| Gio Giu 24, 2010 5:50 pm Oggetto: PROFESSIONE INSEGNANTE: Prova Invalsi esca da esami media | |
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| La
prova
Invalsi,
unica
per
tutto
il
territorio
nazionale
(sic!),
esca
definitivamente
dalle
prove
di
esame
della
scuola
secondaria
di
primo
grado
e
sia
fatta
eventualmente
a
campione,
a
metà
anno
scolastico,
corretta
a
livello
centrale
e
somministrata
da
esterni
alla
scuola.
Dobbiamo
intraprendere
una
lotta
culturale,
politica,
sindacale,
legale,
affinché
sia
raggiunto
questo
obiettivo
già
dal
prossimo
anno
scolastico.
Le
prove
dovranno
dare
un
quadro
statistico
delle
scuole
del
Paese,
ma
non
dei
ragazzi
e
delle
ragazze
alla
conclusione
del
primo
ciclo
di
studio
in
sede
di
esame,
sottoposti
a
ben
5
prove
scritte. Il prossimo anno, se le cose rimarranno ferme, se non usciranno definitivamente dalle prove di esame; le prove Invalsi dovrebbero essere rinviate al mittente e ai candidati sarà assegnato il massimo dei voti in questa prova. Ormai bisogna arrriivare alla disobbedienza civile, con l'unità di tutti, docenti ma anche dirigenti scolastici; c’è la necessità di reagire a questa impostazione neo centralista di una scuola autonoma, una scuola per scelte governative ( mancanza i investimenti nei decenni) non omogenea nelle province e nelle singole zone delle province stesse e/o delle aree metropolitane ( es. Napoli zona Posillipo, Napoli zona Sanità), una scuola ormai senza più qualità, ridotta in alcuni casi al contenimento del disagio socioculturale e a volte unico presidio alla delinquenza minorile, il tutto a spese della salute mentale e fisica degli insegnanti. Vedi il recente episodio della Scuola media S. Alfonso dei Liguori di Napoli, dove la Preside, durante gli esami, è stata aggredita selvaggiamente )( prognosi 10 giorni) da un genitore pregiudicato, ora restituito alle patrie galere. Non c’è nulla di più aberrante, per citare Don Milani, che imporre una prova uguale tra disuguali; la prova INVALSI putroppo lo fa. Libero Tassella ( Professione Insegnante) |
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Finalmente pubblicati sul S.O. n. 128 a G.U. 137 del 15/6/2010 i 3 Regolamenti rispettivamente sui Professionali(D.P.R. 15-3- 2010 n. 87), sui Tecnici( D.P.R. 15-3- 2010 n. 88), sui Licei ( D.P.R. 15-3- 2010 n. 89), la cui entrata in vigore è il 16 giugno 2010.
Ne dà notizia il Miur con nota prot. 2020 del 16.6.2010:Misure di accompagnamento al riordino della scuola secondaria superiore - Anno scolastico 2010-2011 ( la nota si trova sul sito dell'USR PER L'UMBRIA: clicca qui)
Proroga pubblicazione movimenti docenti scuola secondaria II grado
Con nota dello scorso 18 giugno il MIUR ha reso noto di aver prorogato i termini per la pubblicazione dei movimenti del personale docente di scuola secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico.
La nota precisa che la data presumibile per tale pubblicazione è posticipata al prossimo 19 luglio.
Concorso dirigenti tecnici: rinvio pubblicazione sedi
Sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 18 giugno è stato pubblicato l'avviso del MIUR, datato 3 giugno, concernente la conferma delle date di effettuazione delle tre prove scritte e l'individuazione delle sedi di svolgimento di tali prove.
In realtà l'avviso rinvia ad una ulteriore comunicazione, prevista per il prossimo 30 luglio sempre sulla Gazzetta ufficiale, sia la conferma delle date che l'individuazione delle sedi.
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Ferie
e
part-time
Treccani
Domanda
Sono
una
docente
in
contratto
part-time
verticale
(orario
su
3
giorni).
Dato
che
mi
spettano
un
numero
di
giorni
di
ferie
proporzionali
all'orario,
come
effettuo
il
computo?
Ad
esempio
considero
il
mese
di
luglio
costituito
da
27
giorni
lavorativi
(6
giorni/settimanali)
o
da
13
giorni
lavorativi
(3
giorni/settimana).
Quindi,
se
voglio
stare
in
ferie
nel
mese
di
luglio,
chiedo
13
giorni
di
ferie
o
27?
Risposta
Al fine della determinazione delle ferie assume rilievo il numero delle giornate effettivamente lavorate nella settimana in rapporto a quelle previste per il personale a tempo pieno. Per calcolare il numero di giorni di ferie spettanti, dunque, la docente interessata dovrà svolgere la seguente proporzione. Posto che: A = numero di giorni effettivamente lavorati nella settimana (che sono 3); B = giorni di lavoro previsti per il personale di ruolo (che sono 6 perchè il giorno libero non si conta); X = numero dei giorni di ferie spettanti alla docente interessata in part time verticale; Y = giorni di ferie spettanti al personale a tempo pieno (32 giorni), Ne consegue che: A : B = X : Y X = 3 x 32/6 = 16 Alla docente interessata, dunque spetteranno 16 giorni di ferie nell’anno di riferimento. |
| Ferie :Treccani Domanda Sono una docente a tempo indeterminato presso un liceo scientifico, vorrei sapere se posso chiedere le ferie dal 25 luglio al 5 settembre. Risposta Le ferie vanno chieste nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, in ogni caso, fino alla concorrenza del limite di giorni contrattualmente previsto (si veda l’art. 13 del vigente contratto di lavoro). Il periodo indicato dalla docente è caratterizzato dalla sospensione delle lezioni e, dunque, può essere legittimamente individuato ai fini della collocazione cronologica e della determinazione del periodo di ferie. |
| Approfondimento ed esami di Stato di I grado - Treccani Domanda Come confermato dalla Nota n. 685/2010 “Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”. E fin qui nessun dubbio. Come indica poi la C.M. n. 49/2010, pag. 4, nota 14 “Partecipano al consiglio di classe il dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe”. Alla luce di quanto indicato si chiede se il docente di Approfondimento, ovviamente non essendo un docente della classe, ha titolo a partecipare agli scrutini finali e, ancora più importante, se è obbligato a partecipare agli esami se tale insegnamento è stato impartito in una terza classe. Risposta Allo stato non vi sono disposizioni che precludono al docente di approfondimento la partecipazione alle attività funzionali all’insegnamento, né che impongano allo stesso di parteciparvi. Tale figura, dunque, sembrerebbe qualificabile alla stregua di “minus habens” atteso che, a fronte del dovere di impartire la prestazione di insegnamento nelle classi di riferimento, non deriva il potere di effettuare la relativa valutazione, perché che la piena titolarità dello stesso spetta al docente di lettere per così dire : “pleno iure”. Oltre tutto la normativa non prevede la possibilità che due docenti diversi possano esprimere due distinte valutazioni sulla stessa disciplina (ne bis in idem) essendo, dunque, astrattamente configurabile un mero potere di fornitura di ulteriori elementi di giudizio, da parte del docente di approfondimento, all’indirizzo del docente di lettere “pleno iure”. La questione, dunque, può essere risolta solo in via legislativa, per effetto dell’emanazione di un’apposita disposizione da inserire nel decreto legislativo 297/94, in analogia con quanto già avvenuto per gli insegnanti tecnico-pratici. Dopo di che bisognerà contrattualizzare la relativa prestazione, per il tramite dell’introduzione di clausole speciali in seno al vigente contratto collettivo nazionale. Giova ricordare, infatti, che qualsivoglia trattamento derogatorio, al fine di potere essere considerato legittimo, necessita di poggiare su norme speciali, sia di legge che pattizie. In caso contrario eventuali trattamenti diversi potrebbero integrare fattispecie discriminatorie a vario titolo, come tali suscettibili di ingenerare illeciti di varia natura ricadenti, sul lato passivo, sul docente interessato e, sul lato attivo, sul dirigente scolastico. |
| Compilazione registro non ufficiale - Treccani Domanda Una funzione strumentale della mia scuola ha applicato da tempo la prassi che contestualmente alla consegna degli elaborati scritti delle varie discipline ogni docente dovrà trascrivere tutte le date dei compiti su un quaderno adibito a comprovare che lo stesso ha effettuato le prove di verifica durante i quadrimestri. Personalmente mi sono sempre rifiutata di adempiere a questo obbligo perché penso che il mio dovere sia solo quello di consegnare le prove e tenere costantemente aggiornato il mio registro personale; l’uso di un altro registro, la cui esistenza non figura nemmeno nel Regolamento di istituto e che dovrebbe monitorare il lavoro di ogni docente, mi sembra ultroneo. Le chiedo gentilmente di sapere se sto agendo correttamente o se tale richiesta cade all’interno dei doveri contrattuali. Risposta Il comportamento assunto dalla docente sembrerebbe legittimo. L’imposizione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti potrebbe configurarsi, infatti, alla stregua di comportamento illecito. Giova ricordare, peraltro, che non vi è alcuna menzione nella normativa di settore di tale registro aggiuntivo e che, in ogni caso, l’eventuale utilizzo di strumenti aggiuntivi o alternativi a quelli previsti dalla normativa deve necessariamente avvenire previa formazione di una disposizione regolamentare interna che ne preveda l’uso e che ne regoli la compilazione. Oltre tutto, trattandosi di adempimenti aggiuntivi, è ragionevole ritenere che essi potrebbero anche determinare l’insorgenza del diritto al compenso supplementare, fatta salva l’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 275/99. |
| Validità degli scrutini- Treccani Domanda Durante gli scrutini finali, è legale la presenza di un tecnico di laboratorio, estraneo al consiglio di classe, che gestisce il PC in cui sono stati digitati i voti? Risposta L’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 297/94 dispone che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Tale precisazione è stata inserita dal legislatore perché del consiglio di classe fanno parte per i residui adempimenti anche i genitori. A maggior ragione, dunque, è da escludere che soggetti terzi possano essere presenti durante lo svolgimento dei lavori del consiglio di classe e la presenza di tali soggetti, stante la tassatività della situazione enucleata dalla norma, potrebbe essere addirittura causa di nullità delle relative deliberazioni stante l’evidente vizio di composizione del collegio. |
Domande
entro
il
15
giugno.
Il
documento
finale
Rappresentatività
e
rappresentanza
sindacale:
SNALS
VENEZIA
un
sistema
di
regole
possibile
Notizie
anche
sul
monitoraggio
sui
dati
delle
istituzioni
scolastiche.
Nuove
confluenze
al
1^
anno
della
scuola
superiore.
I passaggi di area. La prova selettiva.
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