SNALS BENEVENTO
LA GESTIONE DEL Pof
.POF
Collegialità e contrattazione
di Fabrizio Dacrema
1.
Il buon governo della scuola dell’autonomia
Il momento delle decisioni
Da questo anno scolastico, con la piena attuazione dell'autonomia scolastica, le
scuole potranno e
dovranno prendere molte più decisioni, molto più importanti e determinanti per
il loro
funzionamento e per la qualità del servizio erogato, senza dover ricorrere ad
autorizzazioni del
provveditore o del ministero.
Alcune decisioni devono essere prese dagli organi collegiali e in particolare
dal collegio docenti,
perché sono di competenza dei professionisti dell'educazione e della loro
autonomia tecnico
professionale.
Altre decisioni appartengono alla responsabilità del dirigente scolastico.
Altre ancora sono il risultato della contrattazione tra il dirigente scolastico
e i rappresentanti
sindacali dell'istituzione scolastica, in quanto coinvolgono la gestione del
rapporto di lavoro.
Arriva la contrattazione di scuola
Il prossimo anno scolastico segna due grandi novità.
La prima. Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica, i capi di
istituto acquisiscono la
dirigenza scolastica e di conseguenza diventano titolari delle relazioni
sindacali;
La seconda. Dal 13 al 16 dicembre 2000 verranno elette le RSU (Rappresentanze
sindacali unitarie)
e a questo punto saranno pienamente costituiti i soggetti titolari della
contrattazione di scuola.
Il contratto nazionale (Ccnl) 1998-2001, per favorire il processo dell'autonomia
scolastica, ha
introdotto le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica (art. 6),
che consistono in:
- informazione preventiva,
- informazione consuntiva,
- contrattazione integrativa.
I commi 3 e 4 dell'articolo 6 indicano le materie oggetto delle relazioni
sindacali.
La tabella che segue permette un esame dettagliato delle competenze delle
relazioni sindacali.
Art. Materie Informazione Contrattazione Informazione
6 preventiva integrativa successiva
a) Proposte di formazione delle classi X
e determinazione degli organici
b) Modalità di utilizzazione del X X X
personale in relazione al POF
c) Utilizzazione dei servizi sociali X X X
d) Modalità e criteri di applicazione.dei diritti sindacali X X X
Contingenti ATA in caso di sciopero
e) Attuazione della normativa X X X
sulla sicurezza
f) Attività e progetti retribuiti con il fondo
o con altre risorse derivanti X
da convenzioni e accordi
f1) Nomi del personale utilizzati nelle X
attività e progetti retribuiti con il fondo
g) Criteri di retribuzione e di utilizzazione
del personale impegnato nello X
svolgimento delle attività aggiuntive
g1) Criteri di individuazione e modalità X
di utilizzazione del personale in progetti
h) Criteri assegnazione alle sezioni
staccate e plessi X X X
Ricadute sull’organizzazione del lavoro
della intensificazione delle prestazioni
in seguito a riduzione oraria
Ritorni pomeridiani
i) Modalità organizzazione/articolazione
orario Ata e criteri individuazione X X X
personale da retribuire con il fondo
l) Criteri fruizione permessi per X
l’aggiornamento
Il fatto nuovo è che l'istituzione scolastica diventa sede di contrattazione
integrativa.
Fino ad oggi le relazioni sindacali di scuola si sono limitate all'obbligo del
capo d'istituto a dare
informazione su certe materie previste dal contratto alle RSA (Rappresentanze
sindacali aziendali,
cioè i delegati sindacali), le quali potevano chiedere un confronto ed
esprimere valutazioni e
proposte. Tutto si concludeva con un verbale che registrava le posizioni.
Ora al verbale si sostituisce il contratto, un accordo che diventa vincolante
per coloro che lo
firmano, per il rispetto del quale è possibile ricorrere al giudice del lavoro.
La contrattazione di scuola non entra in concorrenza con le prerogative del
collegio docenti, anzi ne
valorizza il ruolo professionale, liberandolo dall'indebita assunzione di
compiti parasindacali, che si
verifica quando si occupa di difendere le condizioni di lavoro degli insegnanti.
Il collegio dei docenti, infatti, deve prendere decisioni professionali
riguardanti il piano dell'offerta
formativa (elaborazione - attuazione - valutazione), libero da preoccupazioni di
tipo sindacale, non
deve agire in difesa degli interessi dei suoi componenti, ma deve porsi
l'obiettivo della qualità della
scuola e quindi agire nell'interesse dell'utenza.
Spetta invece alla rappresentanza sindacale occuparsi dei diritti e degli
interessi dei lavoratori, e,
attraverso la contrattazione sindacale di scuola, di pervenire a risultati che
realizzino il punto di
incontro più equilibrato tra diritti e interessi dei lavoratori e degli utenti.
La contrattazione di scuola svolge quindi un ruolo determinante per realizzare
il "buon governo"
della scuola dell'autonomia:.- permette la regolamentazione delle condizioni di
lavoro, riducendo le possibilità di conflitti e
controversie;
- introduce forme di controllo e trasparenza delle decisioni del dirigente
scolastico in materia di
rapporto di lavoro, favorendo il diffondersi di un clima relazionale positivo;
- determina le condizioni di condivisione, e quindi di fattibilità, di forme di
organizzazione del
lavoro più complesse e flessibili.
A settembre 2000 …
… le RSU non sono ancora elette, tuttavia è necessario anticipare la
contrattazione, occupare lo
spazio contrattuale, per evitare che il dirigente scolastico assuma poteri e
decisioni che non gli
competono o che il collegio dei docenti si occupi di questioni che, non solo non
lo riguardano, ma
che possono distorcere i criteri sulla base dei quali prende le decisioni
educative e didattiche di sua
competenza.
Il contratto prevede che, in attesa della elezione delle RSU, le RSA siano già
abilitate alla
contrattazione con il dirigente scolastico. È, quindi, molto importante che i
delegati sindacali, fin
dal prossimo settembre, svolgano pienamente la loro funzione di rappresentanti
dei lavoratori,
costruendo relazioni sindacali e contrattazioni necessarie all'avvio
dell'autonomia scolastica. Anche
per evitare che, nella fase decisiva di avvio dell'anno scolastico (il primo
dell'era dell'autonomia), il
ruolo della contrattazione di scuola sia percepito come residuale.
2
Cosa si decide con il Pof
In questo contesto di novità, le scuole, appena iniziato l’anno scolastico,
cominciano a impostare il
loro lavoro. Settembre è quindi un mese cruciale, entro il quale il piano
dell'offerta formativa è già
stato elaborato e approvato dal collegio docenti e adottato dal consiglio di
istituto/circolo, (nel caso
di nuova istituzione scolastica derivante dall’unificazione di due o più
scuole a settembre il Pof
manterrà le diverse opzioni cercando il più possibile di uniformarle e
coordinarle tra di loro) e si
entra, pertanto, nella fase di attuazione.
Per rendere operativo il Pof devono essere sciolte una serie di variabili
organizzative e gestionali
attraverso una serie di decisioni che costituiscono il piano annuale delle
attività (Paa).
Se il Pof descrive le attività che la scuola offre alla propria utenza, il
piano annuale delle attività:
- definisce le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali le
attività previste vengono
realizzate,
- decide come le risorse professionali e finanziarie vengono utilizzate, in
coerenza con gli obiettivi e
le finalità dello Pof.
In estrema sintesi, nel momento in cui si apprestano a definire il piano annuale
delle attività, le
scuole, attraverso il piano dell’offerta formativa, hanno già definito:
- le scelte educative, finalità e obiettivi istituzionali della scuola, bisogni
educativi specifici del
contesto ambientale;
- le scelte curricolari ed extracurricolari, discipline e attività del
curricolo obbligatorio comune e
opzionale e il relativo monte ore annuale, obiettivi generali trasversali e
disciplinari, temi e
argomenti essenziali, modalità di strutturazione dei percorsi, progetti di
particolare rilevanza,
discipline e attività facoltative;
- le scelte didattiche, criteri generali di conduzione delle attività
didattiche e di gestione delle
variabili dell'organizzazione didattica, modalità di intervento in rapporto
alle differenze individuali,
criteri generali da seguire per la valutazione;
- le scelte organizzative, linee guida e criteri generali sulle modalità di
funzionamento degli organi
collegiali, l'utilizzazione del personale, le modalità di comunicazione e
coordinamento;.- le scelte finanziarie, fondi disponibili e criteri di gestione
in rapporto alle scelte educative,
curricolari, didattiche e organizzative.
L'insieme di queste scelte programmatiche e di indirizzo, che costituiscono
l'identità di una scuola,
rende necessaria l'assunzione di decisioni successive per rendere concretamente
operativo il Pof.
L’autonomia curricolare e la fase transitoria
L'articolo 8 del regolamento dell'autonomia scolastica, applicando l'art. 21
della legge 59/97,
prevede che possano essere introdotte quote di curricolo decise dalle scuole,
per rispondere a
esigenze locali e a bisogni derivanti dal contesto socio-culturale in cui gli
alunni vivono.
Per poter esercitare questa opportunità, le scuole devono sapere dal Ministero:
- le discipline e le attività che costituiscono la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore
annuale;
- l'orario obbligatorio annuale complessivo di ciascun curricolo, comprensivo
della quota nazionale
obbligatoria e delle quota obbligatoria riservata alle scuole;
- i limiti della flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota
nazionale del curricolo .
In questo modo le scuole possono conoscere quali sono gli spazi orari di ciascun
curricolo non
destinati alla quota nazionale obbligatoria, nell'ambito dei quali possono
introdurre le scelte
curricolari locali.
Come è noto tutte queste scelte devono passare attraverso percorsi decisionali
complessi, che
implicano il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio nazionale
della pubblica
istruzione, oltre ad essere legati a tutta la vicenda attuativa del riordino dei
cicli.
Per questa ragione per l’anno scolastico 2000-2001 è prevista una
applicazione transitoria secondo
la quale la quota nazionale obbligatoria sarà costituita dall'85% del monte ore
previsto per ciascuna
disciplina dagli attuali piani di studio, ordinamentali o sperimentali.
All’apertura di anno le scuole
potranno, quindi, decidere sulle discipline o attività da realizzare per il
rimanente 15%, che
comunque è parte del monte ore obbligatorio da garantire a tutti gli studenti.
La possibilità di utilizzare il 15% dell'orario annuo riguarda non solo le
compensazioni tra le
discipline previste dagli attuali ordinamenti, ma anche l'introduzione di nuove
discipline o di altre
attività.
Il piano annuale delle attività
Il piano annuale delle attività (articoli.19 e 24 del Ccnl) è il principale
strumento giuridico
attraverso il quale le scelte programmatiche del Pof trovano attuazione.
Predisposto dal dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni, sulla base
delle eventuali
proposte degli organi collegiali e dei risultati della contrattazione di scuola,
il piano annuale è
deliberato dal collegio dei docenti. In relazione agli specifici aspetti di
carattere generale e
organizzativi inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il dirigente
scolastico prima
dell'inizio dell'anno scolastico consulta il direttore amministrativo e, previa
convocazione di una
apposita riunione, informa il personale Ata.
Il piano annuale delle attività è modificabile anche in corso d'anno
scolastico per far fronte a
esigenze sopravvenute, costituendo così un mezzo flessibile per il costante
adattamento delle scelte
formative operate dal Pof, la cui durata temporale è calibrata su base
pluriennale, senza doverlo ogni
volta modificare.
Le decisioni attuative e la gestione esecutiva del Pof non sono di esclusiva
competenza del dirigente
scolastico: a differenza dei dirigenti amministrativi, il dirigente scolastico
esercita la responsabilità
di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle
competenze degli organi
collegiali, oltre che delle competenze attribuite alla contrattazione sindacale
nella definizione degli
impegni lavorativi del personale..Le sequenze per arrivare al piano annuale
delle attività si possono riassumere nel modo seguente.
Procedura personale docente
- Il collegio docenti formula eventuali proposte al dirigente scolastico
- Il consiglio di istituto/circolo formula eventuali proposte al dirigente
scolastico
- Il dirigente scolastico predispone una ipotesi di piano annuale delle attività
- Il dirigente scolastico attiva le relazioni sindacali sulle materie del piano
annuale delle attività di
competenza della contrattazione, di informazione ed esame
- Il dirigente scolastico predispone il Paa e lo presenta al collegio dei
docenti
- Il collegio docenti delibera il Paa
- Il collegio docenti, se necessario, modifica il Paa per far fronte a eventuali
nuove esigenze.
Procedura personale Ata
- Il consiglio di istituto/circolo formula eventuali proposte al dirigente
scolastico
- Il dirigente scolastico consulta il direttore amministrativo
- Il dirigente scolastico convoca una apposita riunione per informare il
personale Ata
- Il dirigente scolastico predispone una ipotesi di piano annuale delle attività
- Il dirigente scolastico attiva le relazioni sindacali sulle materie del piano
annuale delle attività di
competenza della contrattazione, di informazione ed esame
- Il dirigente scolastico adotta il piano delle attività
Il calendario scolastico
Nell’ambito del piano annuale delle attività vanno prese alcune decisione,
tra cui la definizione del
calendario scolastico.
L'articolo 5 del regolamento dell'autonomia scolastica (autonomia organizzativa)
riconosce alle
scuole la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle
esigenze derivanti dal Pof.
Questo è il percorso decisionale previsto.
- Il Ministero ha stabilito con l’O.M. 134 del 2 maggio 2000 che le lezioni
del prossimo anno
scolastico termineranno il 9 giugno 2001 e le attività educative nella scuola
dell’infanzia il 30
giugno 2001; determina, inoltre, il calendario delle festività in conformità
alle disposizioni vigenti.
- Il sovrintendente scolastico regionale, sentite le regioni e i consigli
scolastici provinciali,
determina, entro il 15 giugno la data di inizio delle lezioni.
Sulla base di queste scelte le scuole decidono gli adattamenti al calendario
scolastico, quindi, i
consigli di istituto/circolo, in relazione al Pof, determinano adattamenti, che
possono riguardare
anche la data di inizio delle lezioni, a condizione che:
- allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
- in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e
di quello destinato alle
singole discipline ed attività, siano garantiti non meno di cinque giorni di
lezioni settimanali; il
rispetto dell’85% del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per
le singole discipline e
attività obbligatorie; le disposizioni sull’orario di lavoro previste dal
contratto.
- I collegi dei docenti deliberano, ai fini della scansione periodica della
valutazione, sulla
suddivisione del periodo delle lezioni: la scelta non è più limitata fra
trimestre e quadrimestre e
deve connettersi all’esigenza di assicurare iniziative di recupero e modalità
di comunicazione
periodica alle famiglie.
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il
calendario degli scrutini, delle
valutazioni periodiche e finali e degli esami, esclusi quelli di Stato,
conclusivi della secondaria
superiore..3
L'organizzazione delle risorse professionali
Le primissime decisioni da prendere per rendere operativo il Pof riguardano la
struttura, l'hardware
decisionale, la definizione del modello organizzativo della scuola.
Le scuole autonome devono individuare nuove articolazioni funzionali, definire
nuovi ruoli, compiti
e funzioni. Gli atteggiamenti individualistici, le situazioni caratterizzate da
isolamento e
disgregazione impediscono alle scuole di fronteggiare la crescente complessità
dei compiti e delle
responsabilità derivanti dall'autonomia scolastica.
Personale docente
I collegi docenti, viste le decisioni rilevanti che devono assumere, non possono
più funzionare
secondo i moduli della collegialità rituale e dell'assemblearismo indistinto.
Occorre perseguire un rafforzamento della struttura interna della scuola, in
modo da metterla in
grado di fronteggiare l'ampliarsi e il differenziarsi della domanda formativa,
di dare continuità e
solidità all'azione professionale, di fare diventare il piano dell'offerta
formativa un’impresa
collettiva.
A questa esigenza risponde:
- l'introduzione della dirigenza scolastica;
- l'articolazione del collegio docenti in commissioni, gruppi di lavoro,
dipartimenti;
- la formazione di una linea intermedia di incarichi e funzioni a sostegno della
progettazione del
collegio docenti e della collaborazione con il dirigente scolastico.
La scelta politica per una dirigenza specifica, interna al comparto scuola, non
omologata alla
dirigenza burocratico-amministrativa, introduce un punto di responsabilità
forte e competente
sull'attuazione del piano dell'offerta formativa, rispettoso dell'autonomia
tecnico-professionale degli
insegnanti.
I collegi docenti, per poter assolvere alle nuove responsabilità progettuali,
tendono a darsi nuovi
assetti in modo da valorizzare competenze specifiche, introducendo articolazioni
finalizzate ad
elaborare proposte e soluzioni su aree determinate del piano. Nella stessa
direzione si colloca
l'attribuzione ad alcuni docenti di incarichi, funzioni, responsabilità
connesse alla elaborazione,
attuazione, valutazione del progetto, il compito di uno staff intermedio di
presidiare alcune relazioni
critiche, aree strategiche del Pof, e di rafforzare i livelli di coordinamento e
integrazione.
Le decisioni da assumere sono le seguenti:
- Elezione dei collaboratori
- Nomina del vicario
- Individuazione delle funzioni obiettivo
- Individuazione dei fiduciari/coordinatori di plesso, sezione staccata,
succursale
- Definizione delle articolazioni del collegio docenti
- Individuazione di coordinatori delle articolazioni del collegio docenti
- Definizione dello staff di istituto
In particolare sui primi due punti, elezione dei collaboratori e nomina del
vicario, ci sono delle
contraddizioni. Il decreto legislativo sulla dirigenza scolastica attribuisce ai
dirigenti la facoltà di
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali delegare specifici compiti.
Questa norma è in
contrasto con l’elezione dei collaboratori del capo d’istituto da parte del
collegio dei docenti e la
conseguente nomina del vicario previste dal testo unico delle leggi sulla
scuola. Se non sarà chiarito
per tempo se le norme sulla dirigenza abbiano implicitamente abrogato quelle del
testo unico, e in
assenza delle riforma degli organi collegiali di scuola, è possibile che
nell’anno scolastico 2000/01.si continuino ad eleggere collaboratori da parte
del collegio dei docenti e a nominare il vicario
nell’ambito degli eletti.
Ciò non impedisce al dirigente scolastico di nominare suoi collaboratori
“fiduciari”, come previsto
anche dall’art. 19 del contratto. Le attività aggiuntive da essi svolte sono
retribuite a carico del
fondo di istituto.
Qualche chiarimento in proposito:
- i compensi dei collaboratori nominati dal dirigente scolastico non possono
essere cumulati con i
compensi per le funzioni obiettivo;
- i collaboratori eletti dal collegio possono assumere l’incarico di
funzione-obiettivo;
- il vicario riceve un compenso di L.3.000.000 come una funzione-obiettivo, ma
non è una funzione
obiettivo.
Le funzioni obiettivo (sottoparagrafo)
Le funzioni-obiettivo sono finalizzate a presidiare aree fondamentali del piano
dell'offerta
formativa, con ricadute sull'intera scuola, sono individuate attraverso una
procedure definita volta
ad accertare il rapporto fiduciario con il collegio docenti e il possesso di
specifiche competenze, per
lo sviluppo delle quali sono previsti interventi formativi obbligatori.
A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività
del Pof e comunque non
oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti esprime una valutazione ai fini
dell'eventuale
riconferma.
Le aree di intervento sono:
- gestione del piano dell'offerta formativa;
- sostegno al lavoro dei docenti;
- interventi e servizi per gli studenti;
- realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni
alla scuola.
Le funzioni-obiettivo hanno un riconoscimento retributivo di L. 3.000.000 annui.
Le funzioni-obiettivo non vanno, peraltro, confuse con le figure di sistema,
previste dall'articolo 15,
commi 7 e 8, del Ccnl, destinate a operare a tempo pieno, anche fuori dalla
scuola o su reti di
scuole, selezionate sulla base di curricoli e competenze specifiche, per le
quali sono prevedibili
specifiche forme di inquadramento orario e retributivo.
Il processo di attuazione dell'autonomia scolastica rende necessaria
l'attivazione di queste figure,
sulle quali sarà avviato un negoziato per costituire una rete di supporto,
consulenza, ricerca e
documentazione educativa a sostegno delle scuole autonome.
La procedura di assegnazione delle funzioni obiettivo
Preliminare ad ogni decisione in merito è la conoscenza di quante
funzioni-obiettivo ogni scuola
può attivare. I parametri stabiliti lo scorso anno con il contratto nazionale e
integrativo e con la
successiva intesa sono confermati, così come è sostanzialmente confermata la
quantità complessiva
di funzioni-obiettivo attribuita ad ogni provincia. Verrà infatti
automaticamente attribuito ad ogni
realtà provinciale il numero di funzioni del precedente anno scolastico
corrispondente a 49.932
(quota distribuita tenendo del parametro dimensionamento + quota distribuita in
base a parametri di
complessità + quota per particolari specificità): solo 8.304 funzioni saranno
distribuite a seguito di
un’intesa successiva, che permetterà anche interventi volti a riequilibrare
gli effetti del
dimensionamento.
Quindi, ogni scuola, fin dall’inizio dell’anno scolastico, potrà calcolare
il numero di funzioni-obiettivo
che le spettano sulla base dei parametri del contratto e il provveditore, sulla
base
dell’intesa nazionale, potrà rapidamente comunicare alle scuole le funzioni
spettanti in aggiunta.
Entro il mese di giugno si dovrebbe già aver fatto la verifica dell'attività
svolta dalle funzioni-obiettivo
del precedente anno scolastico, sulla base di una relazione redatta da ciascun
insegnante.cui è stato affidato l'incarico di funzione-obiettivo e delle
indicazioni circa il regolare svolgimento
dell'incarico fornite dal capo d'istituto.
A settembre il collegio docenti, sulla base della valutazione espressa decide
l’eventuale riconferma
delle funzioni-obiettivo per l'anno scolastico 2000/01, dopo aver acquisito
dagli interessati la
disponibilità a proseguire nell'incarico.
Tra i casi di mancata riconferma delle funzioni-obiettivo c’è la valutazione
negativa del collegio
docenti.
Oppure, il collegio docenti, indipendentemente dalla valutazione espressa
sull'attività svolta dalla
singola funzione-obiettivo, può cambiarne la tipologia, individuando una
funzione-obiettivo di
un'altra area o mutando gli obiettivi assegnati, pur restando nella stessa area.
A seguito di questa
decisione ritiene che la/le funzione/i-obiettivo precedenti non abbiano i titoli
e le competenze
coerenti con il nuovo tipo di funzione individuata;
Oppure, se in una nuova istituzione scolastica, nata dal dimensionamento,
confluissero, ad
esempio, un numero di funzioni-obiettivo dell’anno precedente, superiore alle
funzioni attivabili
nell’anno in corso, il collegio dovrebbe decidere chi riconfermare.
In tutti i casi (mancata riconferma, dimensionamento, funzioni non attivate nel
precedente anno
scolastico) in cui le funzioni da attivare sono superiori a quelle riconfermate
deve essere applicata
la procedura prevista dal contratto secondo lo schema che segue.
Il collegio dei docenti, prima dell’inizio delle lezioni:
a) identifica, nell’ambito del Pof, le funzioni obiettivo;
b) definisce le competenze e i requisiti professionali per l’accesso.
I docenti interessati:
a) dichiarano la disponibilità;
b) presentano il curricolo.
Il collegio dei docenti entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni:
a) designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne
abbiano fatto domanda e
abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di
formazione;
b) definisce, per ogni funzione obiettivo, quali risultati sono attesi, le
cadenze con cui valutare i
risultati, la durata dell’incarico;
c) valuta le proposte sulla base di alcuni criteri, come gli incarichi ricoperti
e i relativi risultati, le
esperienze e i progetti significativi realizzati nel campo dell’innovazione
didattica, la coerenza di
titoli e competenze con l’incarico da attribuire.
La partecipazione a corsi di formazione costituisce un credito.
Il dirigente scolastico:
a) assegna gli incarichi al personale docente in forma scritta e pubblica;
b) invia le schede al provveditorato;
Il provveditore:
a) invia le schede all’Osservatorio
L’Osservatorio:
a) svolge attività di monitoraggio sulle funzioni obiettivo e ne pubblica i
risultati;
b) fissa i criteri per i crediti e i certificati finali.
Il collegio docenti non è vincolato a scegliere chi ha frequentato il corso per
le funzioni-obiettivo..Le funzioni obiettivo non possono essere assegnate a:
- docenti con rapporto di lavoro part-time;
- docenti autorizzati allo svolgimento della libera professione;
- docenti con esonero dall'insegnamento.
Il collegio docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può
avvalersi di una
commissione nominata al suo interno.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono
adottate dal collegio dei
docenti unitario.
Nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono
adottate dai collegi in
seduta congiunta.
Nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell'attività dei centri
territoriali le decisioni
sono prese congiuntamente con l'insieme dei docenti per l’educazione degli
adulti in servizio nel
centro stesso.
Il dirigente scolastico, al termine della procedura, deve assegnare formalmente
l'incarico alle
funzioni-obiettivo designate.
Il compenso per la funzione obiettivo può anche essere cumulato con compensi
del fondo di
istituto, se le attività aggiuntive svolte non sono comprese in quelle delle
funzione-obiettivo e non
derivano dall’attività aggiuntiva svolta come collaboratore nominato dal
dirigente scolastico (art.
19 Ccnl).
In assenza di docenti di ruolo disponibili, la funzione-obiettivo può anche
essere attribuita ad un
supplente annuale.
Collegio dei docenti, coordinatori, incarichi, staff
Al fine di potenziare le proprie capacità elaborative e decisionali, i collegi
docenti possono
articolarsi in gruppi di lavoro, commissioni, dipartimenti. Queste articolazioni
funzionali hanno
caratteristiche diverse a seconda degli obiettivi che devono raggiungere e dei
compiti a loro affidati
dal collegio: alcune hanno un assetto stabile pluriennale in quanto connesse a
funzioni strutturali
del piano dell'offerta formativa, altre svolgono la loro funzione nell'arco di
un ambito scolastico,
altre ancora lavorano per un breve arco di tempo, perché finalizzate a limitati
compiti di supporto
alle decisioni del collegio.
All’inizio dell’anno scolastico il collegio deve innanzi tutto stabilire
come articolarsi al proprio
interno e a quale fine, quindi definire la composizione e la durata dei diversi
gruppi, i loro
coordinatori.
Alcuni esempi di articolazioni del collegio docenti su temi strategici del Pof e
quindi a durata
pluriennale sono:
- Elaborazione e valutazione del Pof
- Modelli di organizzazione didattica
- Salute - integrazione - intercultura
- Raccordo - continuità - orientamento
- Rapporti scuola-famiglia-territorio
- Aggiornamento e formazione in servizio
- Dipartimenti disciplinari o di area disciplinare
Alcuni esempi di articolazioni a durata limitata sono:
- Commissione istruttoria per l'assegnazione delle funzioni-obiettivo
- Commissioni per progetti ad hoc
- Commissioni per la preparazione di manifestazioni culturali, sportive,
ludiche.Le commissioni, in particolare quelle sui temi strategici, possono
essere coordinate da funzioni-obiettivo,
nell'ambito dello svolgimento delle funzioni per le quali è stato loro
assegnato l'incarico,
oppure da docenti designati dal collegio.
Se l'attività delle articolazioni del collegio docenti si svolge nell'ambito
delle 40 ore annue previste
dal contratto (vedi scheda orario di servizio?), i docenti che ne fanno parte
sono obbligati a
partecipare e non ricevono retribuzione aggiuntiva.
Se le riunioni si svolgono oltre le 40 ore, i docenti devono dare la propria
disponibilità a far parte
delle articolazioni del collegio previste e hanno diritto ad essere retribuiti
con il fondo di istituto per
le ore aggiuntive svolte.
I coordinatori non ricevono retribuzione aggiuntiva se sono funzioni-obiettivo
che svolgono questa
attività nell'ambito del proprio incarico, se invece l'attività di
coordinamento è in orario aggiuntivo
alla normale attività e all’attività di funzione obiettivo, hanno diritto a
retribuzione accessoria, a
carico del fondo di istituto, definita anche in modo forfetario.
Gli incarichi individuati dal dirigente scolastico
Il dirigente scolastico può decidere di affidare incarichi a docenti per lo
svolgimento di funzioni
organizzative e gestionali. Ciò è previsto dal decreto legislativo (n. 59/98)
che istituisce la dirigenza
scolastica ("Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati") e dall'articolo 19 del contratto
("Il capo d’istituto può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali,
della collaborazione
di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è
effettuata, ferma restando
la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti
dell’incarico stesso, secondo
criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.")
Alcuni esempi già diffusi di questo tipo di incarichi sono costituiti dai
fiduciari/coordinatori di
plesso, sezione staccata o succursale. Anche a questi docenti deve essere
attribuito un pacchetto di
ore, definite anche in modo forfetario, retribuite in modo aggiuntivo a carico
del fondo di istituto.
Lo staff di istituto
Il disegno di legge di riforma degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, oltre a prevedere la
possibilità di articolazioni funzionali del collegio docenti, ciascuna delle
quali elegge un proprio
coordinatore, attribuisce al regolamento dell'istituzione scolastica la
possibilità di stabilire la
costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di
un organismo
rappresentativo dei coordinatori. Fino a quando non sarà approvata la riforma
degli organi collegiali
la possibilità di costituire uno staff funzionale, che affianchi il dirigente
scolastico, rimane un fatto
discrezionale delle singole scuole, con procedure decisionali non definite.
Personale amministrativo, tecnico ausiliario
Le funzioni aggiuntive
Il contratto, per rispondere alle esigenze dell’autonomia, ha introdotto un
nuovo modello
organizzativo di funzionamento dei servizi scolastici, basato sull’unità
amministrativa, che prevede
un direttore amministrativo e dei servizi generali, e l’attivazione di
funzioni aggiuntive da parte di
assistenti amministrativi e tecnici e di collaboratori scolastici.
All’inizio dell’anno scolastico devono essere individuate le persone che
ricopriranno l’incarico di
funzione aggiuntiva.
La procedura per l’assegnazione di tali funzioni si svolge nel modo seguente:
1. Il provveditore assegna le funzioni sulla base di un accordo provinciale con
i sindacati firmatari
del contratto da sottoscrivere entro il 15 ottobre. Ogni scuola avrà almeno una
funzione aggiuntiva
per i profili di collaboratore scolastico, di assistente amministrativo e
tecnico, di cuoco.
2. Gli interessati presentano la domanda con allegata una dichiarazione
sostitutiva sul possesso dei.titoli valutabili in relazione alla funzione che
intendono svolgere.
3. Il dirigente scolastico assegna le funzioni. Quando le domande superano le
funzioni disponibili
vengono formate graduatorie in base alle tabelle previste per ognuna di esse.
Per le funzioni di
collaboratore si formano due graduatorie. Se nessun assistente amministrativo
della scuola chiede la
funzione aggiuntiva, essa può essere assegnata a un assistente di un’altra
scuola che ne faccia
domanda, che assicura così la sostituzione del segretario quando è assente.
4. Il dirigente scolastico liquida il compenso entro il 30 giugno e, comunque,
non oltre il 31 agosto,
altrimenti dovrà pagare gli interessi.
4
Il piano di utilizzazione del personale
Docenti
A settembre si deve stabilire dove ogni docente insegnerà e quindi a quale
scuola dell'istituzione
scolastica, a quale classe, cattedra o attività sarà assegnato, qual è il suo
orario di lavoro.
Per la definizione del piano entrano in gioco diversi soggetti: il consiglio di
istituto/circolo, il
collegio dei docenti, il dirigente scolastico, i rappresentati sindacali di
scuola.
Il piano di utilizzazione del personale docente, infatti, è costituito sia di
aspetti di competenza delle
deliberazioni collegiali, sia di aspetti di competenza della contrattazione.
Preliminare alle operazioni di utilizzazione del personale nell'ambito
dell'istituzione scolastica è la
definizione dei posti e delle cattedre o delle attività operanti in ogni
scuola, plesso, succursale o
sezione staccata.
La gestione dell'organico funzionale di circolo
Per le scuole elementari e materne è ormai vigente l'organico funzionale di
circolo: ciò significa che
dal primo settembre ogni circolo conosce la quantità dei posti che sono stati
attribuiti in organico di
diritto, posti comuni, posti di sostegno, posti di lingua straniera.
Il collegio dei docenti della scuola elementare e quello della scuola materna
deve quindi decidere:
- Quanti posti comuni sono attribuiti ad ogni plesso di scuola elementare o ad
ogni scuola materna
per le attività nelle classi o nelle sezioni
- Quanti posti comuni sono attribuiti ad ogni plesso o scuola per lo svolgimento
di attività diverse
dall'insegnamento frontale
- Quali eventuali competenze professionali specifiche è opportuno che
posseggano i docenti che
saranno assegnati ai posti di cui ai punti precedenti
- Quanti posti di sostegno sono attribuiti ad ogni plesso o scuola
- Quanti posti di lingua straniera sono attribuiti ad ogni plesso di scuola
elementare.
Conclusa questa operazione è possibile decidere dove utilizzare il personale
docente sulla base di
criteri la cui definizione chiama in gioco aspetti collegiali e contrattuali.
Assegnazione dei docenti alle sezione staccate, ai plessi e alle attività.
La questione è stata regolata attraverso la contrattazione sulla mobilità del
personale e sulle
utilizzazioni.
Il recente contratto decentrato nazionale sulle utilizzazioni del personale
della scuola ha confermato
alcune regole per l'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle attività.
1. Il consiglio di circolo stabilisce i criteri generali;
2. Il collegio docenti delibera il piano annuale delle attività;
3. Il dirigente scolastico assegna gli insegnanti in conformità al piano
annuale delle attività..Il dirigente scolastico, nell'assegnazione dei docenti,
è tenuto ad assicurare la continuità didattica, in
coerenza con quanto previsto in materia dal collegio dei docenti, il quale,
nell'ambito della
progettazione didattico-organizzativa, decide in quali situazioni educative la
continuità deve essere
assicurata e in quali è possibile o addirittura utile determinare discontinuità:
una decisione che,
evidentemente, ha caratteristiche esclusivamente professionali.
Il contratto, inoltre, prevede che, in caso di richiesta volontaria, la
continuità non possa essere
considerata elemento ostativo per l'assegnazione ad altro plesso.
L'assegnazione ai plessi e alle attività avviene, quindi, secondo la procedura
che segue.
Il dirigente scolastico assegna:
1. i docenti già titolari del circolo;
2. i docenti che entrano a far parte per la prima volta del circolo.
Possono far parte del gruppo 1:
- docenti che hanno chiesto l'assegnazione ad altro plesso o attività;
- docenti privi del vincolo della continuità.
Fanno parte del gruppo 2:
- docenti trasferiti per mobilità, utilizzazione, assegnazione provvisoria;
- docenti neo-immessi in ruolo.
Il dirigente scolastico assegna i docenti appartenenti al gruppo 1 e
successivamente quelli
appartenenti al gruppo 2 sulla base dei seguenti criteri:
- competenze professionali,
- opzioni ed esigenze manifestate dai singoli.
In caso di concorrenza si ricorre alla graduatoria di circolo.
Questa regolamentazione, ancora centralistica, dovrà essere interamente
affidata alle decisioni
collegiali e contrattuali delle scuole autonome.
Già dal prossimo anno scolastico la contrattazione di scuola, specificamente
introdotta sui criteri di
assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi, permetterà di introdurre una
regolazione più precisa, o
perché no, più flessibile della materia in modo da meglio adattarsi alle
esigenze progettuali di ogni
singola scuola.
Gli organici funzionali della scuola secondaria
L'attuazione degli organici funzionali della scuola secondaria, per ora
sperimentale, estenderà con
ogni probabilità anche a questo settore l'introduzione della titolarità
sull'intera istituzione scolastica,
introducendo una regolamentazione delle assegnazioni dei docenti alle varie sedi
sulla base dei
criteri stabiliti dalla contrattazione e dagli organi collegiali di scuola.
Fin dal prossimo anno scolastico, invece, tutte le istituzioni scolastiche
autonome possono,
nell'ambito del Pof, istituire attività non previste dai rispettivi ordinamenti
e curricoli obbligatori,
attraverso l'utilizzo della quota perequativa degli organici funzionali o la
possibilità, derivante
dall'autonomia scolastica, di modificare una quota del curricolo del 15% monte
ore delle discipline.
Il collegio dei docenti, in merito alle modalità di utilizzazione del
personale, deve decidere quali
competenze e requisiti sono necessari per svolgere le attività deliberate.
Il contratto di scuola deve decidere modalità per assicurare la trasparenza
delle scelte, e cioè:
- la procedura per individuare i docenti in possesso dei requisiti idonei
(commissione ad hoc o
comitato di valutazione o delega al dirigente scolastico, criteri di valutazione
di esperienze
pregresse, formazione in servizio, ecc.);.- la formazione di una graduatoria, o
la comparazione dei requisiti quando i concorrenti sono più dei
posti disponibili.
Assegnazione dei docenti alle classi
La materia è regolata sia dalla legge (art. 396 DLgs 297/94) che dalla
contrattazione di scuola, in
quanto modalità di utilizzazione del personale. Conciliando le diverse
competenze la procedura da
seguire è la seguente:
- Il consiglio di circolo definisce i criteri generali.
- Il collegio dei docenti formula proposte sugli aspetti didattici coinvolti
nell'assegnazione
(continuità/rotazione in classi, gruppi docenti, ambiti, cattedre).
- La contrattazione sindacale tutela gli interessi dei lavoratori a restare
nelle classi dell'anno
precedente, a cambiare classe, gruppo docente, ambito, cattedra o a realizzare
forme di rotazione per
determinate attività (assistenza alla mensa, ecc.).
- Il dirigente scolastico, tenendo conto delle proposte del collegio docenti,
sulla base dei criteri
stabiliti dal consiglio di istituto/circolo e dei risultati della
contrattazione, assegna i docenti alle
classi.
Utilizzo dell'orario di lavoro
L'orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell'inizio delle
lezioni, sia nella parte
delle attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento,
attraverso le deliberazioni
del collegio dei docenti e la contrattazione di scuola.
Attività di insegnamento
Il collegio dei docenti deve deliberare nell'ambito del piano annuale delle
attività:
a) l'orario di insegnamento settimanale di ogni docente riferito alle 18 ore per
la secondaria, alle 22
ore per l'elementare, alle 25 per la materna, tenendo conto che:
- nella scuola materna, elementare e media può essere composto anche da ore di
assistenza alla
mensa;
- nella scuola elementare (ore di contemporaneità residue), media e superiore
(completamento
orario) può anche essere composto da ore di disponibilità per le supplenze;
- nella scuola materna ed elementare (ore di contemporaneità), nella scuola
secondaria
(completamento di orario) può anche essere composto da ore per attività di
individualizzazione e
arricchimento dei percorsi formativi;
b) l'eventuale orario di insegnamento plurisettimanale (articolato sulla base di
più settimane) per
tutti o per alcuni insegnanti, con un massimo, di norma, di più o meno 4 ore
rispetto all'orario
settimanale di insegnamento (es.: insegnante di scuola secondaria: max 22 ore -
min. 14 ore;
insegnante di scuola elementare: max 26 - min. 18 ); anche le ore di
contemporaneità e di
completamento possono essere articolate sulla base di più settimane;
c) la riduzione dell'ora di lezione per realizzare spazi di flessibilità
nell'organizzazione didattica.
L'eventuale scelta di riduzione dell'ora di lezione per rispondere a esigenze di
pendolarismo degli
studenti, dell'orario di servizio dei trasporti o per altre ragioni di natura
logistica, è di competenza
del consiglio di istituto. Come è stato chiarito in sede di interpretazione
autentica dell'art. 41 del
contratto:
- nel secondo caso è escluso l'obbligo del recupero della frazione oraria da
parte del docente;
- nel primo caso la delibera del collegio dei docenti deve comprendere anche le
modalità di recupero
delle frazioni orarie, definendo le attività che devono essere svolte da
ciascun docente per
completare l'orario obbligatorio..Queste decisioni del collegio docenti devono
essere prese nell'osservanza dei seguenti vincoli
stabiliti dal contratto nazionale per l'orario settimanale di insegnamento che:
- si svolge esclusivamente nel periodo delle lezioni fissato dal calendario
scolastico. Nei periodi di
settembre e giugno in cui non ci sono le lezioni, l'orario di lavoro degli
insegnanti non è di 18, 22 o
25 ore settimanali, ma i docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni
deliberate nel piano annuale
delle attività nell'ambito delle 40 ore previste per le attività funzionali
all'insegnamento;
- si svolge in non meno di 5 giorni la settimana. Il giorno libero non è un
diritto ed è considerato
lavorativo.
La contrattazione di scuola deve decidere quali vincoli introdurre a difesa
dell'interesse dei
lavoratori. Vediamone alcuni.
- Vincoli nella distribuzione giornaliera dell'orario di insegnamento: omogeneità
nell'arco della
settimana, limitazione dei casi di orario spezzato , buchi nell'orario e rientri
pomeridiani.
- L'eventuale vincolo del giorno libero nell'orario settimanale di ogni docente.
- Vincoli nell'organizzazione plurisettimanale dell'orario dei docenti, sia
frontale che di
contemporaneità, oltre al massimo di oscillazione di 4 ore già stabilito dal
contratto nazionale.
- Precedenza ad assicurare le richieste per il giorno libero e l'orario
giornaliero in presenza di
motivate e documentate esigenze (lavoratrici madri, assistenza a familiari,
ecc.).
- Garanzia che le attività programmate per l'individualizzazione e
l'arricchimento nelle ore di
contemporaneità e di completamento dell'orario non siano modificabili per
intervenute esigenze né
per la sostituzione di docenti assenti.
- Vincoli nel termine di giorni di preavviso in caso di utilizzo diverso
rispetto alla collocazione
nell'orario delle lezioni e delle attività.
- Vincoli nelle modalità di recupero delle ore di completamento e delle
frazioni orarie derivanti
dalla riduzione dell'ora di lezione.
- Vincoli nella organizzazione della disponibilità per le supplenze: esclusione
della reperibilità,
definizione di un calendario e orario settimanale o plurisettimanale della
presenza a scuola del
docente per la disponibilità per le supplenze, limitazione della disponibilità
nell'ambito del plesso o
sede scolastica di assegnazione, esclusione del recupero in caso di non utilizzo
dell'ora di
disponibilità per l'effettiva copertura di una supplenza, criteri di chiamata
in caso di più docenti
nella stessa ora (stessa classe, stessa disciplina, altro).
La contrattazione di scuola decide quali di questi vincoli sono ritenuti utili,
il grado di flessibilità e
soprattutto l'attribuzione di riconoscimenti retributivi o in termini di
recuperi orari in cambio del
superamento o dell'allentamento dei vincoli.
In particolare, deve essere governata la sempre più diffusa esigenza, derivante
dai processi
dell'autonomia scolastica, di adottare orari flessibili cui corrispondano
riconoscimenti per gli aspetti
di disagio ed intensificazione del lavoro conseguenti.
La contrattazione di scuola deve stabilire in quali casi e in che misura deve
essere attribuito il
compenso forfetario da L.300.000 a L.600.000 per la flessibilità organizzativa
e didattica:
- intensificazioni della prestazione derivanti dalla riduzione dell'ora di
lezione e dall'effettuazione,
ad esempio, di 21 unità didattiche di 50 minuti, invece di 18 unità di 60
minuti;
- adozione di orari plurisettimanali particolarmente gravosi;
- rientri pomeridiani e orari spezzati particolarmente gravosi;
- forme di reperibilità per la copertura delle supplenze;
- disponibilità a coprire supplenze anche in altri plessi o sedi scolastiche
rispetto a quella di
assegnazione..Nella scuola elementare alle 22 ore settimanali di insegnamento
vanno aggiunte 2 ore per la
programmazione didattica del gruppo docente: queste due ore possono essere
programmate
flessibilmente anche su base plurisettimanale, senza vincoli particolari, se non
che non possono
essere coincidenti con l'orario delle lezioni.
Supplenze brevi nella scuola elementare
Il nuovo contratto, in merito all'utilizzo delle contemporaneità nella scuola
elementare, supera le
limitazioni imposte dalla legge finanziaria '97, poi disciplinate con l'accordo
sulle utilizzazioni del
personale, attraverso l'introduzione del monte ore annue di 110 ore.
Il Ccnl 1998-2001 (art. 24 c.3) conferma integralmente l'art. 41 del Ccnl 94-97.
Questa normativa è
stata interamente ripresa e quindi confermata dall'art. 6 del contratto sulle
utilizzazioni firmato nel
luglio 2000.
Il collegio docenti - secondo le regole previste -, nell'ambito del piano delle
attività, può deliberare:
1. l'utilizzo di tutte le ore di contemporaneità dei docenti per attività di
recupero e di arricchimento
contenute nel piano dell'offerta formativa;
2. l'utilizzo di parte delle ore di contemporaneità per attività progettate e
la messa a disposizione
della parte residuale per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni;
3. la messa a disposizione di tutte le ore di contemporaneità per la copertura
delle supplenze fino a 5
giorni.
Il collegio docenti è sovrano nell'assumere questa decisione, sulla base del
Pof e nell'ambito del
piano annuale delle attività.
Se un collegio docenti non utilizza per intero tutte le ore di contemporaneità
per le attività progettate
di recupero e arricchimento, le ore che residuano sono messe a disposizione per
le supplenze.
In tal caso l’obbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assolto nel
rispetto dell’orario di
insegnamento settimanale, o plurisettimanale, stabilito per ciascun insegnante
nell’ambito del piano
annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
Il contratto di scuola non prevede alcuna forma di reperibilità: pertanto, nel
caso in cui negli orari
prestabiliti per la disponibilità alle supplenze, la sostituzione non viene
effettuata, il docente non è
tenuto ad alcun recupero.
Anche in questo caso riteniamo che dal prossimo anno scolastico questa materia
debba essere
interamente oggetto di contrattazione integrativa tra dirigente scolastico e RSU
e che l'accordo di
scuola sull'utilizzazione del personale nell'ambito dell'istituzione scolastica
possa già da quest'anno
trovare soluzioni più mirate e flessibili.
Attività funzionali all'insegnamento
Il Ccnl prevede che queste attività possano essere individuali o collegiali.
Le attività individuali comprendono:
- la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività
didattiche;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
Lo svolgimento di queste attività, che, peraltro, non è quantificato, non
comporta alcuna decisione
collettiva, collegiale o contrattuale. Ogni singolo docente organizza queste
attività negli spazi e nei
tempi che preferisce.
Le attività collegiali
Il collegio dei docenti deve decidere la modalità di utilizzo delle 40 ore
annue previste dal contratto
per:
- le riunioni del collegio dei docenti e delle sue articolazioni funzionali;
- la programmazione d'inizio anno scolastico;.- la verifica di fine anno
scolastico;
- l'informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini e delle attività
educative.
Il collegio, quindi, nella consapevolezza che quanto delibera nell'ambito delle
40 ore è obbligatorio
per tutti i docenti, decide:
- quante riunioni del collegio docenti, durata e calendario di massima;
- quante riunioni obbligatorie delle articolazioni del collegio, durata e
calendario di massima;
- quante ore per le riunioni di informazione alle famiglie a fine trimestre o
quadrimestre.
Per rendere più efficienti e produttive le riunioni del collegio dei docenti può
essere utile farle
precedere da riunioni delle sue articolazioni funzionali allo scopo di preparare
materiali, dati,
documenti a supporto delle decisioni che il collegio deve assumere in sede
plenaria.
Se per la riunione delle articolazioni non è sufficiente il pacchetto delle 40
ore annue, è possibile
ricorrere ad ore aggiuntive retribuite con il fondo di istituto; in tal caso è
necessaria la disponibilità
alla partecipazione dei docenti interessati.
La contrattazione di scuola deve tutelare i docenti in servizio in due o tre
scuole, in modo che
possano contemperare l'obbligo a partecipare ai collegi docenti con l'orario di
lavoro che prevede a
questo fine 40 ore annue.
La partecipazione ai consigli di classe, ai consigli di interclasse e
intersezione, che non sono
considerate articolazioni funzionali del collegio, ma organi collegiali previsti
dal Testo Unico e che
rimarranno tali fino all'approvazione della riforma degli organi collegiali
delle istituzioni
scolastiche, è collocata dal contratto fuori dalle 40 ore annue sopra
descritte.
Spetta al collegio docenti stabilire:
- quante riunioni (con o senza la partecipazione dei genitori) fare nel corso
dell'anno scolastico;
- la loro durata e calendario di massima;
- quante ore attribuire complessivamente a queste attività funzionali.
Dal primo settembre 2000, entrando in vigore il regolamento per l'autonomia
didattica e
organizzativa, sono abrogati quegli articoli del Testo Unico che vincolavano il
collegio a fissare
almeno una riunione mensile dei consigli di classe della scuola media e almeno
una riunione al
bimestre dei consigli di interclasse della scuola elementare: la decisione del
collegio docenti in
materia è quindi libera da vincoli normativi.
Rimane invece il vincolo contrattuale a tener conto degli oneri di servizio
degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima, per le
riunioni dei consigli di
classe, interclasse, intersezione, un impegno non superiore alle 40 ore annue.
La contrattazione di scuola deve vigilare sul rispetto di questo punto del
contratto, anche in
considerazione del fatto che non è possibile ricorrere al fondo di istituto per
retribuire attività
aggiuntive per la partecipazione a consigli di classe, interclasse,
intersezione.
Rimangono vigenti le norme del Testo Unico secondo le quali le riunioni per la
valutazione degli
alunni si svolgono alla sola presenza dei docenti e che i consigli si riuniscono
in orario non
coincidente con quello delle lezioni.
Il collegio dei docenti delibera il numero delle riunioni con le famiglie, oltre
a quelle contenute
nelle 40 ore per l'informazione sulle valutazioni trimestrali o quadrimestrali,
sulla base delle
modalità e dei criteri definiti dal consiglio di istituto/circolo (su proposta
del collegio docenti) per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
Il collegio dei docenti delibera le riunioni dei corsi di formazione in servizio
e aggiornamento
programmati nell'istituzione scolastica a cui sono tenuti a partecipare tutti o
parte dei docenti della
scuola. Queste ore, una volta deliberate, fanno parte dell'orario di servizio
obbligatorio e pertanto.non danno luogo ad alcuna forma di retribuzione
aggiuntiva: l'ultimo contratto considera, infatti,
l'aggiornamento e la formazione in servizio quali attività facenti parte
integrante della funzione
docente, per le quali non si può accedere a retribuzione accessoria, in quanto
attività aggiuntive. Può
capitare che gruppi di lavoro collocati nell'ambito di corsi di formazione
svolgono attività di
elaborazione di aspetti del piano dell'offerta formativa: in tal caso la
deliberazione del collegio
docenti può assimilare l'attività di questi gruppi a quella delle
articolazioni del collegio e pertanto
considerare aggiuntiva tale attività e retribuirla con il fondo d'istituto.
Orario di lavoro aggiuntivo
È molto probabile che la realizzazione delle attività previste dal Pof esiga
prestazioni lavorative
aggiuntive.
Il contratto può definire:
- criteri per affidamento incarichi, competenze necessarie;
- limiti di ore;
- limiti nelle attività;
- concorrenza tra lavoratori a parità di competenze (volontarietà, anzianità,
ecc.);
- compensi forfetari.
Il contratto di scuola, rispetto all'orario di lavoro, può fissare l'orario
massimo di lavoro giornaliero
(somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento,
obbligatorie e
aggiuntive).
Il dirigente scolastico comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di
lavoro che comprende
l'orario di insegnamento, l'orario delle attività funzionali all'insegnamento
obbligatorie ed
aggiuntive: l'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno
orario settimanale di ogni
insegnante.
Utilizzo di esperti con contratto di prestazione d'opera
Il dirigente scolastico, per lo svolgimento di alcune delle attività non
curricolari contenute nel piano
dell'offerta formativa, può decidere di assumere esperti a contratto di
prestazione d'opera (art. 40
legge 449/97- finanziaria '98). In questo caso devono essere prese le seguenti
decisioni:
- il collegio dei docenti definisce i requisiti che devono avere gli esperti, in
modo che siano coerenti
con le attività che devono essere svolte e che il collegio ha deliberato;
- il consiglio di istituto decide le procedure di assunzione (bando,
graduatoria, …) e i compensi;
- le relazioni sindacali di scuola possono regolamentare i casi in cui è
possibile assumere questo
tipo di personale e proporre criteri per le assunzioni e i compensi; possono
inoltre ottenere un
incontro di informazione successiva sulle procedure adottate.
Utilizzo di docenti presso un'altra scuola
L'art. 27 del contratto prevede che il dirigente scolastico, per lo svolgimento
di alcune delle attività
non curricolari contenute nel Pof, possa decidere di assumere docenti in
servizio presso un'altra
scuola, perché in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento di tali
attività. In tal caso:
- il dirigente scolastico della scuola dove il docente è titolare deve dare
l'autorizzazione;
- il collegio docenti definisce i requisiti che devono essere posseduti dai
docenti provenienti da altre
scuole;
- le relazioni sindacali di scuola possono controllare la regolarità delle
procedure adottate
Prestazioni professionali dei docenti della scuola.L'art. 26 del contratto
permette ai docenti, sulla base del Pof, di svolgere attività didattiche
rivolte al
pubblico anche di adulti, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda
le materie di
insegnamento comprese nel curricolo scolastico.
Le relazioni sindacali di scuola possono controllare la regolarità delle
procedure adottate, rispetto a
quanto prescritto dal contratto.
Fruizione di ferie, permessi e flessibilità oraria
È possibile introdurre nel contratto di scuola di settembre anche una
regolamentazione in merito di
fruizione delle ferie, permessi, aspettative, flessibilità oraria per esigenze
personali. Anche se queste
materie non sono comprese nell'art. 6 del contratto, è opportuno che le
RSA/RSU, a settembre,
raggiungano con il dirigente scolastico un accordo su questi punti, che, se non
regolati, sono spesso
fonte di controversie all'interno delle scuole. Infatti la regolazione dei
criteri di fruizione delle ferie
o dei permessi riguarda il rapporto di lavoro, non è in contrasto con i
principi del contratto,
introduce elementi di trasparenza nella gestione del personale.
L'accordo, che ovviamente non può aumentare i giorni di ferie o di permesso, può
prevedere i
seguenti criteri:
- stabilire il termine entro cui presentare la richiesta di concessione di
permessi, ferie, aspettative e il
termine entro il quale il dirigente scolastico deve comunicare l'eventuale
diniego, trascorso il quale
l'autorizzazione si considera data (silenzio assenso);
- stabilire un repertorio di casi in cui ferie, permessi, ecc. sono sicuramente
autorizzati;
- definire le esigenze di servizio che possono impedire di fruire di permessi
brevi, di permessi per la
formazione, ecc.;
- stabilire che il diniego della concessione di permessi, ecc. è sempre dato
dal dirigente scolastico in
forma scritta ed esplicitando le motivazioni;
- prevedere che la concessione dei permessi è connessa alla disponibilità a
collaborare per le
sostituzioni di chi è in permesso;
- istituire la possibilità di scambi di ore (o di giornate) di lezione tra
insegnanti, a condizione che lo
scambio sia tra docenti della stessa classe, si realizzi entro un tempo
definito, interessi un numero di
ore o di giorni continuativi, garantisca che il monte ore annuale delle materie
coinvolte non cambi.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Fino all'ultimo contratto sulle utilizzazioni del personale si sono stipulati
contratti provinciali, ora il
tutto è devoluto al contratto di scuola.
Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario queste decisioni sono
interamente
contrattualizzate, non avendo connessioni con la tutela della libertà di
insegnamento e con le
conseguenti competenze collegiali.
Assegnazione ai vari incarichi
Il contratto di scuola dovrà definire i criteri in base ai quali il personale
dei vari profili professionali
viene assegnato a compiti, laboratori, ecc. prevedendo anche la possibilità di
ruotare nelle varie
mansioni, sia per esigenze di servizio, sia per garantire alle persone pari
opportunità di formazione e
di sviluppo professionale sul lavoro ed evitare che alcuni siano destinati o
confinati sempre a
compiti sgraditi, perché noiosi, routinari, poveri di qualità o pesanti. Ad
esempio: la pulizia di
particolari reparti per il personale ausiliario; alcune attività in segreteria
(protocollo manuale) ecc..
Il contratto potrà prevedere anche incentivi per compiti sgraditi/pesanti.
Utilizzo dell’orario
Una premessa è necessaria per chiarire le varie definizioni dell’orario:.-
Orario di servizio è la durata di funzionamento complessivo della scuola.
- Orario di lezione è l’orario delle attività curricolari degli alunni.
- Orario di lavoro è la durata della prestazione del singolo lavoratore.
Il contratto di scuola può stabilire le modalità di utilizzo delle varie
tipologie di orario (art. 52 del
contratto integrativo):
- Normale (di norma) 6 ore continuative al giorno per 6 giorni.
- Flessibile.
- Plurisettimanale.
- Turni.
Sempre il contratto di scuola può stabilire la durata della pausa, quando
l’orario continuativo supera
7 ore e 12’
Il contratto di scuola può introdurre un conto personale di ore (banca delle
ore) che il lavoratore può
alimentare con ore aggiuntive di lavoro e da cui può attingere per le sue
assenze.
Riquadro
Crediti Debiti
Straordinario Recuperi di permessi brevi
Ore aggiuntive di formazione Recuperi per chiusura nei prefestivi
Prelevamento per esigenze personali
Fine riquadro
In questo ambito possono essere introdotti eventuali criteri di utilizzo per i
permessi brevi o il
recupero delle ore in caso di chiusura nei pre-festivi (che richiede che il
consiglio di circolo/istituto
lo decida nell’ambito degli indirizzi generali per i servizi)
Riduzione a 35 ore
Le situazioni in cui l’orario di lavoro è ridotto a 35 ore (art. 52 8.2. CCNL)
sono stabilite
dall’accordo di interpretazione autentica.
L’intervento sindacale in questo caso consiste nel controllo dell’attuazione
del contratto.
Formazione
Il contratto può stabilire:
- come regolare il diritto a partecipare nell’ambito delle 20 ore previste dal
contratto nazionale;
- i criteri di scelta tra recupero o pagamento delle ore di formazione
aggiuntive (vedi banca delle
ore).
I contenuti del piano di formazione non sono oggetto di contratto, ma di
formazione.
Attività aggiuntive
Il contratto può stabilire i criteri con cui individuare il personale che
svolge attività aggiuntive.
Funzioni aggiuntive
Non è materia di contratto di scuola, ma di contratto nazionale.
Il contratto di scuola potrebbe regolare aspetti non previsti dal contratto
nazionale, come la
distribuzione delle funzioni sui vari plessi. Inoltre potrebbe controllare la
procedura di formazione
delle graduatorie e assegnazione.
5.
La pianificazione dell’utilizzo del fondo dell’istituzione
scolastica.Nell’ambito del piano annuale della attività si deve decidere come
utilizzare il Fondo d’istituto.
Ogni scuola può calcolare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, il proprio
fondo annuale, sulla base
dei parametri stabiliti dal contratto.
Scuole materne, elementari e medie: L. 693.000 per i posti di organico di
diritto docente compresi i
posti di sostegno e l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare
Scuole secondarie superiori: L. 1.593.000 per i posti previsti da organico di
diritto docente. La
somma di L. 900.000 per il docente è prioritariamente destinata agli interventi
didattici ed
integrativi (Idei).
Ulteriori risorse vengono assegnate:
- L. 3.000.000 alle scuole che hanno sezioni funzionanti presso le carceri
- L. 3.000.000 alle scuole che hanno sezioni funzionanti presso gli ospedali
- L. 2.000.000 alle scuole con centri territoriali per l’educazione degli
adulti
- L. 2000.000 alle scuole con corsi serali
- Almeno L. 14.000.000 alle scuole con una presenza di alunni stranieri e/o
nomadi pari o superiore
al 10% della popolazione scolastica (CM 249 del 21/10/99).
Altre fonti di finanziamento:
- Finanziamento per l’autonomia ( legge 444/97)
- Finanziamenti per particolari attività o progetti (dall’Unione Europea, dal
Comune, dalla Provincia
o dalla Regione, da enti pubblici, da imprese, da privati, dai genitori degli
alunni per attività
integrativa)
- Indennità di bilinguismo e trilinguismo scuole slovene
- Insegnanti elementari L. 5.000.000 l’anno.
A queste risorse si aggiungeranno complessivamente circa 100 miliardi che il
contratto ha
specificamente previsto per rafforzare il fondo di istituto in riferimento alle
sempre maggiori
necessità di risorse da mettere a disposizione delle scuole per la flessibilità
organizzativa e didattica
derivante dallo sviluppo dell’autonomia scolastica.
Una volta stabilita l’entità delle risorse certe a disposizione del fondo,
deve essere messa in atto la
procedura per finalizzare l’utilizzo delle risorse in modo coerente con
l’attuazione del piano
dell’offerta formativa.
Le attività che possono essere retribuite con il fondo sono:
- Attività aggiuntive di insegnamento ( max 6 ore settimanali superiori
all’orario cattedra).
- Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
- Prestazioni aggiuntive del personale Ata.
- Attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto.
- Flessibilità organizzativa e didattica. Si tratta dell’intensificazione
dell’attività mediante una
divera scansione dell’orario di lezione prevista dal regolamento
dell’autonomia. In questi casi
l’istituzione scolastica può prevedere un compenso forfetario da L. 300.000 a
L. 600.000.
Queste le sequenze della procedura decisionale.
1. Nella prima riunione di settembre, il collegio:
a) elabora il piano dell’offerta formativa;
b) individua le commissioni e i gruppi di lavoro che dovranno realizzare il
piano.
2. Il dirigente scolastico:.a) consulta il responsabile amministrativo;
b) informa, in apposita riunione, il personale Ata;
c) raccoglie le varie proposte, comprese quelle del personale Ata.
3. Il dirigente scolastico:
a) predispone una proposta di piano delle attività.
4.Il dirigente scolastico:
a) incontra le Rsa/Rsu per fornire l'informazione preventiva sul piano ed
esamina le proposte e le
osservazioni presentate.
5. Il collegio docenti:
a) esamina la proposta di piano che riguarda i docenti;
b) discute ed eventualmente modifica le proposte;
c) approva il piano delle attività aggiuntive.
6. Il consiglio di istituto:
a) associa alle attività aggiuntive i compensi;
b) controlla le compatibilità finanziarie;
c) delibera l’utilizzo del fondo.
7. Il dirigente scolastico:
a) sulla base delle delibere del consiglio attribuisce gli incarichi.
8. Il dirigente scolastico:
a) incontra le Rsa/Rsu per illustrare il piano delle attività aggiuntive del
collegio docenti, il piano
dei carichi di lavoro del personale Ata e l’assegnazione degli incarichi.
9. Il dirigente scolastico:
a) dopo l’esito positivo dell’incontro invierà il piano finanziario
(docenti e Ata) al consiglio di
istituto per la delibera di assunzione del finanziamento;
b) consegna copia della delibera ai rappresentanti sindacali;
c) conferisce in forma scritta e pubblica gli incarichi al personale e ne invia
copia alle Rsa/Rsu.
Negli incarichi dovrà essere specificato:
- durata dell’incarico;
- responsabilità ed obiettivi da raggiungere;
- modalità di verifica in itinere ed alla conclusione;
- entità della retribuzione.
6.
Programmazione delle iniziative di formazione in servizio
Il collegio dei docenti, sulla base della verifica realizzata a giugno
sull'attuazione del Pof, analizza il
proprio fabbisogno formativo e, nell'ambito del piano annuale delle attività,
progetta gli interventi
formativi da realizzare nel corso dell'anno scolastico.
Lo stesso collegio, a settembre, può limitarsi a deliberare gli orientamenti e
gli indirizzi generali e
poi affidare ad un'apposita commissione e/o ad una funzione-obiettivo specifica
il compito di
precisare il piano e di organizzare gli interventi formativi..Il collegio dei
docenti, nell'assumere queste decisioni,
- deve tenere conto della direttiva annuale del Ministro;
- si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione
centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati e accreditati o di proposte di
soggetti esterni riconosciute
dall'amministrazione;
- può progettare iniziative di formazione autonomamente o consorziandosi con
altre scuole in rete;
- può stringere collaborazioni con Irrsae, Università, Associazioni
professionali e altri soggetti
pubblici e privati qualificati e accreditati;
- stabilisce se il corso di formazione deliberato riguarda tutti o parte del
collegio dei docenti e se la
partecipazione è facoltativa o vincolante. Il collegio, ad esempio, potrebbe
decidere un percorso
formativo essenziale per la piena realizzazione del piano dell'offerta formativa
adottato dalla scuola:
in tal caso stabilisce che la partecipazione è obbligatoria.
(Su quest’ultimo punto c’è da precisare che il comma 5 dell'art. 24
dell’ultimo contratto (98-2001)
ha modificato il comma 1 dell'art. 42 del contratto precedente e ha stabilito
che tra le attività
funzionali obbligatorie, in quanto parte integrante della funzione docente, vi
rientrino anche le
attività di aggiornamento, la cui entità è quantificata solo in relazione
alla partecipazione ad un
corso deliberato dal collegio dei docenti.)
Potrebbe, invece, essere deliberato un corso di aggiornamento su argomenti non
ritenuti interessanti
per tutti i docenti: in questo caso il collegio stabilisce che la frequenza del
corso è facoltativa. E'
sempre possibile prendere in considerazione esigenze e opzioni individuali di
docenti che hanno già
acquisito le competenze cui è finalizzato il corso e preferiscono frequentare
altre iniziative di
formazione: spetta sempre al collegio decidere l'esonero di questi colleghi.
Il contratto prevede che gli insegnanti hanno diritto a cinque giorni, per ogni
anno scolastico, per
partecipare a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con
l'esonero dal servizio e
con sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. La stessa
opportunità è offerta
anche ai docenti che intervengono in iniziative di formazione riconosciute
dall'amministrazione in
qualità di formatori, esperti e animatori.
L'art. 6 del Ccnl prevede che il dirigente scolastico fornisca ai rappresentanti
sindacali
l'informazione preventiva sui criteri di fruizione di questi permessi per
l'aggiornamento.
Essendo informazione preventiva, è possibile aprire uno spazio di vero e
proprio confronto,
attraverso la richiesta dell'esame congiunto, sulla determinazione di tali
criteri. L'obiettivo è
garantire pari opportunità di fruizione a tutti gli insegnanti.
Il contratto, inoltre, prevede che la fruizione del diritto alla formazione da
parte dei singoli docenti
sia agevolato da parte dell'istituzione scolastica, anche in aggiunta ai cinque
giorni, attraverso
un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro, in modo da facilitare al
massimo la frequenza: in
questo caso il completamento della laurea o l'iscrizione ai corsi di laurea in
scienze della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria hanno carattere
di priorità.
La stessa attenzione deve essere riservata ai docenti supervisori del tirocinio,
con il semiesonero
dall'attività scolastica per poter progettare e organizzare le attività di
tirocinio e di laboratorio presso
l'università, nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. La
CM 130/99 invita, su
richiesta degli interessati, a utilizzare questi docenti in attività diverse
dall'insegnamento per
facilitare lo svolgimento di un compito piuttosto oneroso, visto che si svolge
su due sedi.
Compito delle rappresentanze sindacali di scuola è l'attivazione di un
confronto con il dirigente
scolastico volto a mettere in atto tutte le agevolazioni possibili in termini di
articolazione flessibile
dell'orario e a individuare dei criteri trasparenti per la loro fruizione.
9
Attuazione della normativa sulla sicurezza.Alla contrattazione di scuola è
affidata la definizione di alcuni aspetti inerenti l'attuazione della
normativa sulla sicurezza (L.626/94).
Nell'ambito delle RSU sarà individuato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS),
mentre spetta al dirigente scolastico la nomina il responsabile al servizio di
prevenzione e
protezione (RSPP) e degli addetti al servizio stesso, dopo aver consultato il
RLS. Sempre
responsabilità del dirigente scolastico è la predisposizione e l'elaborazione,
congiuntamente al
RSPP, del piano di valutazione dei rischi.
Le materie oggetto di contrattazione riguardano le modalità di accesso
all'informazione e alla
documentazione sulla sicurezza da parte del RLS e della sua diffusione tra i
lavoratori,
l'organizzazione di specifiche iniziative di formazione per il RLS e per i
lavoratori, le modalità di
fruizione dei permessi e di accesso ai luoghi di lavoro.
10.
Utilizzazione dei servizi sociali
La contrattazione di scuola può stabilire l'istituzione, nell'ambito dell'unità
scolastica, di servizi
destinati ai lavoratori.
Un eventuale accordo potrebbe riguardare le condizioni di accesso alla mensa dei
lavoratori della
scuola, non in servizio per l'assistenza agli alunni. Tale accordo dovrebbe
anche coinvolgere l'ente
che ha istituito il servizio (ente locale o consiglio di istituto/circolo).
Il pasto dei docenti in servizio per l'assistenza alla mensa è gratuito. (art.
46 del Ccnl e art. 39 del
Ccni).
11
Le relazioni sindacali
Fino ad ora le relazioni sindacali sono state regolamentate attraverso un
accordo provinciale, fatto
del tutto comprensibile visto che era il solo livello decentrato di
contrattazione dal punto di vista
territoriale. Con l'avvento della contrattazione di scuola le modalità e i
criteri di applicazione dei
diritti sindacali sono di competenza di uno specifico accordo tra RSA/RSU e
dirigente scolastico.
Le RSU sono titolari nel luogo di lavoro dei diritti sindacali sanciti dalle
leggi e dai contratti.
Il contratto disciplina alcune materie secondo lo schema che segue.
Albo sindacale:
- quanti ve ne sono (uno della Rsu e uno dei sindacati, oppure uno solo, ma
abbastanza grande da
soddisfare tutte le esigenze, oppure uno per organizzazione);
- dove va collocato, in modo che sia visibile ai lavoratori;
- che vi sia anche nelle eventuali succursali, plessi, sezioni staccate, scuole
coordinate;
- che la gestione sia di esclusiva competenza dei sindacati e della Rsu che si
assumono la
responsabilità di quello che è affisso, senza visto o autorizzazione
preventiva del dirigente
scolastico sul materiale da affiggere;
- che la defissione del materiale sia di competenza del sindacato e della Rsu.
Uso di locali:
- disponibilità di un locale per l’attività sindacale, in permanenza o
temporaneamente al termine
dell’orario delle lezioni.Assemblea sindacale:
1. quale locale è destinato ordinariamente alle assemblee. Si possono prevedere
anche più locali a
seconda del numero prevedibile di partecipanti;
2. i criteri di copertura dei servizi essenziali da garantire durante
l’assemblea, come il controllo
all’ingresso, il centralino (se è collocato in portineria una sola persona può
garantire anche il
servizio di controllo all’ingresso), il servizio di segreteria.
Contingenti in caso di sciopero Ata ed educatori:
- individuare i contingenti per la scuola in applicazione dell’accordo
nazionale.
Agibilità sindacale:
1. utilizzo dei mezzi di informazione della scuola, come telefono, fax,
fotocopiatrice, posta
elettronica, internet e quantificazione di eventuali costi;
2. modalità di comunicazione delle Rsa/Rsu con il personale per motivi di
carattere sindacale;
3. modalità di accesso agli atti della scuola.
Relazioni sindacali:
- come attuare l’informazione preventiva e successiva sulle materie previste
dal contratto nazionale;
- su quali materie del contratto di scuola si esercita l’informazione;
- un calendario di massima degli incontri;
- modalità di pubblicità delle comunicazioni, circolari, informazioni.
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NOTIZIE
a cura di MARIA CONCETTA LA MARCA
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Organizzazione e gestione della scuola |
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Accorgimenti organizzativi e di gestione indicati
nel Piano dell'Offerta Formativa
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Esaminiamo il contenuto del Piano dell'Offerta Formativa
Possono individuarsi degli elementi fondamentali per l'elaborazione del Piano
dell'offerta formativa, quali:
A tutto questo si aggiunge il discorso sui "Progetti speciali": seconda lingua comunitaria, potenziamento delle biblioteche scolastiche, valorizzazione della cultura musicale e scientifica, sviluppo educazione motoria e sportiva, ecc.. e la tematica dell'aggiornamento.
|
Spazio all'innovazione didattica |
|
Nella riforma dell'istruzione i programmi
scolastici diventano "Piani di studio personalizzati"
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I link correlati all'argomento |
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· Il
Senato dice "sì" al progetto della scuola per crescere |
SNALS BENEVENTO
LA GESTIONE DEL Pof
Collegialità e contrattazione
di Fabrizio Dacrema
1.
Il buon governo della scuola dell’autonomia
Il momento delle decisioni
Da questo anno scolastico, con la piena attuazione dell'autonomia scolastica, le
scuole potranno e
dovranno prendere molte più decisioni, molto più importanti e determinanti per
il loro
funzionamento e per la qualità del servizio erogato, senza dover ricorrere ad
autorizzazioni del
provveditore o del ministero.
Alcune decisioni devono essere prese dagli organi collegiali e in particolare
dal collegio docenti,
perché sono di competenza dei professionisti dell'educazione e della loro
autonomia tecnico
professionale.
Altre decisioni appartengono alla responsabilità del dirigente scolastico.
Altre ancora sono il risultato della contrattazione tra il dirigente scolastico
e i rappresentanti
sindacali dell'istituzione scolastica, in quanto coinvolgono la gestione del
rapporto di lavoro.
Arriva la contrattazione di scuola
Il prossimo anno scolastico segna due grandi novità.
La prima. Con la piena attuazione dell’autonomia scolastica, i capi di
istituto acquisiscono la
dirigenza scolastica e di conseguenza diventano titolari delle relazioni
sindacali;
La seconda. Dal 13 al 16 dicembre 2000 verranno elette le RSU (Rappresentanze
sindacali unitarie)
e a questo punto saranno pienamente costituiti i soggetti titolari della
contrattazione di scuola.
Il contratto nazionale (Ccnl) 1998-2001, per favorire il processo dell'autonomia
scolastica, ha
introdotto le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica (art. 6),
che consistono in:
- informazione preventiva,
- informazione consuntiva,
- contrattazione integrativa.
I commi 3 e 4 dell'articolo 6 indicano le materie oggetto delle relazioni
sindacali.
La tabella che segue permette un esame dettagliato delle competenze delle
relazioni sindacali.
Art. Materie Informazione Contrattazione Informazione
6 preventiva integrativa successiva
a) Proposte di formazione delle classi X
e determinazione degli organici
b) Modalità di utilizzazione del X X X
personale in relazione al POF
c) Utilizzazione dei servizi sociali X X X
d) Modalità e criteri di applicazione.dei diritti sindacali X X X
Contingenti ATA in caso di sciopero
e) Attuazione della normativa X X X
sulla sicurezza
f) Attività e progetti retribuiti con il fondo
o con altre risorse derivanti X
da convenzioni e accordi
f1) Nomi del personale utilizzati nelle X
attività e progetti retribuiti con il fondo
g) Criteri di retribuzione e di utilizzazione
del personale impegnato nello X
svolgimento delle attività aggiuntive
g1) Criteri di individuazione e modalità X
di utilizzazione del personale in progetti
h) Criteri assegnazione alle sezioni
staccate e plessi X X X
Ricadute sull’organizzazione del lavoro
della intensificazione delle prestazioni
in seguito a riduzione oraria
Ritorni pomeridiani
i) Modalità organizzazione/articolazione
orario Ata e criteri individuazione X X X
personale da retribuire con il fondo
l) Criteri fruizione permessi per X
l’aggiornamento
Il fatto nuovo è che l'istituzione scolastica diventa sede di contrattazione
integrativa.
Fino ad oggi le relazioni sindacali di scuola si sono limitate all'obbligo del
capo d'istituto a dare
informazione su certe materie previste dal contratto alle RSA (Rappresentanze
sindacali aziendali,
cioè i delegati sindacali), le quali potevano chiedere un confronto ed
esprimere valutazioni e
proposte. Tutto si concludeva con un verbale che registrava le posizioni.
Ora al verbale si sostituisce il contratto, un accordo che diventa vincolante
per coloro che lo
firmano, per il rispetto del quale è possibile ricorrere al giudice del lavoro.
La contrattazione di scuola non entra in concorrenza con le prerogative del
collegio docenti, anzi ne
valorizza il ruolo professionale, liberandolo dall'indebita assunzione di
compiti parasindacali, che si
verifica quando si occupa di difendere le condizioni di lavoro degli insegnanti.
Il collegio dei docenti, infatti, deve prendere decisioni professionali
riguardanti il piano dell'offerta
formativa (elaborazione - attuazione - valutazione), libero da preoccupazioni di
tipo sindacale, non
deve agire in difesa degli interessi dei suoi componenti, ma deve porsi
l'obiettivo della qualità della
scuola e quindi agire nell'interesse dell'utenza.
Spetta invece alla rappresentanza sindacale occuparsi dei diritti e degli
interessi dei lavoratori, e,
attraverso la contrattazione sindacale di scuola, di pervenire a risultati che
realizzino il punto di
incontro più equilibrato tra diritti e interessi dei lavoratori e degli utenti.
La contrattazione di scuola svolge quindi un ruolo determinante per realizzare
il "buon governo"
della scuola dell'autonomia:.- permette la regolamentazione delle condizioni di
lavoro, riducendo le possibilità di conflitti e
controversie;
- introduce forme di controllo e trasparenza delle decisioni del dirigente
scolastico in materia di
rapporto di lavoro, favorendo il diffondersi di un clima relazionale positivo;
- determina le condizioni di condivisione, e quindi di fattibilità, di forme di
organizzazione del
lavoro più complesse e flessibili.
A settembre 2000 …
… le RSU non sono ancora elette, tuttavia è necessario anticipare la
contrattazione, occupare lo
spazio contrattuale, per evitare che il dirigente scolastico assuma poteri e
decisioni che non gli
competono o che il collegio dei docenti si occupi di questioni che, non solo non
lo riguardano, ma
che possono distorcere i criteri sulla base dei quali prende le decisioni
educative e didattiche di sua
competenza.
Il contratto prevede che, in attesa della elezione delle RSU, le RSA siano già
abilitate alla
contrattazione con il dirigente scolastico. È, quindi, molto importante che i
delegati sindacali, fin
dal prossimo settembre, svolgano pienamente la loro funzione di rappresentanti
dei lavoratori,
costruendo relazioni sindacali e contrattazioni necessarie all'avvio
dell'autonomia scolastica. Anche
per evitare che, nella fase decisiva di avvio dell'anno scolastico (il primo
dell'era dell'autonomia), il
ruolo della contrattazione di scuola sia percepito come residuale.
2
Cosa si decide con il Pof
In questo contesto di novità, le scuole, appena iniziato l’anno scolastico,
cominciano a impostare il
loro lavoro. Settembre è quindi un mese cruciale, entro il quale il piano
dell'offerta formativa è già
stato elaborato e approvato dal collegio docenti e adottato dal consiglio di
istituto/circolo, (nel caso
di nuova istituzione scolastica derivante dall’unificazione di due o più
scuole a settembre il Pof
manterrà le diverse opzioni cercando il più possibile di uniformarle e
coordinarle tra di loro) e si
entra, pertanto, nella fase di attuazione.
Per rendere operativo il Pof devono essere sciolte una serie di variabili
organizzative e gestionali
attraverso una serie di decisioni che costituiscono il piano annuale delle
attività (Paa).
Se il Pof descrive le attività che la scuola offre alla propria utenza, il
piano annuale delle attività:
- definisce le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali le
attività previste vengono
realizzate,
- decide come le risorse professionali e finanziarie vengono utilizzate, in
coerenza con gli obiettivi e
le finalità dello Pof.
In estrema sintesi, nel momento in cui si apprestano a definire il piano annuale
delle attività, le
scuole, attraverso il piano dell’offerta formativa, hanno già definito:
- le scelte educative, finalità e obiettivi istituzionali della scuola, bisogni
educativi specifici del
contesto ambientale;
- le scelte curricolari ed extracurricolari, discipline e attività del
curricolo obbligatorio comune e
opzionale e il relativo monte ore annuale, obiettivi generali trasversali e
disciplinari, temi e
argomenti essenziali, modalità di strutturazione dei percorsi, progetti di
particolare rilevanza,
discipline e attività facoltative;
- le scelte didattiche, criteri generali di conduzione delle attività
didattiche e di gestione delle
variabili dell'organizzazione didattica, modalità di intervento in rapporto
alle differenze individuali,
criteri generali da seguire per la valutazione;
- le scelte organizzative, linee guida e criteri generali sulle modalità di
funzionamento degli organi
collegiali, l'utilizzazione del personale, le modalità di comunicazione e
coordinamento;.- le scelte finanziarie, fondi disponibili e criteri di gestione
in rapporto alle scelte educative,
curricolari, didattiche e organizzative.
L'insieme di queste scelte programmatiche e di indirizzo, che costituiscono
l'identità di una scuola,
rende necessaria l'assunzione di decisioni successive per rendere concretamente
operativo il Pof.
L’autonomia curricolare e la fase transitoria
L'articolo 8 del regolamento dell'autonomia scolastica, applicando l'art. 21
della legge 59/97,
prevede che possano essere introdotte quote di curricolo decise dalle scuole,
per rispondere a
esigenze locali e a bisogni derivanti dal contesto socio-culturale in cui gli
alunni vivono.
Per poter esercitare questa opportunità, le scuole devono sapere dal Ministero:
- le discipline e le attività che costituiscono la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore
annuale;
- l'orario obbligatorio annuale complessivo di ciascun curricolo, comprensivo
della quota nazionale
obbligatoria e delle quota obbligatoria riservata alle scuole;
- i limiti della flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra
discipline e attività della quota
nazionale del curricolo .
In questo modo le scuole possono conoscere quali sono gli spazi orari di ciascun
curricolo non
destinati alla quota nazionale obbligatoria, nell'ambito dei quali possono
introdurre le scelte
curricolari locali.
Come è noto tutte queste scelte devono passare attraverso percorsi decisionali
complessi, che
implicano il parere delle commissioni parlamentari e del consiglio nazionale
della pubblica
istruzione, oltre ad essere legati a tutta la vicenda attuativa del riordino dei
cicli.
Per questa ragione per l’anno scolastico 2000-2001 è prevista una
applicazione transitoria secondo
la quale la quota nazionale obbligatoria sarà costituita dall'85% del monte ore
previsto per ciascuna
disciplina dagli attuali piani di studio, ordinamentali o sperimentali.
All’apertura di anno le scuole
potranno, quindi, decidere sulle discipline o attività da realizzare per il
rimanente 15%, che
comunque è parte del monte ore obbligatorio da garantire a tutti gli studenti.
La possibilità di utilizzare il 15% dell'orario annuo riguarda non solo le
compensazioni tra le
discipline previste dagli attuali ordinamenti, ma anche l'introduzione di nuove
discipline o di altre
attività.
Il piano annuale delle attività
Il piano annuale delle attività (articoli.19 e 24 del Ccnl) è il principale
strumento giuridico
attraverso il quale le scelte programmatiche del Pof trovano attuazione.
Predisposto dal dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni, sulla base
delle eventuali
proposte degli organi collegiali e dei risultati della contrattazione di scuola,
il piano annuale è
deliberato dal collegio dei docenti. In relazione agli specifici aspetti di
carattere generale e
organizzativi inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa, il dirigente
scolastico prima
dell'inizio dell'anno scolastico consulta il direttore amministrativo e, previa
convocazione di una
apposita riunione, informa il personale Ata.
Il piano annuale delle attività è modificabile anche in corso d'anno
scolastico per far fronte a
esigenze sopravvenute, costituendo così un mezzo flessibile per il costante
adattamento delle scelte
formative operate dal Pof, la cui durata temporale è calibrata su base
pluriennale, senza doverlo ogni
volta modificare.
Le decisioni attuative e la gestione esecutiva del Pof non sono di esclusiva
competenza del dirigente
scolastico: a differenza dei dirigenti amministrativi, il dirigente scolastico
esercita la responsabilità
di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle
competenze degli organi
collegiali, oltre che delle competenze attribuite alla contrattazione sindacale
nella definizione degli
impegni lavorativi del personale..Le sequenze per arrivare al piano annuale
delle attività si possono riassumere nel modo seguente.
Procedura personale docente
- Il collegio docenti formula eventuali proposte al dirigente scolastico
- Il consiglio di istituto/circolo formula eventuali proposte al dirigente
scolastico
- Il dirigente scolastico predispone una ipotesi di piano annuale delle attività
- Il dirigente scolastico attiva le relazioni sindacali sulle materie del piano
annuale delle attività di
competenza della contrattazione, di informazione ed esame
- Il dirigente scolastico predispone il Paa e lo presenta al collegio dei
docenti
- Il collegio docenti delibera il Paa
- Il collegio docenti, se necessario, modifica il Paa per far fronte a eventuali
nuove esigenze.
Procedura personale Ata
- Il consiglio di istituto/circolo formula eventuali proposte al dirigente
scolastico
- Il dirigente scolastico consulta il direttore amministrativo
- Il dirigente scolastico convoca una apposita riunione per informare il
personale Ata
- Il dirigente scolastico predispone una ipotesi di piano annuale delle attività
- Il dirigente scolastico attiva le relazioni sindacali sulle materie del piano
annuale delle attività di
competenza della contrattazione, di informazione ed esame
- Il dirigente scolastico adotta il piano delle attività
Il calendario scolastico
Nell’ambito del piano annuale delle attività vanno prese alcune decisione,
tra cui la definizione del
calendario scolastico.
L'articolo 5 del regolamento dell'autonomia scolastica (autonomia organizzativa)
riconosce alle
scuole la facoltà di adattare il calendario scolastico in relazione alle
esigenze derivanti dal Pof.
Questo è il percorso decisionale previsto.
- Il Ministero ha stabilito con l’O.M. 134 del 2 maggio 2000 che le lezioni
del prossimo anno
scolastico termineranno il 9 giugno 2001 e le attività educative nella scuola
dell’infanzia il 30
giugno 2001; determina, inoltre, il calendario delle festività in conformità
alle disposizioni vigenti.
- Il sovrintendente scolastico regionale, sentite le regioni e i consigli
scolastici provinciali,
determina, entro il 15 giugno la data di inizio delle lezioni.
Sulla base di queste scelte le scuole decidono gli adattamenti al calendario
scolastico, quindi, i
consigli di istituto/circolo, in relazione al Pof, determinano adattamenti, che
possono riguardare
anche la data di inizio delle lezioni, a condizione che:
- allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni;
- in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e
di quello destinato alle
singole discipline ed attività, siano garantiti non meno di cinque giorni di
lezioni settimanali; il
rispetto dell’85% del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per
le singole discipline e
attività obbligatorie; le disposizioni sull’orario di lavoro previste dal
contratto.
- I collegi dei docenti deliberano, ai fini della scansione periodica della
valutazione, sulla
suddivisione del periodo delle lezioni: la scelta non è più limitata fra
trimestre e quadrimestre e
deve connettersi all’esigenza di assicurare iniziative di recupero e modalità
di comunicazione
periodica alle famiglie.
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il
calendario degli scrutini, delle
valutazioni periodiche e finali e degli esami, esclusi quelli di Stato,
conclusivi della secondaria
superiore..3
L'organizzazione delle risorse professionali
Le primissime decisioni da prendere per rendere operativo il Pof riguardano la
struttura, l'hardware
decisionale, la definizione del modello organizzativo della scuola.
Le scuole autonome devono individuare nuove articolazioni funzionali, definire
nuovi ruoli, compiti
e funzioni. Gli atteggiamenti individualistici, le situazioni caratterizzate da
isolamento e
disgregazione impediscono alle scuole di fronteggiare la crescente complessità
dei compiti e delle
responsabilità derivanti dall'autonomia scolastica.
Personale docente
I collegi docenti, viste le decisioni rilevanti che devono assumere, non possono
più funzionare
secondo i moduli della collegialità rituale e dell'assemblearismo indistinto.
Occorre perseguire un rafforzamento della struttura interna della scuola, in
modo da metterla in
grado di fronteggiare l'ampliarsi e il differenziarsi della domanda formativa,
di dare continuità e
solidità all'azione professionale, di fare diventare il piano dell'offerta
formativa un’impresa
collettiva.
A questa esigenza risponde:
- l'introduzione della dirigenza scolastica;
- l'articolazione del collegio docenti in commissioni, gruppi di lavoro,
dipartimenti;
- la formazione di una linea intermedia di incarichi e funzioni a sostegno della
progettazione del
collegio docenti e della collaborazione con il dirigente scolastico.
La scelta politica per una dirigenza specifica, interna al comparto scuola, non
omologata alla
dirigenza burocratico-amministrativa, introduce un punto di responsabilità
forte e competente
sull'attuazione del piano dell'offerta formativa, rispettoso dell'autonomia
tecnico-professionale degli
insegnanti.
I collegi docenti, per poter assolvere alle nuove responsabilità progettuali,
tendono a darsi nuovi
assetti in modo da valorizzare competenze specifiche, introducendo articolazioni
finalizzate ad
elaborare proposte e soluzioni su aree determinate del piano. Nella stessa
direzione si colloca
l'attribuzione ad alcuni docenti di incarichi, funzioni, responsabilità
connesse alla elaborazione,
attuazione, valutazione del progetto, il compito di uno staff intermedio di
presidiare alcune relazioni
critiche, aree strategiche del Pof, e di rafforzare i livelli di coordinamento e
integrazione.
Le decisioni da assumere sono le seguenti:
- Elezione dei collaboratori
- Nomina del vicario
- Individuazione delle funzioni obiettivo
- Individuazione dei fiduciari/coordinatori di plesso, sezione staccata,
succursale
- Definizione delle articolazioni del collegio docenti
- Individuazione di coordinatori delle articolazioni del collegio docenti
- Definizione dello staff di istituto
In particolare sui primi due punti, elezione dei collaboratori e nomina del
vicario, ci sono delle
contraddizioni. Il decreto legislativo sulla dirigenza scolastica attribuisce ai
dirigenti la facoltà di
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali delegare specifici compiti.
Questa norma è in
contrasto con l’elezione dei collaboratori del capo d’istituto da parte del
collegio dei docenti e la
conseguente nomina del vicario previste dal testo unico delle leggi sulla
scuola. Se non sarà chiarito
per tempo se le norme sulla dirigenza abbiano implicitamente abrogato quelle del
testo unico, e in
assenza delle riforma degli organi collegiali di scuola, è possibile che
nell’anno scolastico 2000/01.si continuino ad eleggere collaboratori da parte
del collegio dei docenti e a nominare il vicario
nell’ambito degli eletti.
Ciò non impedisce al dirigente scolastico di nominare suoi collaboratori
“fiduciari”, come previsto
anche dall’art. 19 del contratto. Le attività aggiuntive da essi svolte sono
retribuite a carico del
fondo di istituto.
Qualche chiarimento in proposito:
- i compensi dei collaboratori nominati dal dirigente scolastico non possono
essere cumulati con i
compensi per le funzioni obiettivo;
- i collaboratori eletti dal collegio possono assumere l’incarico di
funzione-obiettivo;
- il vicario riceve un compenso di L.3.000.000 come una funzione-obiettivo, ma
non è una funzione
obiettivo.
Le funzioni obiettivo (sottoparagrafo)
Le funzioni-obiettivo sono finalizzate a presidiare aree fondamentali del piano
dell'offerta
formativa, con ricadute sull'intera scuola, sono individuate attraverso una
procedure definita volta
ad accertare il rapporto fiduciario con il collegio docenti e il possesso di
specifiche competenze, per
lo sviluppo delle quali sono previsti interventi formativi obbligatori.
A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica delle attività
del Pof e comunque non
oltre il mese di giugno, il collegio dei docenti esprime una valutazione ai fini
dell'eventuale
riconferma.
Le aree di intervento sono:
- gestione del piano dell'offerta formativa;
- sostegno al lavoro dei docenti;
- interventi e servizi per gli studenti;
- realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni esterni
alla scuola.
Le funzioni-obiettivo hanno un riconoscimento retributivo di L. 3.000.000 annui.
Le funzioni-obiettivo non vanno, peraltro, confuse con le figure di sistema,
previste dall'articolo 15,
commi 7 e 8, del Ccnl, destinate a operare a tempo pieno, anche fuori dalla
scuola o su reti di
scuole, selezionate sulla base di curricoli e competenze specifiche, per le
quali sono prevedibili
specifiche forme di inquadramento orario e retributivo.
Il processo di attuazione dell'autonomia scolastica rende necessaria
l'attivazione di queste figure,
sulle quali sarà avviato un negoziato per costituire una rete di supporto,
consulenza, ricerca e
documentazione educativa a sostegno delle scuole autonome.
La procedura di assegnazione delle funzioni obiettivo
Preliminare ad ogni decisione in merito è la conoscenza di quante
funzioni-obiettivo ogni scuola
può attivare. I parametri stabiliti lo scorso anno con il contratto nazionale e
integrativo e con la
successiva intesa sono confermati, così come è sostanzialmente confermata la
quantità complessiva
di funzioni-obiettivo attribuita ad ogni provincia. Verrà infatti
automaticamente attribuito ad ogni
realtà provinciale il numero di funzioni del precedente anno scolastico
corrispondente a 49.932
(quota distribuita tenendo del parametro dimensionamento + quota distribuita in
base a parametri di
complessità + quota per particolari specificità): solo 8.304 funzioni saranno
distribuite a seguito di
un’intesa successiva, che permetterà anche interventi volti a riequilibrare
gli effetti del
dimensionamento.
Quindi, ogni scuola, fin dall’inizio dell’anno scolastico, potrà calcolare
il numero di funzioni-obiettivo
che le spettano sulla base dei parametri del contratto e il provveditore, sulla
base
dell’intesa nazionale, potrà rapidamente comunicare alle scuole le funzioni
spettanti in aggiunta.
Entro il mese di giugno si dovrebbe già aver fatto la verifica dell'attività
svolta dalle funzioni-obiettivo
del precedente anno scolastico, sulla base di una relazione redatta da ciascun
insegnante.cui è stato affidato l'incarico di funzione-obiettivo e delle
indicazioni circa il regolare svolgimento
dell'incarico fornite dal capo d'istituto.
A settembre il collegio docenti, sulla base della valutazione espressa decide
l’eventuale riconferma
delle funzioni-obiettivo per l'anno scolastico 2000/01, dopo aver acquisito
dagli interessati la
disponibilità a proseguire nell'incarico.
Tra i casi di mancata riconferma delle funzioni-obiettivo c’è la valutazione
negativa del collegio
docenti.
Oppure, il collegio docenti, indipendentemente dalla valutazione espressa
sull'attività svolta dalla
singola funzione-obiettivo, può cambiarne la tipologia, individuando una
funzione-obiettivo di
un'altra area o mutando gli obiettivi assegnati, pur restando nella stessa area.
A seguito di questa
decisione ritiene che la/le funzione/i-obiettivo precedenti non abbiano i titoli
e le competenze
coerenti con il nuovo tipo di funzione individuata;
Oppure, se in una nuova istituzione scolastica, nata dal dimensionamento,
confluissero, ad
esempio, un numero di funzioni-obiettivo dell’anno precedente, superiore alle
funzioni attivabili
nell’anno in corso, il collegio dovrebbe decidere chi riconfermare.
In tutti i casi (mancata riconferma, dimensionamento, funzioni non attivate nel
precedente anno
scolastico) in cui le funzioni da attivare sono superiori a quelle riconfermate
deve essere applicata
la procedura prevista dal contratto secondo lo schema che segue.
Il collegio dei docenti, prima dell’inizio delle lezioni:
a) identifica, nell’ambito del Pof, le funzioni obiettivo;
b) definisce le competenze e i requisiti professionali per l’accesso.
I docenti interessati:
a) dichiarano la disponibilità;
b) presentano il curricolo.
Il collegio dei docenti entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni:
a) designa i docenti cui assegnare le funzioni obiettivo tra coloro che ne
abbiano fatto domanda e
abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di
formazione;
b) definisce, per ogni funzione obiettivo, quali risultati sono attesi, le
cadenze con cui valutare i
risultati, la durata dell’incarico;
c) valuta le proposte sulla base di alcuni criteri, come gli incarichi ricoperti
e i relativi risultati, le
esperienze e i progetti significativi realizzati nel campo dell’innovazione
didattica, la coerenza di
titoli e competenze con l’incarico da attribuire.
La partecipazione a corsi di formazione costituisce un credito.
Il dirigente scolastico:
a) assegna gli incarichi al personale docente in forma scritta e pubblica;
b) invia le schede al provveditorato;
Il provveditore:
a) invia le schede all’Osservatorio
L’Osservatorio:
a) svolge attività di monitoraggio sulle funzioni obiettivo e ne pubblica i
risultati;
b) fissa i criteri per i crediti e i certificati finali.
Il collegio docenti non è vincolato a scegliere chi ha frequentato il corso per
le funzioni-obiettivo..Le funzioni obiettivo non possono essere assegnate a:
- docenti con rapporto di lavoro part-time;
- docenti autorizzati allo svolgimento della libera professione;
- docenti con esonero dall'insegnamento.
Il collegio docenti, ferma restando la propria autonomia organizzativa, può
avvalersi di una
commissione nominata al suo interno.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni sono
adottate dal collegio dei
docenti unitario.
Nei circoli didattici con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono
adottate dai collegi in
seduta congiunta.
Nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento dell'attività dei centri
territoriali le decisioni
sono prese congiuntamente con l'insieme dei docenti per l’educazione degli
adulti in servizio nel
centro stesso.
Il dirigente scolastico, al termine della procedura, deve assegnare formalmente
l'incarico alle
funzioni-obiettivo designate.
Il compenso per la funzione obiettivo può anche essere cumulato con compensi
del fondo di
istituto, se le attività aggiuntive svolte non sono comprese in quelle delle
funzione-obiettivo e non
derivano dall’attività aggiuntiva svolta come collaboratore nominato dal
dirigente scolastico (art.
19 Ccnl).
In assenza di docenti di ruolo disponibili, la funzione-obiettivo può anche
essere attribuita ad un
supplente annuale.
Collegio dei docenti, coordinatori, incarichi, staff
Al fine di potenziare le proprie capacità elaborative e decisionali, i collegi
docenti possono
articolarsi in gruppi di lavoro, commissioni, dipartimenti. Queste articolazioni
funzionali hanno
caratteristiche diverse a seconda degli obiettivi che devono raggiungere e dei
compiti a loro affidati
dal collegio: alcune hanno un assetto stabile pluriennale in quanto connesse a
funzioni strutturali
del piano dell'offerta formativa, altre svolgono la loro funzione nell'arco di
un ambito scolastico,
altre ancora lavorano per un breve arco di tempo, perché finalizzate a limitati
compiti di supporto
alle decisioni del collegio.
All’inizio dell’anno scolastico il collegio deve innanzi tutto stabilire
come articolarsi al proprio
interno e a quale fine, quindi definire la composizione e la durata dei diversi
gruppi, i loro
coordinatori.
Alcuni esempi di articolazioni del collegio docenti su temi strategici del Pof e
quindi a durata
pluriennale sono:
- Elaborazione e valutazione del Pof
- Modelli di organizzazione didattica
- Salute - integrazione - intercultura
- Raccordo - continuità - orientamento
- Rapporti scuola-famiglia-territorio
- Aggiornamento e formazione in servizio
- Dipartimenti disciplinari o di area disciplinare
Alcuni esempi di articolazioni a durata limitata sono:
- Commissione istruttoria per l'assegnazione delle funzioni-obiettivo
- Commissioni per progetti ad hoc
- Commissioni per la preparazione di manifestazioni culturali, sportive,
ludiche.Le commissioni, in particolare quelle sui temi strategici, possono
essere coordinate da funzioni-obiettivo,
nell'ambito dello svolgimento delle funzioni per le quali è stato loro
assegnato l'incarico,
oppure da docenti designati dal collegio.
Se l'attività delle articolazioni del collegio docenti si svolge nell'ambito
delle 40 ore annue previste
dal contratto (vedi scheda orario di servizio?), i docenti che ne fanno parte
sono obbligati a
partecipare e non ricevono retribuzione aggiuntiva.
Se le riunioni si svolgono oltre le 40 ore, i docenti devono dare la propria
disponibilità a far parte
delle articolazioni del collegio previste e hanno diritto ad essere retribuiti
con il fondo di istituto per
le ore aggiuntive svolte.
I coordinatori non ricevono retribuzione aggiuntiva se sono funzioni-obiettivo
che svolgono questa
attività nell'ambito del proprio incarico, se invece l'attività di
coordinamento è in orario aggiuntivo
alla normale attività e all’attività di funzione obiettivo, hanno diritto a
retribuzione accessoria, a
carico del fondo di istituto, definita anche in modo forfetario.
Gli incarichi individuati dal dirigente scolastico
Il dirigente scolastico può decidere di affidare incarichi a docenti per lo
svolgimento di funzioni
organizzative e gestionali. Ciò è previsto dal decreto legislativo (n. 59/98)
che istituisce la dirigenza
scolastica ("Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
amministrative il dirigente può
avvalersi di docenti da lui individuati") e dall'articolo 19 del contratto
("Il capo d’istituto può
avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali,
della collaborazione
di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è
effettuata, ferma restando
la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti
dell’incarico stesso, secondo
criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.")
Alcuni esempi già diffusi di questo tipo di incarichi sono costituiti dai
fiduciari/coordinatori di
plesso, sezione staccata o succursale. Anche a questi docenti deve essere
attribuito un pacchetto di
ore, definite anche in modo forfetario, retribuite in modo aggiuntivo a carico
del fondo di istituto.
Lo staff di istituto
Il disegno di legge di riforma degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, oltre a prevedere la
possibilità di articolazioni funzionali del collegio docenti, ciascuna delle
quali elegge un proprio
coordinatore, attribuisce al regolamento dell'istituzione scolastica la
possibilità di stabilire la
costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di
un organismo
rappresentativo dei coordinatori. Fino a quando non sarà approvata la riforma
degli organi collegiali
la possibilità di costituire uno staff funzionale, che affianchi il dirigente
scolastico, rimane un fatto
discrezionale delle singole scuole, con procedure decisionali non definite.
Personale amministrativo, tecnico ausiliario
Le funzioni aggiuntive
Il contratto, per rispondere alle esigenze dell’autonomia, ha introdotto un
nuovo modello
organizzativo di funzionamento dei servizi scolastici, basato sull’unità
amministrativa, che prevede
un direttore amministrativo e dei servizi generali, e l’attivazione di
funzioni aggiuntive da parte di
assistenti amministrativi e tecnici e di collaboratori scolastici.
All’inizio dell’anno scolastico devono essere individuate le persone che
ricopriranno l’incarico di
funzione aggiuntiva.
La procedura per l’assegnazione di tali funzioni si svolge nel modo seguente:
1. Il provveditore assegna le funzioni sulla base di un accordo provinciale con
i sindacati firmatari
del contratto da sottoscrivere entro il 15 ottobre. Ogni scuola avrà almeno una
funzione aggiuntiva
per i profili di collaboratore scolastico, di assistente amministrativo e
tecnico, di cuoco.
2. Gli interessati presentano la domanda con allegata una dichiarazione
sostitutiva sul possesso dei.titoli valutabili in relazione alla funzione che
intendono svolgere.
3. Il dirigente scolastico assegna le funzioni. Quando le domande superano le
funzioni disponibili
vengono formate graduatorie in base alle tabelle previste per ognuna di esse.
Per le funzioni di
collaboratore si formano due graduatorie. Se nessun assistente amministrativo
della scuola chiede la
funzione aggiuntiva, essa può essere assegnata a un assistente di un’altra
scuola che ne faccia
domanda, che assicura così la sostituzione del segretario quando è assente.
4. Il dirigente scolastico liquida il compenso entro il 30 giugno e, comunque,
non oltre il 31 agosto,
altrimenti dovrà pagare gli interessi.
4
Il piano di utilizzazione del personale
Docenti
A settembre si deve stabilire dove ogni docente insegnerà e quindi a quale
scuola dell'istituzione
scolastica, a quale classe, cattedra o attività sarà assegnato, qual è il suo
orario di lavoro.
Per la definizione del piano entrano in gioco diversi soggetti: il consiglio di
istituto/circolo, il
collegio dei docenti, il dirigente scolastico, i rappresentati sindacali di
scuola.
Il piano di utilizzazione del personale docente, infatti, è costituito sia di
aspetti di competenza delle
deliberazioni collegiali, sia di aspetti di competenza della contrattazione.
Preliminare alle operazioni di utilizzazione del personale nell'ambito
dell'istituzione scolastica è la
definizione dei posti e delle cattedre o delle attività operanti in ogni
scuola, plesso, succursale o
sezione staccata.
La gestione dell'organico funzionale di circolo
Per le scuole elementari e materne è ormai vigente l'organico funzionale di
circolo: ciò significa che
dal primo settembre ogni circolo conosce la quantità dei posti che sono stati
attribuiti in organico di
diritto, posti comuni, posti di sostegno, posti di lingua straniera.
Il collegio dei docenti della scuola elementare e quello della scuola materna
deve quindi decidere:
- Quanti posti comuni sono attribuiti ad ogni plesso di scuola elementare o ad
ogni scuola materna
per le attività nelle classi o nelle sezioni
- Quanti posti comuni sono attribuiti ad ogni plesso o scuola per lo svolgimento
di attività diverse
dall'insegnamento frontale
- Quali eventuali competenze professionali specifiche è opportuno che
posseggano i docenti che
saranno assegnati ai posti di cui ai punti precedenti
- Quanti posti di sostegno sono attribuiti ad ogni plesso o scuola
- Quanti posti di lingua straniera sono attribuiti ad ogni plesso di scuola
elementare.
Conclusa questa operazione è possibile decidere dove utilizzare il personale
docente sulla base di
criteri la cui definizione chiama in gioco aspetti collegiali e contrattuali.
Assegnazione dei docenti alle sezione staccate, ai plessi e alle attività.
La questione è stata regolata attraverso la contrattazione sulla mobilità del
personale e sulle
utilizzazioni.
Il recente contratto decentrato nazionale sulle utilizzazioni del personale
della scuola ha confermato
alcune regole per l'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle attività.
1. Il consiglio di circolo stabilisce i criteri generali;
2. Il collegio docenti delibera il piano annuale delle attività;
3. Il dirigente scolastico assegna gli insegnanti in conformità al piano
annuale delle attività..Il dirigente scolastico, nell'assegnazione dei docenti,
è tenuto ad assicurare la continuità didattica, in
coerenza con quanto previsto in materia dal collegio dei docenti, il quale,
nell'ambito della
progettazione didattico-organizzativa, decide in quali situazioni educative la
continuità deve essere
assicurata e in quali è possibile o addirittura utile determinare discontinuità:
una decisione che,
evidentemente, ha caratteristiche esclusivamente professionali.
Il contratto, inoltre, prevede che, in caso di richiesta volontaria, la
continuità non possa essere
considerata elemento ostativo per l'assegnazione ad altro plesso.
L'assegnazione ai plessi e alle attività avviene, quindi, secondo la procedura
che segue.
Il dirigente scolastico assegna:
1. i docenti già titolari del circolo;
2. i docenti che entrano a far parte per la prima volta del circolo.
Possono far parte del gruppo 1:
- docenti che hanno chiesto l'assegnazione ad altro plesso o attività;
- docenti privi del vincolo della continuità.
Fanno parte del gruppo 2:
- docenti trasferiti per mobilità, utilizzazione, assegnazione provvisoria;
- docenti neo-immessi in ruolo.
Il dirigente scolastico assegna i docenti appartenenti al gruppo 1 e
successivamente quelli
appartenenti al gruppo 2 sulla base dei seguenti criteri:
- competenze professionali,
- opzioni ed esigenze manifestate dai singoli.
In caso di concorrenza si ricorre alla graduatoria di circolo.
Questa regolamentazione, ancora centralistica, dovrà essere interamente
affidata alle decisioni
collegiali e contrattuali delle scuole autonome.
Già dal prossimo anno scolastico la contrattazione di scuola, specificamente
introdotta sui criteri di
assegnazione alle sezioni staccate e ai plessi, permetterà di introdurre una
regolazione più precisa, o
perché no, più flessibile della materia in modo da meglio adattarsi alle
esigenze progettuali di ogni
singola scuola.
Gli organici funzionali della scuola secondaria
L'attuazione degli organici funzionali della scuola secondaria, per ora
sperimentale, estenderà con
ogni probabilità anche a questo settore l'introduzione della titolarità
sull'intera istituzione scolastica,
introducendo una regolamentazione delle assegnazioni dei docenti alle varie sedi
sulla base dei
criteri stabiliti dalla contrattazione e dagli organi collegiali di scuola.
Fin dal prossimo anno scolastico, invece, tutte le istituzioni scolastiche
autonome possono,
nell'ambito del Pof, istituire attività non previste dai rispettivi ordinamenti
e curricoli obbligatori,
attraverso l'utilizzo della quota perequativa degli organici funzionali o la
possibilità, derivante
dall'autonomia scolastica, di modificare una quota del curricolo del 15% monte
ore delle discipline.
Il collegio dei docenti, in merito alle modalità di utilizzazione del
personale, deve decidere quali
competenze e requisiti sono necessari per svolgere le attività deliberate.
Il contratto di scuola deve decidere modalità per assicurare la trasparenza
delle scelte, e cioè:
- la procedura per individuare i docenti in possesso dei requisiti idonei
(commissione ad hoc o
comitato di valutazione o delega al dirigente scolastico, criteri di valutazione
di esperienze
pregresse, formazione in servizio, ecc.);.- la formazione di una graduatoria, o
la comparazione dei requisiti quando i concorrenti sono più dei
posti disponibili.
Assegnazione dei docenti alle classi
La materia è regolata sia dalla legge (art. 396 DLgs 297/94) che dalla
contrattazione di scuola, in
quanto modalità di utilizzazione del personale. Conciliando le diverse
competenze la procedura da
seguire è la seguente:
- Il consiglio di circolo definisce i criteri generali.
- Il collegio dei docenti formula proposte sugli aspetti didattici coinvolti
nell'assegnazione
(continuità/rotazione in classi, gruppi docenti, ambiti, cattedre).
- La contrattazione sindacale tutela gli interessi dei lavoratori a restare
nelle classi dell'anno
precedente, a cambiare classe, gruppo docente, ambito, cattedra o a realizzare
forme di rotazione per
determinate attività (assistenza alla mensa, ecc.).
- Il dirigente scolastico, tenendo conto delle proposte del collegio docenti,
sulla base dei criteri
stabiliti dal consiglio di istituto/circolo e dei risultati della
contrattazione, assegna i docenti alle
classi.
Utilizzo dell'orario di lavoro
L'orario di lavoro di ogni docente deve essere definito prima dell'inizio delle
lezioni, sia nella parte
delle attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento,
attraverso le deliberazioni
del collegio dei docenti e la contrattazione di scuola.
Attività di insegnamento
Il collegio dei docenti deve deliberare nell'ambito del piano annuale delle
attività:
a) l'orario di insegnamento settimanale di ogni docente riferito alle 18 ore per
la secondaria, alle 22
ore per l'elementare, alle 25 per la materna, tenendo conto che:
- nella scuola materna, elementare e media può essere composto anche da ore di
assistenza alla
mensa;
- nella scuola elementare (ore di contemporaneità residue), media e superiore
(completamento
orario) può anche essere composto da ore di disponibilità per le supplenze;
- nella scuola materna ed elementare (ore di contemporaneità), nella scuola
secondaria
(completamento di orario) può anche essere composto da ore per attività di
individualizzazione e
arricchimento dei percorsi formativi;
b) l'eventuale orario di insegnamento plurisettimanale (articolato sulla base di
più settimane) per
tutti o per alcuni insegnanti, con un massimo, di norma, di più o meno 4 ore
rispetto all'orario
settimanale di insegnamento (es.: insegnante di scuola secondaria: max 22 ore -
min. 14 ore;
insegnante di scuola elementare: max 26 - min. 18 ); anche le ore di
contemporaneità e di
completamento possono essere articolate sulla base di più settimane;
c) la riduzione dell'ora di lezione per realizzare spazi di flessibilità
nell'organizzazione didattica.
L'eventuale scelta di riduzione dell'ora di lezione per rispondere a esigenze di
pendolarismo degli
studenti, dell'orario di servizio dei trasporti o per altre ragioni di natura
logistica, è di competenza
del consiglio di istituto. Come è stato chiarito in sede di interpretazione
autentica dell'art. 41 del
contratto:
- nel secondo caso è escluso l'obbligo del recupero della frazione oraria da
parte del docente;
- nel primo caso la delibera del collegio dei docenti deve comprendere anche le
modalità di recupero
delle frazioni orarie, definendo le attività che devono essere svolte da
ciascun docente per
completare l'orario obbligatorio..Queste decisioni del collegio docenti devono
essere prese nell'osservanza dei seguenti vincoli
stabiliti dal contratto nazionale per l'orario settimanale di insegnamento che:
- si svolge esclusivamente nel periodo delle lezioni fissato dal calendario
scolastico. Nei periodi di
settembre e giugno in cui non ci sono le lezioni, l'orario di lavoro degli
insegnanti non è di 18, 22 o
25 ore settimanali, ma i docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni
deliberate nel piano annuale
delle attività nell'ambito delle 40 ore previste per le attività funzionali
all'insegnamento;
- si svolge in non meno di 5 giorni la settimana. Il giorno libero non è un
diritto ed è considerato
lavorativo.
La contrattazione di scuola deve decidere quali vincoli introdurre a difesa
dell'interesse dei
lavoratori. Vediamone alcuni.
- Vincoli nella distribuzione giornaliera dell'orario di insegnamento: omogeneità
nell'arco della
settimana, limitazione dei casi di orario spezzato , buchi nell'orario e rientri
pomeridiani.
- L'eventuale vincolo del giorno libero nell'orario settimanale di ogni docente.
- Vincoli nell'organizzazione plurisettimanale dell'orario dei docenti, sia
frontale che di
contemporaneità, oltre al massimo di oscillazione di 4 ore già stabilito dal
contratto nazionale.
- Precedenza ad assicurare le richieste per il giorno libero e l'orario
giornaliero in presenza di
motivate e documentate esigenze (lavoratrici madri, assistenza a familiari,
ecc.).
- Garanzia che le attività programmate per l'individualizzazione e
l'arricchimento nelle ore di
contemporaneità e di completamento dell'orario non siano modificabili per
intervenute esigenze né
per la sostituzione di docenti assenti.
- Vincoli nel termine di giorni di preavviso in caso di utilizzo diverso
rispetto alla collocazione
nell'orario delle lezioni e delle attività.
- Vincoli nelle modalità di recupero delle ore di completamento e delle
frazioni orarie derivanti
dalla riduzione dell'ora di lezione.
- Vincoli nella organizzazione della disponibilità per le supplenze: esclusione
della reperibilità,
definizione di un calendario e orario settimanale o plurisettimanale della
presenza a scuola del
docente per la disponibilità per le supplenze, limitazione della disponibilità
nell'ambito del plesso o
sede scolastica di assegnazione, esclusione del recupero in caso di non utilizzo
dell'ora di
disponibilità per l'effettiva copertura di una supplenza, criteri di chiamata
in caso di più docenti
nella stessa ora (stessa classe, stessa disciplina, altro).
La contrattazione di scuola decide quali di questi vincoli sono ritenuti utili,
il grado di flessibilità e
soprattutto l'attribuzione di riconoscimenti retributivi o in termini di
recuperi orari in cambio del
superamento o dell'allentamento dei vincoli.
In particolare, deve essere governata la sempre più diffusa esigenza, derivante
dai processi
dell'autonomia scolastica, di adottare orari flessibili cui corrispondano
riconoscimenti per gli aspetti
di disagio ed intensificazione del lavoro conseguenti.
La contrattazione di scuola deve stabilire in quali casi e in che misura deve
essere attribuito il
compenso forfetario da L.300.000 a L.600.000 per la flessibilità organizzativa
e didattica:
- intensificazioni della prestazione derivanti dalla riduzione dell'ora di
lezione e dall'effettuazione,
ad esempio, di 21 unità didattiche di 50 minuti, invece di 18 unità di 60
minuti;
- adozione di orari plurisettimanali particolarmente gravosi;
- rientri pomeridiani e orari spezzati particolarmente gravosi;
- forme di reperibilità per la copertura delle supplenze;
- disponibilità a coprire supplenze anche in altri plessi o sedi scolastiche
rispetto a quella di
assegnazione..Nella scuola elementare alle 22 ore settimanali di insegnamento
vanno aggiunte 2 ore per la
programmazione didattica del gruppo docente: queste due ore possono essere
programmate
flessibilmente anche su base plurisettimanale, senza vincoli particolari, se non
che non possono
essere coincidenti con l'orario delle lezioni.
Supplenze brevi nella scuola elementare
Il nuovo contratto, in merito all'utilizzo delle contemporaneità nella scuola
elementare, supera le
limitazioni imposte dalla legge finanziaria '97, poi disciplinate con l'accordo
sulle utilizzazioni del
personale, attraverso l'introduzione del monte ore annue di 110 ore.
Il Ccnl 1998-2001 (art. 24 c.3) conferma integralmente l'art. 41 del Ccnl 94-97.
Questa normativa è
stata interamente ripresa e quindi confermata dall'art. 6 del contratto sulle
utilizzazioni firmato nel
luglio 2000.
Il collegio docenti - secondo le regole previste -, nell'ambito del piano delle
attività, può deliberare:
1. l'utilizzo di tutte le ore di contemporaneità dei docenti per attività di
recupero e di arricchimento
contenute nel piano dell'offerta formativa;
2. l'utilizzo di parte delle ore di contemporaneità per attività progettate e
la messa a disposizione
della parte residuale per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni;
3. la messa a disposizione di tutte le ore di contemporaneità per la copertura
delle supplenze fino a 5
giorni.
Il collegio docenti è sovrano nell'assumere questa decisione, sulla base del
Pof e nell'ambito del
piano annuale delle attività.
Se un collegio docenti non utilizza per intero tutte le ore di contemporaneità
per le attività progettate
di recupero e arricchimento, le ore che residuano sono messe a disposizione per
le supplenze.
In tal caso l’obbligo di sostituzione dei colleghi assenti è assolto nel
rispetto dell’orario di
insegnamento settimanale, o plurisettimanale, stabilito per ciascun insegnante
nell’ambito del piano
annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
Il contratto di scuola non prevede alcuna forma di reperibilità: pertanto, nel
caso in cui negli orari
prestabiliti per la disponibilità alle supplenze, la sostituzione non viene
effettuata, il docente non è
tenuto ad alcun recupero.
Anche in questo caso riteniamo che dal prossimo anno scolastico questa materia
debba essere
interamente oggetto di contrattazione integrativa tra dirigente scolastico e RSU
e che l'accordo di
scuola sull'utilizzazione del personale nell'ambito dell'istituzione scolastica
possa già da quest'anno
trovare soluzioni più mirate e flessibili.
Attività funzionali all'insegnamento
Il Ccnl prevede che queste attività possano essere individuali o collegiali.
Le attività individuali comprendono:
- la preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività
didattiche;
- la correzione degli elaborati;
- i rapporti individuali con le famiglie.
Lo svolgimento di queste attività, che, peraltro, non è quantificato, non
comporta alcuna decisione
collettiva, collegiale o contrattuale. Ogni singolo docente organizza queste
attività negli spazi e nei
tempi che preferisce.
Le attività collegiali
Il collegio dei docenti deve decidere la modalità di utilizzo delle 40 ore
annue previste dal contratto
per:
- le riunioni del collegio dei docenti e delle sue articolazioni funzionali;
- la programmazione d'inizio anno scolastico;.- la verifica di fine anno
scolastico;
- l'informazione alle famiglie dei risultati degli scrutini e delle attività
educative.
Il collegio, quindi, nella consapevolezza che quanto delibera nell'ambito delle
40 ore è obbligatorio
per tutti i docenti, decide:
- quante riunioni del collegio docenti, durata e calendario di massima;
- quante riunioni obbligatorie delle articolazioni del collegio, durata e
calendario di massima;
- quante ore per le riunioni di informazione alle famiglie a fine trimestre o
quadrimestre.
Per rendere più efficienti e produttive le riunioni del collegio dei docenti può
essere utile farle
precedere da riunioni delle sue articolazioni funzionali allo scopo di preparare
materiali, dati,
documenti a supporto delle decisioni che il collegio deve assumere in sede
plenaria.
Se per la riunione delle articolazioni non è sufficiente il pacchetto delle 40
ore annue, è possibile
ricorrere ad ore aggiuntive retribuite con il fondo di istituto; in tal caso è
necessaria la disponibilità
alla partecipazione dei docenti interessati.
La contrattazione di scuola deve tutelare i docenti in servizio in due o tre
scuole, in modo che
possano contemperare l'obbligo a partecipare ai collegi docenti con l'orario di
lavoro che prevede a
questo fine 40 ore annue.
La partecipazione ai consigli di classe, ai consigli di interclasse e
intersezione, che non sono
considerate articolazioni funzionali del collegio, ma organi collegiali previsti
dal Testo Unico e che
rimarranno tali fino all'approvazione della riforma degli organi collegiali
delle istituzioni
scolastiche, è collocata dal contratto fuori dalle 40 ore annue sopra
descritte.
Spetta al collegio docenti stabilire:
- quante riunioni (con o senza la partecipazione dei genitori) fare nel corso
dell'anno scolastico;
- la loro durata e calendario di massima;
- quante ore attribuire complessivamente a queste attività funzionali.
Dal primo settembre 2000, entrando in vigore il regolamento per l'autonomia
didattica e
organizzativa, sono abrogati quegli articoli del Testo Unico che vincolavano il
collegio a fissare
almeno una riunione mensile dei consigli di classe della scuola media e almeno
una riunione al
bimestre dei consigli di interclasse della scuola elementare: la decisione del
collegio docenti in
materia è quindi libera da vincoli normativi.
Rimane invece il vincolo contrattuale a tener conto degli oneri di servizio
degli insegnanti con un
numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima, per le
riunioni dei consigli di
classe, interclasse, intersezione, un impegno non superiore alle 40 ore annue.
La contrattazione di scuola deve vigilare sul rispetto di questo punto del
contratto, anche in
considerazione del fatto che non è possibile ricorrere al fondo di istituto per
retribuire attività
aggiuntive per la partecipazione a consigli di classe, interclasse,
intersezione.
Rimangono vigenti le norme del Testo Unico secondo le quali le riunioni per la
valutazione degli
alunni si svolgono alla sola presenza dei docenti e che i consigli si riuniscono
in orario non
coincidente con quello delle lezioni.
Il collegio dei docenti delibera il numero delle riunioni con le famiglie, oltre
a quelle contenute
nelle 40 ore per l'informazione sulle valutazioni trimestrali o quadrimestrali,
sulla base delle
modalità e dei criteri definiti dal consiglio di istituto/circolo (su proposta
del collegio docenti) per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
Il collegio dei docenti delibera le riunioni dei corsi di formazione in servizio
e aggiornamento
programmati nell'istituzione scolastica a cui sono tenuti a partecipare tutti o
parte dei docenti della
scuola. Queste ore, una volta deliberate, fanno parte dell'orario di servizio
obbligatorio e pertanto.non danno luogo ad alcuna forma di retribuzione
aggiuntiva: l'ultimo contratto considera, infatti,
l'aggiornamento e la formazione in servizio quali attività facenti parte
integrante della funzione
docente, per le quali non si può accedere a retribuzione accessoria, in quanto
attività aggiuntive. Può
capitare che gruppi di lavoro collocati nell'ambito di corsi di formazione
svolgono attività di
elaborazione di aspetti del piano dell'offerta formativa: in tal caso la
deliberazione del collegio
docenti può assimilare l'attività di questi gruppi a quella delle
articolazioni del collegio e pertanto
considerare aggiuntiva tale attività e retribuirla con il fondo d'istituto.
Orario di lavoro aggiuntivo
È molto probabile che la realizzazione delle attività previste dal Pof esiga
prestazioni lavorative
aggiuntive.
Il contratto può definire:
- criteri per affidamento incarichi, competenze necessarie;
- limiti di ore;
- limiti nelle attività;
- concorrenza tra lavoratori a parità di competenze (volontarietà, anzianità,
ecc.);
- compensi forfetari.
Il contratto di scuola, rispetto all'orario di lavoro, può fissare l'orario
massimo di lavoro giornaliero
(somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali all'insegnamento,
obbligatorie e
aggiuntive).
Il dirigente scolastico comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di
lavoro che comprende
l'orario di insegnamento, l'orario delle attività funzionali all'insegnamento
obbligatorie ed
aggiuntive: l'orario individuale di lavoro dovrà contenere l'esatto impegno
orario settimanale di ogni
insegnante.
Utilizzo di esperti con contratto di prestazione d'opera
Il dirigente scolastico, per lo svolgimento di alcune delle attività non
curricolari contenute nel piano
dell'offerta formativa, può decidere di assumere esperti a contratto di
prestazione d'opera (art. 40
legge 449/97- finanziaria '98). In questo caso devono essere prese le seguenti
decisioni:
- il collegio dei docenti definisce i requisiti che devono avere gli esperti, in
modo che siano coerenti
con le attività che devono essere svolte e che il collegio ha deliberato;
- il consiglio di istituto decide le procedure di assunzione (bando,
graduatoria, …) e i compensi;
- le relazioni sindacali di scuola possono regolamentare i casi in cui è
possibile assumere questo
tipo di personale e proporre criteri per le assunzioni e i compensi; possono
inoltre ottenere un
incontro di informazione successiva sulle procedure adottate.
Utilizzo di docenti presso un'altra scuola
L'art. 27 del contratto prevede che il dirigente scolastico, per lo svolgimento
di alcune delle attività
non curricolari contenute nel Pof, possa decidere di assumere docenti in
servizio presso un'altra
scuola, perché in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento di tali
attività. In tal caso:
- il dirigente scolastico della scuola dove il docente è titolare deve dare
l'autorizzazione;
- il collegio docenti definisce i requisiti che devono essere posseduti dai
docenti provenienti da altre
scuole;
- le relazioni sindacali di scuola possono controllare la regolarità delle
procedure adottate
Prestazioni professionali dei docenti della scuola.L'art. 26 del contratto
permette ai docenti, sulla base del Pof, di svolgere attività didattiche
rivolte al
pubblico anche di adulti, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda
le materie di
insegnamento comprese nel curricolo scolastico.
Le relazioni sindacali di scuola possono controllare la regolarità delle
procedure adottate, rispetto a
quanto prescritto dal contratto.
Fruizione di ferie, permessi e flessibilità oraria
È possibile introdurre nel contratto di scuola di settembre anche una
regolamentazione in merito di
fruizione delle ferie, permessi, aspettative, flessibilità oraria per esigenze
personali. Anche se queste
materie non sono comprese nell'art. 6 del contratto, è opportuno che le
RSA/RSU, a settembre,
raggiungano con il dirigente scolastico un accordo su questi punti, che, se non
regolati, sono spesso
fonte di controversie all'interno delle scuole. Infatti la regolazione dei
criteri di fruizione delle ferie
o dei permessi riguarda il rapporto di lavoro, non è in contrasto con i
principi del contratto,
introduce elementi di trasparenza nella gestione del personale.
L'accordo, che ovviamente non può aumentare i giorni di ferie o di permesso, può
prevedere i
seguenti criteri:
- stabilire il termine entro cui presentare la richiesta di concessione di
permessi, ferie, aspettative e il
termine entro il quale il dirigente scolastico deve comunicare l'eventuale
diniego, trascorso il quale
l'autorizzazione si considera data (silenzio assenso);
- stabilire un repertorio di casi in cui ferie, permessi, ecc. sono sicuramente
autorizzati;
- definire le esigenze di servizio che possono impedire di fruire di permessi
brevi, di permessi per la
formazione, ecc.;
- stabilire che il diniego della concessione di permessi, ecc. è sempre dato
dal dirigente scolastico in
forma scritta ed esplicitando le motivazioni;
- prevedere che la concessione dei permessi è connessa alla disponibilità a
collaborare per le
sostituzioni di chi è in permesso;
- istituire la possibilità di scambi di ore (o di giornate) di lezione tra
insegnanti, a condizione che lo
scambio sia tra docenti della stessa classe, si realizzi entro un tempo
definito, interessi un numero di
ore o di giorni continuativi, garantisca che il monte ore annuale delle materie
coinvolte non cambi.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Fino all'ultimo contratto sulle utilizzazioni del personale si sono stipulati
contratti provinciali, ora il
tutto è devoluto al contratto di scuola.
Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario queste decisioni sono
interamente
contrattualizzate, non avendo connessioni con la tutela della libertà di
insegnamento e con le
conseguenti competenze collegiali.
Assegnazione ai vari incarichi
Il contratto di scuola dovrà definire i criteri in base ai quali il personale
dei vari profili professionali
viene assegnato a compiti, laboratori, ecc. prevedendo anche la possibilità di
ruotare nelle varie
mansioni, sia per esigenze di servizio, sia per garantire alle persone pari
opportunità di formazione e
di sviluppo professionale sul lavoro ed evitare che alcuni siano destinati o
confinati sempre a
compiti sgraditi, perché noiosi, routinari, poveri di qualità o pesanti. Ad
esempio: la pulizia di
particolari reparti per il personale ausiliario; alcune attività in segreteria
(protocollo manuale) ecc..
Il contratto potrà prevedere anche incentivi per compiti sgraditi/pesanti.
Utilizzo dell’orario
Una premessa è necessaria per chiarire le varie definizioni dell’orario:.-
Orario di servizio è la durata di funzionamento complessivo della scuola.
- Orario di lezione è l’orario delle attività curricolari degli alunni.
- Orario di lavoro è la durata della prestazione del singolo lavoratore.
Il contratto di scuola può stabilire le modalità di utilizzo delle varie
tipologie di orario (art. 52 del
contratto integrativo):
- Normale (di norma) 6 ore continuative al giorno per 6 giorni.
- Flessibile.
- Plurisettimanale.
- Turni.
Sempre il contratto di scuola può stabilire la durata della pausa, quando
l’orario continuativo supera
7 ore e 12’
Il contratto di scuola può introdurre un conto personale di ore (banca delle
ore) che il lavoratore può
alimentare con ore aggiuntive di lavoro e da cui può attingere per le sue
assenze.
Riquadro
Crediti Debiti
Straordinario Recuperi di permessi brevi
Ore aggiuntive di formazione Recuperi per chiusura nei prefestivi
Prelevamento per esigenze personali
Fine riquadro
In questo ambito possono essere introdotti eventuali criteri di utilizzo per i
permessi brevi o il
recupero delle ore in caso di chiusura nei pre-festivi (che richiede che il
consiglio di circolo/istituto
lo decida nell’ambito degli indirizzi generali per i servizi)
Riduzione a 35 ore
Le situazioni in cui l’orario di lavoro è ridotto a 35 ore (art. 52 8.2.
CCNL) sono stabilite
dall’accordo di interpretazione autentica.
L’intervento sindacale in questo caso consiste nel controllo dell’attuazione
del contratto.
Formazione
Il contratto può stabilire:
- come regolare il diritto a partecipare nell’ambito delle 20 ore previste dal
contratto nazionale;
- i criteri di scelta tra recupero o pagamento delle ore di formazione
aggiuntive (vedi banca delle
ore).
I contenuti del piano di formazione non sono oggetto di contratto, ma di
formazione.
Attività aggiuntive
Il contratto può stabilire i criteri con cui individuare il personale che
svolge attività aggiuntive.
Funzioni aggiuntive
Non è materia di contratto di scuola, ma di contratto nazionale.
Il contratto di scuola potrebbe regolare aspetti non previsti dal contratto
nazionale, come la
distribuzione delle funzioni sui vari plessi. Inoltre potrebbe controllare la
procedura di formazione
delle graduatorie e assegnazione.
5.
La pianificazione dell’utilizzo del fondo dell’istituzione
scolastica.Nell’ambito del piano annuale della attività si deve decidere come
utilizzare il Fondo d’istituto.
Ogni scuola può calcolare, fin dall’inizio dell’anno scolastico, il proprio
fondo annuale, sulla base
dei parametri stabiliti dal contratto.
Scuole materne, elementari e medie: L. 693.000 per i posti di organico di
diritto docente compresi i
posti di sostegno e l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare
Scuole secondarie superiori: L. 1.593.000 per i posti previsti da organico di
diritto docente. La
somma di L. 900.000 per il docente è prioritariamente destinata agli interventi
didattici ed
integrativi (Idei).
Ulteriori risorse vengono assegnate:
- L. 3.000.000 alle scuole che hanno sezioni funzionanti presso le carceri
- L. 3.000.000 alle scuole che hanno sezioni funzionanti presso gli ospedali
- L. 2.000.000 alle scuole con centri territoriali per l’educazione degli
adulti
- L. 2000.000 alle scuole con corsi serali
- Almeno L. 14.000.000 alle scuole con una presenza di alunni stranieri e/o
nomadi pari o superiore
al 10% della popolazione scolastica (CM 249 del 21/10/99).
Altre fonti di finanziamento:
- Finanziamento per l’autonomia ( legge 444/97)
- Finanziamenti per particolari attività o progetti (dall’Unione Europea, dal
Comune, dalla Provincia
o dalla Regione, da enti pubblici, da imprese, da privati, dai genitori degli
alunni per attività
integrativa)
- Indennità di bilinguismo e trilinguismo scuole slovene
- Insegnanti elementari L. 5.000.000 l’anno.
A queste risorse si aggiungeranno complessivamente circa 100 miliardi che il
contratto ha
specificamente previsto per rafforzare il fondo di istituto in riferimento alle
sempre maggiori
necessità di risorse da mettere a disposizione delle scuole per la flessibilità
organizzativa e didattica
derivante dallo sviluppo dell’autonomia scolastica.
Una volta stabilita l’entità delle risorse certe a disposizione del fondo,
deve essere messa in atto la
procedura per finalizzare l’utilizzo delle risorse in modo coerente con
l’attuazione del piano
dell’offerta formativa.
Le attività che possono essere retribuite con il fondo sono:
- Attività aggiuntive di insegnamento ( max 6 ore settimanali superiori
all’orario cattedra).
- Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
- Prestazioni aggiuntive del personale Ata.
- Attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il capo d’istituto.
- Flessibilità organizzativa e didattica. Si tratta dell’intensificazione
dell’attività mediante una
divera scansione dell’orario di lezione prevista dal regolamento
dell’autonomia. In questi casi
l’istituzione scolastica può prevedere un compenso forfetario da L. 300.000 a
L. 600.000.
Queste le sequenze della procedura decisionale.
1. Nella prima riunione di settembre, il collegio:
a) elabora il piano dell’offerta formativa;
b) individua le commissioni e i gruppi di lavoro che dovranno realizzare il
piano.
2. Il dirigente scolastico:.a) consulta il responsabile amministrativo;
b) informa, in apposita riunione, il personale Ata;
c) raccoglie le varie proposte, comprese quelle del personale Ata.
3. Il dirigente scolastico:
a) predispone una proposta di piano delle attività.
4.Il dirigente scolastico:
a) incontra le Rsa/Rsu per fornire l'informazione preventiva sul piano ed
esamina le proposte e le
osservazioni presentate.
5. Il collegio docenti:
a) esamina la proposta di piano che riguarda i docenti;
b) discute ed eventualmente modifica le proposte;
c) approva il piano delle attività aggiuntive.
6. Il consiglio di istituto:
a) associa alle attività aggiuntive i compensi;
b) controlla le compatibilità finanziarie;
c) delibera l’utilizzo del fondo.
7. Il dirigente scolastico:
a) sulla base delle delibere del consiglio attribuisce gli incarichi.
8. Il dirigente scolastico:
a) incontra le Rsa/Rsu per illustrare il piano delle attività aggiuntive del
collegio docenti, il piano
dei carichi di lavoro del personale Ata e l’assegnazione degli incarichi.
9. Il dirigente scolastico:
a) dopo l’esito positivo dell’incontro invierà il piano finanziario
(docenti e Ata) al consiglio di
istituto per la delibera di assunzione del finanziamento;
b) consegna copia della delibera ai rappresentanti sindacali;
c) conferisce in forma scritta e pubblica gli incarichi al personale e ne invia
copia alle Rsa/Rsu.
Negli incarichi dovrà essere specificato:
- durata dell’incarico;
- responsabilità ed obiettivi da raggiungere;
- modalità di verifica in itinere ed alla conclusione;
- entità della retribuzione.
6.
Programmazione delle iniziative di formazione in servizio
Il collegio dei docenti, sulla base della verifica realizzata a giugno
sull'attuazione del Pof, analizza il
proprio fabbisogno formativo e, nell'ambito del piano annuale delle attività,
progetta gli interventi
formativi da realizzare nel corso dell'anno scolastico.
Lo stesso collegio, a settembre, può limitarsi a deliberare gli orientamenti e
gli indirizzi generali e
poi affidare ad un'apposita commissione e/o ad una funzione-obiettivo specifica
il compito di
precisare il piano e di organizzare gli interventi formativi..Il collegio dei
docenti, nell'assumere queste decisioni,
- deve tenere conto della direttiva annuale del Ministro;
- si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione
centrale e periferica e/o
da soggetti pubblici e privati qualificati e accreditati o di proposte di
soggetti esterni riconosciute
dall'amministrazione;
- può progettare iniziative di formazione autonomamente o consorziandosi con
altre scuole in rete;
- può stringere collaborazioni con Irrsae, Università, Associazioni
professionali e altri soggetti
pubblici e privati qualificati e accreditati;
- stabilisce se il corso di formazione deliberato riguarda tutti o parte del
collegio dei docenti e se la
partecipazione è facoltativa o vincolante. Il collegio, ad esempio, potrebbe
decidere un percorso
formativo essenziale per la piena realizzazione del piano dell'offerta formativa
adottato dalla scuola:
in tal caso stabilisce che la partecipazione è obbligatoria.
(Su quest’ultimo punto c’è da precisare che il comma 5 dell'art. 24
dell’ultimo contratto (98-2001)
ha modificato il comma 1 dell'art. 42 del contratto precedente e ha stabilito
che tra le attività
funzionali obbligatorie, in quanto parte integrante della funzione docente, vi
rientrino anche le
attività di aggiornamento, la cui entità è quantificata solo in relazione
alla partecipazione ad un
corso deliberato dal collegio dei docenti.)
Potrebbe, invece, essere deliberato un corso di aggiornamento su argomenti non
ritenuti interessanti
per tutti i docenti: in questo caso il collegio stabilisce che la frequenza del
corso è facoltativa. E'
sempre possibile prendere in considerazione esigenze e opzioni individuali di
docenti che hanno già
acquisito le competenze cui è finalizzato il corso e preferiscono frequentare
altre iniziative di
formazione: spetta sempre al collegio decidere l'esonero di questi colleghi.
Il contratto prevede che gli insegnanti hanno diritto a cinque giorni, per ogni
anno scolastico, per
partecipare a iniziative di formazione riconosciute dall'amministrazione, con
l'esonero dal servizio e
con sostituzione, ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. La stessa
opportunità è offerta
anche ai docenti che intervengono in iniziative di formazione riconosciute
dall'amministrazione in
qualità di formatori, esperti e animatori.
L'art. 6 del Ccnl prevede che il dirigente scolastico fornisca ai rappresentanti
sindacali
l'informazione preventiva sui criteri di fruizione di questi permessi per
l'aggiornamento.
Essendo informazione preventiva, è possibile aprire uno spazio di vero e
proprio confronto,
attraverso la richiesta dell'esame congiunto, sulla determinazione di tali
criteri. L'obiettivo è
garantire pari opportunità di fruizione a tutti gli insegnanti.
Il contratto, inoltre, prevede che la fruizione del diritto alla formazione da
parte dei singoli docenti
sia agevolato da parte dell'istituzione scolastica, anche in aggiunta ai cinque
giorni, attraverso
un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro, in modo da facilitare al
massimo la frequenza: in
questo caso il completamento della laurea o l'iscrizione ai corsi di laurea in
scienze della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria hanno carattere
di priorità.
La stessa attenzione deve essere riservata ai docenti supervisori del tirocinio,
con il semiesonero
dall'attività scolastica per poter progettare e organizzare le attività di
tirocinio e di laboratorio presso
l'università, nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale dei docenti. La
CM 130/99 invita, su
richiesta degli interessati, a utilizzare questi docenti in attività diverse
dall'insegnamento per
facilitare lo svolgimento di un compito piuttosto oneroso, visto che si svolge
su due sedi.
Compito delle rappresentanze sindacali di scuola è l'attivazione di un
confronto con il dirigente
scolastico volto a mettere in atto tutte le agevolazioni possibili in termini di
articolazione flessibile
dell'orario e a individuare dei criteri trasparenti per la loro fruizione.
9
Attuazione della normativa sulla sicurezza.Alla contrattazione di scuola è
affidata la definizione di alcuni aspetti inerenti l'attuazione della
normativa sulla sicurezza (L.626/94).
Nell'ambito delle RSU sarà individuato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS),
mentre spetta al dirigente scolastico la nomina il responsabile al servizio di
prevenzione e
protezione (RSPP) e degli addetti al servizio stesso, dopo aver consultato il
RLS. Sempre
responsabilità del dirigente scolastico è la predisposizione e l'elaborazione,
congiuntamente al
RSPP, del piano di valutazione dei rischi.
Le materie oggetto di contrattazione riguardano le modalità di accesso
all'informazione e alla
documentazione sulla sicurezza da parte del RLS e della sua diffusione tra i
lavoratori,
l'organizzazione di specifiche iniziative di formazione per il RLS e per i
lavoratori, le modalità di
fruizione dei permessi e di accesso ai luoghi di lavoro.
10.
Utilizzazione dei servizi sociali
La contrattazione di scuola può stabilire l'istituzione, nell'ambito dell'unità
scolastica, di servizi
destinati ai lavoratori.
Un eventuale accordo potrebbe riguardare le condizioni di accesso alla mensa dei
lavoratori della
scuola, non in servizio per l'assistenza agli alunni. Tale accordo dovrebbe
anche coinvolgere l'ente
che ha istituito il servizio (ente locale o consiglio di istituto/circolo).
Il pasto dei docenti in servizio per l'assistenza alla mensa è gratuito. (art.
46 del Ccnl e art. 39 del
Ccni).
11
Le relazioni sindacali
Fino ad ora le relazioni sindacali sono state regolamentate attraverso un
accordo provinciale, fatto
del tutto comprensibile visto che era il solo livello decentrato di
contrattazione dal punto di vista
territoriale. Con l'avvento della contrattazione di scuola le modalità e i
criteri di applicazione dei
diritti sindacali sono di competenza di uno specifico accordo tra RSA/RSU e
dirigente scolastico.
Le RSU sono titolari nel luogo di lavoro dei diritti sindacali sanciti dalle
leggi e dai contratti.
Il contratto disciplina alcune materie secondo lo schema che segue.
Albo sindacale:
- quanti ve ne sono (uno della Rsu e uno dei sindacati, oppure uno solo, ma
abbastanza grande da
soddisfare tutte le esigenze, oppure uno per organizzazione);
- dove va collocato, in modo che sia visibile ai lavoratori;
- che vi sia anche nelle eventuali succursali, plessi, sezioni staccate, scuole
coordinate;
- che la gestione sia di esclusiva competenza dei sindacati e della Rsu che si
assumono la
responsabilità di quello che è affisso, senza visto o autorizzazione
preventiva del dirigente
scolastico sul materiale da affiggere;
- che la defissione del materiale sia di competenza del sindacato e della Rsu.
Uso di locali:
- disponibilità di un locale per l’attività sindacale, in permanenza o
temporaneamente al termine
dell’orario delle lezioni.Assemblea sindacale:
1. quale locale è destinato ordinariamente alle assemblee. Si possono prevedere
anche più locali a
seconda del numero prevedibile di partecipanti;
2. i criteri di copertura dei servizi essenziali da garantire durante
l’assemblea, come il controllo
all’ingresso, il centralino (se è collocato in portineria una sola persona può
garantire anche il
servizio di controllo all’ingresso), il servizio di segreteria.
Contingenti in caso di sciopero Ata ed educatori:
- individuare i contingenti per la scuola in applicazione dell’accordo
nazionale.
Agibilità sindacale:
1. utilizzo dei mezzi di informazione della scuola, come telefono, fax,
fotocopiatrice, posta
elettronica, internet e quantificazione di eventuali costi;
2. modalità di comunicazione delle Rsa/Rsu con il personale per motivi di
carattere sindacale;
3. modalità di accesso agli atti della scuola.
Relazioni sindacali:
- come attuare l’informazione preventiva e successiva sulle materie previste
dal contratto nazionale;
- su quali materie del contratto di scuola si esercita l’informazione;
- un calendario di massima degli incontri;
- modalità di pubblicità delle comunicazioni, circolari, informazioni.
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