
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato - con la
Sentenza n°
2231 del 23 marzo 2010 (depositata il 21 aprile 2010) - applica
la Sentenza n.
80/10 della Corte Costituzionale, dandone un'interpretazione da
taluni ritenuta restrittiva, poiché stabilisce che non
in tutti i casi di disabilità grave debba essere assegnato il massimo
delle ore di sostegno. A parere di chi scrive, invece, la
Sentenza della Corte Costituzionale era stata interpretata
frettolosamente in modo troppo estensivo. Ma per chiarirci meglio le
idee, sarà bene partire dalla causa che ha dato origine alla decisione.
Due genitori al cui figlio con grave disabilità,
frequentante la scuola superiore, erano state assegnate nel 2009 16 ore
di sostegno settimanali, hanno presentato un ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), per ottenere 33 ore settimanali, pari
alle ore di frequenza del bimbo. Il TAR ha rigettato il ricorso
in presenza dei commi 413 e 414 dell’articolo 2 della Legge 244/07 (Legge
Finanziaria per il 2008), che aveva vietato l'aumento di ore
aggiuntive tali da sforare la media nazionale del rapporto di un
posto ogni due alunni e comunque il numero massimo nazionale di
posti di sostegno, prestabilito dal Ministero a causa dei tagli alla
spesa pubblica.
I genitori si sono dunque appellati al Consiglio di Stato, il quale ha
preso la propria decisione qualche settimana fa, ovvero dopo la
citata pronuncia della Corte Costituzionale che ha
dichiarato incostituzionali - abrogandole - le norme poste alla base
della Sentenza del TAR.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dichiarando
che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e trattandosi
di un alunno con grave disabilità, debbono essergli assegnate più
ore di sostegno delle 16 concesse, anche perché lo stesso
Dirigente Scolastico aveva ammesso che le ore erano insufficienti. Tali
ore, però, avrebbero potuto essere di meno delle 33
richieste.
Per giungere a questa decisione, il Consiglio di Stato argomenta come
segue, con motivazioni che mettono a fuoco i princìpi stabiliti
dalla Corte Costituzionale: «2.2. - Da quanto richiamato
risulta in sintesi: a) la qualificazione del diritto all’istruzione
del disabile, e in particolare del disabile grave, quale diritto
fondamentale; b) l’individuazione in questo ambito di un "nucleo
indefettibile" di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur
stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle
relative misure; c) per cui obbiettivo primario è quello della massima
tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed
all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di
un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di per sé
illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo
indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della
situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi; d) con
la possibilità di ricorrere per l’uno o l’altro intervento, una
volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente,
anche all’assunzione di insegnanti in deroga, a seguito
dell’intervento della Corte Costituzionale; e) comportando tutto ciò,
in conclusione, che dalla accertata situazione di gravità del disabile
può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno
pari a quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve
essere orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle
condizioni date».
Il Consiglio di Stato, quindi, non nega in astratto la possibilità di
un massimo di ore di sostegno pari anche all’intera frequenza
scolastica, ma precisa che in concreto occorre una verifica
delle "effettive esigenze" di ciascun alunno, per
determinare l'ammontare congruo delle ore da assegnare.
Ma lo stesso - se non sbaglio - aveva stabilito la Corte Costituzionale,
quando aveva precisato che occorresse assegnare le ore con riguardo «alla
specificità della gravità» dei singoli alunni con disabilità...
Il Consiglio di Stato spiega poi perché non può essere
automatica l'assegnazione di ore di sostegno per tutta la frequenza
dell'orario scolastico a favore di alunni certificati con
disabilità grave:
1. perché l’insegnante è assegnato alla
classe e non a un singolo alunno: questo argomento
meriterebbe un maggiore approfondimento, poiché se è assegnato «sulla
base delle effettive esigenze», il riferimento all’alunno è
determinante ai fini della sua integrazione in quella classe;
2. perché il tempo scuola dell'alunno può
essere superiore a quello del sostegno: e qui pure occorrerebbe
approfondire il ruolo dei docenti curricolari di cui non si parla, come
se il sostegno fosse l'unica risorsa didattica.
3. perché la presenza del docente per il sostegno per
tutta la durata dell’orario scolastico rende difficile
l'integrazione dell'alunno: una tesi, questa, condivisibile,
come quella secondo cui, in certi casi, occorrono figure di assistenza
per l’autonomia o la comunicazione che non possono considerarsi
intercambiabili con quella del sostegno didattico.
La Sentenza passa quindi a precisare che le decisioni degli organi
giurisdizionali, sulle ore di sostegno, hanno validità per quel
solo anno, dovendosi verificare annualmente da parte delle
autorità sanitarie se vi siano stati miglioramenti che riducono la
necessità di ore.
Questo aspetto è assai delicato e, a mio avviso, assai grave.
Infatti - a parte la delega alle sole strutture sanitarie delle proposte
di interventi didattici - ciò comporterebbe un annuale rinnovo
delle visite mediche che invece, ad esempio, la Legge 80/06
ha voluto evitare. Senza contare che, in caso di riduzione di ore
annuali discordanti dalla diagnosi medica, i genitori sarebbero
costretti a proporre annualmente nuovi ricorsi al TAR,
con costi che scoraggerebbero la tutela dei diritti.
E a proposito di costi, sembra strano che il Consiglio di Stato, pur
accogliendo il ricorso dei genitori, non condanni
l'Amministrazione soccombente alle spese di causa,
ma decida di compensarle, con un costo economico per la famiglia che
certo non incoraggia il ricorso alla Magistratura.
Osservazioni
In questo caso le osservazioni non possono che consistere in
una serie di raccomandazioni:
- Occorrerà che, nel formulare il PEI
[Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] per il prossimo anno
scolastico, in questo mese di maggio o in giugno, le famiglie
pretendano l'indicazione delle "effettive esigenze
rilevate" di ciascun alunno, con la conseguente indicazione
e quantificazione delle risorse necessarie a soddisfare tali
esigenze, sia sotto il profilo delle ore di sostegno che delle eventuali
ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, sia ancora per
altre necessità.
- Occorrerà vigilare che non siano tolte o negate ore
ai "meno gravi" per darle ai "più gravi".
- Occorrerà accettare mancati aumenti di ore di
sostegno se la grave disabilità sarà solo o prevalentemente di
carattere motorio, potendo in questi casi sopperire alla situazione con
ore di assistenza.
- Occorrerà ribadire che la Sentenza 2231/10 del
Consiglio di Stato non nega l'aumento delle ore di sostegno,
allorquando le "effettive esigenze rilevate" e quantificate
nella richiesta all’Ufficio Scolastico lo richiedano.
- Occorrerà che le famiglie, se possono, in caso di
insufficiente o impropria motivazione dell’Amministrazione Scolastica,
si rivolgano alle Associazioni perché intervengano a
sostenerle, nel far rispettare le Sentenze della Corte Costituzionale e
del Consiglio di Stato.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore
Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con
alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per
gentile concessione.