D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171
Regolamento di attuazione in
materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso
di permanente inidoneità psicofisica
(G.U. 20
ottobre 2011, n. 245)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e,
in particolare, l'articolo 55-octies, inserito dall'articolo 69 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio
1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio
1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante
regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno
1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità
pensionabile;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di trattamento di dati personali;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni
recante codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 20 decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti
crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente
regolamento
Art. 1 Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento
disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico
relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti,
anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca
e delle università, delle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo
55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina
prevista dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2 Inidoneità psicofisica
1. Ai fini del presente decreto,
si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto
contenuto nelle lettere a) o b):
a) inidoneità psicofisica
permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico
o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa;
b) inidoneità psicofisica
permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto
fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune
o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.
Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura
di verifica dell'idoneità al servizio
1. L'iniziativa per l'avvio della
procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta
all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente
interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa
rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione
di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta
servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1,
lettera d), e 22, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
2. Il dipendente può presentare
istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in
qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
3. La pubblica amministrazione
avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del
dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di
prova, nei seguenti casi:
a) assenza del dipendente per
malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti
collettivi di riferimento;
b) disturbi del comportamento
gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza
dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) condizioni fisiche che
facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al
servizio.
Art. 4 Organi di accertamento medico
1. L'accertamento dell'inidoneità
psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.
2. Gli organi medici possono
avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario
nazionale.
Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio
1. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione,
prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia,
dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento
delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico
competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la
possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del
periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento,
l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito
all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.
2. Nei casi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia
sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di
verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e
contestuale comunicazione al dipendente interessato.
3. Se dall'accertamento medico
risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione
l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.
4. Nel caso di accertata
inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo
8.
5. Le comunicazioni tra uffici
previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via
telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina
normativa di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di
dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento
che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva
comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma
cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute
dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di
trasmissione.
6. Rimane salva la vigente
disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.
Art. 6 Misure cautelari
1. L'amministrazione può disporre
la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
a) in presenza di evidenti
comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità
psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per
l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza,
prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
b) in presenza di condizioni
fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o
relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per
l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza,
prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
c) in caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo.
2. Nell'ipotesi di cui alle
lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del
dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per
l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
3. Nell'ipotesi di cui alla
lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede
per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla
visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001,
l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
4. Salvo situazioni di urgenza da
motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione
all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e
documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è
disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
5. L'efficacia della sospensione
cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia
riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per
l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
6. In ogni caso la sospensione
cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo
rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
7. Al dipendente sospeso in via
cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta
un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per
malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in
via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta
un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione
cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile
ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si
concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla
corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente
comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 7 Trattamento giuridico ed economico
1. Nel caso di inidoneità
permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale
di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo
di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in
mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione
di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito
dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un
percorso di riqualificazione.
2. Nel caso di inidoneità a
svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti,
l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo
appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori,
se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli
posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento
ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
3. Se non sono disponibili nella
dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità
adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione
colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a
successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario.
4. Se il dipendente è adibito a
mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento
economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica
di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam
riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
5. Se l'inidoneità psicofisica
relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale,
l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico
in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico
competente, può:
a) conferire un incarico
dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito
dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di
formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli
incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di
idoneità in corso;
b) nel caso di indisponibilità di
posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa
è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, senza incarico.
6. Nel caso di conferimento a
dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il
trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di
provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un
assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
7. Se l'inidoneità psicofisica
relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità
risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso,
l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo
professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di
appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
8. In ogni caso, se il
congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di
disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di
consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi
sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del
dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da
concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si
applica l'articolo 33 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Resta salva per il personale
docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di
cui all'articolo 3,
comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Per la determinazione dei
criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione
segue la procedura di informazione sindacale.
Art.
8 Risoluzione per inidoneità permanente
1. Nel caso di accertata
permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui
all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato
entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il
rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del
preavviso.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Le disposizioni oggetto del
presente decreto di attuazione dell'articolo
55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Resta ferma la disciplina
vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa
quella recata dalla legge 8 agosto
1995, n. 335 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Rimane salvo quanto previsto
dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e
successive modificazioni, nonché dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto
legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul
lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
4. Resta salva la disciplina di
maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di
tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato
terminale del dipendente.
5. Resta salva la disciplina di
maggior favore della legge n. 68 del
1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento
dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
professionale eventuali disabilità.
Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche
competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Palma