Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15
dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul LAVORO A TEMPO PARZIALE concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
(Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo sulla
politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, sulla base del protocollo (n.
14) sulla politica sociale, gli Stati membri, ad
eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito
denominati "Stati membri"), desiderosi di attuare la Carta sociale
del 1989 hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;
considerando che le parti sociali, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono
richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati
in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;
considerando che il punto 7 della Carta comunitaria dei
diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che
"la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea.
Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni,
soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo
indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo
parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale";
considerando che il Consiglio non ha deliberato sulla
proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto
riguarda le distorsioni di concorrenza (1), né sulla modifica a tale proposta
(2), né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro
per quanto riguarda le condizioni di lavoro (3);
considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di
Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per promuovere
l'occupazione e la parità di opportunità tra donne e uomini e hanno
richiamato l'esigenza di adottare misure volte ad incrementare l'intensità
occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più
flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle
esigenze della competitività;
considerando che la Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato
le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa
alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
considerando che la Commissione, convinta a seguito di
tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente
consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, ai
sensi dell'articolo
3, paragrafo 3 di detto accordo;
considerando che le organizzazioni intercategoriali a
carattere generale [Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei
datori di lavoro (UNICE), Centro europeo dell'impresa pubblica (CCEP),
Confederazione europea dei sindacati (CES)] hanno informato la Commissione,
con lettera congiunta del 19 giugno 1996, che intendevano avviare il
procedimento previsto all'articolo 4 dell'accordo sulla politica sociale; che
esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta del 12 marzo 1997,
un periodo supplementare di tre mesi; che la Commissione ha concesso tale
periodo;
considerando che il 6 giugno 1997
dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale e che esse hanno
trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data
attuazione a tale accordo quadro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;
considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6
dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale
dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale
dell'Unione (4), ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di
concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine alla realtà
sociale e ai problemi sociali;
considerando che le parti firmatarie hanno inteso
concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale enunciante i principi
generali e le prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale; che
esse hanno espresso la volontà di stabilire un quadro generale per
l'eliminazione delle discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di
contribuire allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su
basi accettabili sia ai datori di lavoro che ai lavoratori;
considerando che le parti sociali hanno voluto attribuire
particolare attenzione al lavoro a tempo parziale, pur dichiarando di voler
di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per altre forme di lavoro;
considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo
di Amsterdam i Capi di Stato e di governo dell'Unione europea si sono
vivamente rallegrati dell'accordo concluso dalle parti sociali in materia di
lavoro a tempo parziale;
considerando che l'atto appropriato per l'attuazione
dell'accordo quadro è costituito dalla direttiva del Consiglio ai sensi
dell'articolo 189 del trattato; che tale atto vincola gli Stati membri per
quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità
nazionali la scelta della forma e dei mezzi;
considerando che gli obiettivi della presente direttiva
non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, ai sensi dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B
del trattato; che la presente direttiva non eccede quanto è necessario per
raggiungere tali obiettivi;
considerando che, per quanto riguarda i termini impiegati
nell'accordo quadro e non precisamente definiti in materia specifica, la
presente direttiva lascia agli Stati membri il compito di definirli in
conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, come nel caso di altre
direttive adottate in materia sociale che adoperano termini simili, a
condizione che le definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;
considerando che la Commissione ha elaborato la sua
proposta di direttiva del Consiglio, conformemente alle proprie comunicazioni
del 14 dicembre 1993 sull'attuazione del protocollo sulla politica sociale e
del 18 settembre 1996 sull'andamento e sul futuro del dialogo sociale a
livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti
contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo quadro;
considerando che la Commissione ha elaborato la propria
proposta di direttiva in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, il quale
prevede che la legislazione in campo sociale "evita d'imporre obblighi
amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese";
considerando che la Commissione, in linea con la sua
comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo (n.
14) sulla politica sociale, ha informato il
Parlamento europeo sottoponendogli il testo della sua proposta di direttiva
contenente l'accordo quadro;
considerando che la Commissione ha inoltre informato il
Comitato economico e sociale;
considerando che la clausola 6, paragrafo 1 dell'accordo
quadro dispone che gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o
introdurre disposizioni più favorevoli;
considerando che la clausola 6, paragrafo 2 dell'accordo
quadro dispone che l'attuazione della presente direttiva non può giustificare
alcun regresso rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro;
considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro tutte
le forme di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul
colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
considerando che l'articolo F,
paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea afferma che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario;
considerando che gli Stati membri possono affidare alle
parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente
direttiva a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per
essere sempre in grado di garantire i risultati prestabiliti dalla stessa;
considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre
alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla
politica sociale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente
direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro
sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato nell'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 20 gennaio
2000 o procurano che entro tale data le parti sociali mettano in atto le
disposizioni necessarie mediante accordi; gli Stati membri devono prendere
tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i
risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri
possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia
necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione
mediante contratto collettivo.
Essi devono
informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.
Quando gli Stati
membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno che essi hanno adottato o adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 3
La presente
direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Bruxelles, 15
dicembre 1997.
Per il Consiglio, il
Presidente J. C. Juncker
(1) GU C 224 dell'8.
9. 1990, pag. 6.
(2) GU C 305 del 5.
12. 1990, pag. 8.
(3) GU C 224 dell'8.
9. 1990, pag. 4.
(4) GU C 368 del 23.
12. 1994, pag. 6.
Allegato: ACCORDO QUADRO
SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE
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