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Decreto legislativo Diritto-Dovere. Parere favorevole VII Comm. Senato

Argomenti trattati: Diritto-Dovere,
La Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato, nella seduta di mercoledì 2 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo su Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione, integrandolo con una serie di osservazioni predisposte ed illustrate ...

PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N

 

La Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato, nella seduta di mercoledì 2 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo su Diritto-Dovere all’istruzione e alla formazione, integrandolo con una serie di osservazioni predisposte ed illustrate dal Presidente Sen. Asciutti, sulla base dei diversi orientamenti emersi nel dibattito in Commissione e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento, che hanno visto presente anche lo SNALS-Confsal.

Riguardo alla nostra posizione rappresentata in sede di audizione, dobbiamo rilevare che il Presidente Asciutti ha recepito alcune significative indicazioni, accolte poi dalla Commissione.

In particolare segnaliamo il giudizio positivo sulla ridefinizione del vecchio “obbligo scolastico” in termini di “diritto-dovere”, che “sembra meglio rispondere ai bisogni di formazione di una società più libera ed avanzata, anche con riferimento al rapporto fra il cittadino e lo Stato”.

Anche sul problema dell’apprendistato, per il quale avremmo preferito un’autonoma e specifica regolamentazione, allo scopo di evitare confusione con i percorsi educativi previsti dal 2° ciclo, viene accolta la nostra preoccupazione e si invita il Governo “a chiarire ulteriormente il punto al fine di fugare ogni residuo motivo di incertezza”.

Significativo e rilevante è poi il recupero, prospettato dalla nostra delegazione in sede di audizione al Senato, della scuola dell’infanzia alla quale viene riconosciuto dalla Commissione il ruolo di “pre-condizione per la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione”.

Trascriviamo, di seguito, il testo del parere accolto dalla VII Commissione:

 

 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
355ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

omissis

 

PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 432


"La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,


preso atto che esso rappresenta un ulteriore tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di istruzione, volto in particolare ad assicurare a tutti (ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato) il diritto all'istruzione e formazione per dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età,
registrato con rammarico che in sede di Conferenza unificata non è stato possibile raggiungere l'intesa sul provvedimento avendo le regioni e gli enti locali ritenuto pregiudiziale un'intesa sul Piano programmatico di interventi finanziari previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed avendo detti enti comunque giudicato il provvedimento privo di adeguata copertura finanziaria,
condiviso tuttavia l'orientamento del Governo secondo cui l'attuazione della riforma scolastica non deve essere subordinata alla previa definizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso è predisposto a sostegno del quadro complessivo della riforma e non solo della legge n. 53,
acquisiti i diversi orientamenti emersi nel dibattito e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento, nonché le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali (1°) e lavoro e previdenza sociale (11°),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

 

1. Si giudica positivamente la ridefinizione del vecchio "obbligo scolastico" in termini di "diritto-dovere", che sembra meglio rispondere ai bisogni di formazione di una società più libera ed avanzata, anche con riferimento al rapporto fra il cittadino e lo Stato.

2. Si giudica positivamente l'introduzione, al comma 3 dell'articolo 1, del riferimento alle scuole paritarie fra le istituzioni in cui poter realizzare il diritto-dovere di istruzione. Si impone peraltro un coordinamento con il comma 4 del medesimo articolo, che esenta dalle tasse di iscrizione e frequenza solo la fruizione del diritto nelle istituzioni scolastiche statali.

3. Si ritiene peraltro necessario comprendere, fra le istituzioni del primo e del secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando che - in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione - le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione.

4. Quanto alla previsione, di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 1, secondo cui il diritto all'istruzione e formazione si realizza anche nell'apprendistato, occorre anzitutto precisare che tale disposizione appare del tutto coerente con la legge n. 53 e con il decreto legislativo n. 276 del 2003, di attuazione della legge n. 30 ("legge Biagi"). La preoccupazione secondo cui la norma prefigurerebbe un terzo canale in cui assolvere il diritto-dovere, oltre al sistema dei licei e all'istruzione e formazione professionale, risulta infatti infondata. Al contrario, trattasi di modalità formativa, alla stregua dell'alternanza scuola-lavoro, secondo l'impianto della legge n. 53. In tal senso, appaiono fuori luogo le preoccupazioni relative al "vuoto" formativo che si determinerebbe tra l'uscita dal ciclo di istruzione primario (a 13 o 14 anni) e l'avvio all'apprendistato (a 15 anni). Si tratta infatti di modalità a cui possono accedere gli studenti dopo aver intrapreso il ciclo secondario in uno dei due canali previsti. Si invita comunque il Governo a chiarire ulteriormente il punto, al fine di fugare ogni residuo motivo di incertezza. E' evidente peraltro che debbano essere garantiti anche in questo caso i prescritti livelli essenziali di istruzione e formazione.

5. Si rileva che l'introduzione di un nuovo comma 4 all'articolo 1, volto a recepire le indicazioni degli enti locali, impone una rinumerazione complessiva dei commi di detto articolo.

6. Con riferimento all'articolo 2, si sottolinea l'esigenza di un richiamo alla scuola dell'infanzia, che rappresenta una pre-condizione per la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione. Si esprime altresì compiacimento per le iniziative di orientamento previste al comma 2 (oltre che all'articolo 4, comma 2) da parte delle scuole secondarie di primo grado, in raccordo con le istituzioni del secondo ciclo.

7. Quanto alla possibilità che i corsi di qualifica professionale possano avere durata triennale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, si prende atto della scelta del Governo, che comunque non appare in contrasto con l'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 53, secondo la quale la durata quadriennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale rappresenta la pre-condizione per accedere all'esame di Stato ai fini dell'accesso all'università, previa peraltro frequenza di un ulteriore corso annuale. Si tratta del resto di scelta volta a ridurre il fenomeno degli abbandoni scolastici, favorendo il conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età. Ciò, anche a fronte dell'elevata percentuale di studenti che attualmente esce dalla scuola senza un diploma o una qualifica.

8. Si sollecita il Governo ad emanare quanto prima i livelli essenziali di prestazione, in particolare per il secondo ciclo, al fine di definire le condizioni attraverso cui il diritto-dovere si realizza.

9. Si esprime apprezzamento per le norme relative al riconoscimento dei crediti e alla relativa certificazione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica conseguita attraverso il contratto di apprendistato quale credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. Quanto alla vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere, si condivide la scelta di mantenere inalterato il regime sanzionatorio previgente. Qualora peraltro la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 possa dare adito ad equivoci, si invita il Governo a precisare che le sanzioni applicabili sono quelle previste per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. Si segnala inoltre l'opportunità, evidenziata dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, di integrare l'elenco dei soggetti deputati alla vigilanza - per quel che concerne i profili attinenti al contratto di apprendistato - con i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

11. All'articolo 8, si impone anzitutto uno slittamento dell'anno scolastico di riferimento dal 2004-2005 al 2005-2006. Si osserva inoltre che la gratuità non dovrebbe essere limitata all'esenzione dalle tasse scolastiche, ma estendersi ad altre fattispecie, fra cui ad esempio i libri di testo. Si sollecita pertanto il Governo, subito dopo l'emanazione del decreto sul diritto-dovere, a rivedere la disciplina dell'erogazione dei servizi obbligatori strumentali alle attività scolastiche, d'intesa con le regioni e gli enti locali, in quanto determinante per il conseguimento degli obiettivi della riforma. Fra l'altro, poiché l'estensione delle norme sul diritto allo studio comporterà l'ingresso di nuovi 125.000 alunni nella fascia del diritto-dovere, si impone una revisione delle competenze, soprattutto fra enti locali."

 

omissis

 

 

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