NOTIZIE FLASH

magazine: notizie per la scuola da "internet"
     a cura di  Maria Concetta La Marca  

Stop alle pretese dei dirigenti: non hanno nessun potere discrezionale di valutazione delle richieste
 di Antimo Di Geronimo  
 
I permessi per motivi personali e familiari sono diritti. Il dirigente scolastico, dunque, non può negarli, perché la relativa fruizione è sottratta alla sua discrezionalità. Lo ha spiegato l'agenzia per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni guidata da [...]
  1. On line il sito tematico della Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

settembre 17th, 2010
Dirittoscolastico -17/09/2010 - Le ore di lezione in sostituzione, anche
se ridotte a 50 minuti per cause di forza maggiore, vanno retribuite per
intero

La retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo è condizionata all'effettiva
prestazione, ma, se questa è resa, non è commisurata a 50 minuti per ogni
ora di lezione aggiuntiva, se la riduzione della durata delle ore di lezione
è stata determinata da motivi estranei alla didattica, e connessi alle
esigenze degli studenti pendolari.


Segretario e coordinatore di classe : Margherita Pugliesi

(Treccani)

     Domanda=  La figura del "Coordinatore di classe" non è contemplata nel CNNL,
tuttavia i compiti del "Coordinatore" risultano ogni anno più gravosi e le
nomine arrivano senza il parere del diretto interessato. Un docente può
rifiutare tale incarico senza incorrere in sanzioni? La domanda vale anche
per la figura di "Segretario" del Consiglio di classe.


        Risposta =   L'incarico di coordinatore e di segretario vanno conferiti previa
attivazione delle figure negoziali di cui agli articoli 1326 e seguenti del
codice civile (scambio tra proposta e accettazione). In quella sede
l'interessato può non accettare la proposta che, oltre alla descrizione
della prestazione deve recare anche la durata e la retribuzione a pena di
nullità o annullabilità.


Verbale del Collegio dei docenti : Salvatore Castiglia

(Treccani)

Domanda=Esiste una normativa precisa che impone di mettere al primo punto all'ordine
del giorno del collegio dei docenti la lettura e l'approvazione del verbale
della seduta precedente? E' regolare la lettura e l'approvazione del verbale
prima dell'inizio del collegio senza che questa operazione sia stata messa
all'ordine del giorno del collegio stesso?

Risposta=Non esiste alcuna disposizione scritta, di carattere generale, che imponga
di iniziare i lavori del collegio previa lettura e approvazione del verbale
della seduta precedente. Non di meno, tale procedura è ormai consolidata
dalla prassi e, dunque, è ragionevole ritenere che costituisca una vera e
propria consuetudine. Salvo che il processo verbale della seduta non venga
letto e approvato al termine della stessa. Resta il fatto, però che il
verbale in sè non ha efficacia costitutiva delle deliberazioni adottate,
atteso che esso reca la mera narrazione dei lavori ed ai fini della sua
validità è requisito sufficiente la mera apposizione della firma del
verbalizzatore, anche in assenza di quella del presidente del collegio.

Conseguentemente l'assenza dell'approvazione del verbale non è causa di
illegittimità dei lavori del collegio.


Categorie ATTIVITA' AGRICOLA E INCOMPATIBILITA'

VARIE-contratto scuola

A quesiti posti da alcuni naviganti sull'attività agricola e compatibilità si informa che la Funzione Pubblica con circolare 18.07.1997 n. 6/1997(G.U. 22.07.1997 n. 169 pag. 23) al punto 5 Attivita compatibili ha precisato:

"E' stato prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare, situazione diffusa in molte realtà territoriali. A giudizio di questo Dipartimento, l'attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria. ".
L'attività agricola invece diventa incompatibile nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente.
Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all'art. 12 della legge di attuazione delle direttive delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975(in GU n. 137 de. 26/05/1975) per la riforma dell'Agricoltura(clicca qui) secondo cui " SI CONSIDERA A TITOLO PRINCIPALE L'IMPRENDITORE CHE DEDICHI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO TEMPO DI LAVORO COMPLESSIVO E CHE RICAVI DALL'ATTIVITÀ MEDESIMA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO REDDITO GLOBALE DA LAVORO RISULTANTE DALLA PROPRIA POSIZIONE FISCALE.

M.E.F./SPT – Nota n° 116/2010 del 17/08/2010

M.E.F./SPT - Nota n° 116/2010 del 17/08/2010 – Dirigenti area V (Dirigenti Scolastici) – CCNL 2006/2009 del 15/07/2010 – Rettifica assegno personale pensionabile 

M.I.U.R. – Nota prot. n° 7681 del 24/08/2010

M.I.U.R. – Nota prot. n° 7681 del 24/08/2010 – Chiarimenti in materia di assunzioni a T.I e a T.D. personale scolastico   (continua…)

 

M.I.U.R. – Nota prot. n° 7701 del 25/08/2010

M.I.U.R. – Nota prot. n° 7701 del 25/08/2010 – Assunzioni personale ATA per mobilità professionale  (continua…)

 

Tecnicadellascuola.it – 27/08/2010 – Trasmissione telematica degli attestati di malattia

Tecnicadellascuola.it – 27/08/2010 – Trasmissione telematica degli attestati di malattia – Il certificato di malattia dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 55/septies del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150/2009, deve essere inviato per via telematica direttamente all’Inps dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.     (continua…)

 

 

 

Il MIUR con la nota n. 7521 del 6 agosto 2010, fornisce istruzioni e indicazioni in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2010/2011.

nota n. 7521 del 6 agosto 2010


by:Pino Durante

Tecnicadellascuola.it – 06/08/2010 – Classi sovraffollate: il Tar fa pubblicare il ricorso Codacons

Tecnicadellascuola.it – 06/08/2010 – Classi sovraffollate: il Tar fa pubblicare il ricorso Codacons. (continua…)

 


Tecnicadellascuola.it – Salta il rinnovo delle Rsu

Tecnicadellascuola.it – Salta il rinnovo delle Rsu – E’ il risultato della riunione Aran-Sindacati del 3 agosto. Un ulteriore incontro è in programma per il giorno 30. Cgil chiede con forza le elezioni, gli altri sindacati vogliono la definizione delle aree contrattuali, alla quale si arriverà forse a settembre.  (continua…)


M.E.F./SPT – Nota n° 107/2010 del 03/08/2010 – Applicazione Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

M.E.F./SPT - Nota n° 107/2010 del 03/08/2010 -  Applicazione Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – CCNL Personale Dirigente Area V Dirigenti Scolastici – Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009   (continua…)


Tecnicadellascuola.it – Salta il rinnovo delle Rsu

Tecnicadellascuola.it – Salta il rinnovo delle Rsu – E’ il risultato della riunione Aran-Sindacati del 3 agosto. Un ulteriore incontro è in programma per il giorno 30. Cgil chiede con forza le elezioni, gli altri sindacati vogliono la definizione delle aree contrattuali, alla quale si arriverà forse a settembre.  (continua…)

 

Tecnicadellascuola.it – 06/08/2010 – Classi sovraffollate: il Tar fa pubblicare il ricorso Codacons

Tecnicadellascuola.it – 06/08/2010 – Classi sovraffollate: il Tar fa pubblicare il ricorso Codacons. (continua…)


Gio Giu 24, 2010 5:50 pm    Oggetto: PROFESSIONE INSEGNANTE:

  Prova Invalsi esca da esami media


La prova Invalsi, unica per tutto il territorio nazionale (sic!), esca definitivamente dalle prove di esame della scuola secondaria di primo grado e sia fatta eventualmente a campione, a metà anno scolastico, corretta a livello centrale e somministrata da esterni alla scuola. Dobbiamo intraprendere una lotta culturale, politica, sindacale, legale, affinché sia raggiunto questo obiettivo già dal prossimo anno scolastico. Le prove dovranno dare un quadro statistico delle scuole del Paese, ma non dei ragazzi e delle ragazze alla conclusione del primo ciclo di studio in sede di esame, sottoposti a ben 5 prove scritte.
Il prossimo anno, se le cose rimarranno ferme, se non usciranno definitivamente dalle prove di esame; le prove Invalsi dovrebbero essere rinviate al mittente e ai candidati sarà assegnato il massimo dei voti in questa prova. Ormai bisogna arrriivare alla disobbedienza civile, con l'unità di tutti, docenti ma anche dirigenti scolastici; c’è la necessità di reagire a questa impostazione neo centralista di una scuola autonoma, una scuola per scelte governative ( mancanza i investimenti nei decenni) non omogenea nelle province e nelle singole zone delle province stesse e/o delle aree metropolitane ( es. Napoli zona Posillipo, Napoli zona Sanità), una scuola ormai senza più qualità, ridotta in alcuni casi al contenimento del disagio socioculturale e a volte unico presidio alla delinquenza minorile, il tutto a spese della salute mentale e fisica degli insegnanti. Vedi il recente episodio della Scuola media S. Alfonso dei Liguori di Napoli, dove la Preside, durante gli esami, è stata aggredita selvaggiamente )( prognosi 10 giorni) da un genitore pregiudicato, ora restituito alle patrie galere.
Non c’è nulla di più aberrante, per citare Don Milani, che imporre una prova uguale tra disuguali; la prova INVALSI putroppo lo fa.
Libero Tassella ( Professione Insegnante)

REGOLAMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE:IN VIGORE DAL 16/6/2010

Categorie VARIE-contratto scuola, ORGANICO SCUOLE-organico di diritto, ORGANICO SCUOLE-organico di fatto

Finalmente pubblicati sul S.O. n. 128 a G.U. 137 del 15/6/2010  i 3 Regolamenti rispettivamente sui Professionali(D.P.R. 15-3- 2010 n. 87), sui Tecnici( D.P.R. 15-3- 2010 n. 88), sui Licei ( D.P.R. 15-3- 2010 n. 89),  la cui entrata in vigore è il 16 giugno 2010.

Ne dà notizia il Miur con nota prot. 2020 del 16.6.2010:Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore - Anno scolastico 2010-2011 ( la nota si trova sul sito dell'USR PER L'UMBRIA: clicca qui)


Proroga pubblicazione movimenti docenti scuola secondaria II grado

Con nota dello scorso 18 giugno il MIUR ha reso noto di aver prorogato i termini per la pubblicazione dei movimenti del personale docente di scuola secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico.

La nota precisa che la data presumibile per tale pubblicazione è posticipata al prossimo 19 luglio.

 

Concorso dirigenti tecnici: rinvio pubblicazione sedi

Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 18 giugno è stato pubblicato l'avviso del MIUR, datato 3 giugno, concernente la conferma delle date di effettuazione delle tre prove scritte e l'individuazione delle sedi di svolgimento di tali prove.

In realtà l'avviso rinvia ad una ulteriore comunicazione, prevista per il prossimo 30 luglio sempre sulla Gazzetta ufficiale, sia la conferma delle date che l'individuazione delle sedi.


Diploma di specializzazione sostegno Treccani
Domanda
Sono un insegnante di scuola primaria su posto di sostegno. Quest'anno, in occasione della predisposizione delle graduatoria di Istituto, alcune insegnanti titolari su posto comune, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno, hanno fatto richiesta di valutabilità del predetto diploma in quanto, secondo loro, costituirebbe una diploma di specializzazione perchè non sarebbe titolo di accesso per il posto comune. La dirigente ,ad una mia obiezione, ha dato ragione alle insegnanti. E' corretta la richiesta delle insegnanti?
Risposta
Il diploma di specializzazione per il sostegno non è valutabile ai fini della graduatoria di istituto, atteso che esso non rientra tra i titoli di specializzazione valutabili ai sensi della lettera C della tabella di valutazione dei titoli, che fa riferimento a titoli ontologicamente diversi. Tanto rileva anche ai sensi della nota 11 della tabella medesima, che a tal fine così dispone: “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.”.
 
Accesso documentazione : Treccani
Domanda
Sono un'insegnate di scuola primaria individuata per il corrente anno scolastico soprannumeraria nella graduatoria d'istituto ed invitata a presentare domanda di trasferimento. Visto che in graduatoria mi seguiva un'altra insegnante ho chiesto al personale di segreteria la motivazione della mancata individuazione della predetta insegnate. A tale questione il personale riferiva che tale provvedimento era stato effettuato perché l'insegnante de quo beneficiava della precedenza prevista dall'art 33 comma 5 legge 104 avendo presentato anche domanda di trasferimento. Va precisato che l'insegnate in questione non ha mai prestato servizio nel circolo di titolarità ma da due anni ha chiesto l'assegnazione provvisoria della sede; per tale motivazione ad una mia richiesta di accesso al fascicolo personale, ai sensi della legge 241/90, il personale di segretaria afferma che tale fascicolo non risulta nella sede di titolarità ma in quella di servizio e che a loro non è dovuta richiedere la presenza del fascicolo (oppure in copia) presso la sede di titolarità. A questo punto vorrei sapere come posso accedere al fascicolo personale dell'insegnante e se la scuola di titolarità è tenuta a chiedere il fascicolo (anche in copia) alla scuola di servizio e quali gli adempimenti a tutela della scrivente. Mi chiedo anche come in assenza del fascicolo personale la scuola abbia potuto attribuire il punteggio della graduatoria senza un riscontro della documentazione.
Risposta
Il diritto di accesso agli atti amministrativi può essere esercitato dall’interessata presso qualsivoglia pubblica amministrazione in quanto depositaria dei documenti di interesse. Dunque, anche presso l’istituzione scolastica di servizio della controinteressata. Nel frattempo sarebbe opportuno che l’interessata medesima sporgesse reclamo avverso la scuola di titolarità e, se del caso, provvedesse a depositare, entro il termine perentorio di 15 giorni, istanza di conciliazione presso l’Ufficio scolastico provinciale competente, avendo cura di evidenziare che il benefico in parola è stato attribuito alla controinteressata in assenza della previa acquisizione della prescritta documentazione, a nulla rilevando che la stessa giace attualmente presso altra istituzione scolastica. Ciò in quanto, a differenza di altre situazioni di stato, la materia concernente gli stati di salute non può essere autocertificata.
 
Ferie e part-time Treccani
Domanda
Sono una docente in contratto part-time verticale (orario su 3 giorni). Dato che mi spettano un numero di giorni di ferie proporzionali all'orario, come effettuo il computo? Ad esempio considero il mese di luglio costituito da 27 giorni lavorativi (6 giorni/settimanali) o da 13 giorni lavorativi (3 giorni/settimana). Quindi, se voglio stare in ferie nel mese di luglio, chiedo 13 giorni di ferie o 27?
Risposta

Al fine della determinazione delle ferie assume rilievo il numero delle giornate effettivamente lavorate nella settimana in rapporto a quelle previste per il personale a tempo pieno. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti, dunque, la docente interessata dovrà svolgere la seguente proporzione. Posto che: A = numero di giorni effettivamente lavorati nella settimana (che sono 3); B = giorni di lavoro previsti per il personale di ruolo (che sono 6 perchè il giorno libero non si conta); X = numero dei giorni di ferie spettanti alla docente interessata in part time verticale; Y = giorni di ferie spettanti al personale a tempo pieno (32 giorni), Ne consegue che: A : B = X : Y X = 3 x 32/6 = 16 Alla docente interessata, dunque spetteranno 16 giorni di ferie nell’anno di riferimento.

Ferie :Treccani
Domanda
Sono una docente a tempo indeterminato presso un liceo scientifico, vorrei sapere se posso chiedere le ferie dal 25 luglio al 5 settembre.
Risposta
Le ferie vanno chieste nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, fino alla concorrenza del limite di giorni contrattualmente previsto (si veda l’art. 13 del vigente contratto di lavoro). Il periodo indicato dalla docente è caratterizzato dalla sospensione delle lezioni e, dunque, può essere legittimamente individuato ai fini della collocazione cronologica e della determinazione del periodo di ferie.
 
 
Esame di licenza media  - Treccani
Domanda
Un docente di scuola secondaria di primo grado, in sede di esame di Stato, può esaminare un alunno legato da vincolo di parentela entro il quarto grado? Se, come prevedo, la risposta è negativa, come si ritiene opportuno procedere?
Risposta
La preclusione in parola è prevista dall'art. 13 dell'ordinanza 44/2001 riguardante gli esami di Stato delle secondarie di II grado ed è prasseologicamente estesa anche agli esami di licenza media. Non di meno la stessa disposizione prevede che non si proceda alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. Qualora si ritenga che la situazione in parola sia insanabile, il presidente ha l'obbligo di provvedere nominando un altro docente della stessa disciplina in servizio nella stessa scuola o un supplent

Approfondimento ed esami di Stato di I grado -    Treccani
Domanda
Come confermato dalla Nota n. 685/2010 “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. E fin qui nessun dubbio. Come indica poi la C.M. n. 49/2010, pag. 4, nota 14 “Partecipano al consiglio di classe il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe”. Alla luce di quanto indicato si chiede se il docente di Approfondimento, ovviamente non essendo un docente della classe, ha titolo a partecipare agli scrutini finali e, ancora più importante, se è obbligato a partecipare agli esami se tale insegnamento è stato impartito in una terza classe.
Risposta
Allo stato non vi sono disposizioni che precludono al docente di approfondimento la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento, né che impongano allo stesso di parteciparvi. Tale figura, dunque, sembrerebbe qualificabile alla stregua di “minus habens” atteso che, a fronte del dovere di impartire la prestazione di insegnamento nelle classi di riferimento, non deriva il potere di effettuare la relativa valutazione, perché che la piena titolarità dello stesso spetta al docente di lettere per così dire : “pleno iure”. Oltre tutto la normativa non prevede la possibilità che due docenti diversi possano esprimere due distinte valutazioni sulla stessa disciplina (ne bis in idem) essendo, dunque, astrattamente configurabile un mero potere di fornitura di ulteriori elementi di giudizio, da parte del docente di approfondimento, all’indirizzo del docente di lettere “pleno iure”. La questione, dunque, può essere risolta solo in via legislativa, per effetto dell’emanazione di un’apposita disposizione da inserire nel decreto legislativo 297/94, in analogia con quanto già avvenuto per gli insegnanti tecnico-pratici. Dopo di che bisognerà contrattualizzare la relativa prestazione, per il tramite dell’introduzione di clausole speciali in seno al vigente contratto collettivo nazionale. Giova ricordare, infatti, che qualsivoglia trattamento derogatorio, al fine di potere essere considerato legittimo, necessita di poggiare su norme speciali, sia di legge che pattizie. In caso contrario eventuali trattamenti diversi potrebbero integrare fattispecie discriminatorie a vario titolo, come tali suscettibili di ing