Ora di ricevimento: docenti a casa se non ci sono colloqui
da tuttoscuola.com
Se non ci sono appuntamenti, prestabiliti su richiesta scritta dei genitori o
degli stessi docenti, questi ultimi non possono essere obbligati a rimanere a
scuola nell'ora riservata ai colloqui e una eventuale decisione diversa deve
passare da una contrattazione integrativa con i sindacati.
La sentenza è del Tribunale del lavoro di Catania che, confermando la sentenza
di primo grado, ha condannato il preside della locale scuola media Cavour e il
ministero della Pubblica istruzione per comportamento antisindacale rigettando
il ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato.
Il contenzioso riguarda una delibera del collegio dei docenti del 18 ottobre del
2007, approvata dal preside, che imponeva agli insegnanti della Cavour di
“essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a
prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori”. Contro questa decisione la
Uil scuola di Catania aveva presentato ricorso al giudice del lavoro, ottenendo
il 2 luglio 2008 la condanna del ministero e del preside per comportamento
antisindacale.
In entrambi i gradi di giudizio i giudici hanno ribadito che nel contratto
nazionale del lavoro è previsto che gli incontri a scuola “avvengano su
richiesta scritta del docente al genitore e viceversa” e che pertanto la
delibera del collegio dei docenti è “illegittima perché disciplina una
materia che è oggetto di contrattazione integrativa” che “richiede
l'intervento della Rsu”.
Ricevimento genitori, se non c’è l’appuntamento il
prof può lasciare la scuola
da Tecnica della Scuola di A.G.
A stabilirlo il Tribunale del lavoro di Catania, chiamato a dirimere un
contenzioso tra la Uil e il dirigente di una scuola media catanese, dopo che
questi aveva reso obbligatoria la presenza degli insegnanti grazie al sì del
Collegio dei Docenti. Ma “dimenticando” di consultare Rsu e sindacati.
Cade definitivamente il dubbio: se non vi è alcun un appuntamento concordato
con le famiglie degli studenti, i docenti non sono obbligati a rimanere a scuola
durante l’ora di ricevimento fissata ad inizio anno scolastico. La conferma è
giunta alcuni giorni fa, con la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di
Catania: il giudice esperto di norme lavorative, era stato chiamato a dirimere
un contenzioso tra la Uil Scuola e il dirigente di una scuola media catanese, la
Cavour, dopo che questi aveva reso obbligatoria la presenza dei prof durante
l’ora di ricevimento basandosi su quanto espresso dal Collegio dei Docenti
(favorevole) “dimenticando” di dovere per legge consultare Rsu e sindacati.
La vicenda ha inizio con una delibera, risalente all’ottobre del 2007,
approvata a maggioranza del Collegio dei Docenti, nella quale si imponeva ad
"essere comunque presenti a scuola nella loro ora di ricevimento, a
prescindere dall'appuntamento con alcuni genitori". Dopo la prima sentenza,
emessa nel 2008, favorevole ai ricorrenti, l’appello era stato condotto
direttamente dall'Avvocatura dello Stato: il giudice del lavoro di secondo
grado, però, non si è ravveduto rispetto alla prima sentenza ed ha reputato
anche nella seconda occasione il comportamento antisindacale del dirigente
scolastico di del capoluogo etneo coinvolgendo, come datore di lavoro, pure
quello del ministero dell’Istruzione.
Il giudice ha colto nella mancanza della contrattazione integrativa d’istituto
un “vizio formale” non sanabile. Così è stata fatta valere la procedura
classica, quella che prevede che la permanenza in istituto si applichi solo
"su richiesta scritta del docente al genitore e viceversa".