DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011 , n. 119
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4
novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della
normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 4 novembre
2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
Visto in particolare l'articolo 23 della
citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare
disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti
di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile
2011, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata
legge n. 183 del 2010;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella
seduta del 5 maggio 2011;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le pari opportunita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del
presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in
materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato
comma 1, lettere c), d) ed e), al fine di riordinare le tipologia dei permessi,
ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i
criteri e le modalita' per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative,
comunque denominati, nonche' di razionalizzare e semplificare i documenti da
presentare ai fini dello loro fruizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della
Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 4 novembre
2010, n. 183, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262,
S.O.
- Si riporta il testo
dell'articolo 23 della citata legge n. 183 del 2010:
«Art. 23. - 1. Il Governo
e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,
fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale
e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) indicazione esplicita
delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell' articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle
tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta
correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei
presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione
e semplificazione dei criteri e delle modalita' per la fruizione dei congedi,
delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire
l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e
semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle
persone con handicap in situazione di gravita' ai sensi dell' articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie
di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere.
Successivamente, gli schemi
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato
di due mesi.
3. L'adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.):
«Art. 8. Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli
affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro
della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia -
ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta
il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non
e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 23,
comma 1, della citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'
1. All'articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso di
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di
riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo
dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita'
e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16. Divieto di
adibire al lavoro le donne- 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi
precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga
oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi
dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante gli ulteriori
giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternita' dopo il parto.
1-bis. Nel caso di
interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno
dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla
nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di
riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di
dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale
1. All'articolo 33 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Per ogni minore con
handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o,
in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale,
fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,
salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;
b) al comma 4, il primo
periodo e' soppresso.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo
dell'articolo 33 del
citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 33. Prolungamento
del congedo - 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di
vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura
continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui
all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,
sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al
prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo
42, comma 1.
3. Il congedo spetta al
genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di
cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata
massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo
32.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.):
«Art. 4. Accertamento
dell'handicap - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacita' complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono
effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unita' sanitarie locali.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto
portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire
dei permessi di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni,
e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i
genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita',
che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito
del mese.»;
b) il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente
di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire
del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o
in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi,
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto
a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito
ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il
congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di
un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo
stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono
riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei
benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo
di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e'
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita'
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che
usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in
misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato
nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
5-quinquies. Il periodo
di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non
espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma
2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo
dell'articolo 42 del
citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 42. Riposi e
permessi per i figli con handicap grave –
1. Fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e in
alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33,
comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore
di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire
dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n.
104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di
cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con
handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche
in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3.
4. I riposi e i permessi,
ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per
la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente
di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti
del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre
anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito
ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il
congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la
presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3,
della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un
lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cuiall'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo
di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente
all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base
della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per
le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e'
corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che
usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in
misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato
nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a
contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo
di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non
espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e
i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 33 della
citata legge n. 104 del 1992:
«Art. 33.
Agevolazioni
1.
2. I soggetti di cui al
comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la
persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione
di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il
terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da
contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto
non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per
l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il
diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente.
4. Ai permessi di cui ai
commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata
legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma
del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonche' quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui
al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina
al domicilio della persona da assistere e non puo' essere trasferito senza il
suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata
maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede
di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in
altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravita'.
7-bis. Ferma restando la
verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare,
il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo,
qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno
delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Per il riferimento al
citato articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note all'articolo 3.
- Si riporta il testo
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'.):
« 2. - I dipendenti di
datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto
alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il
congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali;
il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile):
«Art. 1. - A decorrere
dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal
successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui
all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono
corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della
corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il
lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del
datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti
collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione
del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve
comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita' che saranno stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle
prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai
donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge
9 dicembre 1977, n. 903 , erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al
quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo
complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme
dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di
assegni familiari, in quanto compatibili.
Le prestazioni di cui al
primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono
recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza
del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Qualora il datore di
lavoro non possa recuperare le somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione
all'Istituto, che provvedera' direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla
denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro,
l'INPS e' tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di
lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto
il predetto termine, l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma
risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e
gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo
giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il
termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia
provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'Istituto nazionale
della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto
delle prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i
dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i
lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori
disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa
integrazione guadagni.
Si applicano comunque le
modalita' disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi
in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria.
Ai soci delle compagnie
del danno industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni
di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161 , che sono
poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla
suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli
organismi interessati.
Il datore di lavoro e'
tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati
retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle
prestazioni.
Il Ministro del lavoro
della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e
tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale,
puo' con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle
prestazioni di cui al presente articolo.
Chiunque compia atti
preordinati a procurare a se' o ad altri le prestazioni economiche per malattia
e per maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a
quelli spettanti, e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000,
salvo che il fatto costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun
soggetto cui riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che
non provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione
dell'indennita' giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito con
una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si
riferisce l'infrazione.
Fino alla data di entrata
in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni
economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'accertamento, la riscossione
dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari
all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il
pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli
iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
restano affidati, con l'osservanza delle norme gia' in vigore, alle gestioni
previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio
prestato per suo conto.».
- La legge 29 febbraio
1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.
Art. 5
Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto
1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca
1. All'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del
primo comma e' sostituito dal seguente:
«Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei
due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai
sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il primo comma e'
inserito il seguente:
«Le norme di cui al
presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche
amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo
dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Il pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di
lavoro Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il
rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per
volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.Non hanno diritto al congedo
straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano
stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando
di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento
alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al
presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche
amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista
dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento
di quiescenza e di previdenza.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
« 2. - I rapporti di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia
limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la
parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali
di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti
collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo
III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai
principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela
delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste,
mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave
1. All'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto
di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap
grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il
primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'
oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti.».
b) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che
usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione
di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a
150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo
di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di
residenza dell'assistito.».
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al
citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma
42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni,
i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire
ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo
non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al
comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente
interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica
dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante
riconosciuta.
3. Durante il periodo di
congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a
percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze
per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea
l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti
terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta
anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo
dell'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica):
« 42. - Salvo quanto
previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate
tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per
infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e
psammoterapiche.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili):
«Art. 26. Congedo per
cure - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una
riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere
concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta
giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.».
- Si riporta il testo
dell'articolo 10 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291):
«Art. 10. Congedo per
cure - Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi
ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa
superiore al 50 per cento, sempreche' le cure siano connesse alla infermita' invalidante
riconosciuta.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti
1. All'articolo 45 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole:
«entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti :
«entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»;
b) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si
applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni
dall'ingresso del
minore nella famiglia,
indipendentemente dall'eta' del minore.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo
dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001:
«Art. 45. Adozione e
affidamenti - 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39,
40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo
anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di
soggetti con handicap in situazione di gravita'.».
Art. 9
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18
luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la
pubblica
amministrazione e
l'innovazione
Sacconi, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Carfagna, Ministro per le
pari
opportunita'
Visto, il Guardasigilli:
Alfano