NOTIZIE FLASH

magazine      "News"  da Internet per la Scuola
   Maria Concetta La Marca    

Gio Giu 24, 2010 5:50 pm    Oggetto: PROFESSIONE INSEGNANTE: Prova Invalsi esca da esami media

La prova Invalsi, unica per tutto il territorio nazionale (sic!), esca definitivamente dalle prove di esame della scuola secondaria di primo grado e sia fatta eventualmente a campione, a metà anno scolastico, corretta a livello centrale e somministrata da esterni alla scuola. Dobbiamo intraprendere una lotta culturale, politica, sindacale, legale, affinché sia raggiunto questo obiettivo già dal prossimo anno scolastico. Le prove dovranno dare un quadro statistico delle scuole del Paese, ma non dei ragazzi e delle ragazze alla conclusione del primo ciclo di studio in sede di esame, sottoposti a ben 5 prove scritte.
Il prossimo anno, se le cose rimarranno ferme, se non usciranno definitivamente dalle prove di esame; le prove Invalsi dovrebbero essere rinviate al mittente e ai candidati sarà assegnato il massimo dei voti in questa prova. Ormai bisogna arrriivare alla disobbedienza civile, con l'unità di tutti, docenti ma anche dirigenti scolastici; c’è la necessità di reagire a questa impostazione neo centralista di una scuola autonoma, una scuola per scelte governative ( mancanza i investimenti nei decenni) non omogenea nelle province e nelle singole zone delle province stesse e/o delle aree metropolitane ( es. Napoli zona Posillipo, Napoli zona Sanità), una scuola ormai senza più qualità, ridotta in alcuni casi al contenimento del disagio socioculturale e a volte unico presidio alla delinquenza minorile, il tutto a spese della salute mentale e fisica degli insegnanti. Vedi il recente episodio della Scuola media S. Alfonso dei Liguori di Napoli, dove la Preside, durante gli esami, è stata aggredita selvaggiamente )( prognosi 10 giorni) da un genitore pregiudicato, ora restituito alle patrie galere.
Non c’è nulla di più aberrante, per citare Don Milani, che imporre una prova uguale tra disuguali; la prova INVALSI putroppo lo fa.
Libero Tassella ( Professione Insegnante)

REGOLAMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE:IN VIGORE DAL 16/6/2010

Categorie VARIE-contratto scuola, ORGANICO SCUOLE-organico di diritto, ORGANICO SCUOLE-organico di fatto

Finalmente pubblicati sul S.O. n. 128 a G.U. 137 del 15/6/2010  i 3 Regolamenti rispettivamente sui Professionali(D.P.R. 15-3- 2010 n. 87), sui Tecnici( D.P.R. 15-3- 2010 n. 88), sui Licei ( D.P.R. 15-3- 2010 n. 89),  la cui entrata in vigore è il 16 giugno 2010.

Ne dà notizia il Miur con nota prot. 2020 del 16.6.2010:Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore - Anno scolastico 2010-2011 ( la nota si trova sul sito dell'USR PER L'UMBRIA: clicca qui)


Proroga pubblicazione movimenti docenti scuola secondaria II grado

Con nota dello scorso 18 giugno il MIUR ha reso noto di aver prorogato i termini per la pubblicazione dei movimenti del personale docente di scuola secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico.

La nota precisa che la data presumibile per tale pubblicazione è posticipata al prossimo 19 luglio.

 

Concorso dirigenti tecnici: rinvio pubblicazione sedi

Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 18 giugno è stato pubblicato l'avviso del MIUR, datato 3 giugno, concernente la conferma delle date di effettuazione delle tre prove scritte e l'individuazione delle sedi di svolgimento di tali prove.

In realtà l'avviso rinvia ad una ulteriore comunicazione, prevista per il prossimo 30 luglio sempre sulla Gazzetta ufficiale, sia la conferma delle date che l'individuazione delle sedi.


Diploma di specializzazione sostegno Treccani
Domanda
Sono un insegnante di scuola primaria su posto di sostegno. Quest'anno, in occasione della predisposizione delle graduatoria di Istituto, alcune insegnanti titolari su posto comune, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, hanno fatto richiesta di valutabilità del predetto diploma in quanto, secondo loro, costituirebbe una diploma di specializzazione perchè non sarebbe titolo di accesso per il posto comune. La dirigente ,ad una mia obiezione, ha dato ragione alle insegnanti. E' corretta la richiesta delle insegnanti?
Risposta
Il diploma di specializzazione per il sostegno non è valutabile ai fini della graduatoria di istituto, atteso che esso non rientra tra i titoli di specializzazione valutabili ai sensi della lettera C della tabella di valutazione dei titoli, che fa riferimento a titoli ontologicamente diversi. Tanto rileva anche ai sensi della nota 11 della tabella medesima, che a tal fine così dispone: “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.”.
 
Accesso documentazione : Treccani
Domanda
Sono un'insegnate di scuola primaria individuata per il corrente anno scolastico soprannumeraria nella graduatoria d'istituto ed invitata a presentare domanda di trasferimento. Visto che in graduatoria mi seguiva un'altra insegnante ho chiesto al personale di segreteria la motivazione della mancata individuazione della predetta insegnate. A tale questione il personale riferiva che tale provvedimento era stato effettuato perché l'insegnante de quo beneficiava della precedenza prevista dall'art 33 comma 5 legge 104 avendo presentato anche domanda di trasferimento. Va precisato che l'insegnate in questione non ha mai prestato servizio nel circolo di titolarità ma da due anni ha chiesto l'assegnazione provvisoria della sede; per tale motivazione ad una mia richiesta di accesso al fascicolo personale, ai sensi della legge 241/90, il personale di segretaria afferma che tale fascicolo non risulta nella sede di titolarità ma in quella di servizio e che a loro non è dovuta richiedere la presenza del fascicolo (oppure in copia) presso la sede di titolarità. A questo punto vorrei sapere come posso accedere al fascicolo personale dell'insegnante e se la scuola di titolarità è tenuta a chiedere il fascicolo (anche in copia) alla scuola di servizio e quali gli adempimenti a tutela della scrivente. Mi chiedo anche come in assenza del fascicolo personale la scuola abbia potuto attribuire il punteggio della graduatoria senza un riscontro della documentazione.
Risposta
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato dall’interessata presso qualsivoglia pubblica amministrazione in quanto depositaria dei documenti di interesse. Dunque, anche presso l’istituzione scolastica di servizio della controinteressata. Nel frattempo sarebbe opportuno che l’interessata medesima sporgesse reclamo avverso la scuola di titolarità e, se del caso, provvedesse a depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni, istanza di conciliazione presso l’Ufficio scolastico provinciale competente, avendo cura di evidenziare che il benefico in parola è stato attribuito alla controinteressata in assenza della previa acquisizione della prescritta documentazione, a nulla rilevando che la stessa giace attualmente presso altra istituzione scolastica. Ciò in quanto, a differenza di altre situazioni di stato, la materia concernente gli stati di salute non può essere autocertificata.
 
Ferie e part-time Treccani
Domanda
Sono una docente in contratto part-time verticale (orario su 3 giorni). Dato che mi spettano un numero di giorni di ferie proporzionali all'orario, come effettuo il computo? Ad esempio considero il mese di luglio costituito da 27 giorni lavorativi (6 giorni/settimanali) o da 13 giorni lavorativi (3 giorni/settimana). Quindi, se voglio stare in ferie nel mese di luglio, chiedo 13 giorni di ferie o 27?
Risposta

Al fine della determinazione delle ferie assume rilievo il numero delle giornate effettivamente lavorate nella settimana in rapporto a quelle previste per il personale a tempo pieno. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti, dunque, la docente interessata dovrà svolgere la seguente proporzione. Posto che: A = numero di giorni effettivamente lavorati nella settimana (che sono 3); B = giorni di lavoro previsti per il personale di ruolo (che sono 6 perchè il giorno libero non si conta); X = numero dei giorni di ferie spettanti alla docente interessata in part time verticale; Y = giorni di ferie spettanti al personale a tempo pieno (32 giorni), Ne consegue che: A : B = X : Y X = 3 x 32/6 = 16 Alla docente interessata, dunque spetteranno 16 giorni di ferie nell’anno di riferimento.

Ferie :Treccani
Domanda
Sono una docente a tempo indeterminato presso un liceo scientifico, vorrei sapere se posso chiedere le ferie dal 25 luglio al 5 settembre.
Risposta
Le ferie vanno chieste nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, fino alla concorrenza del limite di giorni contrattualmente previsto (si veda l’art. 13 del vigente contratto di lavoro). Il periodo indicato dalla docente è caratterizzato dalla sospensione delle lezioni e, dunque, può essere legittimamente individuato ai fini della collocazione cronologica e della determinazione del periodo di ferie.
 
 
Esame di licenza media  - Treccani
Domanda
Un docente di scuola secondaria di primo grado, in sede di esame di Stato, può esaminare un alunno legato da vincolo di parentela entro il quarto grado? Se, come prevedo, la risposta è negativa, come si ritiene opportuno procedere?
Risposta
La preclusione in parola è prevista dall'art. 13 dell'ordinanza 44/2001 riguardante gli esami di Stato delle secondarie di II grado ed è prasseologicamente estesa anche agli esami di licenza media. Non di meno la stessa disposizione prevede che non si proceda alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. Qualora si ritenga che la situazione in parola sia insanabile, il presidente ha l'obbligo di provvedere nominando un altro docente della stessa disciplina in servizio nella stessa scuola o un supplent

Approfondimento ed esami di Stato di I grado -    Treccani
Domanda
Come confermato dalla Nota n. 685/2010 “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. E fin qui nessun dubbio. Come indica poi la C.M. n. 49/2010, pag. 4, nota 14 “Partecipano al consiglio di classe il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe”. Alla luce di quanto indicato si chiede se il docente di Approfondimento, ovviamente non essendo un docente della classe, ha titolo a partecipare agli scrutini finali e, ancora più importante, se è obbligato a partecipare agli esami se tale insegnamento è stato impartito in una terza classe.
Risposta
Allo stato non vi sono disposizioni che precludono al docente di approfondimento la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento, né che impongano allo stesso di parteciparvi. Tale figura, dunque, sembrerebbe qualificabile alla stregua di “minus habens” atteso che, a fronte del dovere di impartire la prestazione di insegnamento nelle classi di riferimento, non deriva il potere di effettuare la relativa valutazione, perché che la piena titolarità dello stesso spetta al docente di lettere per così dire : “pleno iure”. Oltre tutto la normativa non prevede la possibilità che due docenti diversi possano esprimere due distinte valutazioni sulla stessa disciplina (ne bis in idem) essendo, dunque, astrattamente configurabile un mero potere di fornitura di ulteriori elementi di giudizio, da parte del docente di approfondimento, all’indirizzo del docente di lettere “pleno iure”. La questione, dunque, può essere risolta solo in via legislativa, per effetto dell’emanazione di un’apposita disposizione da inserire nel decreto legislativo 297/94, in analogia con quanto già avvenuto per gli insegnanti tecnico-pratici. Dopo di che bisognerà contrattualizzare la relativa prestazione, per il tramite dell’introduzione di clausole speciali in seno al vigente contratto collettivo nazionale. Giova ricordare, infatti, che qualsivoglia trattamento derogatorio, al fine di potere essere considerato legittimo, necessita di poggiare su norme speciali, sia di legge che pattizie. In caso contrario eventuali trattamenti diversi potrebbero integrare fattispecie discriminatorie a vario titolo, come tali suscettibili di ingenerare illeciti di varia natura ricadenti, sul lato passivo, sul docente interessato e, sul lato attivo, sul dirigente scolastico.
Compilazione registro non ufficiale   - Treccani
Domanda
Una funzione strumentale della mia scuola ha applicato da tempo la prassi che contestualmente alla consegna degli elaborati scritti delle varie discipline ogni docente dovrà trascrivere tutte le date dei compiti su un quaderno adibito a comprovare che lo stesso ha effettuato le prove di verifica durante i quadrimestri. Personalmente mi sono sempre rifiutata di adempiere a questo obbligo perché penso che il mio dovere sia solo quello di consegnare le prove e tenere costantemente aggiornato il mio registro personale; l’uso di un altro registro, la cui esistenza non figura nemmeno nel Regolamento di istituto e che dovrebbe monitorare il lavoro di ogni docente, mi sembra ultroneo. Le chiedo gentilmente di sapere se sto agendo correttamente o se tale richiesta cade all’interno dei doveri contrattuali.
Risposta
Il comportamento assunto dalla docente sembrerebbe legittimo. L’imposizione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti potrebbe configurarsi, infatti, alla stregua di comportamento illecito. Giova ricordare, peraltro, che non vi è alcuna menzione nella normativa di settore di tale registro aggiuntivo e che, in ogni caso, l’eventuale utilizzo di strumenti aggiuntivi o alternativi a quelli previsti dalla normativa deve necessariamente avvenire previa formazione di una disposizione regolamentare interna che ne preveda l’uso e che ne regoli la compilazione. Oltre tutto, trattandosi di adempimenti aggiuntivi, è ragionevole ritenere che essi potrebbero anche determinare l’insorgenza del diritto al compenso supplementare, fatta salva l’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 275/99.
Validità degli scrutini-  Treccani
Domanda
Durante gli scrutini finali, è legale la presenza di un tecnico di laboratorio, estraneo al consiglio di classe, che gestisce il PC in cui sono stati digitati i voti?
Risposta
L’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 297/94 dispone che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Tale precisazione è stata inserita dal legislatore perché del consiglio di classe fanno parte per i residui adempimenti anche i genitori. A maggior ragione, dunque, è da escludere che soggetti terzi possano essere presenti durante lo svolgimento dei lavori del consiglio di classe e la presenza di tali soggetti, stante la tassatività della situazione enucleata dalla norma, potrebbe essere addirittura causa di nullità delle relative deliberazioni stante l’evidente vizio di composizione del collegio.

 


20/05/2010 - DOCENTI IN USP -SNALS VENEZIA

 Domande entro il 15 giugno.


19/05/2010 - CONSULTA NAZIONALE SETTORE ATA -SNALS VENEZIA

Il documento finale


18/05/2010 - CONFRONTO SINDACALE -

Rappresentatività e rappresentanza sindacale: SNALS VENEZIA

un sistema di regole possibile

 


17/05/2010 - ORE ECCEDENTI -SNALS VENEZIA

Notizie anche sul  monitoraggio sui dati delle istituzioni scolastiche.


12/05/2010 - CLASSI DI CONCORSO -SNALS VENEZIA

Nuove confluenze al 1^ anno della scuola superiore.

 


11/05/2010 - PERSONALE ATA -SNALS VENEZIA

I passaggi di area. La prova selettiva.


 
 

 
Rubrica: BULLISMO
67 14-05-2010 il giornale di napoli   6 L'ALUNNO SCRIVE: MASESTRA, SCUSA
68 14-05-2010 l' unita'   24 IN BREVE-TORNA A CASA LA MAESTRA CHE FU AGGREDITA DA UN ALUNNO
69 14-05-2010 roma   1 LETTERA E FIORI ALLA MAESTRA: "SCUSA, NON VOLEVO FARLO"
70 20-05-2010 panorama (ed. arnoldo mondador   162 IO SPERIAMO CHE VI MIGLIORO
 
 
14/05/10Test Invalsi:ambigui,inutili e perfino "pericolosi"
 
 

1)M.I.U.R. - Nota n° 3249 de 28/04/2010 -  Parere del C.N.P.I. sulle
> Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
> con riferimento ai profili di cui all'art. 2,