Direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996
concernente l'accordo quadro sul congedo parentale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
G.U . L 145 DEL 19/06/1996
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Visto l'accordo
sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale (n. 14) del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
Vista la proposta
della Commissione,
1. considerando che,
sulla base del protocollo sulla politica sociale gli Stati membri, ad
eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in prosieguo
denominati "Stati membri", desiderosi di attuare la Carta sociale
del 1989, hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;
2. considerando che
le parti sociali, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla
politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello
comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta
della Commissione;
3. considerando che
il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne,
stabilisce tra l'altro che "è altresì opportuno sviluppare misure che
consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi
professionali e familiari";
4. considerando che
il Consiglio, nonostante l'esistenza di un ampio consenso, non è stato in
grado di elaborare sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai
congedi parentali e ai congedi per motivi familiari (1), quale modificata (2)
il 15 novembre 1984;
5. considerando che
la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato
le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa
alla conciliazione della vita professionale con la vita familiare;
6. considerando che
la Commissione, ritenendo opportuna a seguito di tale consultazione un'azione
comunitaria opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul
contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3
di detto accordo;
7. considerando che
le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES)
hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 5 luglio 1995, che
intendevano avviare il procedimento di cui all'articolo 4 di detto accordo;
8. considerando che
dette organizzazioni interprofessionali hanno concluso, il 14 dicembre 1995,
un accordo quadro sul congedo parentale e che hanno trasmesso alla
Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale
accordo quadro mediante decisione del Consiglio su proposta della
Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detto accordo;
9. considerando che
il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune
prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla
convergenza economica e sociale dell'Unione (3), ha invitato le parti sociali
a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma
più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali, e che a Madrid i membri
del Consiglio europeo il cui Stato aderisce all'accordo sulla politica
sociale hanno espresso il loro plauso per la conclusione di questo accordo
quadro;
10. considerando che
le parti firmatarie hanno voluto concludere un accordo quadro che prevede
prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause
di forza maggiore e lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali il
compito di definire le condizioni di applicazione al congedo parentale per
tener conto della situazione compresa quella della politica familiare,
esistente in ogni Stato membro, in particolare riguardo alle condizioni di
concessione del congedo parentale e di esercizio del diritto di congedo parentale;
11. considerando che
l'atto appropriato per l'attuazione del suddetto accordo quadro è costituito
da una direttiva a norma dell'articolo 189 del trattato; che tale atto quindi
vincola gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere, pur lasciando
loro la competenza per la forma e i mezzi;
12. considerando
che, in base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità
sanciti all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono
quindi essere meglio realizzati a livello comunitario; che la presente
direttiva si limita a prevedere requisiti minimi per conseguire detti
obiettivi e non supera quanto è necessario a tal fine;
13. considerando che
la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva tenendo conto del
carattere rappresentativo delle parti firmatarie, del loro mandato, della
legalità delle clausole dell'accordo quadro e del rispetto delle disposizioni
pertinenti concernenti le piccole e medie imprese;
14. considerando che
la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14 dicembre 1993
riguardante l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, ha informato
il Parlamento europeo sottoponendogli il testo dell'accordo quadro corredato
della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione;
15. considerando che
la Commissione ha altresì informato il Comitato economico e sociale
trasmettendogli il testo dell'accordo quadro corredato della sua proposta di
direttiva e della relazione;
16. considerando che
la clausola 4, punto 2 dell'accordo quadro sottolinea che l'attuazione delle
disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida
per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore
disciplinato dalla presente direttiva; che resta impregiudicato il diritto
degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, con l'evolversi
della situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità),
disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché siano
rispettate le prescrizioni minime previste nel presente accordo;
17. considerando che
la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
riconosce l'importanza della lotta contro le discriminazioni basate sul
sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
18. considerando che
l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea stabilisce che
"l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario";
19. considerando che
gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta
congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione che essi
prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di
garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva;
20. considerando che
l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi
di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica sociale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Attuazione dell'accordo quadro
La presente
direttiva mira ad attuare l'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14
dicembre 1995 tra le organizzazioni
interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), e che figura nell'allegato.
Articolo 2
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 3 giugno 1998
o si accertano che entro tale data le parti sociali pongano in atto le
disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere
tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i
risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri
possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia
necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione
tramite contratto collettivo.
Essi devono
informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.
3. Quando gli Stati
membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento
all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento
sono fissate dagli Stati membri.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo,
addì 3 giugno 1996.
Per il Consiglio Il
Presidente T. TREU
Allegato alla Direttiva 96/34/CE: ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE
|