| SICUREZZA
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e formazione delle classi. |
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Nel
quadro dell’intero sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente
di lavoro la formazione delle
classi non può prescindere dagli specifici requisiti richiesti per i
luoghi di lavoro (aule), che devono essere conformi a quelli indicati nel
D. L.vo 106/2009. In particolare: 1.
i
limiti minimi per altezza, cubatura e superficie delle aule (luoghi
destinati ad ospitare posti di lavoro) sono i seguenti: 2.
altezza
netta non inferiore a m. 3; 3.
cubatura
non inferiore a mc 10 per alunno; 4.
ogni
lavoratore (docenti e alunni) in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq 2. 5.
I
valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè
senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 6.
L'altezza
netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti
o delle volte. 7.
Per
i locali destinati a uffici ,
i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente. 8.
Lo
spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da
consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da
compiere. Una
recente sentenza della Cassazione (n. 9542 del 22.4. 2009) ha affermato il
principio secondo cui, in caso di incidente in classe, innanzitutto scatta
la presunzione di responsabilità del docente, quindi diventa necessario
per il datore di lavoro
(Dirigente Scolastico) e l’
Amministrazione Scolastica provare di aver previsto le misure necessarie e
gli spazi adeguati a consentire la libertà di movimento degli alunni e
l’ordinato svolgimento delle lezioni. I
luoghi di lavoro (le aule) devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, degli alunni diversamente abili. L’obbligo
vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e
le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i
gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da detti alunni . Il
datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai
requisiti di cui sopra e che vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate. La
proposta di formazione delle classi del DS, che è oggetto di informazione
preventiva ai sensi del CCNL/2007
,art. 6, co. 1, lett. a), deve tener conto anche di : gli
indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, (D.M. 18
dicembre 1975); le
norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (D.M. Interno
26.8.1992); l'esistenza
di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la
costituzione di classi iniziali
con meno di 25 alunni (ad es: limitate dimensioni di aule,
necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente
voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e
la salute degli studenti nei laboratori, spazi idonei a consentire la
libertà di movimento degli alunni e l’ordinato svolgimento delle
lezioni). Nel
caso di classi con più di 25 alunni (26 persone, compreso
l’insegnante) è necessaria una certificazione e/o dichiarazione
attestante l’idoneità dell’aula (ai sensi del DM 26.8.1992)
e che dia atto degli
accorgimenti adottati in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in
caso di emergenza. DA SNALS VENEZIA |