Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione
generale per l’Attività Ispettiva
Circolare
n. 2/2012
Roma 16
febbraio 2012
Destinatari
OGGETTO:
D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni – novità in materia di lavoro e
legislazione sociale – primi chiarimenti interpretativi per il personale
ispettivo.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il D.L. n.
5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni) che ha introdotto importanti novità in
materia di lavoro e legislazione sociale, su alcune delle quali, nelle more
della conversione in legge, occorre fornire dei primi chiarimenti
interpretativi ai fini di un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.
Provvedimenti
in materia di astensione anticipata lavoratrici madri (art. 15)
L’art. 15
del D.L. introduce anzitutto importanti novità in materia di interdizione dal
lavoro per le lavoratrici madri, intervenendo sulle competenze accertative e
provvedimentali delle Direzioni territoriali del lavoro.
Vanno in
particolare segnalate le modifiche al comma 3 dell’art. 17 del D. Lgs. n. 151/2001, secondo
le quali alla ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di
interdizione anticipata per “gravi complicanze della gravidanza o di
persistenti forme morbose”, compresa l’adozione del provvedimento
finale di astensione sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali
del lavoro.
Rimane
invece attribuita alla competenza delle Direzioni del lavoro l’istruttoria e
l’emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all’impossibilità di
spostamenti ad altre mansioni.
Al fine
di consentire ai competenti servizi delle ASL di organizzare l’attività
procedimentale di rilascio dei provvedimenti di astensione per le gravi complicanze
della gravidanza, le modifiche in questione trovano applicazione a far data
dal 1° aprile 2012.
Ne
consegue che le Direzioni territoriali del lavoro potranno emanare tali
provvedimenti entro e non oltre il 31 marzo p.v.; gli Uffici dovranno quindi
istruire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale
data, rimandando alla competenza delle ASL l’istruttoria delle domande ad
esser destinate ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1°
aprile.
Modifiche
in materia di comunicazioni obbligatorie e di assunzioni dei soggetti
disabili (art. 18)
L’art. 18
del D.L. interviene a chiarire il problema interpretativo che si era venuto a
creare in ordine agli obblighi di comunicazioni ai Servizi competenti del
c.d. personale extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi a
seguito della introduzione, da parte dell’art. 4 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro),
di una disciplina specifica del settore turistico in parte sovrapponibile con
quanto già previsto dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2011.
Più in
particolare il legislatore del D.L. n. 5/2012 ha abrogato quella parte del
predetto art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 368/2001 nella quale si prevedeva
la possibilità di comunicare ai Servizi competenti i c.d. lavoratori extra
del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall’assunzione.
In forza
di tale abrogazione – nonché di una integrazione dell’art. 9 bis, comma 2,
del D.L. n. 510/1996 – anche i lavoratori extra sono soggetti agli
obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori del turismo e
dei pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di
effettuare una comunicazione – pur sempre preventiva – dei soli dati
essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da completare entro i
successivi tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Si
ricorda che la comunicazione sintetica in questione, per tali settori,
prescinde dall’esistenza di ragioni di “urgenza connessa ad esigenze
produttive” e va integrata entro
tre (e non cinque) giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, pena
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a 500
(diffidabile) di cui all’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003.
In
materia di collocamento obbligatorio l’art. 18 del Decreto introduce inoltre
alcune modifiche all’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000 volte a consentire che, in
relazione alla sospensione degli obblighi occupazionali per le imprese
interessate da interventi di integrazione salariale (artt. 1 e 3, L. 223/1991 e art. 1, D.L. n. 726/1984), le
relative comunicazioni siano effettuate direttamente dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (in particolare alla Direzione generale per le
politiche dei servizi per il lavoro, ex D.G. del mercato del lavoro) in tutti
i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive ubicate in più province.
Semplificazioni in materia di
Libro Unico del Lavoro (art.19)
Dopo le
novità in materia di Libro Unico del Lavoro introdotte dall’art. 40, comma 4,
del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011, c.d. Decreto Monti), che ha
spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di
compilazione del documento, il decreto semplificazioni ha “normativizzato”
alcune indicazioni interpretative già fornite da questa Direzione Generale
sulla applicazione del relativo regime sanzionatorio.
Più in
particolare l’art. 19, comma 1, del D.L. n. 5/2012 ha previsto – in modo del
tutto analogo a quanto già chiarito dal vademecum del 5 dicembre 2008 (sez.
c, risposta n. 5) e dalla risposta ad interpello n. 47/2011 – che:
-
la nozione di omessa registrazione “si riferisce alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi
la registrazione”;
-
la nozione di infedele registrazione “si riferisce alle
scritturazioni dei dati (…) diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”.”
Tali
precisazioni, in quanto già contenute in atti di indirizzo interpretativo di
questo Ministero, non vanno pertanto ad incidere significatamene sulle
modalità applicative delle sanzioni in materia di LUL che rimangono
sostanzialmente inalterate. Si ricorda peraltro che tutte le violazioni in
materia LUL (ad eccezione di quella per omessa conservazione, cfr. circ. n.
23/2011) sono oggetto di diffida obbligatoria, ivi compresa la violazione
concernente l’infedeltà delle registrazioni.
Quanto
alla punibilità per le omesse registrazioni, andrà pertanto applicata una
sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei
lavoratori interessati (da euro 150 a euro 1.500 fino a dieci lavoratori, da
euro 500 a euro 3.000 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero delle
omissioni contenute nel LUL (quindi, se le omissioni riguardano quattro
lavoratori per tre mensilità la sanzione, a seguito di diffida ottemperata,
sarà pari ad euro 150 x 3 mesi).
Quanto
alla punibilità per le infedeli registrazioni occorrerà verificare che i dati
riportati sul libro siano quantitativamenteo qualitativamente diversi da
quella che è stata l’effettiva prestazione lavorativa resa o l’effettiva
retribuzione/compenso elargito. In via esemplificativa, la sanzione prevista
dall’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 sarà pertanto applicabile nelle
ipotesi dei c.d. “fuori busta” o di una indicazione nelle ore di lavoro quantitativamente
diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sarà applicabile la
sanzione quando le somme erogate al lavoratore o l’orario di lavoro osservato
dallo stesso siano effettivamente quelli indicati sul LUL, pur in violazione
di specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo (ad es.
retribuzione virtuale e limiti quantitativi dei lavoratori part-time in
edilizia), ferme restando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie o azioni di
recupero contributivo da parte dell’istituto.
Responsabilità
solidale negli appalti (art. 21)
Significativa
è anche la modifica, da parte dell’art. 21 del D.L. semplificazioni, in
materia di responsabilità solidale negli appalti.
Fermo
restando quanto già previsto dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006
(conv. da L. n. 248/2006) in
ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i “contributi previdenziali
e (…) assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”, il
Legislatore ha ora chiarito l’ambito della responsabilità solidale tra
committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003.
In
particolare dalla nuova formulazione normativa si evince che la solidarietà, quanto
al profilo retributivo, comprende “le quote di trattamento
di fine rapporto (…) in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto”, con ciò eliminando ogni ipotesi interpretativa volta ad
addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al
lavoratore dell’appaltore/subappaltatore che, durante il periodo di
svolgimento dell’appalto, abbia maturato il diritto al trattamento.
Una
ulteriore precisazione esclude invece espressamente dall’ambito della
responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento”, con ciò introducendo
una vera e propria novità rispetto a quanto ritenuto in via interpretativa da
questo Ministero con risposta ad interpello n. 3/2010, che riteneva
sussistere la solidarietà per tali sanzioni in quanto aventi natura
risarcitoria.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)
Destinatari
Alle
Direzioni generali e territoriali del lavoro
All’INPS
Direzione
Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia
Sommersa
All’INAIL
Direzione
Centrale Rischi
Al
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Al
Comando Generale della Guardia di Finanza
LORO SEDI
e p.c.
all’Ispettorato
regionale del lavoro di Palermo
alla
Provincia autonoma di Trento
alla
Provincia Autonoma di Bolzano
LORO SEDI
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