DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad
indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
(GU
n.113 del 16-5-2013)
Entrata in vigore del provvedimento:
31/05/2013
Allegati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo
3, comma 2, nel quale si prevede che alla riorganizzazione
dei percorsi delle sezioni bilingue, delle sezioni ad opzione internazionale,
di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo e ad indirizzo
sportivo, si provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dallo stesso regolamento n. 89 del 2009;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante
disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra
la scuola e le università;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli;
Visto l'articolo 64,
comma 4, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria;
Visto l'articolo 2,
commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
Visto l'articolo 19,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia
di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento
recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani
degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2,
commi 1 e 3, del medesimo regolamento;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
settembre 2011;
Sentito il parere reso
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 14
dicembre 2011;
Acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso in data 27 ottobre 2011;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'Adunanza del 3 aprile 2012;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente
decreto disciplina l'organizzazione dei percorsi delle sezioni ad indirizzo
sportivo nel sistema dei licei ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i criteri in esso
previsti.
2. La sezione ad
indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di
studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti
ed attività specifiche.
3. Le istituzioni
scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo
devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati.
Art. 2
Finalità della sezione ad indirizzo
sportivo
1. La sezione ad
indirizzo sportivo é volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive
e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che
favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del
diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello
sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative.
2. Le istituzioni
scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli
itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi
quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di
disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La sezione ad
indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89. A tale fine, il profilo é integrato con i risultati di
apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.
4. I risultati di apprendimento,
il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla
sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente
decreto.
Art. 3
Configurazione dell'indirizzo
sportivo
1. La sezione ad
indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilità didattica e organizzativa
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale
essa é strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli
studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai
fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa
all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. L'orario annuale
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti é di n.
891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n.
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie
settimanali.
3. Al superamento dell'esame
di Stato é rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di
"sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma é inoltre integrato con
la certificazione delle competenze acquisite dallo studente.
4. Il diploma
consente l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché ai percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli
altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5. In prima
applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione
regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata
dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna
regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle
relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi
finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed
evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi
di personale in una o più classi di concorso.
6. Eventuali sezioni
aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le
risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non
determini la creazione di situazioni di esubero di personale.
Art. 4
Strumenti e misure operative
1. Al fine di
assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni
ad indirizzo sportivo, é prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni
con soggetti qualificati. In particolare:
a) nell'ambito del
sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano
apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le
province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i
soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee
programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e
concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) nell'ambito del
sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i
Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni
scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi
riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali
convenzioni di cui alla lettera a);
c) le istituzioni
scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad
indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare
convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni,
città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul
territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle
convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5
Regioni a statuto speciale e province
autonome di Trento e di Bolzano
1. All'attuazione
del presente regolamento nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti
e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le disposizioni
del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di
insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli
opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite
massimo di n. 1188 ore annuali.
Art. 6
Verifiche periodiche
1. Il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica
periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo,
anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione
individuato dall'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal
fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito
gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale
l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo
sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo
didattico-sportivo ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così
formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura
sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non
possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni
del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. All'attuazione
del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti
dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2013
Allegato A
NAPOLITANO
Monti,
Presidente
del Consiglio dei Ministri
Profumo,
Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Grilli,
Ministro
dell'economia e delle finanze
Patroni
Griffi,
Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi,
Ministro per
gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il
Guardasigilli: Severino
Registrato
alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del
MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1