settembre 17th, 2010
Dirittoscolastico -17/09/2010 - Le ore di lezione in sostituzione, anche
se ridotte a 50 minuti per cause di forza maggiore, vanno retribuite per
intero
La retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo è condizionata
all'effettiva
prestazione, ma, se questa è resa, non è commisurata a 50 minuti per ogni
ora di lezione aggiuntiva, se la riduzione della durata delle ore di lezione
è stata determinata da motivi estranei alla didattica, e connessi alle
esigenze degli studenti pendolari.
ATTIVITA'
AGRICOLA
E
INCOMPATIBILITA'
VARIE-contratto
scuola
A
quesiti
posti
da
alcuni
naviganti
sull'attività
agricola
e
compatibilità
si
informa
che
la
Funzione
Pubblica
con
circolare
18.07.1997
n.
6/1997(G.U.
22.07.1997
n.
169
pag.
23) al
punto
5
Attivita
compatibili ha
precisato:
"E'
stato
prospettato
il
caso
della
partecipazione
in
società
agricole
a
conduzione
familiare,
situazione
diffusa
in
molte
realtà
territoriali.
A
giudizio
di
questo
Dipartimento,
l'attività
rientra
tra
quelle
compatibili
solo
se
l'impegno
richiesto
è
modesto
e
non
abituale
o
continuato
durante
l'anno.
Spetta
all'amministrazione
valutare
che
le
modalità
di
svolgimento
sono
tali
da
non
interferire
sull'attività
ordinaria.
".
L'attività
agricola
invece diventa
incompatibile
nel
momento
in
cui
venga
svolta
in
maniera
prevalente.
Per
la
nozione
di
prevalenza
è
necessario
fare
riferimento
all'art.
12
della
legge
di
attuazione
delle
direttive
delle
Comunità
Europee
n.
153
del
9
maggio
1975(in
GU
n.
137
de.
26/05/1975)
per
la
riforma
dell'Agricoltura(clicca
qui) secondo
cui
"
SI
CONSIDERA
A
TITOLO
PRINCIPALE
L'IMPRENDITORE
CHE
DEDICHI
ALL'ATTIVITÀ
AGRICOLA
ALMENO
DUE
TERZI
DEL
PROPRIO
TEMPO
DI
LAVORO
COMPLESSIVO
E
CHE
RICAVI
DALL'ATTIVITÀ
MEDESIMA
ALMENO
DUE
TERZI
DEL
PROPRIO
REDDITO
GLOBALE
DA
LAVORO
RISULTANTE
DALLA
PROPRIA
POSIZIONE
FISCALE.
agosto
29th,
2010
M.E.F./SPT
- Nota
n°
116/2010
del
17/08/2010
–
Dirigenti
area
V
(Dirigenti
Scolastici)
–
CCNL
2006/2009
del
15/07/2010
–
Rettifica
assegno
personale
pensionabile
agosto
29th,
2010
M.I.U.R.
–
Nota
prot.
n°
7681
del
24/08/2010
–
Chiarimenti
in
materia
di
assunzioni
a
T.I
e
a
T.D.
personale
scolastico
(continua…)
agosto
29th,
2010
M.I.U.R.
–
Nota
prot.
n°
7701
del
25/08/2010
–
Assunzioni
personale
ATA
per
mobilità
professionale
(continua…)
agosto
29th,
2010
Tecnicadellascuola.it
–
27/08/2010
–
Trasmissione
telematica
degli
attestati
di
malattia
–
Il
certificato
di
malattia
dei
dipendenti
pubblici,
ai
sensi
dell’art.
55/septies
del
D.L.vo
n.
165/2001,
introdotto
dall’art.
69
del
D.L.vo
n.
150/2009,
deve
essere
inviato
per
via
telematica
direttamente
all’Inps
dal
medico
o
dalla
struttura
sanitaria
pubblica
che
lo
rilascia.
(continua…)
Il
MIUR
con
la
nota
n.
7521
del
6
agosto
2010,
fornisce
istruzioni
e
indicazioni
in
materia
di
attribuzione
di
supplenze
al
personale
scolastico
per
l’a.s.
2010/2011.
by:Pino
Durante
agosto
6th,
2010
Tecnicadellascuola.it
–
06/08/2010
–
Classi
sovraffollate:
il
Tar
fa
pubblicare
il
ricorso
Codacons.
(continua…)
agosto
6th,
2010
Tecnicadellascuola.it
–
Salta
il
rinnovo
delle
Rsu
–
E’
il
risultato
della
riunione
Aran-Sindacati
del
3
agosto.
Un
ulteriore
incontro
è
in
programma
per
il
giorno
30.
Cgil
chiede
con
forza
le
elezioni,
gli
altri
sindacati
vogliono
la
definizione
delle
aree
contrattuali,
alla
quale
si
arriverà
forse
a
settembre.
(continua…)
agosto
5th,
2010
M.E.F./SPT
- Nota
n°
107/2010
del
03/08/2010
-
Applicazione
Contratti
Collettivi
Nazionali
di
Lavoro
–
CCNL
Personale
Dirigente
Area
V
Dirigenti
Scolastici
–
Bienni
economici
2006/2007
e
2008/2009
(continua…)
agosto
6th,
2010
Tecnicadellascuola.it
–
Salta
il
rinnovo
delle
Rsu
–
E’
il
risultato
della
riunione
Aran-Sindacati
del
3
agosto.
Un
ulteriore
incontro
è
in
programma
per
il
giorno
30.
Cgil
chiede
con
forza
le
elezioni,
gli
altri
sindacati
vogliono
la
definizione
delle
aree
contrattuali,
alla
quale
si
arriverà
forse
a
settembre.
(continua…)
agosto
6th,
2010
Tecnicadellascuola.it
–
06/08/2010
–
Classi
sovraffollate:
il
Tar
fa
pubblicare
il
ricorso
Codacons.
(continua…)
| Gio
Giu
24,
2010
5:50
pm
Oggetto:
PROFESSIONE
INSEGNANTE:
Prova
Invalsi
esca
da
esami
media
|
|
|
La
prova
Invalsi,
unica
per
tutto
il
territorio
nazionale
(sic!),
esca
definitivamente
dalle
prove
di
esame
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
e
sia
fatta
eventualmente
a
campione,
a
metà
anno
scolastico,
corretta
a
livello
centrale
e
somministrata
da
esterni
alla
scuola.
Dobbiamo
intraprendere
una
lotta
culturale,
politica,
sindacale,
legale,
affinché
sia
raggiunto
questo
obiettivo
già
dal
prossimo
anno
scolastico.
Le
prove
dovranno
dare
un
quadro
statistico
delle
scuole
del
Paese,
ma
non
dei
ragazzi
e
delle
ragazze
alla
conclusione
del
primo
ciclo
di
studio
in
sede
di
esame,
sottoposti
a
ben
5
prove
scritte.
Il
prossimo
anno,
se
le
cose
rimarranno
ferme,
se
non
usciranno
definitivamente
dalle
prove
di
esame;
le
prove
Invalsi
dovrebbero
essere
rinviate
al
mittente
e
ai
candidati
sarà
assegnato
il
massimo
dei
voti
in
questa
prova.
Ormai
bisogna
arrriivare
alla
disobbedienza
civile,
con
l'unità
di
tutti,
docenti
ma
anche
dirigenti
scolastici;
c’è
la
necessità
di
reagire
a
questa
impostazione
neo
centralista
di
una
scuola
autonoma,
una
scuola
per
scelte
governative
(
mancanza
i
investimenti
nei
decenni)
non
omogenea
nelle
province
e
nelle
singole
zone
delle
province
stesse
e/o
delle
aree
metropolitane
(
es.
Napoli
zona
Posillipo,
Napoli
zona
Sanità),
una
scuola
ormai
senza
più
qualità,
ridotta
in
alcuni
casi
al
contenimento
del
disagio
socioculturale
e
a
volte
unico
presidio
alla
delinquenza
minorile,
il
tutto
a
spese
della
salute
mentale
e
fisica
degli
insegnanti.
Vedi
il
recente
episodio
della
Scuola
media
S.
Alfonso
dei
Liguori
di
Napoli,
dove
la
Preside,
durante
gli
esami,
è
stata
aggredita
selvaggiamente
)(
prognosi
10
giorni)
da
un
genitore
pregiudicato,
ora
restituito
alle
patrie
galere.
Non
c’è
nulla
di
più
aberrante,
per
citare
Don
Milani,
che
imporre
una
prova
uguale
tra
disuguali;
la
prova
INVALSI
putroppo
lo
fa.
Libero
Tassella
(
Professione
Insegnante) |
REGOLAMENTI
IN
GAZZETTA
UFFICIALE:IN
VIGORE
DAL
16/6/2010
VARIE-contratto
scuola,
ORGANICO
SCUOLE-organico
di
diritto,
ORGANICO
SCUOLE-organico
di
fatto
Finalmente
pubblicati
sul
S.O.
n.
128
a
G.U.
137
del
15/6/2010
i
3
Regolamenti
rispettivamente
sui
Professionali(D.P.R.
15-3-
2010
n.
87),
sui
Tecnici(
D.P.R.
15-3-
2010
n.
88),
sui
Licei ( D.P.R.
15-3-
2010
n.
89),
la
cui
entrata
in
vigore
è
il
16
giugno
2010.
Ne
dà
notizia
il
Miur
con
nota
prot.
2020
del
16.6.2010:Misure
di
accompagnamento
al
riordino
della
scuola
secondaria
superiore
-
Anno
scolastico
2010-2011
(
la
nota
si
trova
sul
sito
dell'USR
PER
L'UMBRIA:
clicca
qui)
Proroga
pubblicazione
movimenti
docenti
scuola
secondaria
II
grado
Con
nota
dello
scorso
18
giugno
il
MIUR
ha
reso
noto
di
aver
prorogato
i
termini
per
la
pubblicazione
dei
movimenti
del
personale
docente
di
scuola
secondaria
di
II
grado
per
il
prossimo
anno
scolastico.
La
nota
precisa
che
la
data
presumibile
per
tale
pubblicazione
è
posticipata
al
prossimo
19
luglio.
Concorso
dirigenti
tecnici:
rinvio
pubblicazione
sedi
Sulla
Gazzetta
ufficiale
dello
scorso
18
giugno
è
stato
pubblicato
l'avviso
del
MIUR,
datato
3
giugno,
concernente
la
conferma
delle
date
di
effettuazione
delle
tre
prove
scritte
e
l'individuazione
delle
sedi
di
svolgimento
di
tali
prove.
In
realtà
l'avviso
rinvia
ad
una
ulteriore
comunicazione,
prevista
per
il
prossimo
30
luglio
sempre
sulla
Gazzetta
ufficiale,
sia
la
conferma
delle
date
che
l'individuazione
delle
sedi.
Diploma
di
specializzazione
sostegno
Treccani
Domanda
Sono
un
insegnante
di
scuola
primaria
su
posto
di
sostegno.
Quest'anno,
in
occasione
della
predisposizione
delle
graduatoria
di
Istituto,
alcune
insegnanti
titolari
su
posto
comune,
in
possesso
del
diploma
di
specializzazione
per
il
sostegno,
hanno
fatto
richiesta
di
valutabilità
del
predetto
diploma
in
quanto,
secondo
loro,
costituirebbe
una
diploma
di
specializzazione
perchè
non
sarebbe
titolo
di
accesso
per
il
posto
comune.
La
dirigente
,ad
una
mia
obiezione,
ha
dato
ragione
alle
insegnanti.
E'
corretta
la
richiesta
delle
insegnanti?
Risposta
Il
diploma
di
specializzazione
per
il
sostegno
non
è
valutabile
ai
fini
della
graduatoria
di
istituto,
atteso
che
esso
non
rientra
tra
i
titoli
di
specializzazione
valutabili
ai
sensi
della
lettera
C
della
tabella
di
valutazione
dei
titoli,
che
fa
riferimento
a
titoli
ontologicamente
diversi.
Tanto
rileva
anche
ai
sensi
della
nota
11
della
tabella
medesima,
che
a
tal
fine
così
dispone:
“Si
precisa
che
non
rientra
fra
quelli
valutabili
il
titolo
di
Specializzazione
per
l’insegnamento
ad
alunni
in
situazione
di
diversa
abilità
di
cui
al
D.P.R.
970/75,
rilasciato
anche
con
l’eventuale
riferimento
alla
Legge
341/90
–
commi
4,
6
e
8.
Analogamente
non
si
valutano
i
titoli
rilasciati
dalle
Scuole
di
Specializzazione
per
l’insegnamento
nella
scuola
secondaria
(SISS).
Detti
titoli
non
possono
essere,
infatti,
considerati
titoli
generali
aggiuntivi
in
quanto
validi
sia
per
l’accesso
ai
ruoli
sia
per
il
passaggio.”.
Accesso
documentazione
:
Treccani
Domanda
Sono
un'insegnate
di
scuola
primaria
individuata
per
il
corrente
anno
scolastico
soprannumeraria
nella
graduatoria
d'istituto
ed
invitata
a
presentare
domanda
di
trasferimento.
Visto
che
in
graduatoria
mi
seguiva
un'altra
insegnante
ho
chiesto
al
personale
di
segreteria
la
motivazione
della
mancata
individuazione
della
predetta
insegnate.
A
tale
questione
il
personale
riferiva
che
tale
provvedimento
era
stato
effettuato
perché
l'insegnante
de
quo
beneficiava
della
precedenza
prevista
dall'art
33
comma
5
legge
104
avendo
presentato
anche
domanda
di
trasferimento.
Va
precisato
che
l'insegnate
in
questione
non
ha
mai
prestato
servizio
nel
circolo
di
titolarità
ma
da
due
anni
ha
chiesto
l'assegnazione
provvisoria
della
sede;
per
tale
motivazione
ad
una
mia
richiesta
di
accesso
al
fascicolo
personale,
ai
sensi
della
legge
241/90,
il
personale
di
segretaria
afferma
che
tale
fascicolo
non
risulta
nella
sede
di
titolarità
ma
in
quella
di
servizio
e
che
a
loro
non
è
dovuta
richiedere
la
presenza
del
fascicolo
(oppure
in
copia)
presso
la
sede
di
titolarità.
A
questo
punto
vorrei
sapere
come
posso
accedere
al
fascicolo
personale
dell'insegnante
e
se
la
scuola
di
titolarità
è
tenuta
a
chiedere
il
fascicolo
(anche
in
copia)
alla
scuola
di
servizio
e
quali
gli
adempimenti
a
tutela
della
scrivente.
Mi
chiedo
anche
come
in
assenza
del
fascicolo
personale
la
scuola
abbia
potuto
attribuire
il
punteggio
della
graduatoria
senza
un
riscontro
della
documentazione.
Risposta
Il
diritto
di
accesso
agli
atti
amministrativi
può
essere
esercitato
dall’interessata
presso
qualsivoglia
pubblica
amministrazione
in
quanto
depositaria
dei
documenti
di
interesse.
Dunque,
anche
presso
l’istituzione
scolastica
di
servizio
della
controinteressata.
Nel
frattempo
sarebbe
opportuno
che
l’interessata
medesima
sporgesse
reclamo
avverso
la
scuola
di
titolarità
e,
se
del
caso,
provvedesse
a
depositare,
entro
il
termine
perentorio
di
15
giorni,
istanza
di
conciliazione
presso
l’Ufficio
scolastico
provinciale
competente,
avendo
cura
di
evidenziare
che
il
benefico
in
parola
è
stato
attribuito
alla
controinteressata
in
assenza
della
previa
acquisizione
della
prescritta
documentazione,
a
nulla
rilevando
che
la
stessa
giace
attualmente
presso
altra
istituzione
scolastica.
Ciò
in
quanto,
a
differenza
di
altre
situazioni
di
stato,
la
materia
concernente
gli
stati
di
salute
non
può
essere
autocertificata.
|
Ferie
e
part-time
Treccani
Domanda
Sono
una
docente
in
contratto
part-time
verticale
(orario
su
3
giorni).
Dato
che
mi
spettano
un
numero
di
giorni
di
ferie
proporzionali
all'orario,
come
effettuo
il
computo?
Ad
esempio
considero
il
mese
di
luglio
costituito
da
27
giorni
lavorativi
(6
giorni/settimanali)
o
da
13
giorni
lavorativi
(3
giorni/settimana).
Quindi,
se
voglio
stare
in
ferie
nel
mese
di
luglio,
chiedo
13
giorni
di
ferie
o
27?
Risposta
Al
fine
della
determinazione
delle
ferie
assume
rilievo
il
numero
delle
giornate
effettivamente
lavorate
nella
settimana
in
rapporto
a
quelle
previste
per
il
personale
a
tempo
pieno.
Per
calcolare
il
numero
di
giorni
di
ferie
spettanti,
dunque,
la
docente
interessata
dovrà
svolgere
la
seguente
proporzione.
Posto
che:
A
=
numero
di
giorni
effettivamente
lavorati
nella
settimana
(che
sono
3);
B
=
giorni
di
lavoro
previsti
per
il
personale
di
ruolo
(che
sono
6
perchè
il
giorno
libero
non
si
conta);
X
=
numero
dei
giorni
di
ferie
spettanti
alla
docente
interessata
in
part
time
verticale;
Y
=
giorni
di
ferie
spettanti
al
personale
a
tempo
pieno
(32
giorni),
Ne
consegue
che:
A
:
B
=
X
:
Y
X
=
3
x
32/6
=
16
Alla
docente
interessata,
dunque
spetteranno
16
giorni
di
ferie
nell’anno
di
riferimento.
|
|
Ferie
:Treccani
Domanda
Sono
una
docente
a
tempo
indeterminato
presso
un
liceo
scientifico,
vorrei
sapere
se
posso
chiedere
le
ferie
dal
25
luglio
al
5
settembre.
Risposta
Le
ferie
vanno
chieste
nei
periodi
di
sospensione
delle
attività
didattiche
e,
in
ogni
caso,
fino
alla
concorrenza
del
limite
di
giorni
contrattualmente
previsto
(si
veda
l’art.
13
del
vigente
contratto
di
lavoro).
Il
periodo
indicato
dalla
docente
è
caratterizzato
dalla
sospensione
delle
lezioni
e,
dunque,
può
essere
legittimamente
individuato
ai
fini
della
collocazione
cronologica
e
della
determinazione
del
periodo
di
ferie.
|
Esame
di
licenza
media
-
Treccani
Domanda
Un
docente
di
scuola
secondaria
di
primo
grado,
in
sede
di
esame
di
Stato,
può
esaminare
un
alunno
legato
da
vincolo
di
parentela
entro
il
quarto
grado?
Se,
come
prevedo,
la
risposta
è
negativa,
come
si
ritiene
opportuno
procedere?
Risposta
La
preclusione
in
parola
è
prevista
dall'art.
13
dell'ordinanza
44/2001
riguardante
gli
esami
di
Stato
delle
secondarie
di
II
grado
ed
è
prasseologicamente
estesa
anche
agli
esami
di
licenza
media.
Non
di
meno
la
stessa
disposizione
prevede
che
non
si
proceda
alla
sostituzione
del
commissario
interno
legato
dai
vincoli
sopradescritti
con
un
alunno
o
alunni
interni,
nel
caso
in
cui
il
competente
consiglio
di
classe
non
abbia
ritenuto
motivatamente
di
designare
un
altro
docente
della
classe.
Qualora
si
ritenga
che
la
situazione
in
parola
sia
insanabile,
il
presidente
ha
l'obbligo
di
provvedere
nominando
un
altro
docente
della
stessa
disciplina
in
servizio
nella
stessa
scuola
o
un
supplent
|
Approfondimento
ed
esami
di
Stato
di
I
grado
-
Treccani
Domanda
Come
confermato
dalla
Nota
n.
685/2010
“Approfondimento
non
è
considerata
come
materia
a
sé
stante
e
il
docente
incaricato
di
tale
insegnamento
non
ha
titolo
ad
esprimere
una
valutazione
autonoma,
bensì
a
fornire
elementi
di
giudizio
al
docente
di
materie
letterarie”.
E
fin
qui
nessun
dubbio.
Come
indica
poi
la
C.M.
n.
49/2010,
pag.
4,
nota
14
“Partecipano
al
consiglio
di
classe
il
dirigente
scolastico
(o
un
suo
delegato),
i
docenti
che
hanno
impartito
un
insegnamento
destinato
a
tutti
gli
studenti
della
classe”.
Alla
luce
di
quanto
indicato
si
chiede
se
il
docente
di
Approfondimento,
ovviamente
non
essendo
un
docente
della
classe,
ha
titolo
a
partecipare
agli
scrutini
finali
e,
ancora
più
importante,
se
è
obbligato
a
partecipare
agli
esami
se
tale
insegnamento
è
stato
impartito
in
una
terza
classe.
Risposta
Allo
stato
non
vi
sono
disposizioni
che
precludono
al
docente
di
approfondimento
la
partecipazione
alle
attività
funzionali
all’insegnamento,
né
che
impongano
allo
stesso
di
parteciparvi.
Tale
figura,
dunque,
sembrerebbe
qualificabile
alla
stregua
di
“minus
habens”
atteso
che,
a
fronte
del
dovere
di
impartire
la
prestazione
di
insegnamento
nelle
classi
di
riferimento,
non
deriva
il
potere
di
effettuare
la
relativa
valutazione,
perché
che
la
piena
titolarità
dello
stesso
spetta
al
docente
di
lettere
per
così
dire
:
“pleno
iure”.
Oltre
tutto
la
normativa
non
prevede
la
possibilità
che
due
docenti
diversi
possano
esprimere
due
distinte
valutazioni
sulla
stessa
disciplina
(ne
bis
in
idem)
essendo,
dunque,
astrattamente
configurabile
un
mero
potere
di
fornitura
di
ulteriori
elementi
di
giudizio,
da
parte
del
docente
di
approfondimento,
all’indirizzo
del
docente
di
lettere
“pleno
iure”.
La
questione,
dunque,
può
essere
risolta
solo
in
via
legislativa,
per
effetto
dell’emanazione
di
un’apposita
disposizione
da
inserire
nel
decreto
legislativo
297/94,
in
analogia
con
quanto
già
avvenuto
per
gli
insegnanti
tecnico-pratici.
Dopo
di
che
bisognerà
contrattualizzare
la
relativa
prestazione,
per
il
tramite
dell’introduzione
di
clausole
speciali
in
seno
al
vigente
contratto
collettivo
nazionale.
Giova
ricordare,
infatti,
che
qualsivoglia
trattamento
derogatorio,
al
fine
di
potere
essere
considerato
legittimo,
necessita
di
poggiare
su
norme
speciali,
sia
di
legge
che
pattizie.
In
caso
contrario
eventuali
trattamenti
diversi
potrebbero
integrare
fattispecie
discriminatorie
a
vario
titolo,
come
tali
suscettibili
di
ing
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