DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009
Riduzioni
d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
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(GU n. 87 del 15-4-2009)
IL
PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite
complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento
economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;
Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che
demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle
persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e
dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
Visto il
numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla
certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta,
risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008
non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;
Considerata
la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun
soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare
il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;
Considerata
la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del
menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio
permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli
allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli
istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli
ordinamenti;
Ravvisata
la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma
3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una
detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i
sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;
Sulla
proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle
politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari
della riduzione d'imposta
1. I
soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il
personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di
porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito
nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.
Art. 2.
Misura
della riduzione di imposta
1. Nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta
lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al
personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e' ridotta
per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134,00 euro.
2. Il
sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in
un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul
trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo,
in occasione delle successive erogazioni
effettuate
nell'anno al medesimo titolo.
3. Ai
fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le
voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del
Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai
provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.
4. Per il
personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie,
delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi
ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione
di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla
metà del trattamento economico complessivamente percepito.
Roma, 27
febbraio 2009
Il
Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Berlusconi
Il
Ministro della difesa
La Russa
Il
Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro
della giustizia
Alfano
Il
Ministro delle politiche agricole
alimentari
e forestali
Zaia
Il
Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il
Ministro dell'economia
e delle
finanze
Tremonti
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