MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL
VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 -
30135 VENEZIA
Ufficio III - Politiche del
personale della scuola
CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ASSEMBLEE TERRITORIALI E PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI PERMESSI SINDACALI
Il giorno 7 luglio 2008 in Venezia
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione
integrativa regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica
E
la delegazione di parte sindacale
VISTO
Ø L’art. 4,
comma 4°, lettera b) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il
29.11.2007, di seguito denominato C.C.N.L., il quale prevede che in sede di
contrattazione collettiva integrativa regionale siano fissati, con validità
quadriennale, criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee
territoriali e l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
VISTO
Ø il
Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998, come modificato dal
Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 09.08.2000, di seguito denominato
C.C.N.Q.;
VISTA
Ø la legge
20.05.1970 n. 300, in particolare gli artt. 20 e 23;
VIENE
STIPULATO
il presente contratto collettivo
integrativo regionale concernente
i criteri e modalità per lo
svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio dei permessi sindacali.
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il
presente Contratto è sottoscritto fra l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L.-comparto
scuola. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
2. Il
Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un
quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in
materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.
3. Il
Contratto si applica a tutto il personale del comparto scuola assunto con
contratto sia a tempo indeterminato che determinato in servizio nella regione.
4. Ai fini del presente contratto per “assemblee
territoriali” devono intendersi le assemblee che riguardano due o piu’
istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di una o piu’
province, tutte le istituzioni scolastiche della Regione.
5. Per
quanto non espressamente
previsto si fa
riferimento alla normativa
nazionale contrattuale o di rango legislativo.
6. L’Ufficio
Scolastico Regionale trasmetterà tempestivamente copia integrale del presente
contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici
entro 10 giorni dal ricevimento lo porteranno a conoscenza di tutto il
personale dipendente mediante affissione all’albo dell’istituto nonché di tutte le sedi e plessi in cui si articola
l’istituto stesso e contestuale consegna di una copia alle R.S.U. Dell’avvenuta
affissione all’albo i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita
circolare.
Art. 2 - ASSEMBLEE TERRITORIALI
1. Nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L., in particolare dal comma
4° circa la necessaria collocazione temporale all’inizio o al termine delle
attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale
docente e coincidenti con l’orario delle lezioni, le parti convengono che le
assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2
(due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della
sede di assemblea per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi sono computati
nel monte ore annuo individuale di cui all’art. 8, comma 1°, dello stesso
C.C.N.L.
2. Ai fini del comma 1°,
convenzionalmente l’inizio e il termine delle attività didattiche sono fissati,
rispettivamente, alle ore 8.00 e alle ore 13.00 ( o alle 16.00 in caso di
attività pomeridiane).
3. Pertanto le fasce orarie da
tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee sono le seguenti:
- dalle ore 8 alle ore 10;
- dalle ore 11 alle ore 13
ovvero
- dalle ore 14 alle ore 16 in caso
di attività pomeridiane.
4. Le
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con
quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del
servizio scolastico.
Il contratto di istituto
determinerà le modalità di partecipazione di tale personale volte a garantire,
anche durante le assemblee, i servizi essenziali.
5. Le
assemblee territoriali possono essere indette:
- singolarmente o congiuntamente,
da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del
CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla RSU nel suo complesso e
non da singoli componenti, con le modalità di cui all’art. 8, comma 1
dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- dalle RSU congiuntamente ad una
o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.
1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
L’indizione deve riportare lo
specifico ordine del giorno che deve riguardare materie di interesse sindacale
e del lavoro. La convocazione reca anche l’indicazione della durata e della
sede di svolgimento dell’assemblea, nonché dell’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni.
6. L’Ufficio
Scolastico Regionale si impegna a dare comunicazione alle scuole, entro i 6
(sei) giorni successivi al ricevimento del relativo avviso, dell’indizione
delle assemblee territoriali, diffondendo il testo delle convocazioni
attraverso il servizio di posta elettronica della rete Intranet. Tale
comunicazione è curata dall’ufficio regionale per le relazioni sindacali quando
si tratti di assemblee territoriali regionali ovvero dall’Ufficio Scolastico
Provinciale competente quando si tratti di assemblee territoriali provinciali.
7. L’onere
di comunicazione assunto dall’Amministrazione nel comma 6° non solleva le
Organizzazioni Sindacali dal rispetto del termine di preavviso di 6 (sei)
giorni alle istituzioni scolastiche previsto dall’art. 8, comma 7°, del
C.C.N.L. Pertanto il testo delle convocazioni deve essere fatto pervenire agli
Uffici di cui al comma 6° almeno 12 giorni prima della data di svolgimento
dell’assemblea territoriale.
8. Le
assemblee sindacali non hanno carattere pubblico. Pertanto alle stesse non
possono partecipare soggetti diversi dai lavoratori interessati (es.
rappresentanti dei genitori, dell’Amministrazione scolastica, degli EE.LL.,
ecc.). I Dirigenti Scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali
del personale della scuola solo se espressamente invitati.
9. Le
Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai
partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.
ART. 3 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 10
E 12 DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998
1. I
permessi sindacali di cui agli artt. 10 e 12 e del C.C.N.Q. possono essere
esercitati dai componenti delle R.S.U. delle istituzioni scolastiche e dai
dirigenti sindacali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto
(CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola,CONFSAL-SNALS e GILDA-UNAMS) per le
seguenti attività:
- espletamento
del mandato;
- partecipazione
a trattative sindacali;
- partecipazione
a convegni e congressi di natura sindacale.
2. Il
contingente dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali è
determinato e ripartito con riferimento a ciascun anno scolastico dal M.I.U.R..
Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle R.S.U. di
ciascuna istituzione scolastica è pari a 30 (trenta) minuti o a diversa unità
temporale che sarà eventualmente stabilita da successivi contratti, per ogni
unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi
titolo nella stessa istituzione scolastica. Esso è calcolato dal Dirigente
Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle rispettive
R.S.U.
3. I
monte ore dei permessi sindacali di cui al comma 2° sono gestiti autonomamente
dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. per le finalità indicate al comma
1° con l’osservanza dei soli limiti previsti dal comma 4°, 5° e 6°.
4. Il
personale docente può usufruire dei permessi di cui al presente articolo anche
in modo continuativo, purchè non superino 5 (cinque) giorni lavorativi ogni 2
(due) mesi e comunque i 12 giorni lavorativi nel corso dell’anno scolastico.
5. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun
dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla
R.S.U., i direttori dei servizi generali e amministrativi possono cumulare i
permessi per periodi comunque non superiori a 12 (dodici) giorni. Tali periodi
possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel corso dell’anno
scolastico in maniera non continuativa.
6. Nel
limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla
Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., il restante personale
A.T.A. può cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 20 (venti)
giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel
corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.
7. I
permessi sindacali di cui al presente articolo non possono essere fruiti in
continuità con le assenze previste dal C.C.N.L. e non sono fruibili dai
dirigenti sindacali in semi-esonero. Inoltre non è consentito effettuare il
cumulo dei permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e
degli scrutini finali.
8. Il
dirigente sindacale e il componente delle R.S.U. è tenuto ad informare il
Dirigente Scolastico della scuola di servizio della fruizione dei permessi,
rispettando il termine di preavviso e le modalità di comunicazione stabilite
nel contratto integrativo di istituto. Se la contrattazione di istituto non ha
stabilito alcun termine esso è fissato in 3 (tre) giorni.
9. La
fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Pertanto, il
Dirigente Scolastico della scuola di servizio non è tenuto a verificare se i
permessi siano effettivamente utilizzati per le finalità di cui al comma 1°,
ricadendo invece nella esclusiva responsabilità del dirigente sindacale,
dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza e dei componenti delle R.S.U. il
corretto esercizio del diritto.
ART. 4 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 11
DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998
1. I
permessi di cui all’art. 11 del C.C.N.Q. sono esercitati dai dirigenti sindacali,
non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi
direttivi e statutari per la partecipazione alle riunioni di tali organismi
nazionali, regionali, provinciali delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria.
2. I
permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con i permessi per
l’esercizio del mandato sindacale disciplinati dall’art. 3 e possono essere
fruiti anche dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Essi non sono soggetti al
limite dei 12 giorni richiamati dal comma 4 del precedente art. 3.
3. I
permessi di cui al presente articolo non possono essere esercitati in modo
continuativo, ma devono essere fruiti limitatamente ai giorni di svolgimento
delle riunioni degli organismi statutari.
4. Anche
per tali permessi trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 8° e
9°, del presente contratto.
ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Qualora
insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che
lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 29.11.2007.
2. L’accordo
raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
presente Contratto Integrativo.
ART. 6 – COMPATIBILITA’ FINANZIARIA
1. Ai
sensi dell’art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla
relazione tecnico finanziaria , viene sottoposto a certificazione di
compatibilità finanziaria.
Delegazione per la parte pubblica:
Firmato
Direttore Generale Carmela Palumbo
Dirigente Ufficio III Rita
Marcomini
Delegazione per la parte
sindacale:
Firmato
FLC- CGIL Salvatore
Mazza
CISL Scuola Nereo Marcon
UIL Scuola Giuseppe Morgante
SNALS -CONFSAL Leopoldino Lago
FED. GILDA-UNAMS Fabio Barina