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08-09-2003 n° - Regionali - Provinciali

Argomenti trattati: Regionali - Provinciali,
Contratto Integrativo Regionale sulle Relazioni Sindacali (Lazio) 8 settembre 2003


CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

SULLE RELAZIONI SINDACALI

 

L’anno 2003, il giorno  8 settembre 2003  in Roma, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa regionale

TRA

 

la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello regionale

 

E

 

i rappresentanti regionali delle OO. SS. della scuola CGIL, CISL, UIL e SNALS/CONFSAL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2002/2005

 

SI CONCORDA

 

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente le relazioni sindacali

 

Premessa

II presente contratto è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni sindacali nel sistema scolastico regionale del Lazio. Esso, pertanto, disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio e le OO. SS. regionali della Scuola, come tali e nelle relative articolazioni provinciali.

Il contratto persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

 

 

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1 - Il presente contratto è sottoscritto fra la l’Ufficio Scolastico Regionale per il   Lazio e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie del CCNL del comparto scuola.  Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.

2 - Il contratto si applica in tutto il territorio regionale e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni con la procedura prevista dal successivo articolo 7, comma 6.

3 – Il contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  e determinato del comparto scuola, ad eccezione dei dirigenti scolastici - Area Quinta – per i quali si procederà ad autonoma contrattazione

4 - Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.

5 – L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette tempestivamente copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Lazio. I Dirigenti Scolastici entro 5 giorni lo porteranno a  conoscenza a tutto il personale del comparto scuola mediante affissione all’albo dell’istituto e contestuale consegna di una copia alla RSU e ai terminali associativi delle OO. SS. .

 

Titolo Primo – Relazioni Sindacali

 

Art.2 - Strumenti

Le relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:

la partecipazione, che si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese;

la contrattazione integrativa regionale;

l'interpretazione autentica dei contratti regionali.

 

Art.3 - Partecipazione

1- L’Ufficio Scolastico Regionale ed i CSA delle varie province, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS. di cui all’art. 7 del CCNL 2002/2005 informazioni  preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica su tutte le materie inerenti il funzionamento del sistema formativo regionale, con particolare riferimento a:

formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;

criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;

modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;

operatività dei nuovi sistemi informativi o modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;

dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

andamento generale della mobilità del personale;

strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche;

fondi erogati a qualsiasi titolo all’Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR riguardanti materie ed iniziative scolastiche e di formazione;

linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell’organizzazione scolastica;

modalità e strumenti per l'attività di vigilanza dell’Ufficio  Scolastico Regionale sulla attuazione degli ordinamenti didattici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli standard programmati nell'intero sistema formativo;

materie previste da atti normativi e di indirizzo del MIUR (decreti, regolamenti, direttive, ecc.)

2 - Gli incontri per l'informazione devono svolgersi prima della predisposizione degli atti e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Su ciascuna delle predette  materie può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche.

Tali commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli problemi, al fine di avanzare proposte e raccomandazioni  non vincolanti all'Amministrazione.

3 - Sulle materie che l’ Ufficio Scolastico Regionale decentra operativamente ai CSA è prevista una sede d'informazione alle OO.SS. provinciali.

4 – Su ciascuna delle materie previste nel comma 1, le OO.SS. firmatarie del presente CCIR possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione, che può eventualmente condurre alla sottoscrizione di intese. Questo verrà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.

5 – Oltre quelle previste dal 1° comma, sono oggetto di concertazione le seguenti materie:

criteri e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di vigilanza sul loro funzionamento, anche attraverso deleghe ai responsabili degli uffici sul territorio titolari dei servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche

criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non vincolate a determinazioni nazionali

ulteriori materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concertazione.

L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a sollecitare tavoli di confronto con la Regione, gli Enti Locali e le OO. SS. firmatarie del presente contratto ogni volta che la materia lo richieda, al fine favorire l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico della Regione Lazio ed al fine dell’arricchimento dell’offerta formativa.

6 – Nell’ambito delle attività e della materie delegate dall’Ufficio Scolastico Regionale ai C. S. A. e nei limiti della delega conferita, sono  attivabili  procedure di concertazione provinciale.

7 – Il Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio e i dirigenti dei CSA rendono noto alle OO. SS. firmatarie di cui all’art. 7 del CCNL 2002/2005 l’organigramma dell’USR e dei CSA in materia di responsabilità e funzioni assegnate a dirigenti ed impiegati, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo che modificano l’attribuzione di competenze.

 

Art. 4 – Contrattazione integrativa regionale

1 - Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle seguenti materie:

linee di indirizzo e  criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;

criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;

criteri di utilizzazione del personale;

criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.

l’utilizzazione, dopo un biennio, dei fondi non erogati nella contrattazione integrativa di istituto e nella contrattazione integrativa regionale;

ogni ulteriore materia demandata al livello regionale dai contratti nazionali.

La contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali;

istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;

procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

2 - Il Direttore Generale dell’U.S.R. del Lazio, nelle materie di cui al comma 1, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Analogamente, le OO. SS. possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.

Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina contrattuale.

3 – Ferma rimanendo la competenza regionale della contrattazione, in considerazione della titolarità nei ruoli provinciali di tutto il personale scolastico, i contratti regionali di cui al comma precedente possono prevedere il rinvio di parte della contrattazione a livello provinciale.

La contrattazione provinciale si svolge nei limiti e secondo i criteri fissati dalla contrattazione regionale, al fine di assicurare la necessaria omogeneità di indirizzo sul territorio laziale.

A tale scopo, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale conferirà delega ai dirigenti dei C. S. A., sulla base di quanto previsto nel contratto regionale di rinvio.

4 – L’Ufficio Scolastico Regionale vigilerà sul rispetto dei contratti nelle singole unità scolastiche.

 

Art.5 - Interpretazione autentica

In caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti decentrati regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse  per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del contratto e viene tempestivamente notificata alle istituzioni scolastiche

 

Art.6- Composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale sono costituite ai sensi dell'art.7 del CCNL 2002/2005:

per la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato. L'Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta, non facente parte di organismi dirigenti delle OO.SS.

per la parte sindacale, dai rappresentanti  delle OO. SS. aventi titolo alla contrattazione, ovvero da loro delegati. Le OO. SS. possono avvalersi di consulenti esperti nelle materie di contrattazione, non in servizio presso gli uffici dell’U. S. R. e dei CSA.

Prima dell’inizio di ogni contrattazione, le parti comunicano la composizione delle relative delegazioni.

 

Art.7 - Agibilità Sindacale

1 – L’Ufficio Scolastico Regionale e i C. S. A., nell’ambito delle rispettive competenze, mettono tempestivamente a disposizione delle OO.SS, in apposite caselle, contestualmente all’affissione nei rispettivi albi, copia di tutto il materiale, preferibilmente  su supporto informatico, relativo alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari interne ecc.), al fine di garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL 2002/2005, nonché dal presente contratto. Gli atti di gestione adottati in riferimento alla gestione del personale devono comprendere le eventuali modifiche sopraggiunte, al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure adottate.

 Viene altresì consegnata alle OO. SS. copia di tutti gli atti ministeriali (circolari, telex, comunicazioni di servizio, ecc.) e degli atti prodotti dall’Ufficio Scolastico Regionale riguardanti il personale e, in genere, la politica scolastica da esso attuata. Viene, altresì, consegnata la documentazione di interesse proveniente da altri Enti (IRRE, Regione, ecc.).

Le OO. SS. sono informate prima della sottoscrizione di eventuali intese ed accordi interistituzionali che abbiano riflessi sull’organizzazione del lavoro del personale scolastico.

È istituito un collegamento tra il Sistema informativo e le OO.SS. abilitate alla contrattazione, limitatamente alle funzioni di interrogazione e di posta elettronica.

2 - Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile secondo un calendario di massima,  almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il termine si riduce a tre giorni.

L’avviso di convocazione reca le materie all’ordine del giorno della riunione.

Al fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente alla convocazione, l’Amministrazione fornisce alle OO. SS. il materiale informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo.

3 – Le OO. SS. possono chiedere di essere convocate per  confronti su argomenti di particolare rilevanza.

L’Amministrazione procede alla convocazione in tempi congrui, comunque entro il limite massimo di quindici giorni dalla richiesta.

4 – In caso di scadenze prefissate dai contratti o dalle intese nazionali, le OO. SS. sono convocate entro 15 giorni dalla pubblicazione degli atti nazionali di riferimento e, di norma, almeno un mese prima della scadenza prevista.

5 – Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.

Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa  una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto di cui trattasi.

6 – I contratti stipulati e le intese sottoscritte conservano validità fino all’eventuale nuova stipulazione.

L’Ufficio Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni sottoscriventi possono richiedere la revisione o l’integrazione degli atti di cui al capoverso precedente, mediante comunicazione scritta a tutti gli altri contraenti. 

Tali richieste devono essere inoltrate agli interessati almeno tre mesi prima della scadenza.

3 – Le OO. SS. hanno diritto ad affiggere in appositi spazi, distinti da quelli spettanti alla RSU dell’istituzione scolastica, materiali di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. I materiali sindacali inviati dalle OO. SS. alle istituzioni scolastiche sono affissi all’albo sindacale  a cura del dirigente scolastico tempestivamente.

 

Art. 8 - Criteri generali per la fruizione dei permessi sindacali

1 - I soggetti di cui all’art. 10 del CQN 7/8/98 e/o i componenti di organismi dirigenti delle OO. SS. di cui al D. Lvs. 165 del 30/3/2001 possono fruire di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali, nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente previste dal CCNL 2002/2005 e dal D. Lvo. 396/97 e dalla L. 300/70.

2 - I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali previsti dai contratti nazionali in vigore.

3 -  La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie territoriali delle OO. SS. tramite atto scritto.

4. - Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto.

5 – La più puntuale definizione della materia di cui al presente articolo è comunque rinviata ad una specifica contrattazione regionale.

 

Art. 9 – Procedure di raffreddamento

1 - È  istituito un tavolo di raffreddamento regionale per la composizione delle controversie inerenti l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e regionali. Presso i CSA è istituito un tavolo di raffreddamento relativo all’applicazione dei contratti integrativi di istituto.

Le procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte delle RSU  di istituto e/o delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione o su diretta richiesta del Dirigente Scolastico.

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca le parti di norma entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.

Le decisioni assunte verranno inviate a tutte le istituzioni scolastiche della regione, al fine di prevenire la reiterazione di contenzioso sulle stesse materie.

2 - Le procedure di conciliazione di cui al presente articolo non sostituiscono quelle previste dal C.C.N.Q. in materia di procedura di conciliazione del 23.01,2001 e del 18.10.2001 nonché  quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D. L. vo 165/2001.

3 – Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse. L’Amministrazione si impegna altresì ad astenersi dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nella controversia.

4 – Ai fini delle procedure di raffreddamento di fronte al CSA, oltre le parti in disaccordo, partecipano i rappresentanti dei sindacati firmatari del presente contratto.

 

Art. 10 – Assemblee sindacali

1 – Tutto il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l’orario di lavoro ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro capite per anno scolastico senza decurtazione della retribuzione.

Le assemblee sindacali in orario di lavoro sono convocate in modo congiunto o disgiunto dalle OO. SS. rappresentative del comparto, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000  sulle prerogative sindacali e, nell’ambito  delle singole istituzioni scolastiche, dalla relativa RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità previste dal CCNL 2002/2005. Il Dirigente Scolastico  avrà cura di comunicare immediatamente l’indizione dell’assemblea a tutto il personale in servizio nei vari plessi, succursali, sedi staccate e sedi associate.

2-  Nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2002/2005 ed ai sensi di quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio possano avere la durata massima di 3 ore, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.

3 – Le assemblee di cui al comma precedente sono convocate dalle OO. SS. in modo congiunto o disgiunto, secondo le modalità del citato art. 8 CCNL 2002/2005. La convocazione di tali assemblee può essere inviata all’Amministrazione, ai suoi vari livelli, che provvede a darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I D.S. , ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le procedure previste dall’art. 8 citato.

4 – Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili d’istituto previste dalla vigente normativa contrattuale.

5 – In caso di assemblee che coinvolgano più istituzioni scolastiche, ogni dipendente ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell’assemblea che comunicherà preventivamente  al dirigente scolastico ai fini del computo delle dieci ore individuali

6 – Le assemblee di cui al presente articolo possono essere convocate dalle OO. SS. anche tramite e-mail.

 

Art. 11 – Ufficio Relazioni Sindacali

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso i C. S. A. viene istituito un ufficio per le relazioni sindacali, con il compito di:

curare i rapporti con le OO. SS.;

fornire i materiali informativi previsti dal presente contratto;

effettuare la rilevazione dell’adesione agli scioperi e fornire tempestivamente i relativi dati alle OO. SS. .

 

Art. 12 – Albo sindacale e accesso agli Uffici

1 - Presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso i C. S. A. sono istituite apposite bacheche per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. .

2 – I rappresentanti sindacali, muniti di contrassegno con valore di passi a cura delle OO. SS., hanno diritto di ingresso agli Uffici Scolastici Regionali e dei C.S. A. anche nei giorni e nelle ore  di chiusura al pubblico.

 

Titolo Secondo – Garanzie individuali

 

Art. 13 – Patrocinio e Patronato

1 - I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori  in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di conciliazione. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.

2 – Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall’istituto di patronato per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.

3 – Le OO. SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il Direttore Generale dell’U.S.R. Lazio  e i dirigenti del CSA daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.

4 -Il personale scolastico ha diritto ad accedere agi uffici dell’U.S.R. negli orari stabiliti.

Il Direttore Generale  e i dirigenti dei C. S. A.  si impegnano a facilitare l’accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.

5 - E' compito dell'U. S. R. , comunicare le modalità e le forme per la ricezione di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal personale scolastico.

Il personale scolastico ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della scuola che dell’U. S. R.  che non siano soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l’esercizio di un legittimo interesse, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.

La presa in visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano  nuocere  agli interessi del richiedente.

Al personale della scuola, che abbia inoltrato segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data risposta scritta entro 30 giorni dall’U.S.R. e dalla scuola.

Tutte le comunicazioni inviate dall’U.S.R. alle scuole riguardanti atti che interessano la generalità  o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una informazione tempestiva in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti, tenendo conto delle specifiche difficoltà  quali ad esempio istituzioni scolastiche con più sedi.

6 – Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy, in quanto prevista dai contratti in vigore, la tempestiva consegna alle RSU ed alle OO. SS. aventi titolo dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.

7 – . Con riferimento al personale dichiarato idoneo a seguito della procedura prevista dall’art. 35 della legge 27.12.2002 n. 289, in considerazione della pregressa sottoscrizione di specifici contratti provinciali per il personale dichiarato inidoneo per motivi di salute, prima di procedere all’applicazione del disposto della norma sopra richiamata, l’Amministrazione procederà ad una verifica della situazione congiuntamente con le OO. SS. del presente contratto.

 

 

Titolo Terzo -  Sicurezza nella scuola

D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni

 

Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Sicurezza

È istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio un Servizio per la Prevenzione e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, con il compito di supportare le stesse nell’applicazione della normativa sulla sicurezza

 

Art. 15 - Commissione Paritetica

1 – L’Ufficio Scolastico Regionale costituirà, nel più breve tempo possibile, l’ Organismo Paritetico previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 626/94. Tale organismo ha il compito di orientare ed uniformare i comportamenti delle singole scuole, contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, concordare iniziative di formazione, comporre possibili controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.

L’organismo paritetico è costituito dall’Ufficio Scolastico  Regionale per il  Lazio e dalle delegazioni trattanti a livello Scolastico Regionale delle OO.SS.. Laddove necessario, le riunioni della commissione paritetica possono essere allargate a rappresentanti della Regione e dell’ANCI.

2 – All’ organismo paritetico viene assicurato da parte dell’Amministrazione l’appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti.

L’ organismo paritetico, almeno una volta l’anno, convoca una conferenza di servizio dei RLS e una dei Dirigenti Scolastici.

 

Art. 16 - Accordi con gli Enti Locali e le ASL

 L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  si impegna affinché a livello regionale si promuovano accordi con  Regione, Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l’adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.

 

Titolo Quarto –   Relazioni Sindacali per la Scuola Non Statale

 

Art. 17 -  Finalità

L’Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio e le OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano di avviare e praticare un costante confronto sulle questioni relative al settore della scuola non statale in tutte le sue tipologie  (private, autorizzate, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie) sulle quali sono definite attività e competenze dell’Ufficio Scolastico  Regionale, così come previsto dalle normative vigenti.

 

Art. 18 -  Scuole paritarie

1 -  Le parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto sull’applicazione nelle istituzioni scolastiche della Regione della legge 62/2000 (legge sulla parità)

2 -  Le parti concordano sulla necessità che il possesso e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 62/2000, all’art. 1, comma 4 vadano accertati preliminarmente alla concessione dello status di parità, secondo quanto previsto dalla legge e dalle successive circolari applicative.

3 -  L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio si impegna, in appositi incontri, a fornire alle OO. SS. firmatarie del presente contratto i risultati degli accertamenti espletati nell’esercizio della propria funzione di vigilanza.

 

Art. 19 -  Materie di confronto con le OO.SS.

1 - Il confronto tra l’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS .firmatarie del presente contratto  sarà effettuato, in particolare, sulle seguenti materie:

elenco aggiornato delle scuole paritarie;

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e iniziative dell’U.S.R.  per il Lazio a fronte del mancato possesso o permanenza degli stessi;

applicazione a tutto il personale dipendente  dei CCNL di settore, ossia ANINSEI, AGIDAE, FISM;

rispetto della percentuale e dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 5, legge 62/2000 e della C. M.  46 del 24/4/2002 nel caso di utilizzo di personale docente volontario o con rapporto di lavoro autonomo;

possesso dell’abilitazione o idoneità per il personale docente, fatte salve le deroghe previste dal comma 4 bis, inserito all’art. 1, comma 4 della legge 62/2000 dalla legge 388/2000, art. 51, comma 10, nonché dalla lettera circolare prot. 2668 del 29/10/2001 del MIUR;

attivazione di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classi, composizione numerica delle stesse;

effettiva attivazione degli Organi Collegiali;

dati relativi a scrutini, esami di licenza, esami di Stato e di idoneità nelle scuole paritarie. Verifica del rispetto delle normative vigenti;

verifica sull’individuazione nelle scuole paritarie del personale direttivo responsabile

dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti a vario titolo previsti dai diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le rispettive tipologie, ordine e grado di scuole non statali;

dati e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti stanziati per il diritto allo studio a livello regionale per la scuola non statale.

2 – L’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS. si impegnano a pubblicizzare i risultati del loro confronto e a procedere ad un momento di verifica complessiva sullo stato di attuazione della Legge 62/2000 nella regione in una conferenza annuale.

3 – In considerazione della prossima scadenza della fase transitoria prevista dall’art. 1, comma 7 della legge 62/2000, le parti si impegnano a verificare la compatibilità dei precedenti articoli ed eventualmente ad integrare quanto previsto nel presente contratto alla luce di modifiche della normativa che dovessero intervenire nella legislazione relativa al settore della scuola non statale e paritaria.

 

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel CCNL 2002/2005 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi.

 

La Parte Pubblica

Il Direttore Generale

Francesco de Sanctis

 

CGIL Scuola Roma e Lazio

Domenico Rossi

 

CISL Scuola di Roma e del Lazio

Vincenzo Alessandro

 

UIL Scuola di Roma e del Lazio

Giovanni Febroni

 

SNALS CONFSAL LAZIO

Giuseppe Serapiglia

Scadenze di: gennaio 2025