Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

  • Home > 05-03-2013 n° 52 - Decreti Presidente Repubblica

05-03-2013 n° 52 - Decreti Presidente Repubblica

Argomenti trattati: Decreti Presidente Repubblica DPR,
D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52

 

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

(GU n.113 del 16-5-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2013

 

 

Allegati

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, nel quale si prevede che alla riorganizzazione dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli;

Visto l'articolo 64, comma 4, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;

Visto l'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2011;

Sentito il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 27 ottobre 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 3 aprile 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

 

 

E m a n a

il seguente regolamento:

 

 

Art. 1

Oggetto

 

 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso previsti.

 2. La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.

 3. Le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.

 

 

Art. 2

Finalità della sezione ad indirizzo sportivo

 

 1. La sezione ad indirizzo sportivo é volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

 2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo é integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

 4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

 

 

Art. 3

Configurazione dell'indirizzo sportivo

 

 1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa é strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

 2. L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali.

 3. Al superamento dell'esame di Stato é rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma é inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.

 4. Il diploma consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

 5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso.

 6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.

 

 

Art. 4

Strumenti e misure operative

 

 1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, é prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare:

 a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);

 c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 5

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

 

 1. All'attuazione del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di n. 1188 ore annuali.

 

 

Art. 6

Verifiche periodiche

 

 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 5 marzo 2013

 

 

 

Allegato A

 

 

NAPOLITANO

 

 

Monti,

Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Profumo,

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Grilli,

Ministro dell'economia e delle finanze

 

Patroni Griffi,

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

 

Gnudi,

Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1

 

Scadenze di: ottobre 2024