Nota 18 febbraio 2011, Prot. n. AOODGPER.1445
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Cessazione dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge
n. 449/97.
In merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici,
come d'intesa con l'Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle
disposizioni contenute nella circolare n. 100/2010.
La citata circolare dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal
servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dall'art. 12 del C.C.N.L.
del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle
istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell'Inpdap,
che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso,in caso di
recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l'art. 59 comma 9 della
Legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31
dicembre dell'anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al
pensionamento dal 1° settembre.
Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell'anno di cessazione per
accedere al pensionamento dal 1 settembre.
E' di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un
doppio regime di cessazione dal servizio.
Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato C.C.N.L., è quello
volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione
avvenga, presentando l'apposita istanza entro il 28 febbraio,
irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.
In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti
continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione in
applicazione dell'art. 59 comma 9 della Legge 449/97.
Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell'esercizio del
diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del
C.C.N.L. dell'Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di
cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo
settembre non trova applicazione il citato articolo 59.
Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per
l'attribuzione
del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi,
all'anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché
il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28
febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini
di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta