IPOTESI DI
SEQUENZA CONTRATTUALE
AI SENSI
DELL’ARTICOLO 62 DEL CCNL 29.11.2007
RELATIVO AL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007
A seguito della nota
DFP-0028671-19/06/2008-1.2.2.4.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono state comunicate
osservazioni circa il testo dell’Ipotesi in
oggetto sottoscritta il 28 maggio u.s., il giorno 25 giugno 2008,
alle ore 11.00, presso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
firmato
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CGU firmato
per le Organizzazioni Sindacali di
categoria:
FLC/CGIL firmato
CISL SCUOLA firmato
UIL SCUOLA firmato
SNALS-CONFSAL firmato
FED.NAZ.GILDA/UNAMS firmato
Al termine della riunione le Parti
hanno sottoscritto l’allegata ipotesi di sequenza contrattuale prevista dall’articolo 62 del
CCNL 29.11.2007, modificativa di quella già sottoscritta il 28
maggio u.s.
IPOTESI DI
SEQUENZA CONTRATTUALE PER
IL
PERSONALE ATA PREVISTA DALL’ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA
ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE,
VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
1. L’art. 47 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I compiti del personale A.T.A.
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni
espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che,
nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di
compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle
attività.
2. Le risorse utilizzate per le
predette attività ammontano complessivamente ad € 95.514.526 al lordo degli
oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica
fino all’a.s. 2007/08 sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI
31/8/99 nonché della nota
ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A
decorrere dall’anno scolastico 2008/09 tali risorse saranno pari a € 53.237.118
al lordo degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di € 42.277.408
al lordo degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione
delle posizioni economiche di cui all’art. 2 della presente sequenza
contrattuale.
3. L’attribuzione degli incarichi
di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico,
secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di istituto
nell’ambito del piano delle attività.
Esse saranno particolarmente
finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza
alla persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo
soccorso.”
2 – L’art. 48 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I passaggi interni al sistema
di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti
procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A.
da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002, a
completamento dell’ipotesi a
riguardo sottoscritta il 10/5/2006.
b) Alle predette procedure
selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del
personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di
destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge -
purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per
l’accesso al profilo di appartenenza e un’anzianità di almeno cinque anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le
seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un
profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere
A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di
posti prevista a tal fine.”
3 – L’art. 49 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Per dare attuazione alle
disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione
e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per
ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore
scolastico dei servizi.”
ART. 2- RIVALUTAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI
ECONOMICHE e ASSEGNAZIONI DI NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE NELL’AREA B
1. L’art. 50 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Fatta salva comunque la
definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C
allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche
finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è
determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione
economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di
apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una
graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del
servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali
maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e
dell’Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il
titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica
è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene
progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di
Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato
in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova
selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica
prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma
2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area
amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
5. Al finanziamento della
rivalutazione delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle
nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL
29/11/2007, che ammontano complessivamente per la lett. a) e b)
a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal
31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro
al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali
risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti
nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati
per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove
posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica
nell’area B.
6. L'ammissione alla frequenza dei
corsi di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa
procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.
7. La ripartizione tra i profili
delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la
destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa
nazionale.
8. E’ confermata la vigenza dell’art.83, comma 4,
del CCNL 27.07.2003.
ART. 3 - ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DEL D.S.G.A.
1. L’art. 89 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Al personale DSGA possono
essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett.
j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a
progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non
porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.
2. La TABELLA 9 - MISURE
ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DIREZIONE – è
rideterminata come segue:
Tipologia
di parametro
|
Misura
tabellare
annua
lorda
|
Criterio
di utilizzo
|
Parametro base in misura fissa a
decorrere dall’ 1/1/2006
|
€
1.750,00
|
|
Particolari
tipologie di istituzioni scolastiche
(parte
variabile a carico del fondo di istituto)
Valori annui lordi rideterminati a
decorrere dal 1/9/2008:
a) azienda agraria,
|
€ 1.220,00
|
da moltiplicare per il numero
delle aziende funzionanti presso l’istituto
|
b) convitti ed educandati
annessi
|
€ 820,00
|
da moltiplicare per il numero
dei convitti e degli educandati funzionanti presso l’istituto
|
c) istituti verticalizzati ed
istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti
di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con
laboratori e/o reparti di lavorazione
|
€ 750,00
|
spettante in misura unica,
indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
|
d) istituzioni non rientranti
nelle tipologie di cui alla lettera c)
|
€ 650,00
|
|
e) Complessità organizzativa
|
€ 30,00
|
valore unitario da moltiplicare
per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
|
L’indennità di cui alla presente
tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art.51, comma 4,
del CCNL 29.11.2007.
ART. 4 - MODIFICA DELLA TABELLA B ALLEGATA AL CCNL
29.11.2007
1. La Tabella B
(REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA)
annessa al CCNL 29/11/2007 è modificata come segue:
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- laurea specialistica in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
- laurea triennale in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore tecnico:
- laurea triennale specifica.
Assistente amministrativo:
- diploma di maturità.
Assistente tecnico:
- diploma di maturità
corrispondente alla specifica area professionale.
Cuoco:
- diploma di qualifica
professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
Infermiere:
- laurea in scienze
infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per
l’esercizio della professione di infermiere.
Guardarobiere:
- diploma di qualifica
professionale di Operatore della moda.
Addetto alle aziende agrarie:
- diploma di qualifica
professionale di:
1 – Operatore agrituristico;
2 – Operatore agro industriale;
3 - Operatore agro ambientale.
Collaboratore scolastico dei
servizi:
- diploma di qualifica
professionale per operatore dei servizi sociali.
Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale
rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di
scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o
diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o
riconosciuti dalle Regioni.
È fatta salva la validità dei titoli
di studio in possesso per coloro che, al momento dell’entrata in vigore della
presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano
prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo
richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Per i diplomi di qualifica dei
corsi dell’istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14
aprile 1997.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le Parti si impegnano ad aprire le
trattative per le ulteriori sequenze contrattuali previste dal vigente CCNL (art. 22, art. 90, co.6, art.91, art. 126) in tempi
tali da consentirne l’operatività per il prossimo anno scolastico.