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snals venezia
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| INDENNITA’
DI MATERNITA’… …per
lavoratrici gestanti disoccupate. |
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E’
possibile richiedere l’ indennità di maternità da parte delle lavoratrici
gestanti disoccupate (Suprema
Corte, sentenza n. 21121 del 2 ottobre 2009)
era
stata respinta dall’INPS la domanda intesa ad ottenere l’indennità di
maternità di una dipendente licenziata
pochi giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
Secondo la legge sulla maternità 30 dicembre 1971 n.1204, modificata
dalla legge 53/2000, è possibile chiedere l’indennità di maternità
obbligatoria entro 60 gg dalla risoluzione del contratto e quindi alla
lavoratrice madre disoccupata, i cui termini della scadenza contrattuale
superavano i 60 gg prima dell’entrata in obbligatoria, spettava solo
l’indennità di disoccupazione, senza poter fruire dell’astensione
obbligatoria. La
sentenza permette, adesso,
alle lavoratrici gestanti di poter usufruire dell’indennità di maternità
anche se il contratto di lavoro ha avuto termine oltre i 60 gg.
L’indennità di disoccupazione, quindi, scatta dalla fine della maternità. |