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INDENNITA’ DI MATERNITA’…

…per lavoratrici gestanti disoccupate.

E’ possibile richiedere l’ indennità di maternità da parte delle lavoratrici gestanti disoccupate
anche se sono trascorsi più di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

(Suprema Corte, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009)

 


La sentenza ha regolato il seguente caso:

era stata respinta dall’INPS la domanda intesa ad ottenere l’indennità di maternità di una dipendente  licenziata pochi giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Secondo la legge sulla maternità 30 dicembre 1971 n.1204, modificata dalla legge 53/2000, è possibile chiedere l’indennità di maternità obbligatoria entro 60 gg dalla risoluzione del contratto e quindi alla lavoratrice madre disoccupata, i cui termini della scadenza contrattuale superavano i 60 gg prima dell’entrata in obbligatoria, spettava solo l’indennità di disoccupazione, senza poter fruire dell’astensione obbligatoria.

 

La sentenza  permette, adesso, alle lavoratrici gestanti di poter usufruire dell’indennità di maternità anche se il contratto di lavoro ha avuto termine oltre i 60 gg. L’indennità di disoccupazione, quindi, scatta dalla fine della maternità.

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