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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche,
sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle
norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari
giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato
con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo
con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che
rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a
compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la
idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della
tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate
soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi
di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività
o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite
personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di
queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al
precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni
in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da
accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a
sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.
604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di
dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possano essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto
del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da
parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle
opinioni.
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità
da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato
dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA
LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto
di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e
di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione
che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione
di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della
sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi
discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior
favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior
favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un
anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di
datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste
dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice,
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento
ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per
il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o
l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata
secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al
comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di
lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della
reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio,
il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è
provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata
con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la
causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art.
22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva
nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie
di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore
di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo
svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di
tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art.
19, dei candidati e dei membri di commissione interna può
essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla
fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta
la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per
ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della
categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lett.
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett.
a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di
svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro
funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti
le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per
le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su
ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove
è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata
fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione
davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al
primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice
penale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di
più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti
dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante
nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a)
e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della
tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo
comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano
immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e
nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali,
delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali
e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale
o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere
collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono
considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di
enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di
malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si
applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia,
in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o
provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi
dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente
presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il
quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa,
la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al
comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso
la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta
per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte
dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente
autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del
presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa
deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in
duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento
e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa
al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non
si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide
in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla
d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge.
Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le
sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della
presente legge, le richieste, nominative di manodopera da
avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti
del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni
dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e
17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i
principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai
sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori
che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario
o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti
dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo
Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata
dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla
revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di
recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per
un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da
qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da
enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai
rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme
speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma,
lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o
con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se
applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla
fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria
ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella
presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della
presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla
sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o
di qualsiasi altra specie e da tasse. |