MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 maggio 2012
Revisione triennale dei
coefficienti di trasformazione del montante contributivo. (12A05900)
(GU n. 120 del 24-5-2012)
IL DIRETTORE GENERALE PER LE
POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 8
agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo
contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di
trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;
Visto l'art. 1, comma
14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1º gennaio 2010,
ha aggiornato i coefficienti di trasformazione
previsti nella legge n. 335 del 1995;
Visto il comma 15
della medesima legge n. 247 del 2007, che ha modificato l'art.
1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di
rideterminazione dei suddetti coefficienti debba
attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art.
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'art. 1, comma
11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le
eta' superiori a 65 anni;
Visto l'art. 24,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, laddove stabilisce che il proseguimento
dell'attivita' lavorativa e' incentivato
dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi
gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma
11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti
di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT;
Visti i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti
dall'Istituto nazionale di statistica rispettivamente con nota n. SP/279.2012
del 13 marzo 2012 e con nota n. SP/399.2012 del 5 aprile 2012;
Visto il verbale
della conferenza di servizi lavoro/economia del 15 maggio 2012, conclusiva del
procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della
quale sono state condivise, con l'approvazione della nota tecnica allegata al medesimo,
le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti,
unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati,
in sostituzione di quelli vigenti;
Considerato che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione
del montante in rendita pensionistica avra' decorrenza dal 1° gennaio 2013;
Decreta:
Articolo unico
A
decorrere dal 1° gennaio 2013, i divisori e i coefficienti di trasformazione di
cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Roma, 15 maggio 2012
Il direttore generale per le
politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Gambacciani
|
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
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TABELLA
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Età
|
Divisori
|
Valori
|
57
|
23,236
|
4,304%
|
58
|
22,647
|
4,416%
|
59
|
22,053
|
4,535%
|
60
|
21,457
|
4,661%
|
61
|
20,852
|
4,796%
|
62
|
20,242
|
4,940%
|
63
|
19,629
|
5,094%
|
64
|
19,014
|
5,259%
|
65
|
18,398
|
5,435%
|
66
|
17,782
|
5,624%
|
67
|
17,163
|
5,826%
|
68
|
16,541
|
6,046%
|
69
|
15,917
|
6,283%
|
70
|
15,288
|
6,541%
|
tasso
di sconto = 1,5%
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