Tesserino identificativo anche per i prof a colloquio
La prima volta di Brunetta
Di Mario D'Adamo
ItaliaOggi
Tutti i dipendenti che svolgono la loro attività in luogo pubblico o aperto al
pubblico nei confronti di un'utenza indistinta devono esporre un cartellino
identificativo con nome e cognome. Il dipendente che non lo fa e il superiore
che lascia correre vanno puniti. Parola di Renato Brunetta, cui si deve la
circolare del 17 febbraio scorso diramata per ricordare l'obbligo alle
amministrazioni pubbliche, istruzione compresa. Obbligo stabilito dall'art. 69
del d.l.vo n. 150 dell'anno scorso. Invece del cartellino il dipendente può
esporre una scheda sulla propria scrivania. Il ministro scrive che la scelta tra
cartellino e scheda è adottata dall'amministrazione di appartenenza ma il
decreto legislativo lascia intendere che possa decidere il dipendente. Il
ministro sembra anche suggerire che ogni amministrazione possa ampliare le
informazioni contenute sul cartellino (nome e cognome). Nella scuola gli
insegnanti possono anche non indossare il cartellino quando fanno lezione, i
loro alunni non sono una platea indistinta, ma devono farlo quando si presentano
in assemblea generale o ai colloqui e nelle altre occasioni pubbliche legate
all'esercizio della loro funzione. Il personale di segreteria e i bidelli,
quando ricevono il pubblico, pure. Anche il dirigente scolastico e il direttore
di segreteria lo devono indossare. Se il ricevimento del pubblico ha luogo
presso le rispettive postazioni di lavoro, scrivanie, sportelli, il personale può
anche deporre il cartellino ed esporre la targa, o esibire entrambi.
A onor del vero il cartellino i dipendenti pubblici, spesso anche quelli non
direttamente a contatto con il pubblico, già lo indossano, e non per un
doveroso quanto libero atto di cortesia verso gli utenti. Lo stabiliscono le
varie carte dei servizi, previste dall'art. 2, primo comma, del d.l. 163/1995 (conv.
in legge 273/1995) e adottate negli anni novanta per quasi tutti i settori
amministrativi. Tra di esse, quella relativa all'istruzione, il cui schema
generale è stato approvato con decreto 7 giugno 1995 del presidente del
consiglio dei ministri Dini. Al punto 8.12 dello schema si prevede, infatti, che
«gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione»,
e si tratta degli operatori scolastici presso l'ingresso e gli uffici (d.p.c.m.
7 giugno 1995). E c'è pure altro precedente, quello del presidente del
consiglio dei ministri Ciampi, che con direttiva 27 gennaio 1994 aveva suggerito
ai soggetti erogatori di servizi pubblici di trattare gli utenti «con rispetto
e cortesia» nonché di «indicare le proprie generalità».
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