LETTERA
CIRCOLARE B/2009
Ministero
del Lavoro, della Salute e
delle
Politiche Social
Direzione
generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Direzione
generale per l’Attività Ispettiva
Destinatari
Prot. n.
15/V/0008494/14.01.05.04 del12/05/2009
Oggetto:
Art. 40, lettera c del D. Lgs 151/01 - riposi giornalieri del padre.
Pervengono
a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in merito alla possibilità
di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del
bambino, il diritto ai congedi di cui all'art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, anche
nei casi in cui l'altro genitore svolga attività di lavoro casalingo, in
relazione alle quali, le scriventi Direzioni generali ritengono opportuno
fornire le seguenti indicazioni.
In ordine
ai presupposti di legge per il riconoscimento dei suddetti congedi, con
particolare riferimento alle lettere b) e c) dell'art. 40 cit. ("in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga"; "nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente"), un primo orientamento
dell'lNPS aveva stabilito che "per madre lavoratrice non dipendente
deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale,
parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento
economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro Ente previdenziale"
(cfr. circolare INPS n. 95 bis del 6 settembre 2006).
Nell'ambito
della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, è risultato prevalente un
diverso indirizzo, favorevole a ricomprendere nella fattispecie di “madre
non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga, sul duplice
presupposto che la nozione di lavoratore assume significati diversi secondo i
differenti ambiti ordinamentali e che, nell'interpretazione della
disposizione in esame, occorre fare riferimento al significato assunto nelle
materie pubblicisti che, risultando decisiva, a tale fine, la considerazione
che trattasi di una normativa “rivolta a dare sostegno alla famiglia ed
alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale,
scolpite dall'art. 31 della Costituzione" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, che rigetta
l'impugnazione della conforme decisione del TAR Toscana).
Nel
considerare, inoltre, che numerosi settori dell'ordinamento considerano la
figura della casalinga come lavoratrice, la citata sentenza conclude in senso
favorevole alla soluzione interpretati va che meglio consente di valorizzare
la ratio predetta, volta a beneficiare il padre di permessi per la
cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in
quanto lavoratrice non dipendente, sia, comunque, impegnata in attività che
necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.
Contribuendo
al consolidamento del citato indirizzo, la giurisprudenza di legittimità,
nell'ambito di una pronuncia concernente la risarcibilità del danno da
perdita della capacità di lavoro, ha espressamente affermato che in numerosi
ambiti ordinamentali la casalinga è considerata come lavoratrice, tale
interpretazione risultando aderente alla ratio legis di
garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui
l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano
dall'assolvimento di tale compito (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005).
Alla luce
delle esposte considerazioni e degli indirizzi giurisprudenziali citati, si
ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al
lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c, D.Lgs. n. 151/2001, anche
nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.
f.to IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott.
Giuseppe MASTROPIETRO)
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f.to IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo
PENNESI)
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Destinatari
Alle
Direzioni regionali e provinciali del
lavoro
All' INPS
Direzione
Centrale Vigilanza sulle
Entrate
ed Economia Sommersa
All'
INAIL
Direzione
Centrale Rischi
All’
ENPALS
Direzione
Generale - Servizio
ContribuIi
e Vigilanza
Al
Comando Carabinieri per la tutela
del
lavoro
Alla
Consigliera Nazionale di Parità
LORO SEDI
e p.c.
All'
Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo
All'
Ispettorato regionale del lavoro di
Catania
Alla
Provincia autonoma di Trento
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
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