D.P.R. 21
giugno 2011
Il
Presidente della Repubblica
VISTO l'art. 1, comma
101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTO l'articolo 3,
comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013, le
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente, nonché nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello stesso
anno di riferimento;
VISTO il citato articolo 1,
comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni
ed integrazioni, che, nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un
regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il
comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica;
CONSIDERATO che come
già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma
101, della citata legge n. 311 del 2004, il
comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle
disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla
specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno
corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con
gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;
VISTO l'articolo 3,
comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale
prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21
dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la
disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
CONSIDERATO che, come
peraltro chiarito con circolare
congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011, n. 11786, per il
personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) continua ad applicarsi, in materia di assunzioni, la disciplina
autorizzatoria di cui all'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. come successivamente modificato
ed integrato;
VISTO l'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia
di "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e successive
modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
VISTA la legge 12 gennaio
1991, n. 13, ed in particolare l'articolo 1, comma J,
lettera ii);
VISTA la nota
del 15 settembre 2010, n. 8432, con la quale il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a
tempo indeterminato n. 60 unità di personale docente di prima e seconda fascia
per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica;
VISTA la nota
del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 22954 del 1°
dicembre 2010, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere n.
60 unità di personale docente di prima e seconda fascia, allegando il parere
espresso dal competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con
nota prot. n. 90083 del 12 novembre 2010;
RITENUTO di aderire
al parere espresso dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze e
di procedere ad autorizzare il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca all'assunzione di n. 60 unità di personale docente di prima e
seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei Conservatori
di Musica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio
2011;
SULLA PROPOSTA del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
DECRETA:
Art. 1
Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato
le seguenti unità di personale:
- n. 60 unità di personale docente
di prima e seconda fascia per incarichi di insegnamento nelle accademie e nei
Conservatori di Musica.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a ROMA Addì 21 G I U. 2011