La Commissione Istruzione Pubblica, Beni Culturali del Senato, nella
seduta di mercoledì 2 febbraio u.s., ha espresso parere favorevole allo
schema di decreto legislativo su Diritto-Dovere all’istruzione e alla
formazione, integrandolo con una serie di osservazioni predisposte ed
illustrate dal Presidente Sen. Asciutti, sulla base dei diversi orientamenti
emersi nel dibattito in Commissione e nel corso delle numerose audizioni
svolte sul provvedimento, che hanno visto presente anche lo SNALS-Confsal.
Riguardo alla nostra posizione rappresentata in sede di audizione,
dobbiamo rilevare che il Presidente Asciutti ha recepito alcune significative
indicazioni, accolte poi dalla Commissione.
In particolare segnaliamo il giudizio positivo sulla ridefinizione
del vecchio “obbligo scolastico” in termini di “diritto-dovere”, che “sembra meglio rispondere ai bisogni di formazione di una società
più libera ed avanzata, anche con riferimento al rapporto fra il cittadino e
lo Stato”.
Anche sul problema dell’apprendistato, per il quale avremmo preferito
un’autonoma e specifica regolamentazione, allo scopo di evitare confusione
con i percorsi educativi previsti dal 2° ciclo, viene accolta la nostra
preoccupazione e si invita il Governo “a chiarire ulteriormente il punto al fine di fugare ogni
residuo motivo di incertezza”.
Significativo e rilevante è poi il recupero, prospettato dalla nostra
delegazione in sede di audizione al Senato, della scuola dell’infanzia alla
quale viene riconosciuto dalla Commissione il ruolo di “pre-condizione per la realizzazione del
diritto-dovere all’istruzione e formazione”.
Trascriviamo, di seguito, il testo del parere accolto dalla VII
Commissione:
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005
355ª Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene
il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 15,40.
omissis
PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 432
"La Commissione,
esaminato
lo schema di decreto legislativo in titolo,
preso atto che esso rappresenta un ulteriore
tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di
istruzione, volto in particolare ad assicurare a tutti (ivi compresi i minori
stranieri presenti nel territorio dello Stato) il diritto all'istruzione e
formazione per dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età,
registrato con rammarico che in sede di
Conferenza unificata non è stato possibile raggiungere l'intesa sul
provvedimento avendo le regioni e gli enti locali ritenuto pregiudiziale
un'intesa sul Piano programmatico di interventi finanziari previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed avendo detti enti comunque
giudicato il provvedimento privo di adeguata copertura finanziaria,
condiviso tuttavia l'orientamento del Governo
secondo cui l'attuazione della riforma scolastica non deve essere subordinata
alla previa definizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso
è predisposto a sostegno del quadro complessivo della riforma e non solo
della legge n. 53,
acquisiti i diversi orientamenti emersi nel
dibattito e nel corso delle numerose audizioni svolte sul provvedimento,
nonché le osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali (1°) e
lavoro e previdenza sociale (11°),
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
1. Si
giudica positivamente la ridefinizione del vecchio "obbligo
scolastico" in termini di "diritto-dovere", che sembra meglio
rispondere ai bisogni di formazione di una società più libera ed avanzata,
anche con riferimento al rapporto fra il cittadino e lo Stato.
2. Si giudica
positivamente l'introduzione, al comma 3 dell'articolo 1, del riferimento
alle scuole paritarie fra le istituzioni in cui poter realizzare il
diritto-dovere di istruzione. Si impone peraltro un coordinamento con il
comma 4 del medesimo articolo, che esenta dalle tasse di iscrizione e
frequenza solo la fruizione del diritto nelle istituzioni scolastiche
statali.
3. Si
ritiene peraltro necessario comprendere, fra le istituzioni del primo e del
secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative
accreditate dalle regioni e dalle province autonome, fermo restando che - in
attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione - le
istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa
vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione.
4.
Quanto alla previsione, di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 1, secondo
cui il diritto all'istruzione e formazione si realizza anche
nell'apprendistato, occorre anzitutto precisare che tale disposizione appare
del tutto coerente con la legge n. 53 e con il decreto legislativo n. 276 del
2003, di attuazione della legge n. 30 ("legge Biagi"). La
preoccupazione secondo cui la norma prefigurerebbe un terzo canale in cui
assolvere il diritto-dovere, oltre al sistema dei licei e all'istruzione e
formazione professionale, risulta infatti infondata. Al contrario, trattasi
di modalità formativa, alla stregua dell'alternanza scuola-lavoro, secondo
l'impianto della legge n. 53. In tal senso, appaiono fuori luogo le preoccupazioni
relative al "vuoto" formativo che si determinerebbe tra l'uscita
dal ciclo di istruzione primario (a 13 o 14 anni) e l'avvio all'apprendistato
(a 15 anni). Si tratta infatti di modalità a cui possono accedere gli
studenti dopo aver intrapreso il ciclo secondario in uno dei due canali
previsti. Si invita comunque il Governo a chiarire ulteriormente il punto, al
fine di fugare ogni residuo motivo di incertezza. E' evidente peraltro che
debbano essere garantiti anche in questo caso i prescritti livelli essenziali
di istruzione e formazione.
5. Si
rileva che l'introduzione di un nuovo comma 4 all'articolo 1, volto a
recepire le indicazioni degli enti locali, impone una rinumerazione
complessiva dei commi di detto articolo.
6. Con
riferimento all'articolo 2, si sottolinea l'esigenza di un richiamo alla
scuola dell'infanzia, che rappresenta una pre-condizione per la realizzazione
del diritto-dovere all'istruzione e formazione. Si esprime altresì
compiacimento per le iniziative di orientamento previste al comma 2 (oltre
che all'articolo 4, comma 2) da parte delle scuole secondarie di primo grado,
in raccordo con le istituzioni del secondo ciclo.
7.
Quanto alla possibilità che i corsi di qualifica professionale possano avere
durata triennale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, si prende atto della
scelta del Governo, che comunque non appare in contrasto con l'articolo 2,
comma 1, lettera h), della legge n. 53, secondo la quale la durata
quadriennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale rappresenta
la pre-condizione per accedere all'esame di Stato ai fini dell'accesso
all'università, previa peraltro frequenza di un ulteriore corso annuale. Si
tratta del resto di scelta volta a ridurre il fenomeno degli abbandoni
scolastici, favorendo il conseguimento di una qualifica professionale entro
il diciottesimo anno di età. Ciò, anche a fronte dell'elevata percentuale di
studenti che attualmente esce dalla scuola senza un diploma o una qualifica.
8. Si
sollecita il Governo ad emanare quanto prima i livelli essenziali di
prestazione, in particolare per il secondo ciclo, al fine di definire le
condizioni attraverso cui il diritto-dovere si realizza.
9. Si
esprime apprezzamento per le norme relative al riconoscimento dei crediti e
alla relativa certificazione, con particolare riferimento al riconoscimento
della qualifica conseguita attraverso il contratto di apprendistato quale
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
10.
Quanto alla vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere, si condivide la
scelta di mantenere inalterato il regime sanzionatorio previgente. Qualora
peraltro la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 possa dare adito
ad equivoci, si invita il Governo a precisare che le sanzioni applicabili
sono quelle previste per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico. Si
segnala inoltre l'opportunità, evidenziata dalla Commissione lavoro e
previdenza sociale, di integrare l'elenco dei soggetti deputati alla vigilanza
- per quel che concerne i profili attinenti al contratto di apprendistato -
con i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in
materia di previdenza sociale e di lavoro.
11.
All'articolo 8, si impone anzitutto uno slittamento dell'anno scolastico di
riferimento dal 2004-2005 al 2005-2006. Si osserva inoltre che la gratuità
non dovrebbe essere limitata all'esenzione dalle tasse scolastiche, ma
estendersi ad altre fattispecie, fra cui ad esempio i libri di testo. Si
sollecita pertanto il Governo, subito dopo l'emanazione del decreto sul
diritto-dovere, a rivedere la disciplina dell'erogazione dei servizi
obbligatori strumentali alle attività scolastiche, d'intesa con le regioni e
gli enti locali, in quanto determinante per il conseguimento degli obiettivi
della riforma. Fra l'altro, poiché l'estensione delle norme sul diritto allo
studio comporterà l'ingresso di nuovi 125.000 alunni nella fascia del
diritto-dovere, si impone una revisione delle competenze, soprattutto fra
enti locali."
omissis
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