PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO
25 marzo 2008
Rideterminazione
dell'assegno per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i
nuclei orfanili.
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE
PER LA FAMIGLIA
e
IL MINISTRO
DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto
con
IL MINISTRO
DELLA
SOLIDARIETÀ SOCIALE
e
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE
FINANZE
Allegati
Visto l'art. 1, comma
200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo
il quale nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per
i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili
sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'art. 1, comma
11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 244 del 2007;
Considerata la necessità di
rivedere le tabelle relative all'assegno per i nuclei familiari con entrambi i
genitori e almeno un figlio minore o con un solo genitore e almeno un figlio
minore, in cui sia presente almeno un componente inabile, nonchè le tabelle
relative all'assegno per i nuclei familiari, con entrambi i genitori o con un
solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;
Considerata inoltre la necessità
di rivedere le tabelle relative agli assegni per i nuclei familiari orfanili e
le tabelle degli assegni per i nuclei familiari senza figli e con almeno un
componente inabile;
Viste le tabelle relative
all'assegno per il nucleo familiare elaborate a cura dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
Decretano:
Articolo unico
1. Sono approvate le tabelle A e B allegate al presente
decreto. Le predette tabelle hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Sulla base degli importi annuali indicati nelle predette tabelle, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) elabora le tabelle contenenti gli
importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008
cessano di avere effetto le tabelle 14 e 15 allegate alla circolare dell'I.N.P.S. n. 88
del 18 maggio 2007 e le tabelle 17 e 18 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13
del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26
gennaio 2007.
3. Gli importi delle tabelle 13,
16 e 19 allegate alle circolari dell'I.N.P.S. n. 13
del 12 gennaio 2007 e n. 26 del 26
gennaio 2007 riguardanti i nuclei orfanili, nonché quelli delle
tabelle 20A, 20B, 21C e 21D allegate alla circolare
dell'I.N.P.S. n. 83 del 16 giugno 2006 riguardanti i nuclei senza
figli e con componenti inabili, sono aumentati del 10%.
Il presente decreto sarà sottoposto
al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 25 marzo 2008
Il Ministro delle politiche per la
famiglia
Bindi
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Damiano
Il Ministro della solidarietà
sociale
Ferrero
Il Ministro dell'economia e delle
finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il
6 maggio 2008
Ministeri istituzionali -
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 400
Allegati
Note
Tabelle A e B