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VENEZIA-
PERMESSI
RETRIBUITI Si
tratta dei tre giorni di permesso usufruibili per motivi personali e
familiari e di tutti gli altri permessi previsti nell’art. 15 del CCNL/2007. |
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C’è
stata un po’ di confusione, nel mese di febbraio, relativa al
“diritto”, da parte del personale, di usufruire dei permessi
retribuiti, in particolare di questi tre giorni. Adesso
è tutto concluso: resta il “diritto”, come è scritto nell’art. 15
del contratto nazionale, che
riportiamo: ART.
15 - PERMESSI RETRIBUITI Ecco,
sinteticamente, cosa è accaduto: L’USR
per la Campania emana una sua circolare l’8 febbraio 2010 – a firma
del Dirigente Coordinatore Maria
Caterina Sgambati - sulla fruizione dei permessi retribuiti di cui
all’art. 15 comma 2 C.C.N.L. 2007 Comparto Scuola. Porta
a conoscenza degli UUSSPP della Campania una nota ARAN del 20 gennaio 2010
con cui si chiariva che “la
decisione di accoglimento della richiesta di fruizione dei permessi
retribuiti, indicata in oggetto, è lasciata alla discrezionalità dei
singoli enti. Infatti, saranno gli stessi che dovranno valutare, in
rapporto alle esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta
di fruizione, l’eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da
impedire la concessione del permesso”. E conclude con l’invito a
diffondere la nota. A
seguito di interventi, prese di posizione, chiarimenti lo stesso USR della
Campania – a firma del dirigente generale Luciano Chiappetta –
sospende la nota dell’8 febbraio 2010 del medesimo USR. CONCLUSIONE Al
di là di ogni argomentazione giuridica – non è nostro compito- la
lettura puntuale del testo pone alcuni punti fermi : Per
il dipendente aver diritto ad alcuni permessi significa che tale diritto
lo esercita con il solo onere del preavviso,
svincolandone la sua fruizione dal beneficio della concessione da
parte del DS, come invece accadeva fino al precedente contratto quando i
permessi retribuiti venivano concessi a domanda. Con
il preavviso il dipendente sospende la prestazione del lavoro né
possono essere di ostacolo generiche esigenze organizzative
eventualmente opposte dal DS. Attenzione,
dunque. Il personale eserciti i diritti contrattualmente previsti e si
ricordi che anche i 6 giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico
–per i docenti- possono
essere goduti per motivi personali o familiari, perciò anche con oneri
per lo Stato. |