COMPETENZA
A) Per le domande prodotte
entro il 31.8.2000 :Provveditore agli studi/CSA
1)I
termini di accettazione o rinunzia
dei riscatti sono 5 giorni dalla notifica
Infatti il DPR n. 351 del
28.4.1998 all’art. 2 comma 2 testualmente recita:
“La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo
provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato
all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da
indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.”
Confermato dalla
Lettera
Circolare
Prot. n.D13/1943 del 10 agosto 1999
applicativa avente per OGGETTO:
Dichiarazione dei servizi (con allegato modulo
domanda dichiarazione servizi)che recita:
“Il provvedimento di
computo e/o di riscatto e/o di sistemazione contributiva di cui all'art.142 -
comma 2 - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 deve essere notificato al
personale interessato che ha la facoltà di accettare o rinunciare totalmente o
parzialmente il contenuto del provvedimento stesso entro cinque giorni dalla
data della sua ricezione.
La notifica del provvedimento di valutazione deve avvenire tramite l'istituzione
scolastica di servizio o mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla
cui consegna decorre
il suddetto termine dei cinque
giorni.”
2)I termini di accettazione o rinunzia delle ricongiunzioni sono 90 giorni dalla notifica in base alla legge 29.
B)Per
le domande prodotte dal 1.9.2000:INPDAP
I
termini di accettazione sono di 90
giorni dalla notifica sia per i riscatti che per la ricongiunzione
Infatti con informativa
55 del 4/06/2002 e successiva informativa
72 del 17/09/2002 l'Inpdap ha fornito
chiarimenti sugli effetti che si producono nel caso di mancata tempestiva
rinuncia al provvedimento di riscatto o di ricongiunzione di pregressi periodi
assicurativi ed ha precisato che,
in base alle disposizioni del Regolamento adottato dal Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto con la delibera n. 1182 del 16 marzo 2000, se
entro 90 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, non
intervenga la rinuncia questa, si
intende accettata dal dipendente che l’ha chiesta (silenzio assenso) .