CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
SULLE
RELAZIONI SINDACALI
L’anno
2003, il giorno 8 settembre 2003 in Roma, presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, in sede di contrattazione integrativa regionale
TRA
la
delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello
regionale
E
i
rappresentanti regionali delle OO. SS. della scuola CGIL, CISL, UIL e
SNALS/CONFSAL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto scuola 2002/2005
SI
CONCORDA
il
seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR), concernente le
relazioni sindacali
Premessa
II
presente contratto è finalizzato alla definizione di un modello di relazioni
sindacali nel sistema scolastico regionale del Lazio. Esso, pertanto,
disciplina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali
tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio e le OO. SS. regionali della Scuola, come tali e nelle relative
articolazioni provinciali.
Il
contratto persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla
collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti.
Art.1
- Campo di applicazione, decorrenza e durata
1
- Il presente contratto è sottoscritto fra la l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio e le Organizzazioni
Sindacali regionali firmatarie del CCNL del comparto scuola. Gli effetti decorrono dalla data di
sottoscrizione.
2
- Il contratto si applica in tutto il territorio regionale e conserva validità
fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta comunque
salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni con la procedura prevista
dal successivo articolo 7, comma 6.
3
– Il contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato del
comparto scuola, ad eccezione dei dirigenti scolastici - Area Quinta – per i
quali si procederà ad autonoma contrattazione
4
- Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa
nazionale contrattuale o di rango legislativo.
5
– L’Ufficio Scolastico Regionale trasmette tempestivamente copia integrale del
presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche del Lazio. I Dirigenti
Scolastici entro 5 giorni lo porteranno a
conoscenza a tutto il personale del comparto scuola mediante affissione
all’albo dell’istituto e contestuale consegna di una copia alla RSU e ai
terminali associativi delle OO. SS. .
Titolo Primo – Relazioni Sindacali
Art.2 - Strumenti
Le
relazioni sindacali a livello regionale comprendono i seguenti strumenti:
la
partecipazione, che si articola negli istituti dell’informazione, della
concertazione e delle intese;
la
contrattazione integrativa regionale;
l'interpretazione
autentica dei contratti regionali.
Art.3 - Partecipazione
1-
L’Ufficio Scolastico Regionale ed i CSA delle varie province, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, forniscono alle OO.SS.
di cui all’art. 7 del CCNL 2002/2005 informazioni preventive e la relativa documentazione
cartacea e/o informatica su tutte le materie inerenti il funzionamento del
sistema formativo regionale, con particolare riferimento a:
formazione
in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del
personale in relazione alle situazioni di esubero;
criteri
per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
modalità
organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e
determinato;
operatività
dei nuovi sistemi informativi o modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica;
dati
generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
andamento
generale della mobilità del personale;
strumenti
e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
criteri
di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni
scolastiche;
fondi
erogati a qualsiasi titolo all’Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR
riguardanti materie ed iniziative scolastiche e di formazione;
linee
essenziali di indirizzo in materia di gestione dell’organizzazione scolastica;
modalità
e strumenti per l'attività di vigilanza dell’Ufficio Scolastico Regionale sulla attuazione degli ordinamenti didattici,
sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza degli
standard programmati nell'intero sistema formativo;
materie
previste da atti normativi e di indirizzo del MIUR (decreti, regolamenti,
direttive, ecc.)
2
- Gli incontri per l'informazione devono svolgersi prima della predisposizione
degli atti e comunque in via preventiva rispetto alle determinazioni
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Su
ciascuna delle predette materie può
essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche.
Tali
commissioni hanno il compito di esaminare in modo più approfondito i singoli
problemi, al fine di avanzare proposte e raccomandazioni non vincolanti all'Amministrazione.
3
- Sulle materie che l’ Ufficio Scolastico Regionale decentra operativamente ai
CSA è prevista una sede d'informazione alle OO.SS. provinciali.
4
– Su ciascuna delle materie previste nel comma 1, le OO.SS. firmatarie del
presente CCIR possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal
ricevimento dell’informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione,
che può eventualmente condurre alla sottoscrizione di intese. Questo verrà
aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi
alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi
nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
5
– Oltre quelle previste dal 1° comma, sono oggetto di concertazione le seguenti
materie:
criteri
e strumenti di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche e di
vigilanza sul loro funzionamento, anche attraverso deleghe ai responsabili
degli uffici sul territorio titolari dei servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche
criteri
di assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie non
vincolate a determinazioni nazionali
ulteriori
materie che le parti concorderanno di affrontare in sede di concertazione.
L’Ufficio
Scolastico Regionale si impegna a sollecitare tavoli di confronto con la
Regione, gli Enti Locali e le OO. SS. firmatarie del presente contratto ogni
volta che la materia lo richieda, al fine favorire l’efficacia e l’efficienza
del sistema scolastico della Regione Lazio ed al fine dell’arricchimento
dell’offerta formativa.
6
– Nell’ambito delle attività e della materie delegate dall’Ufficio Scolastico
Regionale ai C. S. A. e nei limiti della delega conferita, sono attivabili
procedure di concertazione provinciale.
7
– Il Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio e i dirigenti dei CSA rendono
noto alle OO. SS. firmatarie di cui all’art. 7 del CCNL 2002/2005 l’organigramma
dell’USR e dei CSA in materia di responsabilità e funzioni assegnate a dirigenti
ed impiegati, nonché tutti gli ordini di servizio di carattere organizzativo
che modificano l’attribuzione di competenze.
Art. 4 – Contrattazione integrativa regionale
1
- Salva la necessità di prevedere modifiche del presente articolo in relazione
a mutamenti che intervengono nella normativa contrattuale nazionale, la
contrattazione integrativa regionale si svolge annualmente sulle seguenti
materie:
linee
di indirizzo e criteri per la tutela
della salute nell'ambiente di lavoro;
criteri
di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d’istituto per la lotta
contro l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a
forte processo immigratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi;
criteri,
modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA.;
criteri
di utilizzazione del personale;
criteri
e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
l’utilizzazione,
dopo un biennio, dei fondi non erogati nella contrattazione integrativa di
istituto e nella contrattazione integrativa regionale;
ogni
ulteriore materia demandata al livello regionale dai contratti nazionali.
La
contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti
materie:
criteri
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
criteri
e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei
permessi sindacali;
istituzione
di procedure sperimentali di raffreddamento dell’eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
procedure
e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio
regionale.
2
- Il Direttore Generale dell’U.S.R. del Lazio, nelle materie di cui al comma 1,
deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con
l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni
lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Analogamente, le OO. SS.
possono presentare, negli stessi termini, la propria proposta contrattuale.
Entro
i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
Decorsi
ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono
le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente
disciplina contrattuale.
3
– Ferma rimanendo la competenza regionale della contrattazione, in
considerazione della titolarità nei ruoli provinciali di tutto il personale
scolastico, i contratti regionali di cui al comma precedente possono prevedere
il rinvio di parte della contrattazione a livello provinciale.
La
contrattazione provinciale si svolge nei limiti e secondo i criteri fissati
dalla contrattazione regionale, al fine di assicurare la necessaria omogeneità
di indirizzo sul territorio laziale.
A
tale scopo, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale conferirà
delega ai dirigenti dei C. S. A., sulla base di quanto previsto nel contratto
regionale di rinvio.
4
– L’Ufficio Scolastico Regionale vigilerà sul rispetto dei contratti nelle
singole unità scolastiche.
In
caso di controversia circa l'interpretazione dei contratti decentrati
regionali, le parti che li hanno sottoscritti si riuniscono entro 10 giorni
dalla richiesta di una delle stesse per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. La
procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro.
L'accordo
raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità
del contratto e viene tempestivamente notificata alle istituzioni scolastiche
Art.6- Composizione delle delegazioni
Le
delegazioni trattanti a livello di Ufficio Scolastico Regionale sono costituite
ai sensi dell'art.7 del CCNL 2002/2005:
per
la parte pubblica, dal dirigente titolare del potere di rappresentanza
dell'amministrazione nell'ambito dell'Ufficio o da un suo delegato.
L'Amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta,
non facente parte di organismi dirigenti delle OO.SS.
per
la parte sindacale, dai rappresentanti
delle OO. SS. aventi titolo alla contrattazione, ovvero da loro
delegati. Le OO. SS. possono avvalersi di consulenti esperti nelle materie di
contrattazione, non in servizio presso gli uffici dell’U. S. R. e dei CSA.
Prima
dell’inizio di ogni contrattazione, le parti comunicano la composizione delle
relative delegazioni.
1
– L’Ufficio Scolastico Regionale e i C. S. A., nell’ambito delle rispettive
competenze, mettono tempestivamente a disposizione delle OO.SS, in apposite
caselle, contestualmente all’affissione nei rispettivi albi, copia di tutto il
materiale, preferibilmente su supporto
informatico, relativo alle materie di cui agli articoli 3 e 4 del presente
contratto (graduatorie, elenchi, direttive, decreti, circolari interne ecc.),
al fine di garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL 2002/2005, nonché dal presente contratto. Gli
atti di gestione adottati in riferimento alla gestione del personale devono
comprendere le eventuali modifiche sopraggiunte, al fine di garantire la
massima trasparenza delle procedure adottate.
Viene altresì consegnata alle OO. SS. copia di
tutti gli atti ministeriali (circolari, telex, comunicazioni di servizio, ecc.)
e degli atti prodotti dall’Ufficio Scolastico Regionale riguardanti il
personale e, in genere, la politica scolastica da esso attuata. Viene, altresì,
consegnata la documentazione di interesse proveniente da altri Enti (IRRE,
Regione, ecc.).
Le
OO. SS. sono informate prima della sottoscrizione di eventuali intese ed
accordi interistituzionali che abbiano riflessi sull’organizzazione del lavoro
del personale scolastico.
È
istituito un collegamento tra il Sistema informativo e le OO.SS. abilitate alla
contrattazione, limitatamente alle funzioni di interrogazione e di posta
elettronica.
2
- Le riunioni finalizzate alle procedure contrattuali e di partecipazione di
cui agli articoli 3 e 4 vengono convocate, ove possibile secondo un calendario
di massima, almeno cinque giorni prima
della data di svolgimento. In caso di particolare necessità ed urgenza, il
termine si riduce a tre giorni.
L’avviso
di convocazione reca le materie all’ordine del giorno della riunione.
Al
fine di rendere produttive ed efficaci le sessioni di lavoro, contestualmente
alla convocazione, l’Amministrazione fornisce alle OO. SS. il materiale
informativo necessario alla discussione, tramite posta elettronica, fax o
qualsiasi altro mezzo idoneo.
3
– Le OO. SS. possono chiedere di essere convocate per confronti su argomenti di particolare rilevanza.
L’Amministrazione
procede alla convocazione in tempi congrui, comunque entro il limite massimo di
quindici giorni dalla richiesta.
4
– In caso di scadenze prefissate dai contratti o dalle intese nazionali, le OO.
SS. sono convocate entro 15 giorni dalla pubblicazione degli atti nazionali di
riferimento e, di norma, almeno un mese prima della scadenza prevista.
5
– Delle riunioni tra le delegazioni, sia in sede di contrattazione che di
partecipazione, viene redatto sintetico verbale, che, approvato e sottoscritto,
viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.
Ciascuna
delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del
contratto o intesa una propria
dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all’atto
di cui trattasi.
6
– I contratti stipulati e le intese sottoscritte conservano validità fino
all’eventuale nuova stipulazione.
L’Ufficio
Scolastico Regionale e ciascuna delle Organizzazioni sottoscriventi possono
richiedere la revisione o l’integrazione degli atti di cui al capoverso
precedente, mediante comunicazione scritta a tutti gli altri contraenti.
Tali
richieste devono essere inoltrate agli interessati almeno tre mesi prima della
scadenza.
3
– Le OO. SS. hanno diritto ad affiggere in appositi spazi, distinti da quelli
spettanti alla RSU dell’istituzione scolastica, materiali di interesse
sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa, e senza
preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. I materiali sindacali
inviati dalle OO. SS. alle istituzioni scolastiche sono affissi all’albo
sindacale a cura del dirigente
scolastico tempestivamente.
Art. 8 - Criteri generali per la fruizione dei permessi
sindacali
1
- I soggetti di cui all’art. 10 del CQN 7/8/98 e/o i componenti
di organismi dirigenti delle OO. SS. di cui al D. Lvs. 165 del 30/3/2001 possono fruire
di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutari sindacali,
nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente previste dal CCNL 2002/2005 e dal D. Lvo. 396/97 e dalla L. 300/70.
2
- I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i
limiti complessivi ed individuali previsti dai contratti nazionali in vigore.
3
- La fruizione dei permessi sindacali
di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico
dalle Segreterie territoriali delle OO. SS. tramite atto scritto.
4.
- Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei
permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto.
5
– La più puntuale definizione della materia di cui al presente articolo è
comunque rinviata ad una specifica contrattazione regionale.
Art. 9 – Procedure di raffreddamento
1
- È istituito un tavolo di
raffreddamento regionale per la composizione delle controversie inerenti
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e regionali. Presso i CSA è
istituito un tavolo di raffreddamento relativo all’applicazione dei contratti
integrativi di istituto.
Le
procedure di raffreddamento prendono avvio sulla base di una richiesta scritta
e motivata da parte delle RSU di
istituto e/o delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione o su
diretta richiesta del Dirigente Scolastico.
Il
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale convoca le parti di norma
entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e il tentativo di raffreddamento
dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.
Le
decisioni assunte verranno inviate a tutte le istituzioni scolastiche della
regione, al fine di prevenire la reiterazione di contenzioso sulle stesse
materie.
2
- Le procedure di conciliazione di cui al presente articolo non sostituiscono
quelle previste dal C.C.N.Q. in materia di procedura di conciliazione del 23.01,2001
e del 18.10.2001 nonché quelle di cui agli artt. 65 e 66 del D. L. vo 165/2001.
3
– Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere
iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse. L’Amministrazione si
impegna altresì ad astenersi dall’adottare iniziative pregiudizievoli nei
confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nella controversia.
4
– Ai fini delle procedure di raffreddamento di fronte al CSA, oltre le parti in
disaccordo, partecipano i rappresentanti dei sindacati firmatari del presente
contratto.
Art. 10 – Assemblee sindacali
1
– Tutto il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante
l’orario di lavoro ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro
capite per anno scolastico senza decurtazione della retribuzione.
Le
assemblee sindacali in orario di lavoro sono convocate in modo congiunto o
disgiunto dalle OO. SS. rappresentative del comparto, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali e,
nell’ambito delle singole istituzioni scolastiche,
dalla relativa RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalità previste dal CCNL 2002/2005. Il Dirigente Scolastico avrà cura di comunicare immediatamente
l’indizione dell’assemblea a tutto il personale in servizio nei vari plessi,
succursali, sedi staccate e sedi associate.
2- Nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 2002/2005 ed ai sensi di
quanto disposto al comma 6 dello stesso articolo, si conviene che le assemblee
territoriali in orario di servizio possano avere la durata massima di 3 ore,
comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e
per l'eventuale ritorno alla sede di servizio.
3
– Le assemblee di cui al comma precedente sono convocate dalle OO. SS. in modo
congiunto o disgiunto, secondo le modalità del citato art. 8 CCNL 2002/2005. La convocazione
di tali assemblee può essere inviata all’Amministrazione, ai suoi vari livelli,
che provvede a darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le
scuole interessate. I D.S. , ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le
procedure previste dall’art. 8 citato.
4
– Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due
assemblee mensili d’istituto previste dalla vigente normativa contrattuale.
5
– In caso di assemblee che coinvolgano più istituzioni scolastiche, ogni
dipendente ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento
della sede dell’assemblea che comunicherà preventivamente al dirigente scolastico ai fini del computo
delle dieci ore individuali
6
– Le assemblee di cui al presente articolo possono essere convocate dalle OO.
SS. anche tramite e-mail.
Art. 11 – Ufficio Relazioni Sindacali
Presso
l’Ufficio Scolastico Regionale e presso i C. S. A. viene istituito un ufficio
per le relazioni sindacali, con il compito di:
curare
i rapporti con le OO. SS.;
fornire
i materiali informativi previsti dal presente contratto;
effettuare
la rilevazione dell’adesione agli scioperi e fornire tempestivamente i relativi
dati alle OO. SS. .
Art. 12 – Albo sindacale e accesso agli Uffici
1
- Presso l’Ufficio Scolastico Regionale e presso i C. S. A. sono istituite
apposite bacheche per l’affissione di materiale informativo di interesse sindacale
e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. .
2
– I rappresentanti sindacali, muniti di contrassegno con valore di passi a cura
delle OO. SS., hanno diritto di ingresso agli Uffici Scolastici Regionali e dei
C.S. A. anche nei giorni e nelle ore di
chiusura al pubblico.
Titolo
Secondo – Garanzie individuali
Art. 13 – Patrocinio e Patronato
1
- I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono
rappresentare i lavoratori in tutte le
situazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle
procedure di contenzioso e di conciliazione. A tale scopo, i rappresentanti
sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che
riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
2
– Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare
dal sindacato di appartenenza o dall’istituto di patronato per l’espletamento
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti
ai competenti organi dell’Amministrazione Scolastica.
3
– Le OO. SS. possono presenziare a tutte le operazioni di stipula di contratto
e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il Direttore
Generale dell’U.S.R. Lazio e i
dirigenti del CSA daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello
svolgimento delle operazioni.
4
-Il personale scolastico ha diritto ad accedere agi uffici dell’U.S.R. negli
orari stabiliti.
Il
Direttore Generale e i dirigenti dei C.
S. A. si impegnano a facilitare
l’accesso agli Uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli
orari.
5
- E' compito dell'U. S. R. , comunicare le modalità e le forme per la ricezione
di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal personale scolastico.
Il
personale scolastico ha diritto alla visione di tutti gli atti, sia della
scuola che dell’U. S. R. che non siano
soggetti a protocollo riservato e che siano pertinenti con l’esercizio di un
legittimo interesse, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
La
presa in visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che
possano nuocere agli interessi del richiedente.
Al
personale della scuola, che abbia inoltrato segnalazioni scritte di fatti,
circostanze o provvedimenti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere
data risposta scritta entro 30 giorni dall’U.S.R. e dalla scuola.
Tutte
le comunicazioni inviate dall’U.S.R. alle scuole riguardanti atti che
interessano la generalità o parte del
personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei
dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento
solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed
effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una
informazione tempestiva in ogni scuola saranno adottati gli opportuni accorgimenti,
tenendo conto delle specifiche difficoltà
quali ad esempio istituzioni scolastiche con più sedi.
6
– Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy, in
quanto prevista dai contratti in vigore, la tempestiva consegna alle RSU ed
alle OO. SS. aventi titolo dei prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo
dell’istituzione scolastica, con l’indicazione dei nominativi, attività,
impegni orari e relativi compensi.
7
– . Con riferimento al personale dichiarato idoneo a seguito della procedura
prevista dall’art. 35 della legge 27.12.2002 n. 289,
in considerazione della pregressa sottoscrizione di specifici contratti
provinciali per il personale dichiarato inidoneo per motivi di salute, prima di
procedere all’applicazione del disposto della norma sopra richiamata,
l’Amministrazione procederà ad una verifica della situazione congiuntamente con
le OO. SS. del presente contratto.
Titolo Terzo -
Sicurezza nella scuola
D.
Lgs. 626/94 e successive integrazioni
Art. 14 - Servizio di Prevenzione e
Sicurezza
È
istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio un Servizio per la
Prevenzione e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, con il compito di
supportare le stesse nell’applicazione della normativa sulla sicurezza
Art. 15 - Commissione Paritetica
1
– L’Ufficio Scolastico Regionale costituirà, nel più breve tempo possibile, l’
Organismo Paritetico previsto dall’art. 20 del D. Lgs. 626/94. Tale organismo
ha il compito di orientare ed uniformare i comportamenti delle singole scuole,
contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, concordare
iniziative di formazione, comporre possibili controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
L’organismo
paritetico è costituito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e
dalle delegazioni trattanti a livello Scolastico Regionale delle OO.SS..
Laddove necessario, le riunioni della commissione paritetica possono essere
allargate a rappresentanti della Regione e dell’ANCI.
2
– All’ organismo paritetico viene assicurato da parte dell’Amministrazione
l’appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed
efficacia i propri compiti.
L’
organismo paritetico, almeno una volta l’anno, convoca una conferenza di
servizio dei RLS e una dei Dirigenti Scolastici.
L’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio si impegna affinché a livello
regionale si promuovano accordi con
Regione, Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e
protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l’adozione di misure
preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di
attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.
Titolo Quarto – Relazioni Sindacali per la Scuola Non Statale
Art. 17 - Finalità
L’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio e le
OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano di avviare e praticare un
costante confronto sulle questioni relative al settore della scuola non statale
in tutte le sue tipologie (private,
autorizzate, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie) sulle
quali sono definite attività e competenze dell’Ufficio Scolastico Regionale, così come previsto dalle
normative vigenti.
1
- Le parti concordano di istituire un
tavolo permanente di confronto sull’applicazione nelle istituzioni scolastiche
della Regione della legge 62/2000
(legge sulla parità)
2
- Le parti concordano sulla necessità
che il possesso e la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 62/2000, all’art. 1, comma 4 vadano
accertati preliminarmente alla concessione dello status di parità, secondo
quanto previsto dalla legge e dalle successive circolari applicative.
3
- L’Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio si impegna, in appositi incontri, a fornire alle OO. SS. firmatarie del
presente contratto i risultati degli accertamenti espletati nell’esercizio
della propria funzione di vigilanza.
Art. 19 -
Materie di confronto con le OO.SS.
1
- Il confronto tra l’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS .firmatarie del
presente contratto sarà effettuato, in
particolare, sulle seguenti materie:
elenco
aggiornato delle scuole paritarie;
sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge e iniziative dell’U.S.R. per il Lazio a fronte del mancato possesso o
permanenza degli stessi;
applicazione
a tutto il personale dipendente dei
CCNL di settore, ossia ANINSEI, AGIDAE, FISM;
rispetto
della percentuale e dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 5, legge 62/2000 e della C. M. 46 del 24/4/2002
nel caso di utilizzo di personale docente volontario o con rapporto di lavoro
autonomo;
possesso
dell’abilitazione o idoneità per il personale docente, fatte salve le deroghe
previste dal comma 4 bis, inserito all’art. 1, comma 4 della legge 62/2000
dalla legge 388/2000, art. 51, comma 10,
nonché dalla lettera circolare prot. 2668 del 29/10/2001 del MIUR;
attivazione
di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classi, composizione numerica
delle stesse;
effettiva
attivazione degli Organi Collegiali;
dati
relativi a scrutini, esami di licenza, esami di Stato e di idoneità nelle
scuole paritarie. Verifica del rispetto delle normative vigenti;
verifica
sull’individuazione nelle scuole paritarie del personale direttivo responsabile
dati
e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti a vario titolo previsti
dai diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le rispettive
tipologie, ordine e grado di scuole non statali;
dati
e criteri di gestione ed assegnazione dei finanziamenti stanziati per il
diritto allo studio a livello regionale per la scuola non statale.
2
– L’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS. si impegnano a pubblicizzare i
risultati del loro confronto e a procedere ad un momento di verifica
complessiva sullo stato di attuazione della Legge 62/2000
nella regione in una conferenza annuale.
3
– In considerazione della prossima scadenza della fase transitoria prevista
dall’art. 1, comma 7 della legge 62/2000,
le parti si impegnano a verificare la compatibilità dei precedenti articoli ed
eventualmente ad integrare quanto previsto nel presente contratto alla luce di
modifiche della normativa che dovessero intervenire nella legislazione relativa
al settore della scuola non statale e paritaria.
Norma
finale
Per
quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel
CCNL 2002/2005 e le altre disposizioni vigenti in
materia, compresi i contratti collettivi nazionali integrativi.
La
Parte Pubblica
Il
Direttore Generale
Francesco
de Sanctis
CGIL
Scuola Roma e Lazio
Domenico
Rossi
CISL
Scuola di Roma e del Lazio
Vincenzo
Alessandro
UIL
Scuola di Roma e del Lazio
Giovanni
Febroni
SNALS
CONFSAL LAZIO
Giuseppe
Serapiglia