DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 Luglio
2007
Disposizioni
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3
agosto 2004, n. 206.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;
Vista la legge 3 agosto
2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Vista la legge 20 febbraio 2006,
n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani
vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore
è stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione della legge 3 agosto
2004, n. 206;
Ritenuto di dover emanare una
direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata
attuazione della medesima legge n. 206 del
2004;
Sentito il Consiglio dei Ministri
nella riunione del 27 luglio 2007;
E m a n a
la seguente
direttiva:
Premessa.
Il Parlamento, rendendosi
interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e
familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e
morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha
visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni,
soggetti aventi ruoli di responsabilità nell'ambito del sistema produttivo,
sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, è intervenuto, da ultimo, con
la legge 3 agosto
2004, n. 206, di seguito denominata: "legge n. 206 del
2004" nell'intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche
superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno.
È in forza del legame di
appartenenza alla comunità democraticamente fondata, contro cui è stata portata
una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i
loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del
2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da
istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli
appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali,
assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme
previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune già note alla
precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad
apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle
vittime del terrorismo e dei loro familiari.
1. Come è noto, la legge n. 206 del
2004, all'interno di un complesso quadro normativo tuttora
vigente (per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2),
a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, già previsti
dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei
cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori
autonomi o liberi professionisti, nonchè dei cittadini stranieri per eventi
accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di
terrorismo e di strage di tale matrice.
Tali misure, che ampliano la platea
dei destinatari, incidono in maniera particolare sui trattamenti pensionistici
e sul relativo trattamento fiscale; rideterminano l'entità delle speciali
elargizioni; dispongono l'erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio;
rimodulano in senso più ampio le disposizioni che attribuiscono ai superstiti
delle vittime, con un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa, la concessione di due annualità di pensione; pongono a
carico dello Stato la spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio
legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di
partecipazione alla spesa sanitaria.
A fronte del cennato contesto
normativo, appaiono opportune - anche alla luce dell'opera svolta dal
Commissario straordinario nominato dal Governo nel settembre del 2006 - alcune
indicazioni che agevolino le singole amministrazioni competenti ad una
attuazione omogenea delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono
prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare
problematicità.
2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari
delle disposizioni in parola sono le vittime, cioè coloro che sono deceduti
ovvero che hanno riportato un'invalidità permanente in conseguenza di episodi
di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed i familiari anche superstiti.
Secondo quanto stabilito dall'art.
1, comma 1-bis, introdotto dalla legge finanziaria per
il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresì destinatari della legge n. 206 del
2004 i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del
1980, nonchè le vittime e loro familiari della cosiddetta "banda della Uno
bianca".
Per l'individuazione dei familiari
superstiti, soccorre il rinvio operato dalla legge n. 206 del
2004 (art. 1, comma 2) alla precedente e tuttora vigente
legislazione in materia. In forza di tali rinvii, sono destinatari dei benefici
i soggetti indicati dall'art. 6 della
legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art. 4, comma 2,
della legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall'art. 82, comma
4, della legge n. 388 del 2000. Ancorchè tale norma abbia ad
oggetto l'ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale
elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del
1980, la stessa appare idonea ad identificare i soggetti
ritenuti meritevoli dell'intervento di sostegno e di assistenza da parte dello
Stato.
Ciò, peraltro, solo laddove le
norme della legge n. 206 del
2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli
aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualità di superstiti.
Sempre con riferimento ai soggetti
destinatari delle norme in parola, un aspetto particolare merita di essere
approfondito. Si tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi
appartenenti all'Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il
complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del
2004, per eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.
Se, da un lato, va riaffermato il
diritto dei medesimi e dei loro familiari (nei termini e con le modalità
attribuite ai cittadini italiani) a percepire la speciale elargizione e le
altre indennità, non può essere revocato in dubbio il diritto degli stessi agli
analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti, a parità
di evento lesivo, ai cittadini italiani.
È del tutto ovvio come il nascere
di un tale diritto è subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno
oggettivo, l'altro soggettivo.
Il primo, come già detto, è dato
dalla circostanza che l'evento lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il
secondo fattore è costituito dalla necessità che il soggetto straniero ed i
suoi familiari siano titolari, al momento dell'evento, o anche successivamente,
di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.
È quest'ultimo, del resto, un
requisito non diverso da quello che deve sussistere per i cittadini italiani e
che è condizione per l'applicazione dei benefici di cui trattasi.
All'accertamento delle invalidità
permanenti riportate dagli stranieri e dai cittadini italiani residenti
all'estero provvedono le apposite commissioni mediche nominate dall'autorità
consolare del luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7,
e art. 3, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999).
I relativi oneri di funzionamento
sono anticipati dal Ministero dell'economia e delle finanze e rimborsati dalle
amministrazioni competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti
sanitari.
Sul punto si ricorda che al
Ministero dell'interno la disciplina di settore (art. 2, comma 3
del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999)
attribuisce una competenza di carattere generale nei confronti, non solo dei
propri dipendenti, bensì anche a favore dei cittadini italiani che non
rientrino in alcuna delle categorie per le quali è determinata
l'amministrazione competente, nonchè degli stranieri, degli apolidi e dei loro
superstiti.
3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in
particolare di quelli pensionistici e previdenziali, è necessario fare
chiarezza sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.
A tale riguardo occorre
considerare come il trattamento di favore disposto dalla legge n. 206 del 2004
in forme e modalità diverse (attribuzione dei benefici combattentistici, con l'art. 2; aumento
figurativo dei versamenti contributivi, con l'art. 3;
equiparazione ai grandi invalidi di guerra e modalità di determinazione del
trattamento di quiescenza, con l'art. 4) si
riferisce, come già sottolineato con riferimento ai cittadini stranieri, a
tutti i soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria - ovvero
già in quiescenza, là dove i benefici medesimi siano utili a rideterminare la
misura della pensione - e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o liberi
professionisti ed ai loro familiari.
Depone in tale senso la lettera
della legge n. 206 del 2004, sia là dove individua i destinatari "in chiunque
subisca o abbia subito un'invalidità permanente" o con il ricorso ad
espressioni analoghe (cfr. art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4) e sia là
dove prevede espressamente tale categoria di soggetti (cfr. art. 2, comma 3;
art. 3, comma 1).
Se, da una parte, quindi occorre
affermare il diritto dei lavoratori autonomi o liberi professionisti ai
benefici in questione, è indubitabile che l'attuazione delle medesime
disposizioni - anche in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del
legislatore - pone una serie di delicati problemi che afferiscono, sia alla
individuazione dei criteri per applicare a tale categoria di lavoratori
benefici "disegnati" essenzialmente per i pubblici dipendenti (si
pensi, in riferimento all'art. 2, comma 1, ai "tre aumenti periodici di
stipendio, paga o retribuzione" di cui all'art. 2, comma 1
della legge n. 336 del 1970; alle "ricadute" sul
TFR del beneficio medesimo e di quello ex art. 3, comma 1; ovvero, con riguardo
all'art. 7, ai criteri di adeguamento costante delle pensioni), sia agli enti
competenti a determinare ed erogare i relativi benefici. Aspetti problematici,
peraltro, riscontrati in sede applicativa anche nei riguardi dei lavoratori
dipendenti privati.
Nonostante ciò, le pur oggettive
difficoltà attuative non possono e non debbono inficiare o addirittura porre
nel nulla le finalità di ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.
Sarà, pertanto, compito del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale porre, quanto prima, allo
studio, sentiti ove necessario i competenti enti previdenziali, uno o più
interventi normativi volti ad individuare, se del caso anche con il ricorso a
modalità perequative, i criteri di applicazione delle norme in parola ai
lavoratori privati, autonomi o liberi professionisti ed ai loro superstiti.
4. Per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1,
della legge n. 206 del 2004, in sede di liquidazione della
pensione e dell'indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente,
a favore di chi abbia subito un'invalidità a seguito di fatto terroristico,
indipendentemente dall'entità e dal grado dell'invalidità medesima, devono essere
attribuiti tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale
beneficio compete al coniuge superstite e agli orfani sulle rispettive pensioni
dirette.
Occorre considerare come, ai fini
dell'attribuzione di tale beneficio, non possono essere operate distinzioni tra
i familiari delle vittime decedute in costanza di attività lavorativa (che
hanno titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di deceduti già in
godimento del trattamento di quiescenza (che hanno diritto alla pensione di
reversibilità), ciò in quanto il rinvio all'art. 2 della
legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a tutte
le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti
pensionistici acquisiti dai propri dante causa.
5. La legge
finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha,
inoltre, ampliato la platea dei destinatari dell'aumento figurativo di dieci
anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il
trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (art. 3, comma 1,
del testo novellato della legge n. 206 del 2004).
Tale beneficio, infatti, prima limitato alle sole vittime
che avevano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della
capacità lavorativa, è stato ora esteso a tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente ed ai loro familiari (ivi compresi i superstiti),
anche sui loro trattamenti diretti, prescindendo dall'entità e dal grado
dell'invalidità medesima.
La chiara dizione della legge n.
206 del 2004, che esplicitamente indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici
o privati o autonomi, conferma quanto già detto con riguardo al diritto dei
lavoratori autonomi o dei liberi professionisti ad essere destinatari dei
benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.
È da aggiungere che non assume
alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime ovvero
i familiari, svolgano al momento dell'evento un'attività lavorativa. Peraltro,
la norma in parola sarà operativa, ed il beneficio potrà essere applicato, se e
nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva
obbligatoria.
È inoltre da dire che nell'ipotesi
in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento
dell'evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del
trattamento di quiescenza in godimento.
Quanto, poi, al regime fiscale da
riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, è
da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la
previsione agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF si applichi sull'intera pensione
e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti
contributivi.
Ciò in quanto la legge n. 206 del
2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o
alla maggiorazione di essa.
In tale senso non può non essere
considerato come il comma 794 della
legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l'art. 3, comma 1,
della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con
riguardo al grado di invalidità, le parole "inferiori all'80 per
cento" con quelle di "qualsiasi entità". Ne consegue il venir
meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni
corrisposte a fronte di una invalidità inferiore all'80 per cento, che sono,
così, equiparate alle pensioni cui hanno diritto i soggetti invalidi in misura
pari o superiore all'80 per cento e, al pari di queste, possono, pertanto,
fruire dell'esenzione totale dall'IRPEF. Nei suesposti termini è, anche, il
parere dell'Agenzia delle entrate.
6. Particolarmente significativi
sono i benefici riservati alle vittime che abbiano riportato un'invalidità
permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, cui
sono riconosciuti, oltre all'equiparazione per ogni effetto di legge ai grandi
invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata e
rideterminata secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
della legge n. 206 del 2004, con criteri applicabili anche ai
superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (comma 3).
Le amministrazioni e gli enti
competenti sono chiamati, pertanto, a dare sollecita attuazione alle
disposizioni testè ricordate, in particolare per quanto attiene all'erogazione
agli aventi diritto dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo
quanto previsto dall'art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Da ultimo (art. 4, comma 2-bis,
introdotto dall'art. 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge
finanziaria 2007), è stata prevista un'ulteriore misura di sostegno a favore di
coloro che, in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa, abbiano proseguito l'attività lavorativa. La misura
del trattamento di pensione loro spettante, al raggiungimento del periodo
massimo pensionabile, anche con il concorso dell'aumento figurativo dei dieci
anni di versamenti contributivi (di cui si è detto al precedente punto 5), è,
in questo caso, pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita,
rideterminata con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1 (c.d.
"benefici combattentistici"). Anche il trattamento pensionistico così
determinato è esente dall'IRPEF, al pari di quanto previsto per le pensioni di
cui ai commi 2 e 3 (art. 4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il
trattamento di cui al comma 2-bis è espressamente determinato anche secondo le
modalità stabilite al precedente art. 3, cosicchè sembra corretto applicare la
norma di esenzione totale dall'IRPEF (comma 4) al trattamento pensionistico in
esame. In tale senso è, anche, il parere espresso dall'Agenzia delle entrate.
7. L'art. 8, comma 2,
della legge n. 206 del 2004, dispone l'esenzione di ogni
imposta diretta o indiretta per l'erogazione delle indennità.
Si ritiene, in proposito
(conformemente, del resto, all'avviso espresso dall'Agenzia delle entrate) che
ai trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti non possa estendersi
il regime di totale esenzione, essendo questo espressamente previsto solo per i
trattamenti pensionistici.
Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara
esenti da qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le "indennità"
erogate ai sensi della legge n. 206 del 2004, deve ritenersi che l'esenzione
IRPEF si applichi, comunque, alla quota del TFR o trattamento equipollente
erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla legge in esame.
8. Il legislatore della legge n.
206 del 2004 ha introdotto, altresì, alcuni benefici di natura indennitaria,
provvedendo a rimodulare la misura massima della elargizione, già individuata
dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1,
della legge n. 302 del 1990), elevandola a 200.000 euro in
proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro
per ogni punto percentuale; beneficio esteso anche alle elargizioni già erogate
alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del
2004 (commi 1 e 2 dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili
applicativi, non può, qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in
sede consultiva dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.
Inoltre, la legge n. 206 del 2004
ha previsto la corresponsione, ex nunc, agli invalidi permanenti con inabilità
non inferiore al 25 per cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni,
di uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro che, solo
limitatamente a coloro che già beneficiano dell'analoga provvidenza di cui all'art. 2 della
legge n. 407 del 1998, si aggiunge all'assegno vitalizio
di 500 euro.
In caso di decesso della vittima
che ha riportato un'invalidità permanente di grado non inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa
ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e
sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualità, comprensive
della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico loro spettante (art.
5, comma 4).
Anche in questo caso, peraltro,
non rileva, ai fini della individuazione dei beneficiari della norma, la
circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in
posizione di quiescenza. È, dunque, ininfluente ai fini dell'applicazione della
norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto
alla pensione di reversibilità o di pensione indiretta.
9. Di particolare rilievo la
disposizione della legge n. 206 del 2004 che dispone la rivalutazione delle
percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, in conseguenza
dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno
biologico e morale (art. 6, comma 1).
Sulle modalità di attuazione di questa disposizione da
parte dei competenti organi sanitari, si è espresso il Consiglio di Stato con
il richiamato parere del 2006, nel senso che la condizione globale della salute
della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che
abbiano riflesso permanente sulla capacità lavorativa, va valutata - caso per
caso - sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con
l'espressione di un unico valore percentuale di invalidità permanente.
In proposito, è opportuno
rivolgere un invito alle competenti Direzioni generali dei Ministeri della
difesa e dell'interno perchè le commissioni ospedaliere competenti ai sensi
dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, tengano
sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
della legge n. 206 del 2004.
10. Il legislatore con la legge n.
206 del 2004 ha inteso, altresì, ampliare il livello di tutela sanitaria per le
vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la
spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2)
e riconoscendo loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
Per quanto attiene al diritto
all'assistenza psicologica è indubbio che trovino applicazione le disposizioni
generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 della
legge n. 595 del 1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private
accreditate non siano in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni
richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestività)
la vittima dell'evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione
dell'azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato
ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità
fissate dalla regione.
Tali indicazioni, però, non
appaiono sufficienti ad esaurire l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6,
comma 2, alle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Questa
disposizione, infatti, come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico
stanziamento di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto carico
dello Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206 del
2004 non precisa le modalità attraverso le quali lo Stato deve garantire questo
diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri provvedimenti, da adottare
con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del
terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute,
il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.
L'art. 9 prevede che le vittime ed
i loro familiari siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in combinato disposto
con l'art. 4 - che estende alle vittime del terrorismo con invalidità superiore
all'80 per cento benefici già previsti per gli invalidi di guerra - impone che
ai soggetti destinatari della legge n. 206 del 2004, con la percentuale di
invalidità sopra indicata, spetti il diritto ad usufruire gratuitamente anche
dei farmaci inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la differenza
di prezzo tra farmaci generici e le corrispondenti specialità medicinali
coperte da brevetto.
Per quanto, invece, attiene alle
vittime del terrorismo e loro familiari cui sia riconosciuto un grado di invalidità
inferiore all'80 per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non può che
riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale alla
generalità degli assistiti, con ciò intendendo le prestazioni che per la loro
natura e per le loro caratteristiche di rilevanza, efficacia ed appropriatezza
sono state incluse nei "livelli essenziali di assistenza" (ai sensi
dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione). Depone
in tal senso la circostanza che, l'espressione "partecipazione alla
spesa" (ovvero "compartecipazione alla spesa") è costantemente
utilizzata nei testi normativi per indicare la quota del costo di tali
prestazioni che, in base a norme statali o regionali, è posta a carico
dell'assistito (c.d. "ticket").
La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da
qualunque forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da
norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate, nonchè
dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali
generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.
11. Nello stesso spirito di
assistenza e di sostegno a favore di coloro che sono rimaste vittime del
terrorismo e dei loro familiari, è stato riconosciuto il diritto all'assistenza
processuale ed è stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle
vittime in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto,
debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia
di spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello Stato,
prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n. 206 del 2004, dai
limiti di reddito ivi previsti.
12. È da dire, infine, che le
indicazioni attuative contenute in questa direttiva, lungi dall'esaurire
l'attenzione del Governo nei confronti di tutte le vittime delle azioni
criminali con finalità di terrorismo, potranno coniugarsi con nuove iniziative
legislative, anche di natura interpretativa, intese in questa ultima ipotesi a
recepire i più favorevoli orientamenti che nella giurisprudenza dovessero
venire a consolidarsi.
Inoltre, è condizione
indispensabile che i Ministri più direttamente coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del
2004 - il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute -
impartiscano tutte quelle disposizioni, anche di carattere organizzativo, per
la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto,
semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici e monitorando
costantemente l'attività dei dipendenti uffici.
Le eventuali difficoltà
applicative dovranno essere rappresentate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che porrà in atto le iniziative di coordinamento legislativo o
amministrativo, di volta in volta necessarie.
Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale vorrà, in particolare, rendersi interprete del contenuto della
direttiva presso i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.
La presente direttiva, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2007
Il Presidente: Prodi