Conferenza delle
Regioni e delle Province
Attuazione del
Titolo V della Costituzione per il settore istruzione
Master Plan delle azioni
La Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 14 dicembre 2006 ha approvato il presente documento
al fine della predisposizione del piano delle azioni per l’attuazione del
Titolo V della Costituzione.
In data 12 luglio 2006 la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento nel quale ha
individuato, quali criteri fondamentali,
che:
1. l’ambito territoriale di operatività costituisce elemento
fondamentale per la delimitazione dell’ambito delle competenze nazionali e
regionali previste dalla Costituzione;
2. la programmazione dell’offerta di istruzione e formazione e
della rete scolastica e formativa deve trovare coerente realizzazione nella
potestà regionale di allocazione delle risorse umane disponibili operata
nell’ambito territoriale;
3. la gestione regionale del servizio scolastico e formativo deve
avvenire nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo
criteri che ne garantiscono l’unitarietà.
Sulla base dei suddetti criteri, per ciò che
riguarda la specifica dimensione della gestione organizzativa del personale
della scuola, la Conferenza ritiene che possa essere assunta la seguente
prospettiva:
a)
lo stato giuridico ed economico rimangono oggetto di contrattazione
nazionale e decentrata;
b)
le procedure di assegnazione del personale nel
territorio di competenza sono attuate dalle Regioni per ambiti provinciali;
c)
l’intero processo di trasferimento di
competenze alle Regioni dovrà essere caratterizzato dalla valorizzazione
delle relazioni sindacali.
Ai fini della
predisposizione delle condizioni necessarie al processo di attuazione del
titolo V della Costituzione, contestualmente allo sviluppo del dialogo con le
Regioni, lo Stato dovrebbe individuare all’interno dell’ordinamento vigente,
quale garanzia dell’unitarietà del
sistema educativo, le norme generali ed i principi fondamentali di riferimento per la legislazione
concorrente in materia di istruzione, nonché i livelli essenziali delle prestazioni per l’istruzione e
formazione professionale di competenza esclusiva regionale.
Altro aspetto importante è garantire alle
Regioni la piena copertura degli oneri connessi all’esercizio delle funzioni
nuove.
Le Regioni, nell’esercizio delle nuove
competenze, dovranno porsi l’obiettivo di dare attuazione alla prospettiva di
sussidiarietà delineata dalla riforma del Titolo V della Costituzione,
riservando a se stesse le funzioni relative alla programmazione, al
monitoraggio e alla valutazione ed attribuendo i compiti di gestione ai
livelli territoriali più prossimi all’utenza, nel rispetto e nella
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Dal punto di vista concreto, il processo di
trasferimento e le conseguenti forme di riorganizzazione istituzionale
potrebbero prevedere le seguenti fasi e modalità, tutte improntate al
principio del leale collaborazione:
1. Proposta condivisa tra le Regioni relativamente all’oggetto, ai tempi,
agli strumenti e alle modalità del trasferimento, che dovranno essere
graduali, nonché raccordate con i tempi, le previsioni normative, le modalità
organizzative e le specificità territoriali e di assetto delle diverse
Regioni.
In particolare saranno esplicitati:
-
Oggetto: delimitazione degli ambiti
interessati al trasferimento e individuazione degli oggetti: strutture amministrative periferiche del MPI; personale
docente ed ATA per i diversi ordini e gradi scolastici; beni strumentali;
risorse di funzionamento per le istituzioni scolastiche e per le strutture
amministrative; ecc. (la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004 è
riferita alla distribuzione sul territorio del solo di personale della
scuola, ma da essa si deduce che il principio affermato vale anche per le
risorse destinate al funzionamento delle scuole);
-
Tempi: definizione del termine entro il quale l’operazione nel suo complesso dovrà essere
realizzata e delle regole che consentano a ciascuna Regione di giungervi secondo
le condizioni previste.
-
Strumenti:
le Regioni dovranno approvare apposita legge regionale e predisporre le condizioni atte a garantire la
continuità e l’efficacia del servizio
(individuazione degli uffici competenti, dei procedimenti per l’assegnazione
del personale e delle risorse, sistemi informativi e di monitoraggio e
controllo, ecc.). Su tale insieme di condizioni di carattere normativo ed
organizzativo le Regioni ravvisano la necessità di individuare un quadro
condiviso di riferimenti e orientamenti.
-
Modalità:
la continuità dei processi sono garantiti dalle seguenti condizioni:
-
la dipendenza giuridico-economica del
personale della scuola rimane allo Stato, con attribuzione della dipendenza
funzionale alle Regioni. Sulla questione sarà comunque avviato un
approfondimento.
-
per la fase transitoria potranno essere
concordate, tramite specifici Accordi Territoriali, modalità di collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali
del Ministero della Pubblica Istruzione;
-
dovranno essere individuati sistemi di
controllo sui livelli di spesa;
-
la determinazione dell’organico complessivo
del personale docente e il riparto alle Regioni viene effettuato dallo Stato,
sulla base di criteri omogenei per
tutto il territorio nazionale,concordati in sede di Conferenza Unificata,
con apposito Accordo.
La Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome ha individuato la data del 1 settembre 2009 quale termine finale
entro il quale le Regioni dovranno aver completato la predisposizione delle
condizioni per esercizio delle funzioni loro attribuite dal Titolo V della
Costituzione.
2. Accordo
quadro Stato-Regioni. L’oggetto, le fasi e le modalità del
processo di trasferimento e di riorganizzazione istituzionale con la nuova
allocazione delle competenze saranno formalizzati in un apposito Accordo Quadro Stato- Regioni, definito in sede di Conferenza
Unificata.
3. Iniziativa dello
Stato per promuovere un’Intesa
con le Regioni in ordine alla individuazione dei criteri per la ripartizione
del personale e delle risorse tra le Regioni.
4. Decreto ministeriale per ripartire tra le Regioni le risorse
complessive di personale ed economiche relative al sistema educativo di
istruzione e formazione, sulla base dei criteri individuati dall’Intesa di
cui al punto 2.
5. Singole Intese e Decreti di
trasferimento (uno o più DPCM)
Roma 14 dicembre 2006
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