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03-03-2010 n° 194 - Direttive - Regolamenti

Argomenti trattati: Direttive - Regolamenti,
ATTO 194
Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

 

Schema di regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali,  ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

VISTI  gli articoli 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’articolo 64 che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, nonché, alla lettera f), la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del  2008;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’articolo 1, comma 632, come modificato dall’articolo 64, comma 4 bis, lett. f) del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e università;

VISTO  il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ed in particolare l’articolo 13;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1998, n. 157, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, ed in particolare gli articoli 41 e 43;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009  relativo al regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 relativo al regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante la definizione dei criteri generali per il conferimento ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti dell’autonomia di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

VISTA  la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTA  la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

VISTO  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell’adunanza del               ;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del                     ;

UDITO   il parere del Consiglio di Stato espresso dall’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del                    ;

AQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del              ;

SULLA proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

 

 

EMANA

il seguente regolamento

 

 

Articolo 1

Oggetto

 

1. Il presente regolamento detta le norme generali per la ridefinizione, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri per l’istruzione  degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati “Centri”, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

2. La ridefinizione di cui al comma 1, che si realizza nel quadro della  riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti ivi previsti, nei quali sono ricondotti, a partire dall’anno scolastico 2010-2011 e comunque entro l’anno scolastico 2011-2012,  nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell’offerta formativa, i Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.

 

 

Articolo 2

Identità dei Centri

 

1. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi dell’art. 1 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi l’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I Centri realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo ciclo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti  tecnici, degli istituti professionali e dei licei artistici. 

3. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; sono dotati di un proprio organico; hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all’articolo 7, comma 1, che tiene conto della particolare natura dell’utenza; sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento.

4. I punti di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri definiti con il regolamento ivi citato.

5. I Centri possono ampliare l’offerta formativa, nell’ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, secondo quanto previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia e nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni.

 

 

Articolo 3

Utenza dei Centri

 

1. Ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso di  titoli di studio di scuola secondaria superiore.

2. Ai Centri possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l’obbligo di istruzione.

 

 

Articolo 4

Assetto didattico

 

1. I Centri realizzano percorsi di istruzione con riferimento ai seguenti livelli:

a) primo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardanti l’acquisizione dei saperi e delle competenze relative all’obbligo di istruzione di cui agli Allegati 1) e 2) al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In questo ambito sono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri;

b) secondo livello: percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

2. I percorsi di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

a) primo periodo didattico, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze relative al 9° e 10° anno dell’obbligo di istruzione che si assolve nel primo biennio dell’istruzione secondaria superiore, con  riferimento all’istruzione tecnica,  professionale e artistica.

3. I percorsi di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b) sono articolati in tre  periodi didattici, così strutturati:

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;

c) terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi, di cui al comma 2, lettera a) hanno un orario complessivo di 400 ore destinato allo svolgimento di attività ed insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado, da sviluppare anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria di cui all’allegato 2 al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l’orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini dell’alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri.

5. I percorsi di cui al comma 2, lettera b) e quelli di cui al comma 3, lettere a), b) e c)  hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali relativi alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dai Centri con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l’orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 7, anche attraverso gli accordi di rete di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, stipulati con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i  percorsi di liceo artistico.

7. Ai fini di cui al presente articolo, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e);

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del piano di studio individualizzato, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.

 

 

Articolo 5

Assetto organizzativo

 

1. I percorsi di istruzione, di cui all’articolo 4 sono così organizzati:

a) realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

b) si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera a).

c) sono progettati per unità di apprendimento (moduli), intese come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici di cui all’articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo medesimo, comma 7, e che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti .

d) sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all’articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 7, lettera b).

e) sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del “Patto formativo individuale” definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 4, comma 7.

2. Ai fini dell’ammissione al gruppo di livello cui l’adulto chiede di accedere avendone titolo, i Centri costituiscono commissioni per la definizione del “Patto formativo individuale” di cui al comma 1 lettera e), composte dai docenti dei gruppi di livello di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare maggiori oneri  a carico della finanza pubblica.

3. L’ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. Le commissioni di cui al comma 2 possono sottoporre l’adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotte, ad eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale.

 

 

Articolo 6

Valutazione e certificazione

 

1. La valutazione è definita a partire dal patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l’obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali ed informali.

2. Il primo periodo didattico dei percorsi di primo livello ed il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si concludono entrambi con un esame di Stato, per il rilascio rispettivamente del titolo di studio conclusivo della scuola secondaria di primo grado, previo superamento delle prove di cui al comma 3 e del titolo di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica previo superamento delle prove previste a conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti.

3. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di cui  all’articolo 4, comma 2, lettera a), consiste nelle seguenti prove deliberate dalle commissioni d’esame, formate secondo i criteri definiti con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 7:

a) tre prove scritte, di cui la prima in italiano riguardante i risultati di apprendimento relativi all’asse dei linguaggi ovvero all’asse storico-sociale; la seconda in una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale; la terza riguardante i risultati di apprendimento relativi all’asse matematico;

b) la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 25 ottobre 2007, n. 176;

c) un colloquio pluridisciplinare teso ad accertare le competenze relative ai risultati di apprendimento attesi in esito al percorso, tenuto conto del patto formativo individuale, in modo da valorizzare le competenze comunque acquisite nei contesti formali, non formali ed informali.

4. L’ammissione all’esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all’articolo 7, comma 1 lettera a), previo accertamento dell’effettivo svolgimento da parte dell’adulto del percorso personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, per documentati motivi, almeno il 70 per cento del percorso ivi previsto.

5. L'esame di Stato di cui al comma 3 si conclude con un motivato giudizio complessivo redatto dalle commissioni di esame ivi previste secondo i criteri determinati con il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al comma 7.

6. Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione redatta secondo le linee guida di cui al comma 7, che è condizione di accesso al periodo didattico successivo.

7. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono definiti i criteri di cui ai commi 3 e 5 nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, ivi compresi i relativi modelli.

 

 

Articolo 7

Organi Collegiali

 

1. I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni, di cui al titolo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con gli specifici adattamenti di seguito indicati:

a) il consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo;

b) il collegio dei docenti è articolato in sezioni, corrispondenti a ciascuno dei livelli di cui all’articolo 4, comma 1;

c) la rappresentanza dei genitori nel consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;

d) il collegio dei docenti elegge nel proprio ambito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all’articolo 11 del già citato decreto legislativo n. 297 del 1994, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai differenti livelli di cui all’articolo 4, comma 1.

2. Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal competente direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.

 

 

Articolo 8

Gestione amministrativo-contabile

 

1. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri si applicano le norme contenute  nel  regolamento adottato con decreto interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso i Centri è effettuato dai due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall’art. 1 comma 616 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, fermo restando il numero complessivo di ambiti territoriali scolastici, che non può superare quello dell’anno 2008.

 

 

Articolo  9

Dotazioni organiche

 

1. A partire dall’anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all’assetto didattico ed organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del Centro al competente ufficio scolastico regionale con riferimento alla serie storica degli alunni scrutinati, di quelli ammessi agli esami finali, nonché di quelli che hanno conseguito una certificazione relativa ai livelli di cui all’articolo 4.

2. L'organico di cui al comma 1 è determinato, nell’ambito e nei limiti degli organici definiti a legislazione vigente, mediante l’annuale decreto interministeriale emanato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per i percorsi di cui all’articolo 4, comma1, lettera a), con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 120 allievi forniti di competenze per ciascuno degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione;

b) per i percorsi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), con riferimento al rapporto non superiore a un docente ogni dodici studenti, in relazione ai carichi orario previsti al comma 5 del medesimo articolo.

3. A partire dall’anno scolastico 2010-2011, la dotazione organica del personale amministrativo e ausiliario è definita, nei limiti di organico disponibile a legislazione vigente, determinato in relazione agli indici previsti dal regolamento  emanato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera e), del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; ferma restando la dotazione organica del personale ATA a livello regionale definita ai sensi del suddetto regolamento, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri unità di personale del profilo dei assistente tecnico ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per  collaborazioni plurime .

4. Il decreto di cui al comma 2 contiene anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase di passaggio al nuovo ordinamento di cui al presente regolamento.

 

 

Articolo 10

Monitoraggio e valutazione di sistema

 

1. I percorsi di istruzione dei Centri sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.

2. I risultati di apprendimento dei percorsi dei Centri sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.

3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione dei Centri e della valutazione dei risultati di apprendimento.

 

 

Articolo 11

Disciplina transitoria, abrogazioni e norme finali

 

1. Tutti i  centri territoriali per l’educazione degli adulti  di cui  all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455 e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui all’ordinamento previgente cessano di funzionare il 31 agosto 2011.

2. Gli studenti già iscritti e frequentanti i  centri territoriali e i corsi  serali di cui al comma 1  proseguono il loro percorso di studio nei Centri riorganizzati a norma del presente regolamento sulla base del patto formativo individuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), con riferimento all’assetto didattico e  organizzativo di cui  agli articoli 4 e 5.

3. La composizione degli organi collegiali di cui all’articolo 7 si applica  ai Centri istituiti e funzionanti a partire dal 1° settembre 2010.

4. Sono abrogate le disposizioni contenute all’articolo 5, comma 1, lettera d), e agli articoli 137 e 169 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E’, altresì,  abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

6. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 8, comma 2, è effettuato a partire dall’anno scolastico in cui è riconosciuta l’autonomia a ciascun Centro. A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente provvede entro 30 giorni dalla costituzione di un nuovo Centro ad assegnarlo ad un pre-esistente ambito territoriale scolastico.

8. Ai Centri territoriali per l’educazione degli adulti e ai corsi serali per il conseguimento di titoli di studio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e  9.

9.  L’istituzione dei Centri avviene esclusivamente in presenza di una corrispondente riduzione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto all’obiettivo complessivo di riduzione delle autonomie previsto dal Piano programmatico predisposto ai sensi dell’art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”,  fermo restando il conseguimento dell’obiettivo finanziario di cui all’art. 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 81.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

Roma,

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