MOBILITA’
PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA PER L’A.S. 2010/2011
Si
è concluso, con le riunioni di ieri e di oggi, 3 febbraio 2010, il confronto
tecnico per addivenire alla sottoscrizione del CCNI concernente la mobilità del
personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2010/2011. In entrambe le
riunioni lo SNALS-Confsal era rappresentato da Pina Di Giacomo.
Facendo
seguito a tutti i precedenti notiziari, nei quali vi abbiamo tenuti
costantemente informati sullo stato della trattativa, vi comunichiamo un
riepilogo delle principali novità introdotte rispetto al CCNI 12/2/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ovviamente,
il tutto sarà certo e
definitivo solo all’atto della sottoscrizione del CCNI prevedibile per la prossima settimana, dopo aver verificato gli
esiti di un primo incontro sugli organici, richiesto con forza, nei vari
incontri, sia dallo SNALS-Confsal che dalle altre organizzazioni sindacali,
quale confronto indispensabile prima della firma del CCNI sulla mobilità.
Art.
2, comma 2 - E’
stato precisato che il personale docente, assunto a tempo indeterminato nella
provincia di Trento, vi dovrà permanere per almeno 5 anni e quindi non potrà
partecipare, in tale periodo, nemmeno alla mobilità annuale.
Art.
3, comma 1 - Si
è precisato che i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, per
transitare nelle classi di concorso della tabella A, devono produrre domanda di
passaggio di cattedra.
Art.
6, punto 1b - Sono
state eliminate le limitazioni, precedentemente previste, per i passaggi di
ruolo alla classe A077 e per i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di
cattedra per tale classe di concorso, fatti salvi gli accantonamenti previsti
per i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento per la
medesima classe di concorso.
Art.
7 - E’
stato riformulato il titolo dell’articolo che sarà: SISTEMA DELLE PRECEDENZE
COMUNI ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO. Sono stati
evidenziati due specifici commi: comma 1 – Sistema
della precedenze comuni e comma 2 - Esclusione
dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Al
comma 1. II - Personale trasferito d’ufficio negli ultimi sei anni richiedenti
il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. E’ stato
sostituito per il diritto al rientro nella scuola, circolo o istituto di
precedente titolarità, il quinquennio con sessennio. Ciò in conseguenza del
CCNI del 15 aprile 2009, che ha previsto, a seguito dei tagli agli organici
conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del Decreto Legge 112/2008
(convertito nella Legge 133/2008), la progressiva elevazione del diritto al
rientro, a partire dall’a.s. 2010/2011, di un anno per ogni anno scolastico
fino al raggiungimento, a regime, della possibilità di esercitare tale diritto
per otto anni a partire dalla data di avvenuto trasferimento d’ufficio o a
domanda condizionata.
Vi
precisiamo che è stata sempre aggiunta la dicitura “a
domanda condizionata” in tutti i casi esplicitati al punto II per i
trasferiti d’ufficio.
Art.
7, comma 1, punto III – PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO
DI PARTICOLARI CURA CONTINUATIVE. Tale punto prevede la precedenza nelle tre fasi delle procedure dei
trasferimenti. Al punto 2) della elencazione del personale beneficiario di tale
precedenza, è stato precisato che ne beneficia il personale che ha bisogno, per
gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo.
E’
stato precisato, tra l’altro, che nella prima fase dei movimenti la precedenza
si applica esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune.
Art.
7, comma 1, punto IV - PERSONALE
TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE
DI PRECEDENTE TITOLARITÀ. E’
stato sostituito sia nel titolo che nel testo il termine sessennio al posto di
quinquennio per le motivazioni già esplicitate al punto II.
Art.
7, comma 1, punto V - ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’,
OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’. In
tale punto sono state apportate una serie di modifiche. In particolare, in caso
di figlio che assista un genitore, la dimostrazione della unicità di assistenza
deriva dalla presenza di entrambe le condizioni appresso riportate:
-
documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per
motivi oggettivi;
-
impossibilità da parte di ciascun figlio di potersi occupare
dell’assistenza al genitore per ragioni esclusivamente oggettive, documentate
con autodichiarazione.
E’
stato previsto, inoltre, per tutto il personale beneficiario della precedenza
prevista dall’art. 33, commi 5 e 7 della L. 104, l’obbligo di indicare
l’intero Comune di ricongiungimento o il distretto di ricongiungimento in caso
di Comuni con più distretti; nel caso il richiedente non si attenga a tale
indicazione non beneficerà del diritto di precedenza nella mobilità; è stato
precisato che, in assenza di posti richiedibili nel Comune dove risulti
domiciliato il soggetto disabile, è obbligatorio indicare il Comune viciniore a
quello di residenza dell’assistito, con posti richiedibili.
Nei
trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori
e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, che abbiano interrotto una
preesistente situazione di assistenza continuativa, a seguito della nomina a
tempo indeterminato.
I
figli che assistano un genitore in situazione di gravità e che abbiano
interrotto una preesistente assistenza continuativa a seguito del nuovo rapporto
a tempo indeterminato potranno usufruire della precedenza tra province
diverse soltanto nelle operazioni di mobilità annuale.
Art.
7, comma 1, punto VII – PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI - E’ stato precisato, ai fini dell’attribuzione della precedenza,
che l’esercizio del mandato di tale personale deve sussistere entro dieci
giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Art.
7, comma 2) – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER LA
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. E’
stato previsto per i beneficiari della precedenza di cui al punto V,
l’applicabilità della stessa ai fini della graduatoria di istituto, soltanto
se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza
dell’assistito.
Nel
caso che la scuola di titolarità si trovi in Comune diverso o distretto
sub-comunale diverso da quello dell’assistito, per ottenere l’esclusione
dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto, occorre
produrre domanda volontaria, per l’a.s. 2010/2011 di trasferimento per
l’intero Comune o distretto sub-comunale di residenza dell’assistito o
Comune viciniore a quello di residenza dell’assistito, in assenza di posti
richiedibili.
Per
gli amministratori degli Enti Locali l’esclusione si applica solo durante
l’esercizio del mandato amministrativo e soltanto se si è titolari nella
stessa provincia in cui si è amministratore di EE.LL..
Nell’art.
9, punto b – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI - E’ stato precisato che l’onere di documentazione dell’assistenza
in via esclusiva, per beneficiare della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, è
previsto solo nei casi di assistenza al genitore.
All’art.
20 –
INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA - Per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia, al
punto B II, è stato precisato che i docenti in servizio nel plesso confluito in
altro circolo o istituto comprensivo che non optano, rimangono nell’organico
del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini della
determinazione del soprannumero, ma diventano soprannumerari nel caso di
soppressione del circolo o istituto comprensivo di precedente titolarità.
In
quest’ultimo caso, i titolari individuati quali soprannumerari, mantengono il
diritto al rientro di cui al punto II) dell’art. 7 in una delle scuole
derivanti dal dimensionamento.
Per
i docenti di scuola secondaria
al punto E è stato previsto che, nei casi di chiusura del punto di erogazione
del servizio, il docente che non eserciti opzione per l’istituto di confluenza
diviene automaticamente perdente posto.
E’
stato inserito un art. 20 bis relativo a Mobilità
tra province statali che hanno modificato l’assetto territoriale di
competenza.
In
tale articolo sono state adottate specifiche norme, sia per il personale docente
che per il personale ATA, nei casi di trasferimento a domanda o di rientro nel
sessennio per e da un Comune che, a causa del nuovo assetto territoriale,
appartenga a provincia diversa da quella di precedente titolarità.
Al
comma 4 di tale articolo è stato precisato che le norme contemplate nello
stesso non si applicano alle province di nuova istituzione.
Restano
ancora sospese alcune questioni relative agli artt. 15, 18 e 37bis che saranno
affrontate nella riunione conclusiva.
All’art.
47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO - Sono state
apportate modifiche per la individuazione del soprannumerario che va
individuato, nel caso di dimensionamento che riguarda più istituti, sulla base
di una graduatoria unica.
E’
stata, inoltre, prevista l’assegnazione della sede di titolarità al DSGA, sia
nei casi di singolo dimensionamento, sia nei casi di dimensionamento che
coinvolga più istituzioni scolastiche, con operazioni da effettuarsi prima di
quelle relative ai rientri previsti dall’art. 5 del CCNI.
Art.
48 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA ED INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE
SOPRANNUMERARIO - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PERDENTE POSTO - Al
comma 2 di tale articolo sono state effettuate alcune precisazioni per il
personale che, individuato quale sopranumerario, presenti domanda condizionata
al permanere del soprannumero. Tale personale, nel caso voglia richiedere
preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, è tenuto ad
esprimere prima delle stesse, comunque, l’intero comune di titolarità o
distretto subcomunale nel caso di comuni con più distretti.
TABELLE
DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE - In tali tabelle sono state apportate alcune modifiche, inserendo nella
valutazione alcuni titoli non specificatamente contemplati nella tabella stessa,
con particolare riferimento ai diplomi accademici di II livello. Inoltre, nella
parte I di tali tabelle - Anzianità di servizio - sono state effettuate le
seguenti modifiche:
-
alla nota 4 relativa al punto
B, è stata apportata una modifica chiarificatrice sulla valutabilità del
servizio prestato nella scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la
scuola secondaria; analogamente sono state effettuate delle precisazioni sulla
valutabilità del servizio prestato nella scuola secondaria di I grado, per la
scuola secondaria di II grado e viceversa e per la scuola primaria e
dell’infanzia;
-
alla nota 5 è stato
introdotto, per i docenti di religione cattolica, la valutabilità della
continuità del servizio, precisando che, il primo anno del triennio valido per
l’attribuzione del punteggio, decorre dall’a.s. 2009/2010.