SICUREZZA . . .

… e formazione delle classi.

Nel quadro dell’intero sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro  la formazione delle classi non può prescindere dagli specifici requisiti richiesti per i luoghi di lavoro (aule), che devono essere conformi a quelli indicati nel D. L.vo 106/2009. In particolare:

 

1.      i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie delle aule (luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro) sono i seguenti:

2.      altezza netta non inferiore a m. 3;

3.      cubatura non inferiore a mc 10 per alunno;

4.      ogni lavoratore (docenti e alunni) in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

5.      I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

6.      L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei    soffitti o delle volte.

7.      Per i locali destinati  a uffici , i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

8.      Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Una recente sentenza della Cassazione (n. 9542 del 22.4. 2009) ha affermato il principio secondo cui, in caso di incidente in classe, innanzitutto scatta la presunzione di responsabilità del docente, quindi diventa necessario per il  datore di lavoro (Dirigente Scolastico) e  l’ Amministrazione Scolastica provare di aver previsto le misure necessarie e gli spazi adeguati a consentire la libertà di movimento degli alunni e l’ordinato svolgimento delle lezioni.

 

I luoghi di lavoro (le aule) devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, degli alunni diversamente abili. L’obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da detti alunni .

 

Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui sopra e che vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate.

 

 

 

La proposta di formazione delle classi del DS, che è oggetto di informazione preventiva  ai sensi del CCNL/2007 ,art. 6, co. 1, lett. a), deve tener conto anche di :

gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, (D.M. 18 dicembre 1975);

le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica (D.M. Interno 26.8.1992);

l'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi   iniziali con meno di 25 alunni (ad es: limitate dimensioni di aule,  necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti nei laboratori, spazi idonei a consentire la libertà di movimento degli alunni e l’ordinato svolgimento delle lezioni).

 

Nel caso di classi con più di 25 alunni (26 persone, compreso l’insegnante) è necessaria una certificazione e/o dichiarazione attestante l’idoneità dell’aula (ai sensi del DM 26.8.1992)  e che dia atto  degli accorgimenti adottati in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza.  

 DA SNALS VENEZIA

 

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