Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Schema di regolamento recante
“Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei
Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988 n. 400;
VISTO il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ed in particolare l’articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da
parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un piano
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti
governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei
diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di
studio e dei relativi quadri orario, nonché, alla lettera f), la ridefinizione
dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti,
ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
VISTO il piano programmatico
predisposto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008;
VISTO il testo unico delle leggi
in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante “Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006,
n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, ed in particolare l’articolo 1, comma 632, come
modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del citato decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n.
1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra scuola e università;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l’articolo
13;
VISTO il decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il regolamento di attuazione
dell’articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente
aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, relativo al regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli
articoli 41 e 43;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante “Norme per
la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi l’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e
costituzione degli istituti tecnici superiori”;
VISTO il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la definizione dei criteri
generali per il conferimento ai centri provinciali per l’istruzione degli
adulti dell’autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 275 del 1999;
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;
VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche
dell’apprendimento permanente;
VISTA la deliberazione preliminare
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell’adunanza del
;
ACQUISITO il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta
del ;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dall’adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del ;
AQUISITI i pareri delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti
per materia;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del ;
SULLA proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze:
EMANA
il seguente
regolamento
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta
le norme generali per la ridefinizione, a partire dall’anno scolastico
2010-2011, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per
l’istruzione degli adulti ivi compresi
i corsi serali, di seguito denominati “Centri”, in attuazione del piano
programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2. La ridefinizione di cui al
comma 1, che si realizza nel quadro della
riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, riguarda i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
ivi previsti, nei quali sono ricondotti, a partire dall’anno scolastico
2010-2011 e comunque entro l’anno scolastico 2011-2012, nel rispetto della competenza esclusiva
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
programmazione dell’offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per
l’istruzione e la formazione in età adulta di cui all’ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il
conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola
dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione
e pena attivati ai sensi della normativa previgente.
Articolo 2
Identità
dei Centri
1. I Centri costituiscono una
tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto
didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti
territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e dimensionata secondo
i criteri e i parametri definiti ai sensi dell’art. 1 del regolamento emanato
con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante norme
per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l’articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. I Centri realizzano un’offerta
formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni
riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai
percorsi degli istituti tecnici, degli
istituti professionali e dei licei artistici.
3. I Centri hanno la medesima
autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio
organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con
gli adattamenti di cui all’articolo 7, comma 1, che tiene conto della
particolare natura dell’utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto
raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni;
realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.
4. I punti di erogazione del
servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati
sulla base dei criteri definiti con il regolamento ivi citato.
5. I Centri possono ampliare
l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle
risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi
con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare
riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.
Articolo 3
Utenza dei
Centri
1. Ai Centri possono iscriversi
gli adulti in età lavorativa, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo
di istruzione o che non sono in possesso di
titoli di studio di scuola secondaria superiore.
2. Ai Centri possono iscriversi
anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che
non hanno assolto l’obbligo di istruzione.
Articolo 4
Assetto
didattico
1. I Centri realizzano percorsi di
istruzione con riferimento ai seguenti livelli:
a) primo livello: percorsi di
istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardanti l’acquisizione dei
saperi e delle competenze relative all’obbligo di istruzione di cui agli
Allegati 1) e 2) al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In questo ambito sono ricondotti anche i corsi
di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri;
b) secondo livello: percorsi di
istruzione finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica,
professionale e artistica.
2. I percorsi di cui al comma 1,
lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:
a) primo periodo didattico,
finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
b) secondo periodo didattico,
finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10°
anno dell’obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio
dell’istruzione secondaria superiore, con
riferimento all’istruzione tecnica,
professionale e artistica.
3. I percorsi di istruzione
tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b) sono articolati in
tre periodi didattici, così
strutturati:
a) primo periodo didattico,
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione
al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze,
abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti
ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole
aree di indirizzo;
b) secondo periodo didattico,
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione
all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in
relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle
conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con
riferimento alle singole aree di indirizzo;
c) terzo periodo didattico,
finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale,
in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce
alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai
corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento
alle singole aree di indirizzo.
4. I percorsi, di cui al comma 2,
lettera a) hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di
attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze
attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da
sviluppare anche con riferimento alle competenze chiave in materia di
cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria di cui
all’allegato 2 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria,
l’orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori
200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente.
Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell’alfabetizzazione in lingua
italiana degli adulti stranieri.
5. I percorsi di cui al comma 2,
lettera b) e quelli di cui al comma 3, lettere a), b) e c) hanno un orario complessivo obbligatorio
pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli
istituti tecnici o professionali relativi alle singole aree di indirizzo.
6. I percorsi di istruzione
artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri con
riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti
ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3,
l’orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 7,
anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 275 del 1999, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le
quali funzionano i percorsi di liceo
artistico.
7. Ai fini di cui al presente
articolo, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, avente
natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per
rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5,
attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti
comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto;
b) la personalizzazione del
percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può
completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal
patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una
parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20 per cento
del corrispondente monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di
accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio
individualizzato, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore
complessivo del percorso.
Articolo 5
Assetto organizzativo
1. I percorsi di istruzione, di
cui all’articolo 4 sono così organizzati:
a) realizzano il profilo
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli
istituti professionali e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti
di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
b) si riferiscono alle indicazioni
nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo
le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a).
c) sono progettati per unità di
apprendimento (moduli), intese come insieme autonomamente significativo di
conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici
di cui all’articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità
stabilite nel decreto di cui all’articolo medesimo, comma 7, e che
rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti .
d) sono realizzati per gruppi di
livello relativi ai periodi didattici di cui all’articolo 4, che costituiscono
il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere
fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dal
decreto di cui all’articolo 4, comma 7, lettera b).
e) sono organizzati in modo da
consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del “Patto formativo
individuale” definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze
formali, informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri
generali e le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 4, comma 7.
2. Ai fini dell’ammissione al
gruppo di livello cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri
costituiscono commissioni per la definizione del “Patto formativo individuale”
di cui al comma 1 lettera e), composte dai docenti dei gruppi di livello di cui
alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti
e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.
La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per
il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve
comportare maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. L’ammissione al livello
successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello
precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l’adulto
interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, ad
eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze
possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia
individuale.
Articolo 6
Valutazione
e certificazione
1. La valutazione è definita a
partire dal patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati
di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l’obiettivo
di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti
formali, non formali ed informali.
2. Il primo periodo didattico dei
percorsi di primo livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo
livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio
rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo
grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3 e del titolo di studio
conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica previo
superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente
ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento
degli studi e a tutti gli altri effetti.
3. L’esame di Stato conclusivo dei
percorsi di cui all’articolo 4, comma
2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d’esame,
formate secondo i criteri definiti con il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di cui al comma 7:
a) tre prove scritte, di cui la
prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all’asse
dei linguaggi ovvero all’asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue
straniere indicate nel patto formativo individuale; la terza riguardante i
risultati di apprendimento relativi all’asse matematico;
b) la specifica prova scritta a
carattere nazionale, di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 25 ottobre
2007, n. 176;
c) un colloquio pluridisciplinare
teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi
in esito al percorso, tenuto conto del patto formativo individuale, in modo da
valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali
ed informali.
4. L’ammissione all’esame di Stato
di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui
all’articolo 7, comma 1 lettera a), previo accertamento dell’effettivo
svolgimento da parte dell’adulto del percorso personalizzato definito sulla
base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e),
fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non
hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso
ivi previsto.
5. L'esame di Stato di cui al
comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle
commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma
7.
6. Al termine di ciascun periodo
didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione redatta secondo le
linee guida di cui al comma 7, che è condizione di accesso al periodo didattico
successivo.
7. Con successivo decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non
regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5 nonché le linee
guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.
Articolo 7
Organi
Collegiali
1. I Centri costituiscono i loro
organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni,
di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:
a) il consiglio di classe è
composto dai docenti del gruppo di livello di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera d) e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;
b) il collegio dei docenti è
articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli di cui
all’articolo 4, comma 1;
c) la rappresentanza dei genitori
nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la
rappresentanza degli studenti;
d) il collegio dei docenti elegge
nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
di cui all’articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994,
assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli di
cui all’articolo 4, comma 1.
2. Fino alla costituzione del
consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte
dal commissario straordinario nominato dal competente direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale.
Articolo 8
Gestione
amministrativo-contabile
1. Per la gestione
amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute nel
regolamento adottato con decreto interministeriale del 1° febbraio 2001,
n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso i Centri è effettuato dai due revisori dei
conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato
dall’art. 1 comma 616 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, fermo restando il numero
complessivo di ambiti territoriali scolastici, che non può superare quello
dell’anno 2008.
Articolo 9
Dotazioni
organiche
1. A partire dall’anno scolastico
2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è
definita, in relazione all’assetto didattico ed organizzativo di cui agli
articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del
Centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie
storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di
quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui
all’articolo 4.
2. L'organico di cui al comma 1 è
determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione
vigente, mediante l’annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) per i percorsi di cui
all’articolo 4, comma1, lettera a), con riferimento al rapporto non superiore a
10 docenti ogni 120 allievi forniti di competenze per ciascuno degli assi
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione;
b) per i percorsi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), con riferimento al rapporto non superiore
a un docente ogni dodici studenti, in relazione ai carichi orario previsti al
comma 5 del medesimo articolo.
3. A partire dall’anno scolastico
2010-2011, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è
definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente,
determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 64, comma 4,
lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale
definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell’ufficio
scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo dei
assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra
le istituzioni scolastiche interessate per
collaborazioni plurime .
4. Il decreto di cui al comma 2
contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di
passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.
Articolo 10
Monitoraggio
e valutazione di sistema
1. I percorsi di istruzione dei
Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.
2. I risultati di apprendimento
dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di
istruzione.
3. Il Ministro presenta al
Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio
sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di
apprendimento.
Articolo 11
Disciplina
transitoria, abrogazioni e norme finali
1. Tutti i centri territoriali per l’educazione degli
adulti di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio
1997, n. 455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione
secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente cessano di funzionare il
31 agosto 2011.
2. Gli studenti già iscritti e
frequentanti i centri territoriali e i
corsi serali di cui al comma 1 proseguono il loro percorso di studio nei
Centri riorganizzati a norma del presente regolamento sulla base del patto
formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), con
riferimento all’assetto didattico e
organizzativo di cui agli articoli
4 e 5.
3. La composizione degli organi
collegiali di cui all’articolo 7 si applica
ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2010.
4. Sono abrogate le disposizioni
contenute all’articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E’, altresì, abrogata ogni altra disposizione non
legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
6. Dall’attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile di cui all’articolo 8, comma 2, è effettuato a
partire dall’anno scolastico in cui è riconosciuta l’autonomia a ciascun
Centro. A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente
provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo Centro ad assegnarlo ad
un pre-esistente ambito territoriale scolastico.
8. Ai Centri territoriali per
l’educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di
studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3
e 9.
9. L’istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di
una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto
all’obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano
programmatico predisposto ai sensi dell’art. 64, comma 3, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133”, fermo restando il conseguimento
dell’obiettivo finanziario di cui all’art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma,