Ssis,
bandi e scadenze, il quadro completo --
Corsi speciali abilitanti Legge 143/04
D.M. n. 21 del 9/2/2005
SSIS
e formazione degli insegnanti di sostegno
Un quadro riassuntivo della normativa e
della situazione attuale in merito alla formazione degli insegnanti di sostegno
nella scuola secondaria curato dal Coordinamento Nazionale degli Specializzati e
Specializzandi SSIS
SSIS e formazione degli insegnanti di sostegno
15/02/06
| Riqualificarsi in Campania | |
| Partiranno,
in autunno, dei corsi di riqualificazione professionale per gli assistenti
scolastici degli alunni con disabilità |
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DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ DEL 26 MAGGIO 1998 (IN G.U., SERIE
GENERALE N.153 DEL 3-7-1998
| Licenza media, anche il ministero ribadisce l'importanza | |
| Nella valutazione dei ragazzi con disabilità non si possono prendere in considerazione valori assoluti, ma bisogna tener conto dei miglioramenti di apprendimento rispetto ai limiti iniziali. In una nota del ministero si ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per l'inserimento lavorativo degli studenti disabili. | |
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di Salvatore
Nocera Il problema del
conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni con disabilità
è oggetto di discussioni antiche, da quando, con la L.n. 118/71 prima e
con la L.n. 517/77 poi si è affermato il principio dell'integrazione
scolastica generalizzata. La prima presa di
posizione ufficiale del Ministero risale al decreto del 13 dicembre 1984
che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi correnti, aveva
stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo se l'alunno avesse
realizzato risultati "comunque riconducibili agli
obiettivi degli esami di scuola media". Ciò significava che solo se
l'alunno avesse saputo leggere, scrivere e far di conto avrebbe potuto
conseguire il diploma. In pratica ciò significava che tutti o quasi gli
alunni con disabilità intellettiva, che costituiscono circa il 75% di
tutti gli alunni con disabilità inseriti per essere integrati nella
scuola comune, non avrebbero potuto conseguire il diploma. Si ebbe subito
una forte reazione non solo delle famiglie, ma anche dei docenti che con
tanta professionalità e fatica riuscivano a fare realizzare a tali alunni
grandi progressi negli apprendimenti che però non potevano essere
"riconducibili agli obiettivi degli esami di licenza media".
Anche il mondo universitario dimostrò che tali criteri dovevano essere
modificati. Un contributo notevole
a questa esigenza di revisione provenne dalla sentenza della corte
costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con disabilità
intellettiva "capacità e merito non potevano essere valutati secondo
parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive capacità e
potenzialità". Tale esplicazione del principio costituzionale di
rispetto dei diritti della persona venne recepito nella Legge-quadro n.
104/92 che all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella scuola
dell'obbligo, la valutazione deve misurare i progressi di apprendimento
realizzati rispetto ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto
didattico personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la
sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline. A questo orientamento
innovativo della legge si adeguarono via via in modo sempre più esplicito
tutte le successive ordinanze ministeriali sulla valutazione degli alunni
e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale n. 90/01, e le successive,
che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa formulazione della legge
precisando che tali alunni possono essere sottoposti a prove
"differenziate" che consentano la valutazione dei progressi
realizzati. Purtroppo la stessa
ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati"
per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, che con
la valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati",
non potevano ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato
comprovante i crediti formativi maturati. Ciò era logico per la scuola
superiore che ha carattere preprofessionalizzante; ma non ha nulla a che
fare con la scuola dell'obbligo, per la quale invece la legge ha
espressamente previsto, alla luce della sentenza citata, una valutazione
dei risultati realizzati secondo le potenzialità e capacità di tali
alunni con conseguente rilascio del diploma, in caso di
valutazione positiva. A causa dell'impropria
applicazione della normativa per le scuole superiori anche alla scuola
dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando l'illegittimità
di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa documentazione
didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità e correttezza
del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni. Malgrado ciò, la
prassi valutativa non è cambiata di molto e opportunamente il ministero
dell'Istruzione ha deciso di rompere il silenzio ufficiale per intervenire
in modo chiaro con la nota. In essa si precisa che il mancato
conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel
modo del lavoro di questi alunni, per i quali, invece, è stata approvata
proprio la legge n. 68/2000 sul "collocamento lavorativo mirato su
progetto personalizzato". In conseguenza di ciò e della sentenza
sopra citata, la nota ministeriale invita i direttori scolastici regionali
a fornire ai consigli di classe e alle commissioni giudicatrici opportune
indicazioni perché essi tengano nel debito conto non solo le capacità
evidenziate, ma pure le potenzialità di apprendimento degli alunni con
disabilità in modo da poter far conseguire loro il
diploma. E' questa una
precisazione autorevole di estrema importanza che, nel rispetto del
principio secondo cui la disabilità di per sé non dà diritto al
diploma, impone ai collegi giudicanti di tenere nel massimo conto del
principio costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e
pedagogiche. La F.I.S.H. ha
immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione ministeriale
ed ha inviato al ministero ed ai direttori scolastici
regionali una lettera di ringraziamento, che si pubblica, a nome delle
associazioni, perché finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni
giudicatrici sono finalmente in grado di lavorare con serenità
nell'effettuare valutazioni non più costrette da vincoli burocratici,
ma rimesse alla ragionevolezza e alla professionalità valutativa
dei docenti. (11 giugno 2004) |
SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNONO ALLE SANATORIE DI FATTO
| Interventi
integrazione scolastica alunni in situazione di handicap di Calogero Virzì Con la circolare ministeriale n. 81 del 17 luglio 2002 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato agli Uffici scolastici regionali lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro (equivalenti a circa 8 miliardi delle vecchie lire), per l'anno finanziario 2002, distribuendoli fra le varie regioni in modo proporzionale agli alunni iscritti diversamente abili.
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| 07/06/02 - Sostegno Sostegno Scuola Elementare e Materna |
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Come è noto le SISS sono state autorizzate dal Ministero a tenere corsi integrativi per l'acquisizione del titolo di sostegno. Leggere |
SSIS - Corso handicap 800 ore

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VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; VISTO il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8; VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104; VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all’a.a.2000/2001
l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di
specializzazione per le attività di sostegno per la formazione
di docenti della scuola
secondaria;
CONSIDERATO che su posti del sostegno è utilizzato personale docente
abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico; CONSIDERATO altresì che, per le accertate necessità dell’utenza,
si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale
specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a
tal fine per insegnanti già abilitati un percorso che tenga
conto dei titoli di abilitazione già acquisiti; CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede
per il conseguimento nell’ambito delle Scuole di specializzazione
per l’insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l’insegnamento
agli alunni in situazione di handicap, almeno 400 ore di
specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione
scolastica agli alunni in situazione di handicap; RITENUTO pertanto necessario, nell’ambito delle attività
didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del suindicato
D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l’organizzazione di un percorso
formativo di almeno 800 ore preordinato all’acquisizione del titolo
di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di
handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo
specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno; D E C R E T A: Art. 1 1: Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art.
4 , comma 8, del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, anche in
convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono
organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti
abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo
specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel
rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A. Al termine dei relativi corsi il personale docente delle
istituzioni scolastiche consegue l’abilitazione all’attività
didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5
febbraio 1992 n. 104. 2: Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di
cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle
esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base
dell’offerta potenziale comunicata dalle Università. Nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul
sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico. 3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi
dell’art.14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole
attività formative in misura comunque complessivamente non
superiore al 20% delle attività previste. 4: I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono
altresì, in quanto applicabili, linee
di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di
specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse. Art.2 Le disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere
dall’a.a. 2002/2003 e fino all’a.a. 2005/2006 e comunque non oltre
il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione
del personale docente delle istituzioni scolastiche.
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Il Ministro |
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a cura di MARIA
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