e finale”, mentre le scelte relative alla
valutazione in itinere sono e devono rimanere prerogativa e responsabilità
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della libertà e responsabilità
professionale dei docenti. Nel comma 8, il Regolamento richiama pure
“l’autonomia didattica e professionale” , ma l’espressione perentoria “ne
estendono l’uso” non lascia dubbi interpretativi, seppure in palese
contraddizione con le dichiarazioni dei commi 2 e 3.
A livello
generale, riferito cioè a tutte le articolazioni del primo e del secondo ciclo
deve essere esplicitata la netta distinzione concettuale, pedagogica e
didattica, tra momenti di “verifica” (che attengono all’organizzazione
didattica anche quotidiana) e azione “valutativa” che è scandita periodicamente
e disciplinata dalle disposizioni ordinamentali. Pertanto, a parere del CNPI, o
si cancella il predetto comma 8 dell’art. 1 oppure, in subordine e previ gli
opportuni emendamenti integrativi e correttivi come più avanti precisati, se ne
propone l’inserimento tra i commi dell’art. 2.
Nel
Regolamento, più volte, si fa riferimento ad una valutazione collegiale e in
alcuni casi di decisione assunta all’unanimità. Ciò presuppone pluralità di
docenti che mal si concilia con la possibile reintroduzione, ancorché quale
opzione organizzativa residuale subordinata alla specifica scelta delle
famiglie, del maestro unico e con l’assenza di riferimento ad un organismo in
qualche modo surrogatorio del soppresso Consiglio di interclasse.
Il CNPI,
pertanto, ravvisa, nell’ottica dell’auspicata coerenza e chiarezza di
applicazione normativa, la necessità di recuperare un momento di collegialità
stabile e riconosciuta, nonché di reintrodurre l’istituto dello scrutinio anche
nella scuola primaria con sedute collegiali in analogia a quanto avviene nella
scuola secondaria, per ragioni di uniformità tra gli ordini di scuola.
E’ logico
che lo scrutinio veda coinvolto a tutti gli effetti, come avviene nella
secondaria, anche il dirigente scolastico con diritto di voto.
[art. 2
comma 4]
In
relazione alla certificazione delle competenze, si pongono due difficoltà: la
prima, di carattere generale, perché in tutti i documenti dell’UE, è espressa
con articolati descrittori di livello; la seconda deriva dalla coesistenza
della valutazione in decimi e la possibilità di articolarla in livelli, con il
rischio che prevalga l’ ovvia e meccanica corrispondenza tra “voto e livello”.
EMENDAMENTI
relativi agli artt. 1 e 2
Art. 1 -
comma 8
·
Sopprimere l’intero comma
·
In alternativa, inserirlo tra i commi dell’art. 2 con i
seguenti emendamenti:
a) dopo
le parole : “…espressioni della valutazione…” aggiungere : “periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni…”;
b) dopo
le parole : “…autonomia didattica e professionale…” aggiungere : “adotteranno,
nella…”;
c)
dopo le parole : “pratica quotidiana…” aggiungere .”gli strumenti che
riterranno più consoni…”;
d) dopo
le parole :”…e di trasparenza”, aggiungere “ tenendo ben presente la
distinzione tra momenti di verifica e azione valutativa…”
Di
conseguenza il comma 8 verrebbe così riformulato:
“In
riferimento all’adozione delle nuove espressioni della valutazione periodica
ed annuale degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi ,gli
insegnanti adotteranno nella pratica quotidiana, gli strumenti che
riterranno più consoni, secondo criteri di coerenza e trasparenza, tenendo
ben presente la distinzione tra momenti di verifica e azione valutativa,
nel rispetto dei principi di cui al precedente comma”)
Art. 2,
commi 3, 4, 5 e 9
a) al
comma 3 , dopo le parole : “piani di studio”, aggiungere : “ riuniti per lo
scrutinio in seduta collegiale,;
b) al
comma 4, dopo le parole .” Tale procedura valutativa” aggiungere :” assunta
collegialmente” e dopo le parole : alla classe successiva”, aggiungere: “
in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato,
con determinazione assunta collegialmente a maggioranza.”;
c) al
comma 5, dopo le parole : “ 19 febbraio 2004, n. 59” aggiungere : “ in sede
di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, con
determinazione assunta collegialmente a maggioranza “;
d) al
comma 9, dopo le parole: “piani di studio nazionali “, aggiungere: “ riuniti
in seduta collegiale per lo scrutinio .”
Art. 2,
comma 5
Dopo le
parole : “…valutazione positiva al termine” aggiungere : “ dell’ultimo anno
di corso…”
Art. 2.
comma 2
Dopo le
parole: “viene espressa..”, eliminare “con” e aggiungere: “attraverso
un…”
Art. 2,
comma 8
Dopo le
parole “limitatamente agli apprendimenti conseguiti…” , aggiungere : “ nelle
discipline di studio…”;
a) dopo le
parole “ alla classe successiva ,” sostituire “esclusi” con “ fatti salvi…”
B) Scuola
secondaria di primo grado
Ferme
restando le considerazioni di carattere generale precedentemente espresse, il
CNPI, con riferimento agli artt. 4, 6, 10 e 11 del DPR 275/99, richiama con forza le competenze
del collegio dei docenti in tema di autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo anche riguardo alla valutazione. Conseguentemente, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 3 della legge 169/2008, circa
l’utilizzo dei voti numerici espressi in decimi nella valutazione periodica e finale,
il collegio dei docenti deve essere messo in condizione di scegliere e
sperimentare, con libertà professionale, se limitatamente alla pratica
quotidiana utilizzare il voto in
coerenza con quanto sopra evidenziato ovvero nell’esercizio della sua sovranità
in materia metodologica e didattica, ricorrere ad ulteriori strumenti e
metodologie al fine di rendere più trasparenti ed espliciti le ragioni
valutative.
Riguardo ai
riferimenti espliciti contenuti nello schema di regolamento al Decreto
Legislativo 59/2004, il CNPI rileva il mancato riferimento al DM 31 luglio 2007 che ha accompagnato le “Indicazioni
per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione” e al DM 139/2007 relativo al biennio della scuola superiore (possesso
dei saperi e delle competenze di base a conclusione dell’ obbligo decennale),
ambedue attualmente al secondo anno di sperimentazione.
Lo stesso
richiamo a generici Piani nazionali di studio rischia di indurre equivoci e
fraintendimenti nelle scuole, essendo stati eliminati i riferimenti suddetti.
Inoltre, la
prevista revisione contenuta nell’art. 64 della legge 133/2008 finalizzata al processo di
armonizzazione/essenzializzazione dei
curricoli – piani di studio, tuttora non definita, non rende attualmente chiari
gli obiettivi oggetto della valutazione.
EMENDAMENTI
relativi agli artt. 3 e 4
Art. 3,
comma 1
Dopo le
parole: “La valutazione periodica” aggiungere :” (trimestrale o
quadrimestrale…)”
Art. 3,
comma 4
A) Dopo le
parole “ad ogni studente”, eliminare la frase tra virgole “in particolare in
presenza di carenze di programmazione” e aggiungere : “interventi tesi…”
B) Dopo le
parole “da rendere possibile”, eliminare le parole “per ogni studente”
Art. 3,
comma 8
Dopo le
parole: “ La valutazione del comportamento dell’alunno…” eliminare la frase : “
oltre alla necessaria funzione sanzionatoria…”
Art. 4,
comma 4
A) Dopo le parole “vengono determinate” eliminare “periodicamente”
.
B) Dopo
le parole “obiettivi formativi generali” eliminare il punto e aggiungere “ivi
inclusa la prova nazionale di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
C) Eliminare l’ultimo periodo.
Art. 4,
comma 7
A) Sostituire l’espressione “fino a…” ,
rispettivamente con “da 30 a 40, da 10 a 20 e da 20 a 30”.
Motivazione:
in modo da consentire alla scuola dell’autonomia il raggiungimento del
punteggio pieno con flessibilità tra le varie voci.
C) Scuola
secondaria di secondo grado
Il CNPI
rileva innanzitutto la carenza d’impianto dell’art.6 del regolamento in esame e
lo fa sulla base delle considerazioni di seguito elencate :
·
la valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo
grado va regolamentata non solo relativamente al comportamento, ma anche per
ciò che attiene conoscenze, abilità e competenze relative alle singole materie
d’insegnamento ed al profilo d’uscita;
·
la valutazione degli apprendimenti è parte integrante della
progettazione formativa. Ne consegue la centralità della funzione
dell’autonomia scolastica per le finalità connesse alla declinazione e
realizzazione dei processi formativi di sua competenza e la responsabilità dei
docenti, sul piano sia individuale che collegiale, nella individuazione e
corretta utilizzazione dei criteri adottati per una valutazione degli
apprendimenti che sia tanto trasparente, quanto attendibile e condivisa;
·
la valutazione degli apprendimenti, per sua stessa finalità,
non è riconducibile a semplice verifica delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze, ma ne trascende i limiti in considerazione delle variabili di
ordine culturale e sociale, ovvero del diritto dello studente ad un processo
formativo personalizzato;
In coerenza
con quanto sopra, il CNPI sottolinea l’esigenza che nell’art.6 del regolamento
in esame sia affermata :
·
la necessità di rendere la valutazione chiara e scevra da
ogni possibile dubbia interpretazione e da qualsivoglia appesantimento
burocratico:
·
l’esigenza di pervenire ad una valutazione che anche nella
sua formulazione con voto in decimi faccia riferimento a condivisi indicatori e
parametri di giudizio ;
·
l’autonomia decisionale del collegio dei docenti, nella
individuazione delle modalità di accertamento dei prerequisiti e delle azioni
di accompagnamento utili all’inserimento degli studenti nel percorso di studio
ed in particolare di quelli con specifiche difficoltà di apprendimento e di
lingua nativa non italiana, coerentemente con la libertà d’insegnamento;
·
la distinzione esistente tra l’accertamento delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze e la valutazione degli
apprendimenti, anche al fine di evidenziare l’incidenza che assume la
collegialità delle decisioni all’atto della formulazione del voto che, se pure
proposto dal singolo docente, va ratificato dal consiglio di classe;
Il CNPI
ritiene inoltre che l’art. 6 del regolamento in esame debba essere
opportunamente integrato con disposizioni che definiscano:
·
le modalità di certificazione dei crediti formativi in forza
del diritto dello studente alla possibilità di passaggio tra i diversi sistemi
educativi e formativi;
·
le condizioni per il riconoscimento delle specifiche
certificazioni di competenze rilasciate dalle istituzioni scolastiche a seguito
di esperienze formative e stage realizzati in Italia ed all’estero anche con
periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali , produttive e
professionali e dei servizi, come da disposizioni di cui al già citato art.2,comma 1 lett.i della legge 53/03.
Il CNPI
richiama l’attenzione sulla opportunità di prevedere in sede di definizione
delle ulteriori modalità applicative ex art. 3 della legge 169/2008, problematiche, che se pure
investono Istituzioni distinte quali lo Stato e le Regioni, hanno una incidenza
sui percorsi formativi e, in particolare, sul diritto dello studente alla
spendibilità delle certificazioni. Si citano ad esempio: la certificazione
delle qualifiche professionali conseguite attraverso l’apprendistato di cui all’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276;
l’aggiornamento del libretto formativo del cittadino di cui all’art.2 del Dlgs 1° settembre 2003, n.276; la
certificazione delle competenze sulla base delle Raccomandazioni del Parlamento
e del Consiglio europei ed ai fini della omologazione dei titolo e delle
qualifiche professionali al quadro di riferimento europeo ( EQF) e del
riconoscimento delle competenze acquisite in sede di assolvimento dell’obbligo
d’istruzione nei percorsi d’istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del Dlgs 226/05.
CONCLUSIONE
Il CNPI,
sullo schema di Regolamento in esame, esprime parere favorevole,
subordinatamente all’accoglimento delle osservazioni generali e delle
specifiche richieste di emendamento proposte.
IL
SEGRETARIO
Maria
Rosario Cocca
|
IL VICE
PRESIDENTE
Mario
Guglietti
|