SOSTEGNO SNALS BN       


Ssis, bandi e scadenze, il quadro completo  --


  

Corsi speciali abilitanti Legge 143/04

D.M. n. 21 del 9/2/2005

(Decreto e Allegati)


 

 

SSIS e formazione degli insegnanti di sostegno
Un quadro riassuntivo della normativa e della situazione attuale in merito alla formazione degli insegnanti di sostegno nella scuola secondaria curato dal Coordinamento Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS

 


FADIS
Federazione Associazioni Docenti per l'Integrazione Scolastica

"LA FORMAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO"


SSIS e formazione degli insegnanti di sostegno



15/02/06

Riqualificarsi in Campania
Partiranno, in autunno, dei corsi di riqualificazione professionale per gli assistenti scolastici degli alunni con disabilità

      Criteri per la formazione e la specializzazione universitaria dei docenti curricolari e per attività di sostegno
DECRETO DEL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ DEL 26 MAGGIO 1998 (IN G.U., SERIE GENERALE N.153 DEL 3-7-1998


Licenza media, anche il ministero ribadisce l'importanza
Nella valutazione dei ragazzi con disabilità non  si possono prendere in considerazione valori assoluti, ma bisogna tener conto dei miglioramenti di apprendimento rispetto ai limiti iniziali. In una nota del ministero si ribadisce l'importanza del conseguimento del diploma di scuola media per l'inserimento lavorativo degli studenti disabili.

di Salvatore Nocera

 

Il problema del conseguimento del diploma di licenza media per gli alunni con disabilità è oggetto di discussioni antiche, da quando, con la L.n. 118/71 prima e con la L.n. 517/77 poi si è affermato il principio dell'integrazione scolastica generalizzata.

La prima presa di posizione ufficiale del Ministero risale al decreto del 13 dicembre 1984 che, per cercare di razionalizzare le diverse prassi correnti, aveva stabilito che potesse essere rilasciato il diploma solo se l'alunno avesse realizzato risultati  "comunque riconducibili agli obiettivi degli esami di scuola media". Ciò significava che solo se l'alunno avesse saputo leggere, scrivere e far di conto avrebbe potuto conseguire il diploma. In pratica ciò significava che tutti o quasi gli alunni con disabilità intellettiva, che costituiscono circa il 75% di tutti gli alunni con disabilità inseriti per essere integrati nella scuola comune, non avrebbero potuto conseguire il diploma. Si ebbe subito una forte reazione non solo delle famiglie, ma anche dei docenti che con tanta professionalità e fatica riuscivano a fare realizzare a tali alunni grandi progressi negli apprendimenti che però non potevano essere "riconducibili agli obiettivi degli esami di licenza media". Anche il mondo universitario dimostrò che tali criteri dovevano essere modificati.

 

Un contributo notevole a questa esigenza di revisione provenne dalla sentenza della corte costituzionale n. 215/87, secondo la quale per gli alunni con disabilità intellettiva "capacità e merito non potevano essere valutati secondo parametri oggettivi, ma calibrati secondo le loro effettive capacità e potenzialità". Tale esplicazione del principio costituzionale di rispetto dei diritti della persona venne recepito nella Legge-quadro n. 104/92 che all'art 16 commi 1 e 2 stabilisce che , nella scuola dell'obbligo, la valutazione deve misurare i progressi di apprendimento realizzati rispetto ai livelli iniziali, ottenuti sulla base del progetto didattico personalizzato che poteva contenere anche la riduzione o la sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.

 

A questo orientamento innovativo della legge si adeguarono via via in modo sempre più esplicito tutte le successive ordinanze ministeriali sulla valutazione degli alunni e, in modo definitivo, l'Ordinanza ministeriale n. 90/01, e le successive, che all'art 11 commi 10 e 11 riprende la stessa formulazione della legge precisando che tali alunni possono essere sottoposti a prove "differenziate" che consentano la valutazione dei progressi realizzati.

           

Purtroppo la stessa ordinanza all'art 15 prevedeva anche programmi "differenziati" per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori, che con la valutazione dei risultati di tali percorsi "differenziati", non potevano ottenere il diploma finale di stato, ma solo un attestato comprovante i crediti formativi maturati. Ciò era logico per la scuola superiore che ha carattere preprofessionalizzante; ma non ha nulla a che fare con la scuola dell'obbligo, per la quale invece la legge ha espressamente previsto, alla luce della sentenza citata, una valutazione dei risultati realizzati secondo le potenzialità e capacità di tali alunni con conseguente  rilascio del diploma, in caso di valutazione positiva.

 

A causa dell'impropria applicazione della normativa per le scuole superiori anche alla scuola dell'obbligo, le associazioni hanno reagito dimostrando l'illegittimità di tale prassi applicativa, evidenziando una numerosa documentazione didattica scientifica e pratica a sostegno della logicità e correttezza del rilascio del diploma di licenza media per questi alunni.

Malgrado ciò, la prassi valutativa non è cambiata di molto e opportunamente il ministero dell'Istruzione ha deciso di rompere il silenzio ufficiale per intervenire in modo chiaro con la nota. In essa si precisa che il mancato conseguimento del diploma di licenza media pregiudica l'inserimento nel modo del lavoro di questi alunni, per i quali, invece, è stata approvata proprio la legge n. 68/2000 sul "collocamento lavorativo mirato su progetto personalizzato". In conseguenza di ciò e della sentenza sopra citata, la nota ministeriale invita i direttori scolastici regionali a fornire ai consigli di classe e alle commissioni giudicatrici opportune indicazioni perché essi tengano nel debito conto non solo le capacità evidenziate, ma pure le potenzialità di apprendimento degli alunni con disabilità in modo da poter far  conseguire loro il diploma.

           

E' questa una precisazione autorevole di estrema importanza che, nel rispetto del principio secondo cui la disabilità di per sé non dà diritto al diploma, impone ai collegi giudicanti di tenere nel massimo conto del principio costituzionale e dei risultati delle scienze psicologiche e pedagogiche.

           

La F.I.S.H. ha immediatamente colto il senso profondo di tale precisazione ministeriale ed ha  inviato al ministero ed ai direttori scolastici regionali una lettera di ringraziamento, che si pubblica, a nome delle associazioni, perché finalmente si esce dagli equivoci e le Commissioni giudicatrici sono finalmente in grado di lavorare con serenità nell'effettuare valutazioni non più costrette da vincoli burocratici,  ma rimesse alla ragionevolezza e alla professionalità valutativa dei docenti.

(11 giugno 2004) 

 

 

 


   SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNONO ALLE SANATORIE DI FATTO

     

Art. 1- Individuazione dei soggetti in situazione di handicap 

1.       Sono destinatari delle attività di sostegno degli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap avviene sulla base di accertamenti collegiali disposti dall'Azienda Sanitaria Locale: 

2.       Ai fini suddetti i genitori degli alunni interessati, o chi esercita la potestà parentale, presentano apposita richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente con riferimento alla sede scolastica degli alunni interessati, dandone notizia alla istituzione scolastica. 

3.       I genitori degli alunni possono avanzare richiesta per la individuazione della situazione di handicap anche per il tramite del medico di base o dello specialista nella patologia specifica o allo psicologo, operanti in regime d convenzione con la Azienda Sanitaria Locale. Della richiesta suddetta i genitori o chi esercita la potestà parentale danno notizia alla scuola di appartenenza degli alunni. 

4.       Il dirigente scolastico, in caso di inerzia dei genitori, può interessare i servizi sociali per la attivazione degli interventi da parte della Azienda Sanitaria Locale competente, dandone contestuale comunicazione alla famiglia o agli esercenti la potestà parentale. 

5.       Ai fini degli accertamenti collegiali di cui al comma 1 e delle conseguenti certificazioni viene costituita una apposita commissione della quale fanno parte:

1)     un medico, anche non specializzato, o un pediatra, in relazione all'età degli alunni;

2)     uno specialista della minorazione;

3)     uno specialista della riabilitazione;

4)     .... 

6.       Gli accertamenti collegiali devono essere effettuati in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. (da definire d concerto con il Ministero della Salute) 

7.         All'accertamento collegiale possono presenziare i genitori o chi esercita la potestà parentale sugli alunni, con l'assistenza del medico di fiducia. 

8.       La commissione, nei casi in cui accerti l'esistenza di situazioni di handicap particolarmente gravi, evidenzia nella conseguente certificazione, unitamente alla tipologia dell'handicap, tali gravità sulla base di classificazioni scientifiche comprese in un apposito repertorio. 

9.       La commissione, contestualmente alla certificazione della situazione di handicap, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n.104 del 5 febbraio 1992 e dell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo approvato con D.P.R. 24 febbraio 1994. Con la diagnosi funzionale sono individuate, oltre alla situazione di handicap, anche le capacità e le potenzialità educative e formative sviluppabili nell'integrazione. 

Arti. 2 - Attivazione delle forme di sostegno 

1.         L'istituzione scolastica provvede, sulla base della certificazione e della diagnosi funzionale conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 1, all'individuazione del numero delle ore di sostegno e all'attivazione degli adempimenti finalizzati all'assegnazione dello stesso. 

2.       Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell'alunno, la commissione di cui all'articolo 1, i docenti curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà parentale, procedono, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge n.104/1992 e dell'articolo 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, alla elaborazione del profilo dinamico funzionale dell'alunno. 

3.       Per quanto concerne la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n.104/1992 e all'articolo 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994. 

4.       Gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie Regionali adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ed alla organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati e dell'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap. 

Art. 3 - Situazioni di handicap particolarmente gravi ed autorizzazione al funzionamento di posti di sostegno in deroga 

1.         L'autorizzazione dell'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289 è disposta, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base della certificazione di cui all'articolo 1. 

2.       La situazione di particolare gravità degli alunni affetti dalla sindrome di Down, di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289,è dichiarata a norma dello stesso comma 3, dalle competenti commissioni mediche o dai rispettivi medici di base, dietro presentazione della richiesta corredata del cariotipo, con esenzione da successive verifiche e controlli. 

3.       Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale autorizza l'istituzione di posti di sostegno in deroga, assicurando comunque ogni garanzia per gli alunni in situazioni di handicap di cui all'articolo 3 della legge n.104/1992. 

4.       I dirigenti scolastici organizzano il servizio scolastico con l'obiettivo di definire in maniera corrispondente al reale fabbisogno le risorse di personale e di utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria. 

Roma,


Interventi integrazione scolastica alunni in situazione di handicap
di Calogero Virzì
Con la circolare ministeriale n. 81 del 17 luglio 2002 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato agli Uffici scolastici regionali lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro (equivalenti a circa 8 miliardi delle vecchie lire), per l'anno finanziario 2002, distribuendoli fra le varie regioni in modo proporzionale agli alunni iscritti diversamente abili.


Lo stanziamento è articolato in due quote: una prima quota del 90 per cento sarà assegnata alle scuole in rapporto agli alunni diversamente abili iscritti; una seconda quota del rimanente 10 per cento verrà utilizzata dagli Uffici scolastici regionali per finanziare azioni di perequazione, in particolare per compensare "le situazioni di rilevante complessità e particolare gravità".

            

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca

Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio IV



Circolare ministeriale n. 81 del 17 luglio 2002 prot. n. 1156
Legge n. 440/1997 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi - A.F. 2002. Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap - Piano di riparto di euro 4.168.283,27



1. Quadro normativo di riferimento
La direttiva n. 53 del 15/5/2002 - registrata alla Corte dei Conti l'11/6/2002, reg. 3, fg. 220 - ha individuato all'art. 1 punto b), tra gli interventi prioritari destinati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440/1997, le iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, destinando ad esse la somma di euro 4.168.283,27 - per l'anno finanziario 2002. La suddetta somma è stata ripartita fra gli Uffici scolastici regionali, come indicato nella tabella allegata (Allegato A) in relazione al numero degli allievi disabili iscritti nell'a.s. 2001/2002.
La presente circolare, nel confermare gli obiettivi del finanziamento per l'A.F. 2001, indicati nella C.M. n. 139 del 13/9/2001, cui si fa espresso rinvio, nonché le precisazioni in merito al quadro normativo di riferimento e le indicazioni operative della nota n. 186 del 30 aprile 2002, intende sottolineare l'indicazione di operare concretamente per la costruzione di reti di istituti, con la collaborazione degli enti locali e del servizio sanitario, per la complessiva qualificazione dell'offerta d'integrazione scolastica, che deve sempre più misurarsi con la capacità di tutti i soggetti coinvolti nell'agire come "sistema dell'integrazione" e non come fornitori di servizi differenziati e non coordinati.
Mediante il supporto e il coordinamento dei Gruppi di lavoro previsti già esistenti, o da integrare con la collaborazione di altri soggetti, si potrà indirizzare la progettualità delle istituzioni scolastiche nella direzione delle priorità più avanti indicate, tenendo presente sia la necessità dell'interazione tra i soggetti responsabili dell'erogazione dei diversi servizi, sia l'opportunità di ampliare il raggio degli interventi di formazione (rivolgendoli ad esempio a tutto il personale e non solo al personale docente), sia la necessità di avviare l'introduzione di forme di valutazione dei risultati raggiunti.
Pertanto, con la presente nota si intendono dare le seguenti indicazioni di massima per l'utilizzo dei fondi assegnati per l'A.F. 2002 afferenti al fondo di cui all'oggetto:

• sviluppare la struttura a rete tra scuole, anche attraverso la realizzazione di Centri territoriali misti tra scuole, enti locali, servizi sanitari e associazioni allo scopo di ottimizzare le risorse assegnate e di evitare sottoutilizzo e sprechi;
• individuare a livello locale strumenti di verifica e/o di autovalutazione dei risultati ottenuti, nell'ottica di contribuire al lavoro nazionale di messa a punto degli indicatori di qualità del sistema scolastico nel suo complesso;
• prevedere interventi di formazione per i dirigenti scolastici, per tutto il personale docente e per i collaboratori scolastici al fine di rafforzare l'idea della scuola intesa come comunità educante che si fa carico collegialmente dell'integrazione degli alunni disabili.

2. Criteri di riparto delle risorse di cui alla direttiva n. 53
La somma di euro 4.168.283,27 - per l'anno finanziario 2002 - è stata ripartita fra gli Uffici scolastici regionali, come indicato nella tabella allegata , in relazione al numero degli allievi disabili iscritti nell'a.s. 2001/2002.
La quota destinata a ciascun Ufficio scolastico regionale sarà iscritta al capitolo relativo alle "Spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni handicappati" e verrà ripartita dagli stessi, nella misura del 90% del totale, fra le istituzioni scolastiche in relazione al numero degli alunni disabili iscritti.
La restante quota, nella misura del 10%, potrà essere utilizzata per finanziare azioni di perequazione, secondo i seguenti criteri, in ordine prioritario:

1) per compensare le situazioni di rilevante complessità e particolare gravità;
2) per sviluppare le reti tra scuole, che operino nel territorio come Centri per l'informazione, la formazione, la documentazione e la ricerca, nonché le tecnologie specialistiche per le disabilità, e - dove ciò sia previsto da specifici accordi di programma - come strutture di supporto ai piani territoriali per l'integrazione;
3) per aumentare il budget complessivo delle istituzioni scolastiche che realizzino programmi particolarmente significativi miranti al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta formativa per l'integrazione scolastica.

3. Risorse finanziarie già assegnate
Si ricorda che le risorse finanziarie per l'anno 2002, destinate ai capitoli relativi agli interventi finalizzati alla qualità didattica e alla fornitura di sussidi didattici e di strumenti tecnologici da utilizzare a favore dell'integrazione degli alunni disabili nonché quelle per la formazione del personale docente, sono già state imputate nella loro entità complessiva ai capitoli finanziari dei diversi Centri di responsabilità regionali. Tali risorse sono state ulteriormente incrementate per un importo complessivo pari ad euro 6.042.545,72 con la già citata nota prot. n. 186 del 30/4/2002.

4. Verifica e monitoraggio dei risultati raggiunti
Con i finanziamenti assegnati si intendono fornire nuove opportunità per una migliore integrazione e personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento relativi agli alunni disabili, nel quadro di interventi che la vigente normativa tende ad orientare su iniziative di tipo sinergico tra scuola e territorio.
Con l'occasione si fa presente che, nel corso del corrente anno scolastico, sono state segnalate situazioni di difficoltà nella realizzazione di una piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, la maggior parte delle quali risolvibili attraverso un'attenta azione di coordinamento dei servizi interistituzionali e di interventi mirati a livello territoriale.
Al fine di poter fornire un contributo, in collaborazione con codesti Uffici scolastici regionali, per la soluzione di situazioni di particolare complessità e gravità, l'Ufficio scrivente ritiene che sia determinante conoscere l'organizzazione delle strutture territoriali che operano per le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili. Inoltre, per elaborare linee d'indirizzo sempre più rispondenti alla complessità dell'azione di integrazione scolastica, la scrivente Direzione ritiene utile avere un quadro d'insieme delle iniziative intraprese con le risorse relative all'esercizio finanziario 2001, nonché un'indicazione dei modelli organizzativi realizzati o solo progettati, al fine di calibrare, sulle effettive esigenze dei diversi territori, i criteri di erogazione e riparto delle risorse che si renderanno in futuro disponibili.
Pertanto, si invitano gli Uffici scolastici regionali a compilare entro il 31/10/2002, una relazione finalizzata a raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo o di impegno dei fondi di cui trattasi e sulle modalità organizzative delle strutture territoriali di supporto all'integrazione scolastica, seguendo i descrittori indicati nello schema di rilevazione che si allega (Allegato B).
La suddetta relazione andrà inviata all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, fax 06/58492484, e-mail: dgelem.dir@istruzione.it, a cui gli interessati potranno rivolgersi per informazioni relative alla presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio
1998© Questa banca dati normativa è di proprietà esclusiva
della casa editrice "La Tecnica della Scuola"

    

07/06/02 - Sostegno
Sostegno Scuola Elementare e Materna

Come è noto le SISS sono state autorizzate dal Ministero a tenere corsi integrativi per l'acquisizione del titolo di sostegno. Leggere

 

SSIS - Corso handicap 800 ore


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 8;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il D.I. 24 novembre 1998, n. 460, art. 6 che limita all’a.a.2000/2001 l’organizzazione e l’attività dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno per la formazione di  docenti della scuola secondaria;          CONSIDERATO che su posti del sostegno è utilizzato personale docente abilitato attraverso vari canali ma sprovvisto del titolo specifico;

CONSIDERATO altresì che, per le accertate necessità dell’utenza, si debba assicurare alla scuola in tempi brevi ulteriore personale specializzato da destinare alle attività di sostegno, prevedendo a tal fine per insegnanti già abilitati  un percorso che tenga conto dei titoli di abilitazione già acquisiti;

CONSIDERATO che l’art. 4 comma 8 del D.M. 26 maggio 1998 prevede per il conseguimento nell’ambito delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap,  almeno 400 ore di specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica agli alunni in situazione di handicap;

RITENUTO pertanto necessario, nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4, comma 8, del suindicato D.M. 26 maggio 1998, disciplinare l’organizzazione di un percorso formativo di almeno 800 ore preordinato all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni in situazione di handicap da parte di docenti già abilitati ma sprovvisti del titolo specifico, con priorità per chi già viene utilizzato sul sostegno;

D E C R E T A:

Art. 1

1: Nell’ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all’art. 4 , comma 8,  del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del  titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all’allegato A.

 Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l’abilitazione all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

2:  Il numero di posti riservati per l’accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata dalle Università.

Nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico.

3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell’art.14, comma 4, legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative  in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

4: I criteri generali di cui all’allegato A costituiscono altresì, in quanto      applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse.

Art.2

Le disposizioni di cui all’art. 1 hanno efficacia a decorrere dall’a.a. 2002/2003 e fino all’a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche.


 


Roma, 20 febbraio 2002

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)

 

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a cura di MARIA CONCETTA LA MARCA

 

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