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07-07-2008 n° - Regionali - Provinciali

Argomenti trattati: Regionali - Provinciali,
Contratto Collettivo Integrativo Regionale 7 luglio 2008
concernente i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e per l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III - Politiche del personale della scuola

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI  E LE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI E PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI PERMESSI SINDACALI

 

 

 

Il giorno 7 luglio 2008 in Venezia presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

 

TRA

 

la delegazione di parte pubblica

 

E

 

la delegazione di parte sindacale

 

VISTO

 

Ø       L’art. 4, comma 4°, lettera b) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato C.C.N.L., il quale prevede che in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale siano fissati, con validità quadriennale, criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;

 

VISTO

 

Ø       il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998, come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 09.08.2000, di seguito denominato C.C.N.Q.;

 

VISTA

 

Ø       la legge 20.05.1970 n. 300, in particolare gli artt. 20 e 23;

 

VIENE STIPULATO

 

il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente  i  criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei permessi sindacali.

 

 

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

 

1.            Il presente Contratto è sottoscritto fra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L.-comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2.            Il Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.

3.            Il Contratto si applica a tutto il personale del comparto scuola assunto con contratto sia a tempo indeterminato che determinato in servizio nella regione.

4.            Ai fini del presente contratto per “assemblee territoriali” devono intendersi le assemblee che riguardano due o piu’ istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di una o piu’ province, tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

5.            Per quanto  non  espressamente  previsto  si  fa  riferimento  alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

6.            L’Ufficio Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dal ricevimento lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante affissione all’albo dell’istituto nonché  di tutte le sedi e plessi in cui si articola l’istituto stesso e contestuale consegna di una copia alle R.S.U. Dell’avvenuta affissione all’albo i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

 

 

Art. 2 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

 

1.            Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria collocazione temporale all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale docente e coincidenti con l’orario delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi sono computati nel monte ore annuo individuale di cui all’art. 8, comma 1°, dello stesso C.C.N.L.

2. Ai fini del comma 1°, convenzionalmente l’inizio e il termine delle attività didattiche sono fissati, rispettivamente, alle ore 8.00 e alle ore 13.00 ( o alle 16.00 in caso di attività pomeridiane).

3. Pertanto le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee sono le seguenti:

- dalle ore 8 alle ore 10;

- dalle ore 11 alle ore 13

ovvero

- dalle ore 14 alle ore 16 in caso di attività pomeridiane.

4.            Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Il contratto di istituto determinerà le modalità di partecipazione di tale personale volte a garantire, anche durante le assemblee, i servizi essenziali.

5.            Le assemblee territoriali possono essere indette:

- singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel  comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;

- dalla RSU nel suo complesso e non da singoli componenti, con le modalità di cui all’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

- dalle RSU congiuntamente ad una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;

L’indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione reca anche l’indicazione della durata e della sede di svolgimento dell’assemblea, nonché dell’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

6.            L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare comunicazione alle scuole, entro i 6 (sei) giorni successivi al ricevimento del relativo avviso, dell’indizione delle assemblee territoriali, diffondendo il testo delle convocazioni attraverso il servizio di posta elettronica della rete Intranet. Tale comunicazione è curata dall’ufficio regionale per le relazioni sindacali quando si tratti di assemblee territoriali regionali ovvero dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente quando si tratti di assemblee territoriali provinciali.

7.            L’onere di comunicazione assunto dall’Amministrazione nel comma 6° non solleva le Organizzazioni Sindacali dal rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) giorni alle istituzioni scolastiche previsto dall’art. 8, comma 7°, del C.C.N.L. Pertanto il testo delle convocazioni deve essere fatto pervenire agli Uffici di cui al comma 6° almeno 12 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea territoriale.

8.            Le assemblee sindacali non hanno carattere pubblico. Pertanto alle stesse non possono partecipare soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori, dell’Amministrazione scolastica, degli EE.LL., ecc.). I Dirigenti Scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.

9.            Le Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.

 

 

ART. 3 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12 DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998

 

1.            I permessi sindacali di cui agli artt. 10 e 12 e del C.C.N.Q. possono essere esercitati dai componenti delle R.S.U. delle istituzioni scolastiche e dai dirigenti sindacali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto (CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola,CONFSAL-SNALS e GILDA-UNAMS) per le seguenti attività:

-                espletamento del mandato;

-                partecipazione a trattative sindacali;

-                partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

2.            Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali è determinato e ripartito con riferimento a ciascun anno scolastico dal M.I.U.R.. Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle R.S.U. di ciascuna istituzione scolastica è pari a 30 (trenta) minuti o a diversa unità temporale che sarà eventualmente stabilita da successivi contratti, per ogni unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo nella stessa istituzione scolastica. Esso è calcolato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle rispettive R.S.U.

3.            I monte ore dei permessi sindacali di cui al comma 2° sono gestiti autonomamente dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. per le finalità indicate al comma 1° con l’osservanza dei soli limiti previsti dal comma 4°, 5° e 6°.

4.            Il personale docente può usufruire dei permessi di cui al presente articolo anche in modo continuativo, purchè non superino 5 (cinque) giorni lavorativi ogni 2 (due) mesi e comunque i 12 giorni lavorativi nel corso dell’anno scolastico.

5.            Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., i direttori dei servizi generali e amministrativi possono cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 12 (dodici) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

6.            Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., il restante personale A.T.A. può cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 20 (venti) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.

7.            I permessi sindacali di cui al presente articolo non possono essere fruiti in continuità con le assenze previste dal C.C.N.L. e non sono fruibili dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Inoltre non è consentito effettuare il cumulo dei permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

8.            Il dirigente sindacale e il componente delle R.S.U. è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di servizio della fruizione dei permessi, rispettando il termine di preavviso e le modalità di comunicazione stabilite nel contratto integrativo di istituto. Se la contrattazione di istituto non ha stabilito alcun termine esso è fissato in 3 (tre) giorni.

9.            La fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Pertanto, il Dirigente Scolastico della scuola di servizio non è tenuto a verificare se i permessi siano effettivamente utilizzati per le finalità di cui al comma 1°, ricadendo invece nella esclusiva responsabilità del dirigente sindacale, dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza e dei componenti delle R.S.U. il corretto esercizio del diritto.

 

 

ART. 4 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 11 DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998

 

1.            I permessi di cui all’art. 11 del C.C.N.Q. sono esercitati dai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi e statutari per la partecipazione alle riunioni di tali organismi nazionali, regionali, provinciali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.

2.            I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con i permessi per l’esercizio del mandato sindacale disciplinati dall’art. 3 e possono essere fruiti anche dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Essi non sono soggetti al limite dei 12 giorni richiamati dal comma 4 del precedente art. 3.

 

3.            I permessi di cui al presente articolo non possono essere esercitati in modo continuativo, ma devono essere fruiti limitatamente ai giorni di svolgimento delle riunioni degli organismi statutari.

4.            Anche per tali permessi trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 8° e 9°, del presente contratto.

 

 

ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

 

1.            Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 29.11.2007.

2.                L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

 

 

ART. 6 – COMPATIBILITA’ FINANZIARIA

 

1.            Ai sensi dell’art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria , viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

 

 

 

Delegazione per la parte pubblica:

 

Firmato

 

Direttore Generale Carmela Palumbo

 

Dirigente Ufficio III Rita Marcomini

 

 

Delegazione per la parte sindacale:

 

Firmato

 

FLC- CGIL                  Salvatore Mazza

 

CISL Scuola                 Nereo Marcon

 

UIL Scuola                Giuseppe Morgante

 

SNALS -CONFSAL  Leopoldino Lago

 

FED. GILDA-UNAMS  Fabio Barina

 

Scadenze di: dicembre 2023