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PERMESSI RETRIBUITI

 Si tratta dei tre giorni di permesso usufruibili per motivi personali e familiari e di tutti gli altri permessi previsti nell’art. 15 del CCNL/2007.

C’è stata un po’ di confusione, nel mese di febbraio, relativa al “diritto”, da parte del personale, di usufruire dei permessi retribuiti, in particolare di questi tre giorni.

Adesso è tutto concluso: resta il “diritto”, come è scritto nell’art. 15 del  contratto nazionale, che riportiamo:

 

 

ART. 15 - PERMESSI RETRIBUITI

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

 

 

Ecco, sinteticamente, cosa è accaduto:

 

L’USR per la Campania emana una sua circolare l’8 febbraio 2010 – a firma del Dirigente Coordinatore

Maria Caterina Sgambati - sulla fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 comma 2 C.C.N.L. 2007 Comparto Scuola.

Porta a conoscenza degli UUSSPP della Campania una nota ARAN del 20 gennaio 2010 con cui si chiariva che “la decisione di accoglimento della richiesta di fruizione dei permessi retribuiti, indicata in oggetto, è lasciata alla discrezionalità dei singoli enti. Infatti, saranno gli stessi che dovranno valutare, in rapporto alle esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di fruizione, l’eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso”. E conclude con l’invito a diffondere la nota.

 

A seguito di interventi, prese di posizione, chiarimenti lo stesso USR della Campania – a firma del dirigente generale Luciano Chiappetta – sospende la nota dell’8 febbraio 2010 del medesimo USR.

 

 

 

CONCLUSIONE

Al di là di ogni argomentazione giuridica – non è nostro compito- la lettura puntuale del testo pone alcuni punti fermi :

 

Per il dipendente aver diritto ad alcuni permessi significa che tale diritto lo esercita con il solo onere del preavviso,  svincolandone la sua fruizione dal beneficio della concessione da parte del DS, come invece accadeva fino al precedente contratto quando i permessi retribuiti venivano concessi a domanda.

Con il preavviso il dipendente sospende la prestazione del lavoro né  possono essere di ostacolo generiche esigenze organizzative eventualmente opposte dal DS.

 

 Attenzione, dunque. Il personale eserciti i diritti contrattualmente previsti e si ricordi che anche i 6 giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico –per i docenti-  possono essere goduti per motivi personali o familiari, perciò anche con oneri per lo Stato.

 

 

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